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Documentazione di Rito

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Academic year: 2022

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Documentazione di Rito

I requisiti generali di accesso al pubblico impiego (art. 2 DPR 487/94 e legge n.104/92), di norma, sono certificati con i seguenti documenti di rito:

certificato di cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

certificato del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva (solo per gli uomini).

Con la circolare ministeriale n. 65 del 29/7/2003, riconfermata dalle succes- sive CC.MM. n. 67 del 4/8/2004, n. 66 del 20/7/2005, n. 55 del 13/7/2006, n.

54 del 22/06/2007 e n. 63 del 22/7/2008, è stato eliminato l’obbligo di pre- sentazione della documentazione di rito, in quanto la medesima è sostituita dalle dichiarazioni sottoscritte dall’interessato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nella graduatoria permanente o d’istituto, resa secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (1), “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am- ministrativa”, ed in modo particolare dagli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 71 (modalità dei controlli), 72 (responsabilità dei controlli), 76 (norme penali).

In calce ad ogni modello di contratto da stipulare, è inserita una sezione per le dichiarazioni dell’interessato relative alle situazioni di incompatibilità e per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto pre- visto dagli artt. 39 e 60 del CCNL 29/11/2007 disciplinanti il rapporto di lavoro a tempo parziale, di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dagli artt.

58 del D.L.vo n. 29/93 e n. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165 o dall’art. 508 del D.L.vo n. 297/94.

In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.

Per il personale incaricato a tempo determinato fino al successivo aggiorna- mento delle graduatorie di cui agli artt. 522 (personale docente ed educativo)

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e 581 (personale A.T.A) del D.L.vo n. 297/94, la suddetta documentazione deve essere presentata nell’ambito della medesima provincia, solo in occasio- ne del primo contratto stipulato.

La mancata presentazione della documentazione sopra citata, nei termini e con modalità prescritte, comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione dei medesimi.

Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la manca- ta assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di legge sia impedita l’assunzione del servizio.

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Dichiarazione dei servizi e periodi

Insieme ai documenti di rito, all’atto dell’assunzione, il personale, ai sensi dell’art. 145 DPR 1092/73, deve dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza nello Stato, compreso il servizio mi- litare, o in Enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionale di cui all’art. 13 del medesimo DPR, i periodi e i servizi resi in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, i servizi che hanno dato luogo a un trattamento di quiescenza e/o di fine rapporto.

Gli interessati per effettuare la dichiarazione suddetta devono utilizzare il modello allegato alla C.M. del 10 agosto 1999 prot. n. D13/1943, composto dal frontespizio con i dati generali e da sei quadri contenenti i dati relativi ai titoli di studio, ai servizi militari o equiparati, servizi scolastici di ruolo o non di ruolo, ad altri servizi presso Amministrazioni statali ed Enti pubblici, ai periodi di lavoro autonomo e servizi alle dipendenze di privati, ai servizi che hanno dato luogo a trattamento di quiescenza e/o di fine rapporto.

Sulla base delle istruzioni allegate devono essere compilate le parti a loro riservate.

Qualora le singole parti dei quadri risultassero insufficienti a contenere tutte le informazioni da fornire, potranno essere utilizzate le stesse parti di uno o più quadri dello stesso tipo.

La sottoscrizione della sezione “B” vale come autocertificazione.

La dichiarazione dei servizi va comunque resa anche se l’interessato non ha servizi e periodi anteriori all’assunzione in servizio come dipendente statale. È consentito integrare per iscritto la dichiarazione originaria nel termine perentorio di due anni dalla data della sua acquisizione agli atti dell’ufficio.

I servizi ed i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 981 del 9/12/99, ha ribadito l’importanza della dichiarazione dei servizi per tutti gli adempimenti con- nessi allo stato giuridico del personale (ricostruzione di carriera, ricongiun- zione, ecc.).

Ai sensi dell’art. 24, comma 15, della legge 11/3/88, n. 67 che ha disposto

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per il personale di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) del DPR 29/12/73, n. 1092, l’assoggettamento dall’1/1/88 alla ritenuta in Conto Entrata Tesoro nella mi- sura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, alla presentazione della dichiarazione dei servizi è obbligato anche il personale con contratto a tempo determinato, compreso quello con incarico di reli- gione.

Ad esso, pertanto, come precisato con C.M. n. 256 (prot. n. 884) del 1°

ottobre 1990, si applica la disciplina relativa agli istituti di riscatto, di compu- to, riunione e ricongiunzione ex artt. 113 e seguenti del DPR 1092/73 ed ex legge 7/2/79, n. 29 e 5/3/90, n. 45. La dichiarazione dei servizi, contemplata dall’art. 145 del succitato decreto presidenziale, deve essere presentata dal personale I.T.D. solamente all’atto della stipula del primo contratto di lavo- ro, e contenere le notizie richieste per il personale I.T.I..

Qualora nel tempo consegua altri rapporti I.T.D. i successivi servizi sa- ranno utili ex se.

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Riunione, riscatto, computo, ricongiunzione, sistemazione contributiva, valutazione servizi e periodi

ai fini del trattamento di quiescenza

All’atto dell’assunzione o successivamente, comunque almeno due anni pri- ma del raggiungimento del limite di età per andare in pensione, il personale I.T.I. che abbia da far valere dei periodi e/o servizi ai fini pensionistici deve pro- durre istanza sull’apposito modulo scaricato dal sito Inps, gestione ex Inpdap.

Riunione dei servizi

Avviene quando l’interessato ha prestato servizio presso la stessa o altre Amministrazioni statali. Ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico i periodi vengono cumulati. Quando per i precedenti servizi sia stato liquidato un trattamento di quiescenza la riunione è effettuata a doman- da dell’interessato. Diversamente viene effettuata d’ufficio.

Servizi computabili a domanda

Sono quelli prestati anteriormente alla stipula del rapporto di lavoro I.T.I.;

sono computabili ai fini della pensione solo su domanda dell’interessato e, in determinati casi, previo pagamento di un contributo di riscatto. I servizi pre- stati con versamenti dei contributi in Conto Tesoro (per tutti dall’1/1/88), pur essendo utili ex se, è opportuno elencarli nella domanda di computo al fine di acquisire i relativi certificati. Sono computati su domanda dell’interessato e senza versamento di contributo di riscatto, i seguenti servizi, valutabili solo per il periodo riportato in ogni certificato di servizio:

• servizio militare in qualunque tempo prestato;

• servizio di volontario civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio di leva;

• servizio prestato in qualità di supplente temporaneo nelle scuole statali con ritenute INPS (anche doposcuola, interscuola, scuola popolare, centri di lettura e scuole sussidiate);

• servizio prestato in qualità di dipendente civile non di ruolo, assunto

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temporaneamente per periodi inferiori ad un anno;

• periodi assicurativi considerati dalla legislazione dei paesi appartenenti alla Comunità Europea (C.M. 21/1/99, n. 12 e Circ. INPDAP n. 12 del 24.4.99);

• servizio reso allo Stato con iscrizione all’INPS;

• servizio di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze del Parlamento, di Enti Locali, di Enti Parastatali o di Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

• servizi che abbiano dato titolo per l’immissione in ruolo nelle Amministrazioni Statali con iscrizione all’Inps;

• periodi non retribuiti in posizione di congedo straordinario per dottorato di ricerca (C.M. n. 265 dell’8/11/99);

• borse di studio per la frequenza di corsi universitari di cui alla legge 30/11/89, n. 398 (C.M. n. 265 dell’8/11/99);

• le borse di studio di cui all’art. 453, comma 9 (incarichi temporanei per l’espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali) del D.L.vo 16/4/94, n. 297 (C.M. n. 265 dell’8/11/99).

Servizi ricongiungibili ai sensi dell’art. 113 del DPR 1092/73 Sono:

• il servizio reso alle dipendenze di Enti Locali con iscrizione agli Istituti di previdenza e casse amministrate dal Ministero del Tesoro (CPDEL);

• il servizio comunque prestato con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro;

• il servizio prestato presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia;

• il servizio prestato alle dipendenze di province, comuni o altri enti, qualora l’interessato sia passato alle dipendenze dello Stato per effetto di

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