• Non ci sono risultati.

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

DETPRES DEL 29 MAGGIO 2018 N. 256

Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.

Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2016.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l’articolo 1, commi 241 – 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 gennaio 2011 n. 30, recante il

“Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’art. 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto n. 30/2011 in base al quale “La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell’anno di riferimento…”;

visto l’art 2, comma 4, del citato decreto n. 30/2011 che stabilisce che “……La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1”;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio 2015, che nel fissare l’addizionale a decorrere dall’anno 2014, nella misura dell’1,33% per le lavorazioni INAIL e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni del settore navigazione, ha stabilito che tali misure sono confermate anche per gli esercizi successivi al 2014 “salvo che le verifiche annuali effettuate dall’Inail non rilevino la necessità di apportare idonee variazioni al fine di raggiungere l’onere di finanziamento previsto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30”;

tenuto conto che le verifiche effettuate dall’Inail non hanno rilevato la necessità di apportare variazioni alle predette misure, le stesse sono state applicate anche per l’anno 2016;

(2)

2

visto l’art. 2, comma 6, del citato decreto n. 30/2011 che stabilisce che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio”;

tenuto conto che con note del 17 aprile 2018 e del 18 aprile 2018, rispettivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in merito all’utilizzo, prospettato dall’Istituto con nota del 29 marzo 2018, delle risorse ancora disponibili nel Fondo 2008-2015, per il miglioramento della prestazione aggiuntiva nel biennio 2016-2017;

vista la relazione del Direttore generale in data 28 maggio 2018;

preso atto delle risultanze delle note tecniche del 22 marzo e del 10 maggio 2018 elaborate dalla Consulenza statistico attuariale, allegate alla sopraindicata relazione del Direttore generale;

considerato che il Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’art.2, comma 6, del decreto n.30/2011, nella seduta del 26 marzo 2018, ha reso parere favorevole in ordine alla determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva per gli anni 2016 e 2017, indicata nella predetta nota tecnica del 22 marzo 2018 della Consulenza statistico attuariale;

considerato che la spesa relativa all’erogazione del conguaglio della prestazione aggiuntiva 2016, quantificata in 9,8 milioni di euro, trova copertura nelle risorse in dotazione del Fondo per l’anno 2016 e in quota parte nelle risorse non utilizzate del Fondo nel periodo 2008-2015, e graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 “Servizi conto terzi e partite di giro” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018,

DETERMINA

la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2016 pari a 14,7%;

la misura del conguaglio per l’anno 2016 pari a 4,6%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva già erogati.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f.to prof. Massimo De Felice

Riferimenti

Documenti correlati

considerato che l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici – AIIC - opera senza fini di lucro con lo scopo di contribuire alla diffusione dei servizi dell’ingegneria

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail alla manifestazione Rome Cup 2019 che, organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale, si svolgerà

preso atto che il Presidente dell’Associazione, in considerazione della particolare valenza sociale dell’iniziativa volta al reinserimento del disabile attraverso la pratica

di autorizzare la concessione del patrocinio Inail alla X Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri che, organizzata da Federarchitetti, si terrà a Genova il 29 marzo

considerato altresì, che le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali sono quelle di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1994;.

considerato che l’associazione organizza un progetto nazionale dal titolo: “Carovana dello sport integrato” che si svolgerà sull’intero territorio nazionale da

visto il verbale d’intesa siglato con le OO.SS nazionali in data 6 luglio 2018, con cui le parti hanno convenuto sull’opportunità di modificare l’attuale sistema,

Produzione di un nuovo video film animato della serie “Napo” sul tema dei rischi di caduta dall’alto, nell’ambito di una coproduzione tra gli istituti omologhi europei