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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di gennaio alle ore 09,15 nell’ufficio del Dirigente Scolastico

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 11/11/2015

viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo della Scuola Secondaria I Grado Statale “Raffaello Sanzio”.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof.ssa Sabrina Pettinato PARTE SINDACALE

prof.ssa Gianpaola Malara (FLC/CGIL) RSU prof. Giuseppe Sciacca (SNALS/CONFSAL)

sig. Giuseppe Tumminia (GILDA/UNAMS)

SINDACATI FLC/CGIL………..…………

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA……….……….………..

UIL/SCUOLA……….……….………

SNALS/CONFSAL………..………

GILDA/UNAMS………..

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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2015/16

3. Il presente contratto è valido dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con gli articoli in esso contenuti.

4. All’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontreranno per verificare le intese al fine di confermarle o sottoporle ad integrazioni e/o verifiche.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

4. Di tale accordo verrà data opportuna informazione tramite pubblicazione all’albo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva

d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

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4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al

Dirigente. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa.

Art. 5 – Informazione preventiva e concertazione 1. Sono oggetto di informazione preventiva:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

c. utilizzazione dei servizi sociali

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il dirigente scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS.

firmatarie in appositi incontri l’informazione preventiva 20 giorni prima le relative scadenze, fornendo anche l’eventuale documentazione.

3. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 6 – Contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione d’Istituto le materie previste dall’art.6, comma 2 del CCNL del

7.10.2007, alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dal

Decreto Legislativo n. 141 del 01/08/2011, di interpretazione autentica del Decreto Legislativo

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n. 150/2009

o Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

o Criteri e modalità di applicazioni dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della L. n.146/90, così come modificata e integrata dalla legge n. 82/2000;

o Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

o I criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’articolo 45, comma 1 del D.lgs. n.165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;

o Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo, ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto;

o Tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore

2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti i rapporti di

lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano

di inserire nel presente contratto.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di

livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 7 – Informazione successiva 1. Sono materie di informazione successiva:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nella sala docenti, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

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2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sala docenti; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.

Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

Art. 10 - Diritto di sciopero 1. Adesione

I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne

volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, senza possibilità di revoca.

2. Non adesione

Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a comunicarlo all’orario di inizio delle lezioni della giornata in cui è stato proclamato lo sciopero, e ad essere disponibili dalle ore 8.10 ad un eventuale rimodulazione del proprio orario di lavoro, fermo restando il monte orario totale del proprio servizio di quel giorno. Da tale obbligo si prescinde nel caso in cui, sulla base delle dichiarazioni volontarie di cui al precedente comma, è possibile assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.

3. Sciopero docenti

In caso di sciopero per il solo personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.

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4. Sospensione del servizio

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie

tramite circolare le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

5.Diritto di sciopero

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire ai sensi dell’accordo 8/10/99, in attuazione della legge 146/90. A tal fine si garantisce la presenza di un’unità di assistente amministrativo e di due unità di collaboratore scolastico per garantire: uno l’apertura e la sorveglianza dell’ingresso della sede medesima e l’altro l’assistenza agli uffici di presidenza e di segreteria. Al fine di garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, nonché gli eventuali altri adempimenti di tipo amministrativo, nel caso in cui lo sciopero coincida con scadenze di termini perentori è assicurata la presenza del D.S.G.A., di un assistente amministrativo e di due collaboratori scolastici per l’ingresso e l’assistenza agli uffici di presidenza e segreteria. L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto prioritariamente dell’eventuale disponibilità. In caso contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Per l’espletamento delle relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica , la RSU si avvale di permessi sindacali retribuiti, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dall’art. 4 del CCNQ del 17/10/2013, in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente .

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 12 - Assegnazione dei docenti alle classi

1. L’assegnazione alle diverse classi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni e dura tutto l’anno.

I docenti verranno assegnati alle classi secondo i seguenti criteri e priorità:

 Continuità didattica;

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 In caso di soppressione di cattedra, tenendo presente la graduatoria interna di istituto, verrà individuato il docente perdente posto.

 Assegnazione su richiesta motivata del docente.

2. Qualora ci siano più richieste per lo stesso corso, l’assegnazione avverrà in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti di ufficio allegata al C.C.N.L. sulla mobilità in vigore.

3. E’ prevista la possibilità per il Dirigente Scolastico di operare delle assegnazioni al di fuori

di questi criteri sulla base di motivazioni organizzative e di servizio che vanno da parte sua

esplicitate in forma scritta.

Lavoro aggiuntivo e impegni orari inerenti alle riunioni collegiali

1. Per quanto concerne il lavoro aggiuntivo, in caso di concorrenza di più docenti nell’assunzione dell’incarico, si segue il criterio delle eventuali competenze dichiarate e accertate mediante curriculum. I compensi saranno ad horas per attività di insegnamento, forfettari per attività di progettazione.

2. In merito all’intensificazione delle prestazioni, si riconosce al personale docente la retribuzione come da tabelle allegate al contratto per:

 Partecipazione alle riunioni delle Commissioni e Coordinamento nei Consigli di classe;

 Stesura e realizzazione dei progetti curriculari ed extracurriculari;

 Operatività dei nuovi sistemi tecnologici;

 Valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico.

3. In presenza della disponibilità di altri docenti, i titolari delle funzioni strumentali non possono avere altri incarichi retribuiti relativi ad attività di non insegnamento.

4. Per le attività di insegnamento aggiuntive verranno applicate le tariffe previste dal vigente

CCNL. Qualora i fondi a disposizione per la retribuzione di dette attività risultassero insufficienti per coprire il pagamento di tutti i progetti previsti nel POF, il Dirigente Scolastico procederà, d’accordo con le RSU ad una adeguata riduzione delle ore destinate a

ciascun progetto o , su proposta del Collegio dei docenti, alla riduzione del numero dei

progetti medesimi.

5. Entro e non oltre dieci giorni dalla relativa delibera di assegnazione al personale di incarichi

retribuiti, il Dirigente Scolastico consegnerà al personale interessato copia del provvedimento di nomina in cui sono specificati in modo dettagliato i compiti assegnati, la

durata dell’incarico, l’eventuale numero di ore da retribuire e il relativo compenso orario o

forfettario.

6. I compensi relativi agli incarichi del personale docente retribuiti ad horas col fondo dell’istituzione scolastica o con quello relativo ai contributi degli alunni saranno liquidati

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solo ed esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte e documentate e non per il

numero delle ore assegnate.

7. La partecipazione alle riunioni collegiali, per quanto attiene agli impegni orari, è disciplinata dall’art. 42 del CCNL 4/8/95 e dall’art. 27 del vigente CCNL.

8. Al fine del computo annuo delle ore destinate alle riunioni collegiali di cui agli articoli precedenti, si deve tener conto delle ore effettivamente prestate e no0n di quelle programmate. A tal fine faranno fede i verbali delle singole riunioni.

9. Le ore eccedenti le 40 ore annue per riunioni di Collegio e informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutinio sono retribuite.

10. I docenti di ed. fisica, artistica, musicale, tecnica, religione approfondimento materie letterarie, che, in base alle riunioni dei consigli di classe previste, abbiano un impegno superiore a 40 ore sono esonerati dal Dirigente Scolastico da alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi le 40 ore.

Part time – Diritto allo studio e alle assenze

1. L’orario di servizio per il personale docente con rapporto di lavoro part-time è distribuito in 3 giorni settimanali, ove si tratti di un part-time di tipo verticale, o non più di 3 ore giornaliere, ove si tratti di un part-time di tipo orizzontale.

2. Il personale che fruisce del diritto allo studio (150 ore) e delle altre assenze per la formazione avrà la massima facilitazione per la frequenza delle lezioni e per il sostenimento degli esami.

CAPO II – ORARIO DI LAVORO Art. 13 - Orario di insegnamento

L’orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali articolate in non meno di 5 giorni.

I criteri di formulazione dell’orario delle lezioni sono deliberati dal Collegio docenti.

Le attività curriculari della scuola iniziano alle ore 8.10 e terminano alle ore 14.10, ivi incluse due ricreazioni di 10 minuti ciascuna, di cui una dalle ore 10.00 alle ore 10.10 e la seconda dalle ore 12.00 alle ore 12.10.

13.1 Orario di lavoro flessibile

L’orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per l’erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a progetti debitamente approvati dal Collegio docenti.

13.2 Sostituzione docenti

 Per ciascuna ora della settimana, per i docenti che lo desiderano, è possibile dichiarare la propria disponibilità ad effettuare supplenze (ex art. 3)

 Per la prima ora di lezione la comunicazione deve essere effettuata il giorno precedente o nella stessa mattinata previa telefonata; per tutte le altre deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque nell’ora precedente a quella di disponibilità dichiarata.

 E’ data facoltà al docente di recuperare l’ora data, in alternativa al pagamento, previo accordo con l’ufficio di presidenza e compatibilmente con le esigenze del servizio.

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 La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

 Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

 L’ordine nell’attribuzione delle supplenze brevi sarà il seguente:

- eventuali docenti di sostegno nella classe in cui si verifica l’assenza;

- docenti che sono tenuti al recupero di ore di permessi brevi usufruite ai sensi dell’art. 16 del CCNL 2006/2009. In presenza di più docenti appartenenti ad una delle precedenti tipologie, sarà data priorità a quelli dello stesso corso e, successivamente, a quelli della stessa disciplina;

- non possono essere attribuite in altre classi supplenze ai docenti di sostegno, quando nella loro classe è presente l’alunno H;

- solo nei casi in cui non vi sia personale disponibile alla supplenza si procederà alla distribuzione degli alunni nelle altre classi.

13.3 Docenti accompagnatori alle visite guidate

I docenti che, per ordine di servizio, accompagneranno gli alunni nelle varie attività didattiche durante le ore curriculari, potranno commutare le ore eccedenti il proprio orario in ore di permesso breve. I Consigli di classe provvederanno a individuare, a titolo indicativo, i docenti accompagnatori sulla base delle disponibilità e delle relative competenze possedute.

13.4 Docenti accompagnatori alle gite e viaggi d’istruzione

I docenti che, su richiesta del dirigente, hanno dato la disponibilità ad accompagnare gli alunni in gita o viaggio non hanno diritto ad alcuna indennità (Legge 266/2005 – Finanziaria 2006, art. 1, commi 213, 214, 215, 216; circolare n. 0004457 dell’11/01/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), ma possono usufruire dei seguenti dei seguenti permessi brevi:

 Gita scolastica di durata superiore alle 8 ore: ore 2 (due)

 Viaggi di istruzione: gg. 1 (uno) 13.5 Aggiornamento e formazione

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

I criteri per la fruizione dei permessi di aggiornamento e di formazione sono i seguenti:

a) I permessi vengono concessi a seguito di richiesta scritta del personale b) Non è consentita la partecipazione a più di 1 unità per giornata

c) Nel caso di più richieste contemporanee verrà data precedenza al docente le cui discipline di insegnamento sono più affini alle tematiche del corso

d) Si darà precedenza al docente che non partecipa ad attività di aggiornamento da più tempo rispetto agli altri richiedenti

e) In caso di ulteriore priorità verrà considerata l’anzianità di servizio nella scuola Art. 14 - Attività funzionale all’insegnamento e ricevimento individuale genitori

1. Ogni docente mette a disposizione un’ora settimanale per il ricevimento dei genitori, da effettuarsi solo per appuntamento. Il ricevimento non si effettuerà nel

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periodo di svolgimento degli scrutini intermedi e finali e sarà sospeso a partire dalla seconda metà di maggio.

2. Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e il 31 agosto, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate.

Art. 15 - Orario giornaliero

1. Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.

2. Non si possono superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività di insegnamento e non.

Art. 16 – Ore eccedenti personale docente

1. Il docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E ORARIO DEL PERSONALE ATA CAPO I – NORME GENERALI

Art.17 – Atti preliminari

All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste:

a) Il DSGA formula una proposta di piano annuale di lavoro e delle attività del personale ATA

b) Il Dirigente Scolastico stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi, tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Art.18 – Mansioni del personale

1. Direttore Servizi Generali Amministrativi

a) organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali e secondo criteri di flessibilità, assicura il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali dei quali è componente di diritto.

b) collabora con il Dirigente Scolastico per il buon funzionamento della scuola;

c) in accordo con il Dirigente Scolastico,è direttamente responsabile del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici,assegnando loro le mansioni che riterrà opportune;

d) al DSGA competono le funzioni previste dal CCNL per lo specifico profilo professionale e) opera mediante la collaborazione degli assistenti amministrativi.

2. Assistenti amministrativi

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a) l’orario di lavoro della segreteria deve essere funzionale alle numerose mansioni che sono in capo ad essa.

b) data la crescente complessità dei compiti della segreteria derivanti dalla realizzazione dell’autonomia,dei nuovi progetti, è indispensabile che tutto il personale collabori in modo fattivo per l’esecuzione dei vari adempimenti, accertandosi che le pratiche vadano a buon fine, sostituendo i colleghi assenti e collaborando per le attività che in alcuni periodi sono maggiormente gravose (es. iscrizioni,dichiarazioni fiscali….)

3. Collaboratori Scolastici

a) l’orario di servizio del personale collaboratore scolastico è funzionale all’orario di apertura all’utenza e deve assicurare, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola,

b) l’orario di servizio dei singoli plessi è organizzato in funzione dell’orario delle lezioni stabilito nei vari plessi dai competenti Organi Collegiali.

Art.19 – Orario di Lavoro - Definizione dei turni

L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico come risulta dal piano di lavoro del D.S.G.A. e si articola su cinque giorni settimanali

CAPO III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Art.20 – Prestazioni Aggiuntive - Sostituzioni – Ferie

1. Saranno autorizzate prestazioni aggiuntive, oltre l’orario d’obbligo, per attività extracurriculari quali riunioni degli Organi Collegiali, progetti, ecc. e verrà utilizzato tutto il personale disponibile in servizio nel scuola a rotazione.

2. Le ore lavorate potranno essere retribuite o computate ai fini della concessione di ore o giorni di recupero.

3. Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l’orario d’obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o per particolari necessità dovute al carico lavoro, tenendo conto in ordine di priorità:

- della disponibilità espressa dal personale in servizio nella sede dove va effettuata la prestazione aggiuntiva

- della disponibilità espressa dal personale in servizio nelle altre sedi

4. Possono, inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

5. Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente:

- le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere del DSGA, o direttamente da quest’ultimo su delega scritta del Dirigente Scolastico.

- dopo la presentazione delle richieste sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in considerazione i seguenti elementi:

a) che le ferie siano fruite, di norma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque entro il termine dell’anno scolastico;

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b) che dal termine delle attività didattiche al 31 agosto, il funzionamento della scuola sia garantito con la presenza minima di: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico più N. 2 Collaboratori reperibili.

Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del/dei dipendenti e in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo nonché il criterio della posizione in graduatoria. Sarà comunque garantita la fruizione per tutti di almeno 15 giorni continuativi durante il periodo estivo.

I restanti giorni di ferie vanno prevalentemente fruiti nei periodi o nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR b. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali ai docenti c. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA d. stanziamenti per le ore eccedenti

e. stanziamenti per l’attività sportiva

f. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 34.298,56 (lordo dipendente), come da comunicazione MIUR prot. 13439 dell’11. 09.

2015

Art. 22 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi, lordo dipendente, sono pari a:

a. FIS € 20.990,95

b. Funzioni strumentali al POF € 2.756,57 c. Incarichi specifici del personale ATA € 1.437,15

d. Ore eccedenti € 2.610,22

e. Attività sportiva € ======

f. Economia a.s. 2014/2015 € 5.821,82 g. Integrazione MOF intesa del 02/10/2014 € 681,85

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

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Art. 23 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Il fondo per l’anno scolastico 2015-2016 ammonta ad € 20.990,95 (lordo dipendente), considerato n.1 punto di erogazione del servizio e n. 71 unità di personale in organico di diritto. La quota da accantonare per l’indennità di direzione al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è di € 2.780,00 (lordo dipendente); la quota per il sostituto del DSGA è di € 313,33 (lordo dipendente). La quota disponibile per la contrattazione è pari ad € 17.897,62 a cui aggiungere l’economia pari ad

€ 5821,82 per un totale complessivo di € 23719,44 (lordo dipendente).

Sulla base del numero di personale in organico di diritto, al personale docente è destinata una quota pari a € 19.041,99; al personale ATA è destinata una quota pari a € 4.676,98.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6, allegate al CCNL 29/11/2007, sulla base delle ore effettivamente prestate o su base forfetaria.

Art. 25 - Determinazione dei compensi a valere sul FIS

RIPARTIZIONE FONDO D’ISTITUTO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

QUOTA VARIABILE INDENNITA’

DI DIREZIONE DSGA (ART.88 lettera j)

2.780,00

SOSTITUZIONE DSGA 313,33

€ 3.093,33

PERSONALE ATA ORE IMPORTO

ASS. AMM.vi (straordinario) 120 1.740,00

COLL. SCOL.ci (straordinario) 54 675,00

COLL. SCOL.ci (progetti specifici)

 MAGAZZINO ATTREZZI

 MANUTENZIONE e CURA VERDE

 SICUREZZA

 PULIZIA ESTERNO

 GIROPOSTA

 REPERIBILITA’

 SALA VIDEO e LABORATORI (maggior carico pulizia)

20 (10 ore x 2 coll.ri) 20 (10 ore x 2 coll.ri)

50 (10 ore x 5 coll.ri) 20

40

10 (5 ore x 2 coll.ri) 20 (10 ore x 2 coll.ri)

20 (10 ore x 2 coll.ri)

250,00 250,00

625,00 250,00 500,00 125,00

250,00

€ 4.665,00

PERSONALE DOCENTE ORE AGGIUNTIVE NON INSEGNAMENTO

IMPORTO

COLLABORATORI D.S. 225

75

3937,50 1312,50

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BIBLIOTECA 30 (15 ore x 2 docenti) 525,00

ED. AMBIENTALE 10 175,00

ED. SALUTE 10 175,00

ED. LEGALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 10 175,00

ED. STRADALE 10 175,00

GIOCHI BOCCONI 10 175,00

GIOCHI MATEMATICI 10 175,00 INCONTRO CON L’AUTORE 10 175,00

REFERENTE DSA 10 175,00

SICUREZZA 25(RSPP)

15(ASPP) 10 (RLS)

437,50 262,50

175,00 COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA 10 175,00

COMMISSIONE ELETTORALE 10 175,00

INVALSI 10 175,00

AUTOVALUTAZIONE 48 (8 ore x 6 docenti) 840,00

SITO WEB 50 875,00

REFERENTI DIPARTIMENTI 20 (5 ore x 4 docenti) 350,00 REFERENTE CAMBRIDGE 10 175,00 CONSIGLI DI CLASSE 160 2800,00 GLI 36 (3 ore x 12 docenti) 630,00 REPERIBILITA’ ANTIFURTO 5 87,50 14332,50

PERSONALE DOCENTE ORE AGGIUNTIVE

INSEGNAMENTO

IMPORTO

PROGETTO MOSTRA MERCATO 60 (20 ore x 3 docenti) 10 (5 ore x 2 docenti)

2100,00 350,00

PROGETTO CORO D’ISTITUTO 30 1050,00

3500,00 17832,50

TOTALE (ATA + DOCENTI) 22.497,50

ACCANTONAMENTO 1221,94

Art. 26 - Determinazione compensi Funzioni Strumentali al P.O.F.

Il compenso alle FF.SS. ,lordo dipendente è pari a € 2.756,57 diviso per il numero del personale con incarico di F.S. secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti:

AREE COMPENSO

AREA 1 - GESTIONE DEL POF € 551,31

AREA 2 - SOSTEGNO LAVORO DOCENTI € 551,31 AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI STUDENTI € 551,31 AREA 4 - PROGETTI CON ENTI ESTERNI € 551,31 AREA 5 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA’ € 551,31

Art. 27 - Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

L’importo della voce è pari ad € 2.610,22 lordo dipendente. Si registra inoltre un’economia pari a € 189,27. Il personale che esprime la propria disponibilità, è retribuito nella misura prevista dalla normativa vigente.

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Art. 28 - Conferimento degli incarichi ai docenti

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo monte ore impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati (fanno eccezione le retribuzioni di carattere forfetario)

Art. 29 - Compensi per incarichi specifici

Il dirigente scolastico, su proposta del DSGA, attribuisce per l’anno scolastico in corso, per quanto previsto dalla sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008, 4 incarichi specifici finalizzati, per gli appartenenti all’AREA B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa, per gli appartenenti all’AREA A allo svolgimento di attività di primo soccorso, piccola manutenzione e supporto alle attività. Gli incarichi sono conferiti al personale che non è assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Il compenso per gli incarichi lordo dipendente è pari ad € 1.437,15.

PROFILO COMPENSO n. UNITA’ PERSONALE

Collaboratore scolastico € 1.000,00 3

Assistente amm.vo € 437,15 1

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Integrazione MOF secondo l’intesa del 2 ottobre 2014

L’importo previsto è pari ad € 681,85 lordo dipendente. Non essendo presente personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell’art. 9 del DL 78/2010, non percepisca il correlato beneficio economico, valutate le necessità dell’Istituzione in relazione ad interventi mirati di manutenzione straordinaria (interventi nelle aule) nonché in relazione all’attuazione delle misure di sicurezza previste nel DVR, si concorda di ripartire la somma a tre unità di personale collaboratore scolastico per 18 ore ciascuno o secondo il carico di lavoro effettivamente svolto. Le ore potranno essere ripartite anche in maniera differente, sulla base di mancata disponibilità del personale.

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TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.32 - Presupposti normativi

La contrattazione in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro viene predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare dal D. lvo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dal CCNL.

Art. 33 - Finalità

L’Istituzione Scolastica, in possesso del documento per la valutazione dei rischi, provvede annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di rischio, redigendo contestualmente il piano attuativo degli interventi in ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela di tutti i lavoratori rispetto alle strutture, agli impianti e alle mansioni.

Art. 34 - Servizio di protezione e prevenzione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di Protezione e Prevenzione, e ne dà comunicazione al RLS. I lavoratori designati, docenti o ATA devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 35 - Riunione periodica di protezione e prevenzione dei rischi

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno una riunione del servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , alla quale partecipa egli stesso o un suo rappresentante, l’RLS e tutti i componenti SPP.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento della sicurezza, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, ai fini della sicurezza e della salute.

Art. 36 - Informazione dei lavoratori

Il Dirigente Scolastico fornisce al personale, anche attraverso i componenti del Servizio PP, adeguate informazioni per la Prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro tramite riunioni, opuscoli informativi o altro materiale.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori

Il Dirigente Scolastico, d’intesa con l’RLS, predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, nel rispetto della normativa vigente.

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Art. 38 - Modalità di svolgimento dell’attività della RLS

Nella scuola viene designato nell’ambito delle RSU il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o del suo sostituto.

Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D. Lgs.81/2008 il Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue.

Art. 39 - Rapporti con gli Enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico viene rivolta richiesta formale di adempimento all’Ente locale proprietario, che in tal modo diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

In caso di pericolo grave e imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’Ente locale proprietario.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 41 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Il presente contratto è composto da n. 41 articoli in n. 15 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scuola Secondaria di 1° grado Statale

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