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IT
Unita nella diversitàIT
Parlamento europeo
2019-2024
Commissione per le petizioni
9.7.2020
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione n. 2688/2014, presentata da O. N. J., cittadina spagnola, sul rumore dei voli a bassa quota a Colmenar Viejo, Madrid
1. Sintesi della petizione
La firmataria denuncia l'inquinamento acustico e i possibili pericoli rappresentati dai voli a bassa quota che dall'agosto 2008 passano sulla sua città. Ritiene che la situazione non sia compatibile con la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità e che, inoltre, non tenga conto della necessaria protezione di alcune specie di uccelli presenti nella zona.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 2 settembre 2015. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento; nuovo articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 aprile 2016
La legislazione UE applicabile relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (direttiva 2002/49/CE1) lascia a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri la scelta delle misure concernenti la gestione del rumore proveniente dalle
infrastrutture del settore dei trasporti. Sebbene la direttiva 2002/49/CE non stabilisca valori limite per il rumore ambientale, impone tuttavia agli Stati membri l'obbligo, in vista della riduzione dell'esposizione al rumore della popolazione, di elaborare mappe acustiche strategiche e di adottare piani d'azione per tutti gli aeroporti importanti nel loro territorio,
1 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25).
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come l'aeroporto di Madrid. Le mappe acustiche e i piani d'azione sarebbero dovuti essere adottati rispettivamente entro il 30 giugno 2007 e il 18 luglio 2008. Inoltre, le mappe acustiche strategiche e piani d'azione dovrebbero essere riesaminati e, se necessario, rivisti almeno ogni cinque anni.
Il piano d'azione nazionale dovrebbe descrivere in che modo viene affrontato il problema del rumore mediante una serie di misure di mitigazione del rumore. L'"approccio equilibrato"
dell'ICAO relativo alla gestione del rumore offre una serie di azioni di mitigazione concrete.
Se viene valutata la possibilità di adottare restrizioni operative connesse al rumore, le autorità dovrebbero effettuare adeguate valutazioni del rumore e seguire il processo del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato.
Conclusioni
La Commissione ha avviato un'indagine (EU-Pilot) per garantire che le autorità spagnole rispettino le disposizioni di cui sopra in tutti i grandi agglomerati, strade e aeroporti,
compreso l'aeroporto internazionale di Barajas di Madrid. La Commissione è impegnata nella valutazione delle risposte fornite dalle autorità spagnole nell'ambito di tale indagine. In sede di completamento di tale valutazione deciderà in merito al percorso più adeguato per
monitorare il presente caso.
4. Risposta della Commissione REV I, ricevuta il 31 marzo 2017
Al fine di ridurre l'esposizione della popolazione al rumore, la direttiva 2002/49/CE1 (la direttiva sul rumore) impone agli Stati membri l'obbligo di elaborare mappe acustiche
strategiche e di adottare piani d'azione per tutti i principali aeroporti nei rispettivi territori. Le mappe acustiche e i piani d'azione sarebbero dovuti essere adottati rispettivamente entro il 30 giugno 2007 e il 18 luglio 2008. Per tutte le entità il termine per elaborare le mappe acustiche strategiche e adottare i piani d'azione è scaduto rispettivamente il 30 dicembre 2012 (a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva) e il 18 gennaio 2014.
Non avendo ricevuto le informazioni sulle mappe acustiche strategiche relative a tutte le entità o tutte le sintesi dei piani d'azione pertinenti, la Commissione ha avviato un'indagine formale, invitando le autorità spagnole a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva sul rumore.
Dalla valutazione delle informazioni disponibili presentate dalle autorità spagnole (tramite EIONET) e delle risposte fornite dalla Spagna nell'ambito dell'indagine di cui sopra, si evince che la Spagna non ha ancora pienamente adempiuto, entro il termine del 30 giugno 2012, ai suoi obblighi di cui alla direttiva sul rumore, compreso l'obbligo di riesaminare e, se
necessario, di rivedere i piani acustici strategici per tutti i principali aeroporti, violando
l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva. Di conseguenza, il 30 settembre 2016 la Commissione ha inviato alla Spagna una lettera di messa in mora.
1 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25).
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Conclusioni
La Commissione sta attualmente valutando la risposta fornita dalla Spagna alla lettera di messa in mora al fine di assicurare la corretta attuazione delle pertinenti disposizioni della legislazione dell'UE.
5. Risposta della Commissione(REV II), ricevuta il 13 agosto 2018
La direttiva 2002/30/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 598/20141, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato.
Il regolamento stabilisce, laddove sia stato constatato un problema di inquinamento acustico, norme concernenti la procedura da seguire per l'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti (articolo 1, paragrafo1). Il regolamento (UE) n. 598/2014 non stabilisce norme e procedure relative alla gestione del traffico aereo in prossimità degli aeroporti, che rimane nell'ambito di applicazione del
regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea.
Tuttavia, data la necessità che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi giuridici relativi all'applicazione della direttiva sul rumore2, la Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri, compresa la Spagna, che non hanno fornito le
informazioni pertinenti sulle mappe acustiche strategiche e sulle sintesi dei piani d'azione nei rispettivi territori. Dalla valutazione delle informazioni presentate dalle autorità spagnole, tramite EIONET, nell'ambito dell'indagine di cui sopra, si evince che la Spagna non adempie ancora pienamente ai suoi obblighi previsti dalla direttiva sul rumore. La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato in data 19 luglio 2018, chiedendo alla Spagna di adottare le misure necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva entro due mesi. Tale parere motivato riguarda anche l'aeroporto di Madrid.
Conclusioni
Qualora la Spagna non si conformi al parere motivato di cui sopra, la Commissione adotterà le misure necessarie per garantire la corretta attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva sul rumore nel caso di specie.
6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 9 luglio 2020
Dopo aver esaminato le informazioni trasmesse tramite EIONET dalle autorità spagnole a seguito del parere motivato emesso dalla Commissione il 19 luglio 2018, i servizi della Commissione hanno constatato che le autorità spagnole hanno rispettato l'obbligo, previsto
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1532090779167&uri=CELEX:32014R0598
2 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25).
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dalla direttiva sul rumore1, di elaborare e pubblicare una mappa acustica strategica e un piano d'azione per la gestione del rumore dell'aeroporto A.S. Madrid-Barajas2.
La mappa strategica del rumore è stata riesaminata e rivista due volte3 dalla sua preparazione, ogni cinque anni. La seconda revisione (Fase III)4 della mappa acustica strategica è stata infine adottata il 22 novembre 2018. Comprendeva il piano d'azione per la gestione del rumore elaborato dalle autorità spagnole per l'aeroporto A.S. Madrid-Barajas (2018-2023), conformemente ai requisiti della direttiva sul rumore. Il piano d'azione per la gestione del rumore è stato oggetto di una consultazione pubblica il 10 novembre 20185 e adottato il 28 febbraio 20196. È stato poi trasmesso alla Commissione il 13 dicembre 20197.
Il regolamento (UE) n. 598/20148, che ha sostituito la direttiva 2002/30/CE9 menzionata dal firmatario, impone autorità competenti di fissare un obiettivo di riduzione del rumore e di prevedere una procedura di risoluzione delle controversie qualora tale obiettivo non sia raggiunto.
Conclusioni
Da quanto precede si evince che le autorità spagnole hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva sul rumore per quanto riguarda l'aeroporto A.S. Madrid-Barajas adottando gli strumenti di cui sopra. In particolare, hanno determinato l'esposizione al rumore ambientale attraverso la redazione e la revisione periodica della mappa acustica strategica dell'aeroporto e hanno tenuto conto delle priorità ivi individuate elaborando un adeguato piano d'azione per la gestione del rumore. Hanno inoltre reso disponibili al pubblico le informazioni relative al rumore ambientale e ai suoi effetti durante la preparazione di questi strumenti.
La Commissione sta attualmente valutando le informazioni aggiornate fornite dalle autorità spagnole in risposta al parere motivato della Commissione del 19 luglio 2018 per quanto riguarda tutte le altre strutture. La Commissione sta attualmente valutando se il piano d'azione adottato soddisfa i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e h), in combinato disposto
1 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
2 Oggetto di consultazione pubblica il 30 giugno 2007 (Boletín oficial del Estado, número 156).
3 Prima revisione sottoposta a consultazione pubblica il 17 luglio 2013 (BOE n. 170); Seconda revisione sottoposta a consultazione pubblica il 5 aprile 2018 (BOE n. 83);
4 Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil por el que se informa de la aprobación definitiva del Mapa Estratégico de Ruido Fase III del Aeropuerto A.S. Madrid-Barajas (BOE nº 282, de 22 de noviembre de 2018).
5 BOE nº 272, de 10 de noviembre de 2018.
6 Resolución de la Dirección General de Aviación Civil de fecha 28 de febrero de 2019
7http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/noise/df10/2019/envxeylaq/ES_a_AP_MAir_MADRID.pdf/manage_document
8 Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).
9 Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).
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