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STATUTO Associazione Regionale Veneti a Milano TITOLO I

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Academic year: 2022

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STATUTO

Associazione Regionale Veneti a Milano

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1) Denominazione

È costituita l’Associazione denominata

“Associazione Veneti a Milano O.N.L.U.S.”

Art. 2) Sede

L’Associazione ha sede in Milano Art. 3) Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art. 4) Finalità istituzionali ed ambito di attività

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fine di lucro, nei settori dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura, anche attraverso lo sviluppo culturale – artistico del Veneto e la elevazione morale e sociale dei Veneti residenti in Lombardia.

Inoltre si propone di costituire un centro studio di ricerca, di approfondimento, di divulgazione dei valori storici, culturali, artistici, folkloristici, enogastronomici nonché per l’esame di tutti gli elementi diretti alla migliore conoscenza e diffusione dei prodotti tipici e degli aspetti turistici e del lavoro del Veneto, sia verso la Lombardia che nei confronti di tutte le altre regioni, sì da creare con esse una migliore amalgama attraverso costanti scambi conoscitivi delle realtà locali, costumi e tradizioni popolari.

Scopo dell’Associazione è altresì di agevolare e favorire nel miglior modo possibile l’inserimento completo degli associati nella realtà economica – sociale – culturale lombarda, attraverso la reciproca comprensione ed assimilazione dei rispettivi valori etici ed etnici.

L’Associazione ha anche lo scopo di mantenere vivi i legami di solidarietà tra corregionali e loro discendenti e la regione di provenienza e di appartenenza.

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Per il raggiungimento di tali scopi, l’Associazione potrà promuovere iniziative, studi, ricerche, indire convegni, seminari, mostre, conferenze, costituire comitati o gruppi di studio, svolgere attività di pubblicazione di opuscoli, esclusa l’attività di pubblicazione di quotidiani, e di propaganda a mezzo stampa o con altri strumenti di informazione, nonché attività artistiche, ricreative, turistiche, sportive ed enogastronomiche, potrà costituire in genere cooperative per es. edilizie, agricole e di consumo nel rispetto delle vigenti leggi in materia, ed associarsi ad altre associazioni, circoli, enti o federazioni di associazioni o associarli a sé.

Le finalità di solidarietà sociale perseguite si intenderanno realizzate anche quando, tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi saranno associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati dalla lettera a) del comma sesto dell’art. 10 del D.lgs 460/1997 se costoro si trovano in condizioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Patrimonio ed Entrate Il Patrimonio è costituito:

a) Dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati e diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con la eccedenza di bilancio;

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) Dalle quote associative;

b) Dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività dell’Associazione rappresentato anche dai contributi dello stato di enti pubblici (Comune, Provincia, Regione) e privati ed istituzioni anche bancarie aventi finalità mutualistiche, interessate allo sviluppo delle attività culturali e sociali promosse dall’Associazione in favore del Veneto

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Durante la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6) Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

TITOLO IV

GLI ASSOCIATI Art. 7) Associati ed Ammissione

L’Associazione è composta da Associati Fondatori e da Associati Ordinari.

Sono Associati Fondatori coloro che sono intervenuti nell’atto costituivo dell’Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri.

Per quest’ultimi la domanda deve essere accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire una terza categoria di Associati detta “Amici” della Associazione Veneti, i quali saranno i familiari dei Veneti iscritti e tutti coloro che per motivi affettivi desiderino legarsi al sodalizio.

La suddivisione degli associati in diverse categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l’Associazione.

La richiesta di ammissione ad Associato Ordinario e “Amico” dovrà essere corredata dalla compilazione di un questionario e controfirmata da almeno un associato presentatore; tale richiesta presuppone la presa visione ed approvazione del presente Statuto.

Possono diventare Associati sia persone fisiche che circoli culturali, od associazioni, a condizione che la loro attività rientri negli scopi del presente statuto.

Nel caso di adesione di persone giuridiche o di enti non personificati, gli stessi designano stabilmente un loro rappresentante per la partecipazione a ruoli e compiti associativi.

A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche

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sociali nonché diritti di voto per l’approvazione e le modificazioni statutarie ed i regolamenti, oltre che per le nomine degli organi sociali.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati possono sempre recedere dall’Associazione.

Tutti gli Associati che non avranno comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo la dichiarazione di recesso, entro il 15 (quindici) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per il successivo anno e saranno obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 9) Perdita della qualità di associato

La qualità di Associato si perde per decesso, o per scioglimento della persona giuridica o dell’ente non personificato, recesso e esclusione a causa di morosità o indegnità;

l’esclusione verrà deliberata da un Consiglio di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea;

(possono votare solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative).

Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 10) Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

1) L’Assemblea degli Associati 2) Il Consiglio Direttivo

3) Il Comitato Esecutivo

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese, debitamente documentate, occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 11) Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) a 22 (ventidue) membri eletti per la prima volta nell’atto costitutivo ed in seguito

dall’Assemblea degli associati.

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In ogni caso, il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni; in caso di dimissioni e/o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo, nonché i membri del Comitato Esecutivo.

Tali nomine potranno avvenire anche in sede di costituzione dell’Associazione.

Art. 12) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente le ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Si riunisce almeno due volte l’anno per definire l’indirizzo generale dell’Associazione, individuare le attività necessarie e/o utili per perseguire lo scopo dell’ente, fissare l’ammontare delle quote annuali, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; per la validità delle sue delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano.

Presidente e Segretario Amministrativo sottoscriveranno i verbali su appositi libri.

Art. 13) Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da otto membri nominati dal Consiglio Direttivo. Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Al Comitato Esecutivo spetta il compito di promozione dell’attività sociale e la predisposizione di piani per la sua realizzazione.

Art. 14) Presidente del Consiglio Direttivo e Segretario Amministrativo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; il Segretario Amministrativo cura ed esegue i deliberati del Comitato Esecutivo.

Art.15) Assemblea degli associati

Gli associati avranno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione sia presso la sede sia presso i diversi circoli.

Inoltre gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione sono convocati in Assemblea dal consiglio almeno una volta all’anno, a mezzo di e-mail o telefonicamente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

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L’Assemblea deve pure essere convocata ai sensi dell’art. 20 c.c. su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati.

L’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, sui bilanci preventivi e consuntivi, sugli indirizzi generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto. Ogni associato, sia esso persona fisica o ente, associazione o circolo, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da un altro associato.

Un associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art 16) Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente e in mancanza dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, il quale constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea, redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.

Per le modifiche di Statuto in seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 17) Collegio dei Revisori

La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, predisporre una relazione di bilancio, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, potranno procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Essi nella prima riunione eleggono un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI Art. 18) Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, l’Assemblea degli Associati.

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L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 29 luglio 2010

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