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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

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Academic year: 2022

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CM\1246559IT.docx PE703.161v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Parlamento europeo

2019-2024

Commissione per le petizioni

10.12.2021

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0192/2021, presentata da Domingo Alfonso, a nome della

Plataforma Salvar Chira Soria (associazione Salvare Chira Soria), sulla gola di Arguineguín (Gran Canaria) e sulla costruzione della centrale idroelettrica di Chira SoriaOggetto: Petizione n. 0256/2021, presentata da M.C.B.R., cittadina spagnola, sul progetto di centrale idroelettrica di Chira-Soria nelle Isole Canarie

1. Sintesi della petizione n. 0192/2021

Il firmatario contesta la costruzione della centrale idroelettrica reversibile e sotterranea, progettata da Red Eléctrica de España (REE) e promossa dal consiglio cittadino di Gran Canaria, che dovrà essere realizzata nella gola di Arguineguín. Dato che non vi è un approvvigionamento idrico diretto per le dighe, il sistema sarà alimentato con acqua desalinizzata che sarà pompata a monte, lungo i 30 chilometri della base della gola di Arguineguín, fino a raggiungere la centrale idroelettrica situata a un'altitudine di 900 metri. Con un bilancio di 400 milioni di EUR, questo sarà il più grande cantiere di ingegneria civile in Spagna nei prossimi anni ed è considerato come un'enorme pila idraulica che comprometterà diverse aree protette, riconosciute per il loro valore botanico, geologico, faunistico, paesaggistico e in termini di eredità culturale. La firmataria afferma che, sebbene il progetto non disponga di una dichiarazione relativa alla valutazione dell'impatto ambientale né di un'autorizzazione amministrativa, sono state già programmate le date per l'inizio dei lavori nel modo seguente: costruzione dell'impianto di dissalazione (data di inizio prevista: 30 aprile 2021) e progettazione e approvvigionamento di sei turbine per la centrale elettrica (data di inizio prevista: 22 luglio 2021).

Sintesi della petizione n. 0056/2021

La firmataria denuncia il progetto relativo alla centrale idroelettrica di Chira-Soria per possibili inadempienze in materia di appalti amministrativi. La firmataria dichiara che il progetto copre più di 200 km2 dei 1 560 km2 dell'isola di Gran Canaria, interessando cinque zone della rete

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Natura 2000: la ZSC Franja Marina de Mogán, la ZSC Roque Nublo II, la ZSC Macizo de Tauro II, la ZSC e ZPS Tauro e la ZPS Ayagaures y Pilancones. Denuncia che la centrale di Chira-Soria impone un progetto sovradimensionato in un'isola priva di fiumi, in una gola dall'orografia complessa che interessa la rete Natura 2000, in quanto si prefigge di desalinizzare l'acqua marina e di pomparla per 30 km fino all'interno dell'isola, a un'altitudine di 900 metri.

La messa in servizio della centrale idroelettrica è prevista per il 2027. Red Eléctrica Española ha indetto gare d'appalto (GUUE di agosto 2020 e febbraio 2021) per un impianto di desalinazione, sei turbine e la costruzione di caverne, un circuito idraulico e opere di ingegneria civile di superficie. Attualmente il progetto è in attesa di una dichiarazione di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), sottoposta a consultazione pubblica nel 2016, 2019 (versione modificata I) e 2020 (versione modificata II). La firmataria denuncia il frazionamento del progetto e della relativa valutazione d'impatto.

2. Ricevibilità

Petizione n. 0192/2021 dichiarata ricevibile il 4 giugno 2021. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

Petizione n. 0256/2021 dichiarata ricevibile il 18 giugno 2021. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 dicembre 2021 Osservazioni della Commissione

Le zone speciali di conservazione "Macizo de Tauro II"1, "El Nublo II"2, "Tauro"3 e "Franja Marina de Mogán"4 sono state designate ai sensi della direttiva Habitat5. Le zone di protezione speciale per gli uccelli "Tauro"6 e "Ayagaures y Pilancones"7 sono state classificate a norma della direttiva Uccelli8. Di conseguenza, appartengono alla rete Natura 2000.

Le direttive Uccelli e Habitat non escludono, in linea di principio, le centrali idroelettriche nei siti Natura 2000. Tuttavia l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat stabilisce che qualsiasi piano o progetto (ad esempio le centrali idroelettriche) non direttamente connesso e necessario alla gestione di uno o più siti Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità dei siti in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

1 Codice del sito ES7011004.

2 Codice del sito ES7010039.

3 Codice del sito ES0000113.

4 Codice del sito ES7010017.

5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.

6 Codice del sito ES0000113.

7 Codice del sito ES0000110.

8 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.

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Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat impone alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare, nei siti Natura 2000, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva.

Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le rigorose disposizioni in materia di protezione delle specie di cui all'articolo 5 della direttiva Uccelli e agli articoli 12 e 13 della direttiva Habitat.

La Commissione ha pubblicato una guida sull'attuazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat9 e una guida alla produzione di energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura10. In base a tali orientamenti, si dovrebbe adottare un approccio di pianificazione strategica e integrata per individuare le ubicazioni più adatte per la produzione di energia idroelettrica, che siano idonee sia dal punto di vista energetico che da quello ambientale, in quanto ciò contribuisce a evitare le zone in cui vi è un forte rischio di incidenze significative.

Inoltre, la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale11 (VIA) si applica a determinati progetti pubblici e privati, definiti negli allegati I e II. Nello specifico, al punto 3, lettera h), dell'allegato II è fatto riferimento agli "Impianti per la produzione di energia idroelettrica". Per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri devono determinare se sia necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri fissati in precedenza.

Fatto salvo il ruolo della Commissione in quanto custode dei trattati, spetta agli Stati membri garantire il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Secondo le informazioni ufficiali disponibili al pubblico, le autorità regionali hanno rilasciato una dichiarazione di impatto ambientale positiva per il progetto12. La dichiarazione contiene riferimenti al processo di consultazione, la valutazione dell'incidenza del progetto su sette siti Natura 2000 e le misure di prevenzione e mitigazione, nonché la selezione di alternative per evitare un impatto significativo sui siti e sulle specie e habitat protetti.

La dichiarazione di impatto ambientale13 indica che alcune infrastrutture del progetto saranno costruite nella zona speciale di conservazione (ZSC) "Macizo de Tauro II" e in particolare in zone classificate nel piano di gestione del sito come "zone prioritarie per la conservazione".

Secondo il piano di gestione del sito, tali zone sono dedicate alla conservazione e alla protezione degli obiettivi di conservazione della ZSC, dove la costruzione di nuove infrastrutture dovrebbe essere esclusa, a meno che non vi siano una motivazione alla base della necessità di installare le infrastrutture in tali zone e un'adeguata giustificazione dell'assenza di alternative tecnicamente valide che non inciderebbero su tali zone.

9https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_it.pdf

10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hydro_final_june_2018_it.pdf

11 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21), quale modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, GU L 124 del 25.4.2014, pagg. 1-18.

12 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/167/004.html

13 BOC - 2021/167. Viernes 13 de agosto de 2021 - Anuncio 3824 (gobiernodecanarias.org)

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La Commissione osserva inoltre che, a seguito dell'autorizzazione del progetto, le autorità modificheranno il piano di gestione del sito "Macizo de Tauro II"14 e altri strumenti di pianificazione territoriale.

Sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile stabilire se la necessità di installare l'infrastruttura nella "zona prioritaria per la conservazione" della ZSC sia stata debitamente giustificata in linea con il piano di gestione del sito e con i summenzionati requisiti delle direttive Habitat e Uccelli.

La Commissione ricorda che la direttiva VIA prevede procedure di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale, qualora il firmatario intenda contestare la legittimità sostanziale o procedurale della decisione di autorizzazione adottata dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda le affermazioni sui consumatori di energia elettrica, l'articolo 36 e l'articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica15 stabiliscono che i gestori dei sistemi di rete (rispettivamente i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione) non devono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. Vi è tuttavia una serie di deroghe a tale norma, in particolare quando gli impianti di stoccaggio dell'energia sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione, o quando sono soddisfatte varie condizioni, in particolare se altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, gestire o esercire tali impianti o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva.

L'obiettivo delle suddette disposizioni è garantire che i servizi di stoccaggio dell'energia siano sviluppati in modo competitivo e basato sul mercato, per evitare sovvenzioni incrociate tra lo stoccaggio dell'energia e le funzioni regolate di distribuzione o trasmissione, assicurare un accesso equo ai servizi di stoccaggio dell'energia per tutti i partecipanti al mercato e promuovere l'uso efficace ed efficiente degli impianti di stoccaggio dell'energia, apportando flessibilità al sistema e contribuendo in tal modo alla decarbonizzazione.

La direttiva ha piena efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2021. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di cui sopra e il loro rispetto è garantito dal ruolo centrale svolto dall'autorità nazionale di regolazione in qualsiasi situazione in cui sia concessa una deroga.

Inoltre, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni le autorità di regolazione sono tenute a effettuare una consultazione pubblica sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la disponibilità e l'interesse potenziali a investire in tali impianti. Se in tal modo viene dimostrato che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le attività del gestore del sistema devono essere progressivamente dismesse.

Il 23 novembre 2020 il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica della Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di deroga per i territori non continentali

14 Portal de Noticias del Gobierno de Canarias

15 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GU L 158 del 14.6.2019, pagg. 125-199 ("direttiva (UE) 2019/944").

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della Spagna a norma dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/94316 sul mercato interno dell'energia elettrica. La domanda comprendeva una richiesta di deroga all'articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 e faceva specifico riferimento all'impianto di pompaggio di Chira-Soria a Gran Canaria e ai futuri impianti di pompaggio di proprietà del gestore del sistema.

A seguito di una consultazione pubblica sulla domanda di deroga presentata dalla Spagna, la Commissione sta attualmente valutando tutti i fatti pertinenti e intende adottare una decisione quanto prima.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale costituiscano il meccanismo più appropriato per affrontare le questioni sollevate dal firmatario.

In attesa della decisione della Commissione riguardo alla domanda di deroga presentata dalla Spagna, la Commissione non può concludere se vi sia una violazione degli articoli 36 e 54 della direttiva (UE) 2019/944.

16 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica, GU L 158 del 14.6.2019, pagg. 54–124).

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