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CONSORZIO VALLE CRATI Rende (CS)

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CONSORZIO VALLE CRATI

87036 Rende (CS)

DELIBERAZIONE IN COPIA

DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Nr. 48

DATA 20/12/2019

Oggetto: FISIA ITALIMPIANTI s.p.a./Consorzio Valle Crati.

Sentenza n. 1947/2019 pubblicata in data 04/10/2019. Istanza di riassunzione e di prosecuzione della procedura esecutiva.

Conferimento incarico di difesa legale

L’anno Duemiladiciannove addì Venti del mese di Dicembre alle ore 13.20 in Rende nella sede consortile, regolarmente convocato con nota prot. n. 1571 del 18/12/2019 si è riunito il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Valle Crati sono presenti:

1) Avv. Maximiliano Granata - Presidente presente Componenti:

2) Comune di Montalto Uffugo – Avv. Pietro Caracciolo presente 3) Comune di Casali Del Manco - Dott. Fernando Esposito presente 4) Comune di Rose – Dott. Osvaldo Ferro presente 5) Comune di Rende ‐ Avv. Fabrizio Totera - Delegato presente Totale presenti: 5 (Cinque)

Totale assenti:

Assiste il Segretario f.f. del Consorzio Dott. ssa Filomena Pandolfi.

Assume la Presidenza l’Avv. Maximiliano Granata nella qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara la seduta valida ed invita il Consiglio d’Amministrazione a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

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Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

- il Consorzio Valle Crati ha svolto servizi di smaltimento reflui, smaltimento RSU e raccolta differenziata in favore del Comune di Cosenza;

- in merito alla gestione ed erogazione dei suddetti servizi il Consorzio Valle Crati si è avvalso prima della società De Bartolomeis che già lavorava sugli impianti al momento del passaggio delle competenze dalla Regione Calabria al Consorzio (1992) per il periodo fino al 1998 e dopo della Castalia spa, successivamente confluita in Fisia Italimpianti Spa per il periodo 1998/2000;

- i pagamenti in favore delle società di gestione avvenivano una volta che l’Ente consortile incassava dai Comuni consorziati i costi dei servizi, per come previsto dallo Statuto consortile e dalla Convenzione sottoscritta dai suddetti Enti locali;

- il Consorzio Valle Crati, per il recupero delle somme di cui era anche debitore nei confronti delle suddette Ditte, ha promosso nei confronti del Comune di Cosenza, unico debitore, prima ricorso al Tar Calabria - Catanzaro, poi, dichiarata l’incompetenza giurisdizionale del suddetto TAR, è stato presentato ricorso al Giudice ordinario;

- in riferimento al succitato giudizio, sia la sentenza in primo grado che quella emessa dal giudice di appello, hanno riconosciuto valide le argomentazioni del Comune di Cosenza che eccepiva la mancanza di un apposito contratto fra le parti, necessario, trattandosi di pubbliche amministrazioni (Comune e Consorzio);

- successivamente il Consorzio Valle Crati ha proposto ricorso in Cassazione che si è risolto con sentenza n. 8630/17 pubblicata in data 03/04/2017 con la quale la Suprema Corte di Cassazione riconosce le ragioni del Comune di Cosenza, rigettando il predetto ricorso, e conferma l’assoluta indispensabilità di un contratto di servizio scritto <<ad substantiam>> tra le parti;

- nel contempo, le ditte creditrici del Consorzio Valle Crati hanno attivato azioni di recupero del credito per i servizi prestati, in quanto il Consorzio medesimo era stazione appaltante nonché sottoscrittore dei contratti di gestione;

- in particolare, per quanto riguarda il credito vantato nei confronti del Consorzio Valle Crati dalla società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a., in data 19 giugno 2007 è intervenuta la pronuncia del lodo arbitrale a favore della suddetta società per la quale, quindi, il summenzionato credito è divenuto esigibile con conseguente condanna del Consorzio Valle Crati al pagamento della somma di € 2.243.311,88 maggiorata di interessi al tasso legale nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 04/07/2001 sino all’effettivo soddisfo;

- il lodo arbitrale succitato è stato dichiarato, poi, esecutivo dal Tribunale di Cosenza con provvedimento del 18/06/2008 ed è divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 570 del 18/04/2014 passata in giudicato;

- la società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a., successivamente, si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sede a Catanzaro con ricorso volto ad ottenere l’ottemperanza al provvedimento di condanna di cui al punto precedente;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sentenza n. 205/2016 REG. PROV.

COLL. ha accolto il ricorso presentato dalla società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a., dichiarando l’obbligo per il Consorzio Valle Crati di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie ed assegnando il termine di 90 giorni per dare esecuzione integrale al giudicato de quo;

- il Consorzio Valle Crati, tramite il suo legale rappresentante ed i Responsabili degli Uffici consortili di competenza, viste le notevoli difficoltà economiche in cui versa l’Ente consortile, hanno tempestivamente provveduto ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il debito in questione nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.e della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a. ma ottenendo solo risposte negative;

- nel frattempo, in data 30/05/2016 è stato notificato al Consorzio Valle Crati un atto di precetto con

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il quale la società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. intima all’Ente consortile il pagamento delle somme così come stabilite dal lodo arbitrale indicato nei punti precedenti;

- intanto il TAR per la Calabria di Catanzaro, sul ricorso R.G. 378/2015, presentato dalla società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. per l’ottemperanza al lodo arbitrale di cui si è trattato nei punti precedenti, con sentenza n. 205/2016, depositata il 02/02/2016, ha designato un Commissario ad Acta, nella persona del Dott. Giorgio Chambeyront, per la definizione del debito in argomento maturato dal Consorzio Valle Crati nei confronti della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a.;

- il predetto Commissario ad Acta ha, nel breve termine, rassegnato le sue dimissioni e, a seguito di tale evento, il TAR Calabria con le successive ordinanze n. 1940/16 e n. 55/17 ha conferito alla Prefettura di Cosenza la nomina di un nuovo Commissario ad Acta;

- con decreto Prefettizio n. 4521/13.4/GAB del 20/01/2017 veniva conferita la nomina di Commissario ad Acta al Dott. Domenico Giordano;

- il suddetto nuovo Commissario ad Acta, con la Deliberazione prot.n. 17458 del 07/03/2017, ha disposto che la pretesa creditoria della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. deve essere soddisfatta come segue:

a) gli Uffici del Consorzio Valle Crati determineranno, in ragione delle quote possedute dagli Enti consorziati, l’entità del disavanzo che il mancato pagamento del debito ha provocato, notificando il conseguente atto agli Enti aderenti al netto di quanto essi hanno già, eventualmente, erogato all’Ente consortile;

b) gli Enti locali consorziati, ciascuno per propria competenza, verificheranno le somme impegnate in bilancio per far fronte al debito de quo ovvero procederanno a riconoscere il debito ai sensi dell’art.

194 del D. Lgs. n. 267/2000;

- in esecuzione della suindicata Delibera del Commissario ad Acta l’Ufficio Amministrativo ha emanato il Provvedimento n. 27 del 10/05/2017 prot. n. 904;

- nel contempo, in data 21/11/2016 veniva notificato al Consorzio Valle Crati un atto di pignoramento presso terzi con citazione ex art. 543 c.p.c. da parte della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. che indica quali terzi pignorati la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a. ed il Comune di Cosenza e che cita il Consorzio Valle Crati a comparire in data 21/12/2016 dinanzi al Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Cosenza;

- avverso al suddetto atto di pignoramento e di esecuzione presso terzi è stata formulata idonea opposizione da parte del Consorzio Valle Crati con contestuale istanza di richiesta di sospensione dell’esecuzione ex artt. 615 e 624 c.p.c.;

- successivamente all’udienza tenutasi presso la prima Sezione del Tribunale di Cosenza lo scorso 21/06/2017, è stata emessa in data 30/06/2017 l’Ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva;

- con Deliberazione n. 14 del 06/07/2017 è stato conferito incarico all’Avv. Gregorio Barba per proporre reclamo ex art. 669 tredicies c.p.c. alla predetta ordinanza di rigetto;

- con ordinanza R.G. n. 80020/2017 del 08/11/2017 il Tribunale Ordinario di Cosenza – Sezione Civile ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal Consorzio Valle Crati sospendendo la procedura esecutiva in corso solo limitatamente ad una parte della somma oggetto di pignoramento;

- l’ente si è, intanto, opposto all’ordinanza suindicata limitatamente alla parte che non ha accolto il reclamo di cui trattasi;

- nel frattempo il Giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 13/02/2018, ha assegnato al creditore Fisia Italimpianti Spa la somma di €. 430.663,32, importo che il Consorzio Valle Crati aveva vincolato in quanto somme destinate alla post gestione della discarica consortile di San Giovanni in Fiore;

- l’assegnazione delle somme, per come sopra detto, impedisce all’Ente consortile di utilizzare le disponibilità finanziarie appositamente trasferite dalla Regione Calabria, nonché vincolate nella destinazione, necessarie e indispensabili per la post gestione della discarica consortile, al fine di prevenire qualsiasi potenziale danno ambientale per i mancati interventi programmati sulla discarica stessa e, pertanto, il Consorzio Valle Crati ha presentato idoneo ricorso per opposizione;

- in data 07/08/2018 è stato notificato al Consorzio Valle Crati un atto di pignoramento presso terzi

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con citazione ex art. 543 c.p.c. da parte della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. che indica quali terzi pignorati la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., tutti i Comuni consorziati e la Regione Calabria;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 10/09/2018 veniva conferito all’Avv.

Gregorio Barba C.F. BRB GGGR 57P 30H 501Y nato a Roma il 30/09/1957 iscritto all’ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza con studio in Cosenza, Viale Falcone, 45, e già inserito nell’Albo dei Professionisti del Consorzio Valle Crati l’incarico di proporre ricorso per opposizione per conto del Consorzio Valle Crati avverso l’atto di pignoramento presso terzi con citazione ex art. 543 c.p.c.

presentato presso il Tribunale di Cosenza da parte della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. nei confronti dell’Ente consortile e notificato a quest’ultimo in data 07/08/2018;

- con Ordinanza del 30/01/2019 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Rombolà ha sospeso la procedura di pignoramento verso terzi n. 1393/2018 a carico del Consorzio Valle Crati;

- in data 21/06/2019 veniva notificato al Consorzio Valle Crati reclamo avverso la suindicata Ordinanza del 30/01/2019 emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Rombolà;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 23 del 01/07/2019 è stato affidato all’Avv. Gregorio Barba C.F. BRB GGGR 57P 30H 501Y nato a Roma il 30/09/1957 iscritto all’ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza con studio in Cosenza, Viale Falcone, 45, e già inserito nell’Albo dei Professionisti del Consorzio Valle Crati, l’incarico di resistere per conto del Consorzio Valle Crati al reclamo proposto davanti al Tribunale di Cosenza da parte della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a. avverso l’Ordinanza di sospensione del 30/01/2019 pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Rombolà nell’esecuzione n. 1393/2018 a carico dell’Ente consortile;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 14 del 15/04/2019 è stato conferito incarico di difesa legale per l’introduzione del giudizio di merito, a norma dell’art. 616 c.p.c., inerente alla opposta esecuzione presso terzi n. 1393/2018 R.G.E. sospesa con ordinanza del 30/01/2019 all’Avv. Gregorio Barba nato a Roma il 30/09/1957 C.F. BRB GGR 57P30 H501Y, iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza con studio in Cosenza Viale F. e G. Falcone n.

45, già inserito nell’Albo dei Professionisti del Consorzio Valle Crati;

- in data 24/07/2019 è stato notificato al Consorzio Valle Crati l’atto di riassunzione del predetto giudizio in fase di merito su istanza della società FISIA Italimpianti s.p.a. a seguito dell’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi opposta dal Consorzio Valle Crati;

- in data 04/10/2019 è stata notificata al Consorzio Valle Crati la sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza –Prima Sezione Civile n. 1947/2019 pubblicata in data 04/10/2019 ed avente ad oggetto opposizione all’esecuzione con il rigetto dell’opposizione proposta ed il riconoscimento di pignorabilità di tutte le somme a disposizione del Consorzio Valle Crati, non essendo stata riconosciuta dal giudice l’efficacia del vincolo di impignorabilità ex art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 rispetto alla natura giuridica del Consorzio Valle Crati;

- è stato proposto appello alla predetta sentenza considerato che con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione consortile n. 35 del 11/10/2019 è stato affidato all’Avv. Gregorio Barba C.F. BRB GGGR 57P 30H 501Y nato a Roma il 30/09/1957 iscritto all’ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza con studio in Cosenza, Viale Falcone, 45, e già inserito nell’Albo dei Professionisti del Consorzio Valle Crati l’incarico di proporre appello davanti alla Corte di Appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza –Prima Sezione Civile n. 1947/2019 pubblicata in data 04/10/2019, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia provvisoriamente esecutiva;

- nonostante il predetto ricorso in appello, in data 11/12/2019 è stata notificata la richiesta riassunzione da parte della società Fisia Italimpianti S.p.a. del procedimento esecutivo oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1947/2019 del 04/10/2019 con contestuale istanza di prosecuzione della procedura esecutiva e dell’assegnazione delle somme di € 2.309.901,84;

- l’assegnazione delle summenzionate somme rischia di creare serie problematiche all’uscita

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dell’agglomerato Cosenza-Rende dall’infrazione comunitaria per non aver rispettato la Direttiva Comunitaria 91/271/CEE sul totale collettamento delle reti fognarie dei Comuni del predetto agglomerato poiché si tratta di somme contenenti l’acconto delle risorse finanziate al Consorzio Valle Crati con Delibera CIPE n. 60/2012;

- il nocumento cagionato dall’assegnazione delle somme succitate sarebbe tale da far rischiare la mancata depurazione delle acque reflue con preoccupanti conseguente sulla salute ed igiene pubbliche oltre che sull’ambiente nonché condurrebbe verso il totale dissesto finanziario tutti i Comuni che si troverebbero a dover versare importi così ingenti da non poter trovare copertura finanziaria nei bilanci degli enti locali coinvolti;

- per quanto affermato nel punto precedente, risulta, pertanto, opportuno conferire incarico di difesa legale per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la suindicata istanza di riassunzione e di prosecuzione della procedura esecutiva del 30/11/2019 e depositata il 02/12/2019 in riferimento al procedimento esecutivo oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza n.

1947/2019 pubblicata in data 04/10/2019;

- come si evince dai punti precedenti, la vicenda giudiziaria FISIA Italimpianti s.p.a./Consorzio Valle Crati è stata seguita sin dall’inizio in sede giudiziale dall’Avv. Gregorio Barba C.F. BRB GGGR 57P 30H 501Y nato a Roma il 30/09/1957 iscritto all’ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza con studio in Cosenza, Viale Falcone, 45, e già inserito nell’Albo dei Professionisti del Consorzio Valle Crati;

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 17 del D.L.gs. 50/2016 si deve assicurare continuità nell’azione di tutela delle ragioni dell’Ente consortile e, di conseguenza, l’incarico di difesa legale dell’Ente consortile deve essere affidato al predetto avvocato, stante pure l’urgenza della scadenza del termine per l’impugnazione;

- per di più, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 31/01/2018 si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei professionisti del Consorzio Valle Crati e ad approvare ulteriormente il

“Regolamento per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, di consulenza e/o di rappresentanza e di difesa in giudizio del Consorzio Valle Crati”;

- in base a quanto stabilito dall’art. 4 del predetto Regolamento uno dei fondamentali criteri di scelta del professionista a cui affidare l’incarico legale è la consequenzialità/complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti;

- per i summenzionati presupposti giuridici risulta, quindi, già definita la scelta del professionista al quale conferire l’incarico descritto nei punti precedenti;

Visto lo Statuto consortile;

con voti espressi nelle forme di legge:

favorevoli 5 (Cinque) su 5 (Cinque) presenti

D E L I B E R A

1- quanto detto in premessa viene qui interamente richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2 – di affidare all’Avv. Gregorio Barba C.F. BRB GGGR 57P 30H 501Y nato a Roma il 30/09/1957 iscritto all’ordine degli Avvocati del Foro di Cosenza con studio in Cosenza, Viale Falcone, 45, e già inserito nell’Albo dei Professionisti del Consorzio Valle Crati l’incarico di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’istanza del 30/11/2019 depositata in data 02/12/2019 di riassunzione e di prosecuzione della procedura esecutiva oggetto della sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza –

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Prima Sezione Civile n. 1947/2019 pubblicata in data 04/10/2019;

3- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere a favore dell’Avv. Gregorio Barba la procura alle liti;

4- di demandare al Presidente la stipula di apposita convenzione che disciplini il rapporto di collaborazione professionale tra il Consorzio Valle Crati e l’Avv. Gregorio Barba.

Il Presidente mette in votazione l’immediata eseguibilità ed il Consiglio di Amministrazione con n.

5 (Cinque) voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente approva l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 per motivi d’urgenza.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to Il Segretario f.f. F.to Il Presidente

(Dott.ssa Filomena Pandolfi) (Avv. Maximiliano Granata)

PER IL PROFILO DELLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA.

L’Ufficio di Segreteria:

Visto il dispositivo di convocazione del Cda e l’o.d.g.;

Verificata la presenza del numero legale;

Accertata la correttezza della votazione;

Visto l’art. 35 dello statuto consortile;

Esprime Parere favorevole

F.to Il Segretario f.f.

(Dott.ssa Filomena Pandolfi)

PER IL PROFILO DELLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000.

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott. Damiano Mario Loria)

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario f.f. sensi del D.L.gs. n. 267/00. Visti gli atti certifica che la presente deliberazione viene affissa e pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente consortile il giorno 20/12/2019 per rimanere in pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal 20/12/2019 al 04/01/2020. Il presente atto viene pubblicato anche sul sito web del Consorzio Valle Crati www.consorziovallecrati.it

Prot.nr. 1593 del 20/12/2019

F.to Il Segretario f.f.

(Dott.ssa Filomena Pandolfi)

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