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IL DEPOSITO DEL BILANCIO 2014

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INFORMATIVA N. 144 – 15 MAGGIO 2015

BILANCIO

IL DEPOSITO DEL BILANCIO 2014

• Art. 2435, C.c.

• DPCM10.12.2008

• Tassonomia XBRL ver. 2014-11-17

• Manuale operativo Unioncamere 5.5.2015

• Informative SEAC 7.5.2015, n. 135 e 13.5.2015, n. 141

Entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio d’esercizio delle società di capitali va depositato presso il Registro delle Imprese utilizzando obbligatoriamente il formato XBRL che quest’anno interessa, oltre allo Stato patrimoniale ed al Conto economico, anche la Nota integrativa.

Gli altri documenti allegati (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale ovvero del revisore legale e verbale di approvazione dell’assemblea) vanno depositati in formato PDF/A-1.

Recentemente Unioncamere ha fornito i consueti chiarimenti in ordine a tale adempimento, utilizzabili unitamente alle eventuali specifiche istruzioni diramate dalle singole CCIAA.

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Successivamente all’approvazione, il bilancio d’esercizio di srl, spa, sapa, società cooperative, ecc., va depositato a cura degli amministratori presso il competente Registro delle Imprese, nel rispetto di specifici termini e modalità.

A tale ultimo proposito va evidenziato che Unioncamere ha reso disponibile il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2015”, datato 5.5.2015, che rappresenta un utile strumento per adempiere all’obbligo in esame in quanto contenente anche le istruzioni per la compilazione della modulistica utilizzabile.

TERMINE DI DEPOSITO DEL BILANCIO

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, come disposto dall’art. 2435, C.c. va depositato presso il Registro delle Imprese:

• il bilancio unitamente alla Relazione sulla gestione (se presente), alla Relazione del Collegio sindacale (se esistente) ovvero del soggetto incaricato della revisione legale (se diverso dal Collegio sindacale) ed al verbale di approvazione del bilancio;

• l’elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

Detto obbligo riguarda solo le spa, sapa e le società consortili per azioni (escluse quelle quotate) mentre non interessa né le srl e le società consortili a responsabilità limitata per le quali, considerata l’abrogazione del libro soci, non è necessario, in sede di deposito del bilancio, allegare l’elenco soci né le cooperative.

Per individuare il termine ultimo entro il quale provvedere al suddetto deposito, ossia i 30 giorni dall’approvazione, è necessario considerare che:

• per il bilancio chiuso al 31.12.2014 l’approvazione è prevista entro (Informativa SEAC 16.3.2015, n. 80):

− il 30.4.2015 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio);

ovvero

− il 29.6.2015 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) in presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società e qualora lo statuto lo consenta;

• i giorni festivi vanno conteggiati nel computo dei 30 giorni;

• se il termine cade di sabato o giorno festivo, la presentazione è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo, come disposto dall’art. 3, DPR n. 558/99 (così, ad esempio, se il bilancio è stato approvato il 24.4.2015, il deposito è tempestivo se effettuato entro il 25.5.2015, considerato che il 24.5 cade di domenica).

Se il bilancio è approvato in seconda convocazione, i 30 giorni per il deposito vanno individuati a decorrere dalla data in cui la stessa è intervenuta.

MODALITÀ DI REDAZIONE DEL BILANCIO Il bilancio va redatto in unità di euro, senza cifre decimali.

Considerato che la contabilità è tenuta in centesimi di euro, si rende necessario gestire il passaggio dai dati contabili ai dati di bilancio, espressi in unità di euro; a tal fine va utilizzata preferibilmente la tecnica dell’arrotondamento degli importi anziché del troncamento.

A prescindere dalla modalità di arrotondamento / troncamento degli importi contabili, a livello di schema di bilancio si potrebbe determinare una differenza tra i saldi dell’attivo e del passivo dello Stato patrimoniale e/o tra i saldi dei componenti positivi e negativi del Conto economico.

Per ottenere la “quadratura” del bilancio, detta differenza va gestita extracontabilmente (ossia nello schema di bilancio), senza effettuare alcuna rilevazione contabile.

La Nota integrativa può essere redatta, anziché in unità, in migliaia di euro.

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DEPOSITO DEL BILANCIO E FORMATO XBRL

Il bilancio va depositato in formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), come disposto dal DPCM 10.12.2008.

Lo stesso va quindi elaborato nel rispetto della c.d. “tassonomia”, ossia della classificazione delle voci contabili che è univocamente individuata da un’etichetta (c.d. tag) cui è associato un insieme di informazioni che ne qualificano i riferimenti normativi, i criteri di presentazione e le possibili traduzioni in lingue diverse.

Il bilancio d’esercizio 2014 da depositare nel 2015, come precisato nel citato Manuale operativo Unioncamere, va elaborato in formato XBRL:

• nel rispetto della tassonomia “versione 2014-11-17”, disponibile sul sito Internet http://www.digitpa.gov.it/gestione-documentale/xbrl-extensible-business-reporting-language, che consente di rendere corrispondente il bilancio XBRL a quello approvato dai soci, “riducendo drasticamente la necessità del doppio deposito” (prospetto e Nota integrativa sia in formato XBRL che in formato PDF/A-1);

• obbligatoriamente con riferimento allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa. Da quest’anno, infatti, e in particolare dai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente, approvati dal 3.3.2015, anche la Nota integrativa va redatta in formato XBRL (Informativa SEAC 7.5.2015, n. 135).

La nuova tassonomia riguarda esclusivamente la Nota integrativa del bilancio d’esercizio (per il bilancio consolidato la stessa va redatta in formato PDF/A-1).

Gli altri documenti allegati (ad esempio, verbale di approvazione, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale o del revisore legale) vanno prodotti nel formato PDF/A-1.

La nuova tassonomia, completa anche della parte relativa alla Nota integrativa, consente di includere in un unico file l’intero bilancio.

IPOTESI DI “DOPPIO” DEPOSITO

Qualora la tassonomia non sia compatibile, per la particolare situazione della società, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità statuiti dall’art. 2423, C.c., è possibile allegare lo Stato patrimoniale, il Conto economico e/o la Nota integrativa in formato PDF/A-1, in aggiunta al formato XBRL.

In tal caso l’istanza XBRL deve contenere le informazioni (introduzione, tabelle, parte conclusiva) presenti nella Nota integrativa allegata in formato PDF/A-1, con le dichiarazioni di conformità. In particolare, in calce alla Nota integrativa XBRL, nel campo “Dichiarazione di conformità”, va riportato quanto segue:

“Il sottoscritto (nome e cognome) dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”.

Anche i documenti in formato PDF/A-1 devono riportare la dichiarazione di conformità.

Come evidenziato nel citato Manuale operativo, il doppio deposito non è necessario in presenza di differenze esclusivamente formali tra il documento approvato dai soci e quello in formato XBRL posto che in tal caso non si determina la nullità della deliberazione dei soci. A tale proposito la Corte d’appello di Torino, nella sentenza 24.8.2000, ha affermato che “non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea”.

AMBITO OGGETTIVO

Salvo alcune specifiche eccezioni, il bilancio va presentato in formato XBRL.

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Tipologia bilancio Obbligo XBRL Bilancio d’esercizio (in forma ordinaria o abbreviata), anche per le società in liquidazione

Bilancio consolidato SI

Situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa)

Bilancio finale di liquidazione

NO Situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione

Bilancio consolidato della controllante / di società di persone Bilancio di società estere con sede secondaria in Italia Bilancio sociale

Situazione patrimoniale di imprese sociali AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti obbligati / esclusi dalla presentazione del bilancio in formato XBRL sono i seguenti.

Tipologia soggetto Obbligo XBRL

Società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative)

Consorzi con attività esterna, ai fini del deposito della situazione patrimoniale ex art. SI 2615-bis, C.c.

Società:

− quotate (comprese, oltre quelle con azioni quotate, anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come ad esempio, obbligazioni)

− anche non quotate, che redigono, per obbligo / facoltà, il bilancio (anche consolidato) in conformità ai Principi contabili internazionali (IAS / IFRS)

− di assicurazione e riassicurazione

− banche ed istituti finanziari

− che depositano il bilancio di esercizi chiusi prima del 16.2.2009

− controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse

NO

Per i suddetti soggetti l’esclusione dall’obbligo del formato XBRL permarrà fino alla disponibilità delle relative tassonomie.

MODALITÀ DI DEPOSITO DEL BILANCIO Il deposito del bilancio va effettuato:

• presso il competente Registro delle Imprese, individuato in base all’ubicazione della:

− sede legale, nel caso di società o consorzio;

− sede secondaria, nel caso di società estera;

• in via telematica ovvero su supporto informatico completo di firma digitale. Non può essere presentato alcun modello / documento cartaceo. In particolare il bilancio può essere presentato utilizzando una delle seguenti modalità alternative, analoghe a quelle previste lo scorso anno.

UTILIZZO DI SUPPORTO INFORMATICO

Il supporto informatico (cd-rom, chiavetta USB), “sottoscritto” con firma digitale, deve contenere tutti i documenti richiesti in formato digitale (XBRL per Stato patrimoniale / Conto economico / Nota integrativa e PDF/A-1 per gli altri documenti) e può essere:

− consegnato direttamente alla CCIAA;

− inviato tramite posta (a mezzo raccomandata A/R).

Tale modalità è sconsigliata / non consentita da alcune CCIAA in considerazione dei problemi tecnici connessi con l’archiviazione ottica dei documenti.

(5)

INVIO TELEMATICO Software “Bilanci on-line”

Accessibile all’'indirizzo Internet: https://webtelemaco.infocamere.it

Tale modalità, che come confermato nel citato Manuale operativo, “è in grado di garantire una più veloce ed agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di software specifico”, è utilizzabile solo se l’elenco soci:

• per le società tenute alla presentazione dello stesso (ad esempio, spa, sapa), non ha subito variazioni rispetto a quello dell'anno precedente;

oppure

• non deve essere depositato (ad esempio, nel caso di cooperative, di srl o di società consortili a responsabilità limitata).

Software “FeDraPlus” o analogo

La pratica è compilata utilizzando il software FeDraPlus (versione 6.7) o analogo e inviata tramite la procedura Telemaco. Tale modalità:

• è la sola utilizzabile se l’elenco soci (per le società tenute alla presentazione) risulta variato rispetto all’anno precedente ed è pertanto necessario presentare un nuovo elenco;

• può (facoltà) essere utilizzata se l’elenco soci non è variato ovvero non deve essere depositato.

Il bilancio d’esercizio e l’eventuale elenco soci sono esclusi dall’utilizzo della Comunicazione Unica.

Come ribadito da Unioncamere nel citato Manuale:

“qualunque sia lo strumento utilizzato per la generazione dell’istanza XBRL, è buona prassi provvedere alla sua verifica formale (validazione) per accertarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese.”

A tal fine sul sito Internet http://tebeni.infocamere.it è disponibile il software “TEBENI” che consente di:

• verificare la correttezza formale del file XBRL (rispetto della tassonomia, quadratura delle voci di bilancio, ecc.). Tale procedura “garantisce il superamento dei controlli specifici nell’istruttoria camerale”;

• visualizzare l’istanza XBRL in formato “html / pdf” o trasformare i prospetti contabili in formato

“csv”.

Qualora per i bilanci approvati fino al 2.3.2015 sia utilizzata una tassonomia diversa dalla

“2014-11-17” la validazione darà esito negativo, con segnalazione di un errore bloccante.

Tuttavia, in fase di spedizione della pratica, la stessa potrà comunque essere inviata con successo nel caso in cui sia rispettata la tassonomia “2009-02-16” o “2011-01-04”.

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

La pratica di deposito del bilancio 2014 deve contenere i seguenti documenti:

• Prospetto contabile (costituito da Stato patrimoniale e Conto economico) e Nota integrativa, in formato XBRL.

• Ulteriori documenti da allegare in formato PDF/A-1, ossia:

− Relazione sulla gestione redatta dagli amministratori (non necessaria per il bilancio in forma abbreviata, purché nella Nota integrativa siano riportate le informazioni relative alle azioni / quote richieste dai nn. 3 e 4 del comma 2 dell’art. 2428, C.c.);

− Relazione del Collegio sindacale (se esistente);

− Relazione del soggetto incaricato della revisione legale (se diverso dal Collegio sindacale);

− verbale di approvazione del bilancio. Se il bilancio è approvato con decisione dei soci, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, va allegata la copia delle decisioni assunte da ciascun socio, dalle quali risulti chiaramente l’approvazione del bilancio.

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In caso di esonero dalla presentazione del bilancio in formato XBRL, è necessario depositare, in formato PDF/A-1, 1 file per il prospetto contabile e la Nota integrativa e 1 file per ogni altro documento allegato.

Su tutti i documenti depositati vanno riportati le seguenti informazioni:

1. Denominazione e codice fiscale della società;

2. firma digitale dell’amministratore o del professionista incaricato o di altro rappresentante incaricato ex art. 38, comma 3-bis, DPR n. 445/2000;

3. dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo in forma virtuale, con l’indicazione dell’autorizzazione della CCIAA. In alternativa, tale dichiarazione può essere riportata nella distinta;

4. le eventuali altre dichiarazioni richieste in base alla forma dell’atto e/o al soggetto che sottoscrive lo stesso (ad esempio, dichiarazione di conformità).

L’indicazione di cui al punto 3 non interessa il file XBRL.

SOTTOSCRIZIONE “DIGITALE” DEI DOCUMENTI

A prescindere dalla modalità utilizzata (invio telematico, supporto informatico), i documenti informatici da depositare devono essere sottoscritti con firma digitale, che può essere alternativamente apposta dai seguenti soggetti:

Amministratore (o liquidatore) della società

L’apposizione della firma digitale sui file contenenti il bilancio (in formato XBRL) e gli altri documenti allegati (compresa la distinta) è effettuata, in generale, dall’amministratore della società in carica al momento del deposito del bilancio. A tal fine almeno uno degli amministratori della società deve essere in possesso dell’apposita smart card ovvero business key.

Se l’invio telematico è effettuato dall’amministratore per il tramite di un intermediario, sulla distinta deve essere apposta anche la firma digitale di quest’ultimo.

Professionista (dottore commercialista) incaricato del deposito

Se il deposito del bilancio è affidato ad un professionista abilitato ex art. 31, commi 2-quater e 2- quinquies, Legge n. 340/2000 è sufficiente la presenza della sola firma digitale dello stesso (dottore commercialista).

Se il professionista non è in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo deve inserire nel modello XX “NOTE” la seguente (o analoga) dicitura:

“Il sottoscritto ………..., iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di ... al n. ………, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”.

Se il professionista è in possesso del certificato di ruolo può omettere i dati della relativa iscrizione.

BILANCIO ESERCIZIO2014

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

ALTRI DOCUMENTI: – Relazione gestione

– Relazione Collegio sindacale – Relazione revisore legale – verbale assemblea

FORMATO XBRL

(unico file)

FORMATO PDF/A-1

(solo se la tassonomia non è compatibile con la situazioneaziendale)

+

FORMATO PDF/A-1 (1 file per ogni documento) prospetto

contabile

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Va evidenziato che l’incarico per il deposito del bilancio, conferito al professionista dal legale rappresentante della società:

• deve risultare da un documento da conservare presso la sede sociale;

• può essere ricompreso, come specificato dal Ministero delle Attività Produttive nella Circolare 20.4.2004, n. 3575/C, anche in una procura avente un oggetto più ampio, “eventualmente conferita ai … professionisti per l’espletamento di incarichi ulteriori tra i quali sia inclusa – ed indicata in modo chiaro ed univoco – la facoltà di deposito (e attestazione) del bilancio”.

Rappresentante dell’amministratore (o liquidatore), ossia “procuratore speciale”

dotato di smart card

L’incarico di deposito del bilancio può essere conferito anche ad un soggetto dotato di smart card, diverso da quello sopra citato (professionista abilitato), mediante “procura speciale”.

Poiché tale modalità è consentita soltanto in alcune Camere di Commercio è necessario verificare se la competente CCIAA accetta il deposito con procura.

Tale modalità consente ai soggetti tenuti al deposito del bilancio che non sono in possesso della smart card / business key, ovvero se scaduta non è stata (ancora) rinnovata, di effettuare l’invio telematico del bilancio e degli allegati.

In particolare, per il conferimento della procura speciale va utilizzato l’apposito modello cartaceo denominato “Procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà” sul quale l’amministratore deve apporre la propria firma autografa (alla pratica va allegata la copia informatica del relativo documento d’identità).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI

Relativamente all’apposizione della dichiarazione di conformità, le istruzioni fornite da Unioncamere nel citato Manuale differiscono rispetto a quelle dell’anno scorso.

In particolare va operata una distinzione a seconda della tipologia di documento (bilancio e altri documenti allegati) e del soggetto che appone la firma.

Bilancio XBRL (prospetto contabile e Nota integrativa)

Il bilancio XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore della società non richiede la dichiarazione di conformità.

Qualora lo stesso sia presentato da un professionista incaricato, il firmatario deve apporre nell’apposito campo di testo “Dichiarazione di conformità” presente nella sezione “Nota integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a ……… ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.

Altri documenti allegati

Relativamente agli altri documenti (verbale assemblea, Relazione sulla Gestione e Relazione dell’organo di controllo), è necessario distinguere a seconda che il bilancio sia presentato da un professionista incaricato o da altro soggetto. In particolare:

Professionista (dottore commercialista) incaricato del deposito Il firmatario del bilancio deve apporre su ciascun documento allegato la seguente dichiarazione:

”Il/la sottoscritto/a ………ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.

Ogni documento:

− va sottoscritto digitalmente dal professionista;

− può essere copia del documento originale informatico, ovvero copia informatica o copia per immagine, in formato PDF/A-1, di un documento originale analogico, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.

82/2005 e nel DPCM 13.11.2014.

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Altro soggetto

Il firmatario del bilancio, qualora i documenti siano originariamente analogici, deve allegare la copia per immagine (tramite scansione ottica) apponendo su ciascun documento la seguente dicitura:

“Il/La sottoscritto/a ………, nato a ……… il ……… dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.

Ogni documento va sottoscritto digitalmente dal soggetto che ha prodotto la copia.

A prescindere dal soggetto che effettua il deposito, se il documento è prodotto in duplicato informatico e riporta le firme digitali degli originari sottoscrittori la dichiarazione di conformità non è richiesta.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CON DISTRIBUZIONE DI UTILI

Se in sede di approvazione del bilancio è deliberata anche la distribuzione dell’utile dell’esercizio il relativo verbale va registrato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro in misura fissa (€ 200), tramite mod. F23 (codice tributo “109T”).

In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell'avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente (Informativa SEAC 13.5.2015, n. 141).

MODELLO B

Per il deposito del bilancio va utilizzato il modello B, da compilare avvalendosi di appositi software.

ALLEGATI

Al modello B vanno allegati:

• 1 file, in formato XBRL, contenente il prospetto contabile (Stato patrimoniale e Conto economico) e la Nota integrativa;

• 1 file, in formato PDF/A-1, per ciascun documento di bilancio obbligatorio o facoltativo, ossia:

− Relazione sulla gestione (se presente);

− Relazione del Collegio sindacale (se esistente);

− Relazione del soggetto incaricato della revisione legale (se diverso dal Collegio sindacale);

− verbale assemblea approvazione bilancio (o decisioni assunte dai soci).

In calce a ciascun documento va apposta, come accennato, la dichiarazione di conformità all’originale.

Cooperative

Al fine di dichiarare la permanenza delle condizioni di mutualità ex art. 2513, C.c. le cooperative a mutualità prevalente non sono più tenute ad allegare al bilancio anche il file contenente il modulo C17 “Albo cooperative”. I dati per la verifica dei predetti requisiti devono essere riportati nell’apposito riquadro del modello B la cui compilazione è obbligatoria. In particolare, le cooperative iscritte nella sezione “Cooperative a Mutualità prevalente” devono dimostrare la permanenza dei requisiti tramite la compilazione degli specifici campi del modello.

Tra le informazioni richieste è sempre necessario:

• dichiarare la permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente;

• aggiornare il numero dei soci;

• indicare l’eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.

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Mentre le cooperative prive dei requisiti di mutualità devono compilare esclusivamente i campi relativi al numero dei soci e all’adesione alle predette associazioni, quelle aventi i requisiti devono fornire anche ulteriori informazioni.

Qualora all’atto del deposito del bilancio d’esercizio la cooperativa non abbia presentato la domanda di iscrizione all’Albo, la stessa è tenuta ad effettuare 2 distinti adempimenti, di cui uno diretto alla predetta iscrizione e l’altro ai fini del deposito dell’allegato al bilancio, mediante invio di 2 pratiche.

Start-up innovative

Le start-up innovative, ossia le società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, residenti in Italia, le cui azioni / quote non sono quotate e che presentano i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, DL n. 179/2012, sono tenute a presentare il bilancio con le modalità previste per la forma societaria scelta.

Dette società, al fine di dichiarare il mantenimento dei requisiti richiesti devono presentare il modello S2 in luogo del deposito dell’attestazione.

INTERCALARE S – ELENCO SOCI

Come accennato, l’elenco soci va depositato:

• esclusivamente da spa, sapa, società consortili per azioni e confidi;

• qualora lo stesso sia variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

L’elenco, da allegare al modello B, va presentato, con riferimento alla data di approvazione del bilancio, utilizzando l’intercalare S, compilato con il programma FeDraPlus o analogo.

In assenza di variazioni è possibile confermare l’elenco dell’anno precedente selezionando il quadro “riconferma elenco soci”.

IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA IMPOSTA DI BOLLO

Per il deposito del bilancio 2014 l’imposta di bollo è confermata nella misura di € 65 (comprensivi dell’imposta dovuta sia per la domanda / denuncia sia per la documentazione allegata).

Si rammenta che l’imposta di bollo è dovuta anche dalle cooperative, comprese le cooperative edilizie, come precisato dalla DRE Emilia Romagna nel Parere 20.1.2006, prot. n.

990-2854/2006 e confermato dalla DRE Lombardia nel Parere 2.2.2007, prot. n. 7550/2007. Sono comunque escluse dall’imposta di bollo le cooperative sociali.

DIRITTI DI SEGRETERIA

L’importo dei diritti di segreteria dovuti alla CCIAA, confermato nella medesima misura prevista lo scorso anno, è differenziato a seconda della modalità di deposito utilizzata.

In particolare, il relativo ammontare, fissato dal DM 17.6.2010 a € 90 per il deposito effettuato su supporto informatico e ad € 60 in caso di utilizzo della modalità telematica, analogamente all’anno scorso va maggiorato di € 2,70 come stabilito dal DM 16.12.2014.

Modalità deposito bilancio Diritti di segreteria

Invio telematico

€ 62,70

comprensivi del diritto di segreteria relativo al deposito dell'elenco soci, se presentato congiuntamente al bilancio.

Se l'elenco soci è presentato separatamente dal bilancio, è dovuto il versamento di ulteriori € 62,70. (*)

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Supporto informatico (cd-rom, USB) con firma digitale

€ 92,70

comprensivi del diritto di segreteria relativo al deposito dell'elenco soci, se presentato congiuntamente al bilancio.

Se l'elenco soci è presentato separatamente dal bilancio, è dovuto il versamento di ulteriori € 92,70. (*)

(*) È opportuno verificare presso la competente CCIAA:

ƒ la possibilità di depositare l’elenco soci separatamente al bilancio;

ƒ l’importo richiesto per il deposito dell’elenco soci separatamente dal bilancio (alcune CCIAA prevedono importi diversi rispetto a quelli indicati).

Cooperative sociali

Per le cooperative sociali aventi i requisiti ex Legge n. 381/91 i diritti di segreteria sono pari a:

Modalità deposito bilancio Diritti di segreteria

Invio telematico € 32,70

Supporto informatico (cd-rom, USB)

con firma digitale € 47,70

Start-up innovative

Le start-up innovative, iscritte nella speciale sezione del Registro delle Imprese, sono esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo, come confermato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Lettera 18.4.2014, prot. n. 9340.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA Il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria va effettuato utilizzando modalità differenziate a seconda del sistema (telematico o informatico) utilizzato per il deposito del bilancio.

Modalità deposito

bilancio Pagamento imposta di bollo / diritti di segreteria

Invio telematico

Con il sistema TelemacoTelePay a scalare su un conto prepagato, al momento della protocollazione da parte della CCIAA.

Se il conto è insufficiente per assolvere al versamento degli importi in esame, le pratiche inviate telematicamente risultano non pervenute (non vengono protocollate). In tal caso, oltre a provvedere ad integrare il conto prepagato, è necessario eseguire un nuovo invio entro i termini ordinari.

Le CCIAA invitano pertanto a “verificare la propria disponibilità con la funzione «saldo» della pagina principale di Telemaco”.

Supporto informatico (cd-rom, USB) con firma digitale

Tramite c/c postale o Bancomat (se consentito).

Alcune CCIAA prevedono il pagamento anche in contanti, ovvero, con riferimento all’imposta di bollo, tramite mod. F23.

Considerato che, come specificato da Infocamere, il bollo virtuale può essere assolto dal professionista, previa presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita dichiarazione o tramite la CCIAA, i documenti informatici dovranno riportare una delle seguenti diciture.

Imposta di bollo assolta in virtù di autorizzazione della CCIAA

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di …………

Autorizzazione numero ……….…….… del ……….. emanata da ………”

Gli estremi dell’autorizzazione sono quelli della CCIAA che incamera l’imposta.

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Imposta di bollo assolta dal professionista tramite dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite da ……….. Dichiarazione presentata alla sede dell’Agenzia delle Entrate di ………. il ……….”

Si rammenta che, con il Provvedimento 14.11.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo specifico nuovo modello da utilizzare per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (Informativa SEAC 19.11.2014, n. 294).

RETTIFICA DI UN BILANCIO GIÀ DEPOSITATO

Qualora, relativamente ad un bilancio già depositato, si riscontri l’errata / omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile provvedere alla relativa rettifica.

Il deposito del “nuovo” bilancio va effettuato con modalità differenziate a seconda delle seguenti 2 fattispecie.

Il bilancio approvato dall’assemblea, agli atti della società, è corretto ma la copia presentata al Registro delle Imprese è errata

(è il caso, ad esempio, di errori di impaginazione o di omissione di parti della documentazione che non incidono sul contenuto del bilancio approvato dall’assemblea)

Va effettuato un nuovo deposito, senza elenco soci, completo di tutta la documentazione.

Va allegata una dichiarazione degli amministratori che evidenzi le parti aggiunte, soppresse, modificate.

Nel modello XX “NOTE” della pratica (da allegare al modello B) va riportata la seguente (o analoga) dicitura:

Diritti di segreteria € 30 Imposta di bollo € 65

“A rettifica del precedente deposito effettuato in data ………..…, al prot. nr ….….”

L’assemblea provvede ad una nuova approvazione del bilancio

(la precedente approvazione era riferita a documenti contabili che hanno necessitato di rettifiche) Va effettuato un nuovo deposito, con elenco soci (se dovuto)

riferito alla nuova data di approvazione, completo di tutta la documentazione.

Nel modello XX “NOTE” della pratica (da allegare al modello B) va riportata la seguente (o analoga) dicitura:

Diritti di segreteria € 62,70 Imposta di bollo € 65

“Nuova approvazione a rettifica del precedente deposito effettuato in data ………….., al prot. nr ……...”

CASI PARTICOLARI

Di seguito è riportata una serie di casi particolari di deposito del bilancio per i quali vanno utilizzate specifiche modalità, confermate anche dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 27.2.2014, n. 3668/C.

Variazione scadenza dell’esercizio

La società che ha modificato la scadenza dell’esercizio nel corso dell’anno (ad esempio, da esercizio coincidente con l’anno solare ad esercizio a cavallo d’anno), deve depositare il bilancio con riferimento alla nuova scadenza stabilita.

Società trasferita in altra provincia

Il bilancio va depositato presso il Registro delle Imprese nel quale la società risulta iscritta al momento del deposito.

(12)

Società di nuova costituzione

Va depositato il bilancio relativo al primo esercizio chiuso in conformità a quanto stabilito dall’atto costitutivo.

Esempio 1 La Veneto srl costituita il 16.12.2014, con chiusura del primo esercizio (come da atto costitutivo) al 31.12.2015, non deve approvare e pertanto depositare alcun bilancio nel 2015.

Esempio 2 La Toscana srl costituita il 29.12.2013, con chiusura del primo esercizio (come da atto costitutivo) al 31.12.2014, deve approvare e depositare nel 2015 il bilancio del periodo 29.12.2013 – 31.12.2014.

Società in liquidazione

Il liquidatore deve depositare il bilancio annuale ex art. 2490, C.c., comprendente l’intero esercizio.

Non vanno depositati, in quanto richiesti soltanto dalle disposizioni fiscali:

• il c.d. “bilancio iniziale”, ossia quello del periodo compreso tra l’1.1 e la data di messa in liquidazione;

• il bilancio del periodo compreso tra la data di messa in liquidazione e il 31.12.

Il deposito va effettuato con le stesse modalità sopra esposte, tenendo presente che alla denominazione sociale va aggiunta la dicitura “in liquidazione”.

Esempio 3 La Campania srl è stata posta in liquidazione il 18.8.2014.

Nel 2015 la società deve depositare il bilancio dell’intero esercizio 2014 (1.1 – 31.12.2014).

Alla chiusura della liquidazione va depositato il “bilancio finale” che, come chiarito dal Principio contabile OIC n. 5, si compone dello Stato patrimoniale e del Conto economico relativo al periodo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura della liquidazione. Può essere inoltre aggiunto un Conto economico “riassuntivo” relativo all’intero periodo ultrannuale della liquidazione; quest’ultimo non è comunque obbligatorio ma è “solo consigliato”.

Trasformazione società di capitali in società di persone

Se l’atto di trasformazione è iscritto prima dell’approvazione del bilancio, non è richiesto il deposito dello stesso in quanto manca l’organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio.

Esempio 4 La Liguria srl si è trasformata in sas in data 16.2.2015.

La società non è tenuta al deposito del bilancio del 2014 essendo priva dell’assemblea dei soci.

Trasformazione società di persone in società di capitali

L’obbligo di depositare il bilancio e l’elenco soci (se dovuto) decorre dal primo bilancio d’esercizio approvato dopo la trasformazione ossia dall’anno successivo a quello in cui la stessa è avvenuta.

Si ritiene che la società di capitali risultante dalla trasformazione di una società di persone intervenuta nel corso del 2014 debba redigere il bilancio da depositare presso il Registro delle Imprese relativo al periodo 1.1 – 31.12.2014. Infatti, soltanto ai fini fiscali il periodo d’imposta è suddiviso in 2, considerato il mutamento del regime di tassazione ante (IRPEF) e post trasformazione (IRES).

Esempio 5

La Lombardia sas si è trasformata in srl in data 20.10.2014.

Nel 2015 la Lombardia srl è tenuta al deposito del bilancio relativo all’intero 2014.

Società di persone i cui soci sono società di capitali

Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili sono spa, sapa, srl, sono tenute a depositare il bilancio consolidato.

(13)

Società estera con sede secondaria

in Italia

La società estera che ha stabilito in Italia una o più sedi secondarie con stabile rappresentanza, deve presentare il proprio bilancio (e non quello della sede secondaria).

Non sono obbligate al deposito del bilancio le società estere che in Italia hanno solamente una unità locale (iscritta soltanto al REA), ossia un semplice ufficio di rappresentanza.

Se il bilancio è redatto in lingua straniera va allegata la traduzione giurata di un perito o esperto iscritto presso il Tribunale / Ambasciata / Consolato italiano.

Società in procedura concorsuale

Non sono tenute al deposito del bilancio d’esercizio le società soggette ad una delle seguenti procedure concorsuali:

• fallimento;

• concordato fallimentare;

• liquidazione coatta amministrativa;

• amministrazione straordinaria.

Le società in concordato preventivo e in accordo di ristrutturazione dei debiti sono invece tenute al deposito del bilancio.

Società cessata per fusione / scissione totale

Se la fusione / scissione totale è avvenuta prima dell'approvazione del bilancio, la società cessata non è richiesto il deposito dello stesso mancando l'organo assembleare necessario per l'approvazione.

Se l’assemblea dell’incorporante / società beneficiaria ha approvato il bilancio dell’incorporata / scissa, quest’ultimo può essere depositato a cura dell’incorporante / beneficiaria.

Bilancio non approvato

Alcune CCIAA non consentono il deposito del bilancio se lo stesso non è stato approvato.

Qualora il deposito sia ammesso, va utilizzato il modello S2 indicando:

− nel modello XX “NOTE” che trattasi di bilancio non approvato;

− nel campo “verbale di approvazione del bilancio” la data di chiusura dell’esercizio.

Al predetto modello va allegato il bilancio nonché il verbale dall’assemblea da cui risulta la mancata approvazione ovvero il verbale dell’assemblea andata deserta.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omesso / tardivo deposito di atti al Registro delle Imprese, l'art. 2630, C.c., prevede le seguenti sanzioni.

Omesso / tardivo deposito di atti, documenti, denunce,

comunicazioni (elenco soci)

Sanzione da € 103 a € 1.032 per ciascun responsabile (amministratore / liquidatore).

Deposito Sanzione

entro 30 giorni dalla scadenza € 68,66

oltre 30 giorni dalla scadenza € 206

Omesso / tardivo deposito del bilancio

Sanzione aumentata di un terzo, ossia da € 137,33 a € 1.376, per ciascun responsabile (amministratore / liquidatore).

Deposito Sanzione

entro 30 giorni dalla scadenza € 91,56

oltre 30 giorni dalla scadenza € 274,66

Come precisato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Lettera 29.4.2014, n. 72265, rientra nella competenza della CCIAA anche l’irrogazione della sanzione ex art. 2631, C.c.

(da € 1.032 a € 6.197) connessa con l’omessa convocazione, da parte degli amministratori e sindaci, dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. „

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