• Non ci sono risultati.

(1)DETPRES DELL’11 LUGLIO 2016 N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)DETPRES DELL’11 LUGLIO 2016 N"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

DETPRES DELL’11 LUGLIO 2016 N. 256

Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.

Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l’anno 2014.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n.

122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visto l’articolo 1, commi 241 – 246, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

visto il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 gennaio 2011 n. 30, recante il

“Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’art. 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

visto l’art 2, comma 2, del citato Decreto n. 30/2011 che stabilisce che “La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell'anno di riferimento

….” ;

visto l’art 2, comma 4, del citato Decreto n. 30/2011 che stabilisce che “…... La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1”;

visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2015, su determinazione del Presidente dell'INAIL n. 328 del 03 novembre 2014, che ha fissato l’addizionale per l’anno 2014 nella misura dell’1,33% per le lavorazioni INAIL e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni dell’ex IPSEMA;

visto l’art 2, comma 6, del citato Decreto n. 30/2011 che stabilisce che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio”;

(2)

vista la relazione del Direttore Generale in data 7 luglio 2016;

tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota prot. n. 5577 del 9 aprile 2014, in merito all’utilizzo delle economie costituitesi nel Fondo relative agli anni 2008-2010;

preso atto delle risultanze delle note tecniche del 29 aprile 2016 e del 27 giugno 2016 elaborate dalla Consulenza Statistico Attuariale, allegate alla sopraindicata relazione del Direttore Generale;

considerato, altresì, che il Comitato Amministratore del Fondo per le Vittime dell’Amianto, ai sensi dell’art.2 comma 6 del Decreto n.30/2011, nella seduta del 26 maggio 2016, ha reso parere favorevole in ordine alla misura complessiva e del conguaglio della prestazione aggiuntiva per l’anno 2014, indicata nelle predette note tecniche della Consulenza Statistico Attuariale,

DETERMINA

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2014 pari a 14,9%.

La misura del conguaglio per l’anno 2014 pari a 3,8%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva già erogati.

La spesa per l’esercizio 2016 relativa all’erogazione del conguaglio della prestazione aggiuntiva 2014, quantificata in 7,3 milioni di euro, trova copertura nelle risorse in dotazione del Fondo per l’anno 2014 e graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 “Servizi conto terzi e partite di giro” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Riferimenti

Documenti correlati

ritenuto di rivisitare il predetto “Regolamento” al fine di stabilire la disciplina da applicare a partire dalla data di entrata in vigore della citata Legge n.

di approvare lo schema di Accordo quadro tra l’INAIL e l’ISS per la promozione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla

vista la nota del 30 dicembre 2014 con cui “InvImIt SGR Spa” comunicava all’INAIL l’istituzione del fondo “i3 – Università”, avvenuto in data 23 dicembre 2014,

considerato che la manifestazione, rivolta ad una comunità qualificata e diversificata, costituisce punto di riferimento dedicato all’approfondimento ed allo scambio

vista la relazione del Direttore Generale in data 7 maggio 2015 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro

A seguito delle espletamento della gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 04 carrelli sanitari per

Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati di carriera del personale saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla