PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
SERVIZIO GESTIONE E CONTABILITA’ DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 388 DEL 28/03/2018
OGGETTO: Proroga assunzione a tempo pieno e determinato del funzionario Tecnico cat. D Dott. Mele Giovanni, addetto all'espletamento di servizio faunistico - venatorio art. 12 l.r. 23-98, dal 01/04/2018 fino a non oltre il 31.12.2018.
I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore straordinario n.14 del 02.08.2017 con il quale e' stato conferito alla Dott.ssa Maria Giovanna Campo l'incarico di direzione del Settore;
VISTA la determinazione n. 257 del 01.03 2018 con la quale la dirigente ha stabilito:
“DI CONFERMARE l’attribuzione della Posizione Organizzativa, fino alla conclusione della selezione delle nuove P.O, di cui alla citata deliberazione n° 129 del 13/12/2017 prevista per il 15/03/2018,
VISTO l’art. 1 c. 846 della legge di bilancio 2018 approvata in via definitiva dal Senato il 23/12/2017 che dispone:
“466-quater. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati”;
VISTO l’art. 1 comma 24 della L.r. n° 32 del 05/12/2016 che stabilisce:
24. Per le finalità di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 2 del 2016, gli amministratori straordinari delle province sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014, a prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), della legge regionale n.2 del 2016, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 201 8 alle condizioni previste dall'articolo 4, comma 9 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
VISTA la L. 23/12/2014, n. 190 art. 1 c. 426 che dispone:
“426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016,
previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato,
è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4,
per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle
procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo
1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga deicontratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il
rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.”
VISTO l’art. 71 c.1 l.r. 2/2016 sulla garanzia dei servizi e salvaguardia dei livelli occupazionali che prevede:
1.Gli enti locali, al fine di assicurare la continuità dei compiti e delle funzioni a essi attribuiti a seguito del riordino di cui alla presente legge e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a termine, sono autorizzati a:
….omissis….;
c) attivare le procedure di stabilizzazione a domanda del personale assunto con procedura di evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
..omissis…
VISTO l’art. 1 c. 4 della L.r. N° 23 del 05/12/2017 che dispone:
4. La Regione, visto il nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e successivi atti attuativi, autorizza la Provincia di Nuoro ad attivare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e impegnato nelle attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), e in quelle di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede per gli anni 2018 e 2019 mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 21 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nel bilancio regionale per gli anni 2017-2019 (missione 13 - programma 07 - capitolo SC05.0229) e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.”
VISTO l’art. 20 del D.L. 75/2017 che stabilisce:
“Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018- 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015(28/08/2017) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. omissis…..
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4
. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. [--BM5up--](5)5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9, 10 e 11. omissis
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.”
VISTO l’art. Art. 40 del D.l. 50/2017 che dispone. “(( (Eliminazione delle sanzioni per le province e le citta' metropolitane) )) ((1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016))”.
VISTA la certificazione del 27/03/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario attestante il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 art. 1 commi 470, 470 bis, 473 e 474 della legge 232/2016;
VISTA la circolare n° 3 del 23/11/2017 esplicativa dell’applicazione del D.l. 75/2017 che sui requisiti, mette in evidenza che non è necessario essere in servizio né alla data di entrata in vigore del decreto (lo scorso 22 giugno) né al prossimo 31 dicembre, cioè alla data entro cui si completa l’arco di tempo entro cui i dipendenti devono maturare l’anzianità triennale. È sufficiente che siano stati in servizio, «anche per un solo giorno», dopo la data di entrata in vigore della legge delega 124/2015 (28/08/2017. Sul finanziamento evidenzia che le amministrazioni possono disporre il “trasferimento” alle risorse destinate alla stabilizzazione di una quota della spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per i contratti flessibili (cioè assunzioni a tempo determinato, contratti di somministrazione, di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative etc). Occorre garantire che non vi sia un aumento del costo del personale e che queste risorse siano sottratte permanentemente dal tetto della spesa per le assunzioni flessibili di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl n. 78/2010. Il rispetto di tali vincoli deve essere attestato dai revisori dei conti. Per quanto riguarda il punto b del comma 1 recita:
“sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge
3- in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;”
al punto 3.2.2. … omissis.. Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001.
Al punto 3.2.4 omissis… I comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016, considerato nella sua
interezza, non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica non possono applicare le procedure dell’articolo 20, commi 1 e 2.al punto 3.2.6 specifica. “Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste
dall’articolo 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20,
comma 8). Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla
disciplina del d.lgs. 81/2014, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle
procedure dell’articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato. Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure”.
VISTA la circolare n° 1 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 09/01/2018 integrativa della predetta circolare 3/2017;
ACCERTATO che la spesa media del triennio 2015-2017 per le assunzioni a tempo determinato è stata la seguente:
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
NEL TRIENNIO 2015/2017 2015 2016 2017 NUOG MEDIA DEL
TRIENNIO
NUORO 1.074.150,54 597.025,80
267.312,13 OGLIASTRA 117.240,45 8.139,42 -
TOTALE COMPLESSIVO 1.191.390,99 605.165,22 267.312,13 835.165,51
SENTITO il Responsabile del Servizio Finanziario che dichiara l’inesistenza di richieste di certificazione crediti inevase ai sensi dell’ Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008;
VISTA la delibera di Giunta n. 98 del 14/09/2012 , “Approvazione piano triennale azioni positive 2012/2014 D.lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n.246;
VISTA la deliberazione n° 124 del 13/12/217 di individuazione del perimetro di consolidamento delle collegate e controllate della Provincia di Nuoro;
VISTA la deliberazione n° 106 del 03/11/2017 di approvazione del rendiconto 2016;
VISTA la deliberazione n° 99 del 17/10/2017 di approvazione del PEG 2017;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 9.02.2018, che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28.02.2018 al 31.03.2018;
VISTA la nota del Dirigente del Settore Ambiente prot. N° 902 del 22.12.2017 con la quale si chiede la stabilizzazione e nelle more la proroga del Funzionario Tecnico dott. Giovanni Mele per l'espletamento delle funzioni faunistico - venatorie trasferite alla provincia, ai sensi dell'art.12 della L.R. N°23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”, fino al 31/12/2018, con le motivazioni di cui alla nota n: 685/2016. Confermata con nota n° 250 del 27/03/2018;
VISTO il DPCM 42335 del 11/08/2016 con il quale la Presidenza del Consiglio ripristina le facoltà assunzionali degli enti locali della Sardegna, dando atto che la Regione Sardegna con nota dell’ 8 giugno 2016 ha dichiarato che, in seguito al “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” fatto con Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e al trasferimento fatto e in corso del personale addetto alle funzioni non fondamentali ad altri ente e/o agenzie, nelle province della Sardegna non risultano esuberi o eccedenze di personale;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 23 del 28/03/2018 che attesta:
a) l’Ente non presenta condizioni di soprannumero né di personale né di dirigenti;
b) l’Ente non presente condizioni di eccedenza né di personale né di dirigenti;
c) l’Ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in disponibilità sia di
personale sia di dirigenti;
VISTA la deliberazione dell'amministratore straordinario n° 137 del 22 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2018 che prevede fra l’altro:
“DI APPROVARE la Programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2018, prevedendo, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione dalla RAS (art. 1 c. 4 L.r. 23/2017), la stabilizzazione mediante l’assunzione a tempo indeterminato, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 20 c. 1° del D.l. 75/2017 delle seguenti figure:
N° 12 Operatori addetti alla Tutela Ambientale di cat. B + 1 collaboratore tecnico autista di categoria B;
N°1 Funzionario Tecnico per il Settore Ambiente addetto ai servizi ex art. 12 L.r. 23/98 categoria D1
; e nelle more dell’ espletamento della procedura di stabilizzazione di autorizzare la proroga fino al completamento della stessa ma non oltre il 31.12.2018, dei contratti a tempo determinato di coloro che sono attualmente in servizio;”
VISTA la determinazione n° 1698 del 04/06/2010, con la quale è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario tecnico cat. D1;
VISTA la determinazione n° 2423 del 10/08/2010 con la quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria della selezione effettuata il 16/07/2010 e dalla quale risulta vincitore il Dott. Giovanni Mele;
VISTE le determinazioni di proroga del contratto del Dott. Mele n. 2423 del 10.08.2010, n.2462 del 04.12.2012, n.1732 del 17.09.2013, n.2361 del 09.12.2013; 2314 del 03.12.2014, 1427 del 09.09.2015, 2027 del 31/12/2015 n.1053 del 29.09.2016;
VISTA la determinazione n.1456 del 28.12.2016 con la quale è stata disposta la proroga del contratto di cui all'oggetto fino al 30.06.2017 in conformità all'art.4 comma 9 bis del D.L. 101 del 31.08.2013 e ss.mm. e ii.;
VISTA la determinazione n. 720 del 30.05.2017 con la quale è stata disposta la proroga del contratto di cui all'oggetto fino al 31.12.2017 in conformità all'art.4 comma 9 bis del D.L. 101 del 31.08.2013 e ss.mm. e ii.;
VISTA la determinazione n. 1666 del 29.12.2017 con la quale è stata disposta la proroga del contratto di cui all'oggetto fino al 31.03.2018;
ACCERTATO che il dott. Giovanni Mele risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 c. 1 del D.l.
75/2017 nonché dei requisiti di cui alla lettera c comma 1 dell’art. 71 della L.r. 2/2016 e in particolare:
che ha prestato servizio per oltre 36 mesi negli ultimi otto anni ed è stato assunto con procedura ad evidenza pubblica;
Rilevato che le proroghe sono state disposte nel rispetto del disposto dell’art. 4 c. 9 e 9bis del D.l.
101/2013 che autorizzava esplicitamente le province ad effettuare le proroghe del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di stabilizzazione, e/o dell’art. 20 del D.l. 75/2017;
ACCERTATO che è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, del D.lgs n.198/2006 e art.6, comma 6, del D.lgs 165/2001);
ACCERTATO che nel 2016 e nel 2017 sono stati rispettati i vincoli di cui all'art. 1, comma 557, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; nonchè i limiti di cui all'art.
9 comma 28 del D.l. 78/2010;
VISTO l'art.23 del D.lgs n°81 del 2015, il quale prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
[--content--]RILEVATO che tale limite non sarà superato (personale in servizio al 1°gennaio 2018:
202 unità – numero contratti 20% = 40,4);
VISTI gli art. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P.n° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
RILEVATO che tale proroga si rende necessaria, nelle more dello svolgimento della procedura di stabilizzazione, per garantire la continuità di servizi essenziali nell'ambito delle funzioni trasferite alle province;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
VISTA la deliberazione n° 124 del 13/12/217 di individuazione del perimetro di consolidamento delle collegate e controllate della Provincia di Nuoro;
VISTA la deliberazione n° 106 del 03/11/2017 di approvazione del rendiconto 2016;
VISTO l’art. 9 c. 1-quinquies. Del D.L. 24/06/2016, n. 113 che prevede:”In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;
RITENUTO nelle more di svolgimento delle procedure di stabilizzazione, di procedere alla proroga del Funzionario Tecnico addetto all'espletamento delle funzioni faunistico - venatorie trasferite alla provincia, ai sensi dell'art.12 della L.R. N°23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna”, fino al 31/12/2018, con le motivazioni di cui alla nota n:
685/2016. Confermata con nota n° 902 del 15/12/2017 e con nota 250 del 27/03/2018;
RICORDATO che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ex art.183 del D.lgs n°267/2000 e il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, nonché con la certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell’avvenuto adempimento degli obblighi di trasmissione alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni BDAP ex art. 9 c. 1 quinquies del D.L.
113/2016;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n° 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità del Dirigente;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, nelle more di svolgimento delle procedure di stabilizzazione,
DI PROROGARE il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal 01/04/2018 fino al termine della procedura di stabilizzazione, ma non oltre il 31.12.2018, del Dott. Mele Giovanni con il profilo professionale di funzionario tecnico cat. D posizione economica D1;
DI IMPEGNARE la somma di € 25.937,19 per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018 sul bilancio provvisorio 2018 come segue:
Competenze + ANF 18.679,25
cpdel 4.235,56
INPS 286,53
inail 377,47
TFR 845,68
Irap 1.512,70
TOTALE 25.937,19
e di imputarla sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap/Art Miss.Prog Tit.Macroaggr. Importo Soggetto
2018 170140/1 0902 1.01 18.679,25 5 DIVERSI DIPENDENTI
2018 170142/0 0902 1.01 286,53 3 I.N.P.S. , cod.fisc. /p.i. IT 02121151001 2018 170142/0 0902 1.01 4.235,56 53 INPS-GESTIONE EX INPDAP-CPDEL 2018 170142/0 0902 1.01 845,68 77 INPS-GESTIONE EX INPDAP-INADEL 2018 170142/0 0902 1.01 377,47 205 INAIL , cod.fisc. 01165400589/
2018 170710/4 0902 1.02 1.512,70 3758 SEZIONE TESORERIA PROV.LE REG
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio di contabilità del personale per gli adempimenti di competenza.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Ercole Fenu)
_____________________
PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE N. DEL PROPOSTA DA DATA
ESECUTIVITA’
388 28/03/2018 SETTORE FINANZIARIO 30/03/2018
OGGETTO: Proroga assunzione a tempo pieno e determinato del funzionario Tecnico cat. D Dott. Mele Giovanni, addetto all'espletamento di servizio faunistico - venatorio art. 12 l.r. 23-98, dal 01/04/2018 fino a non oltre il 31.12.2018.
Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.257 del 01/03/2018, di proroga delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 fino alla conclusione della procedura di selezione per gli incarichi delle nuove Posizioni Organizzativa, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/323 Estremi dell’impegno
Esercizio Capitolo/Articolo Miss. Prog Titolo.Macr Num. Impegno Importo €
2018 170140/1 09 02 1.01 622 18.679,25
2018 170142/0 09 02 1.01 623 286,53
2018 170142/0 09 02 1.01 624 4.235,56
2018 170142/0 09 02 1.01 625 845,68
2018 170142/0 09 02 1.01 626 377,47
2018 170710/4 09 02 1.02 627 1.512,70
Nuoro, 29/03/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario