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ALLEGATO N. 2

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Academic year: 2022

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ALLEGATO N. 2

CAPITOLATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA PER UN NOTIZIARIO GENERALE QUOTIDIANO (LOTTO 1), UN NOTIZIARIO GENERALE QUOTIDIANO E UN NOTIZIARIO QUOTIDIANO REGIONALE (LOTTO 2) E UN NOTIZIARIO GENERALE QUOTIDIANO COMPRENSIVO DI AREE TEMATICHE IN LINGUA ITALIANA (LOTTO 3).

GARA N. CUI 011654005892017006 Lotto 1: cig 7322676F62

Lotto 2: cig 732269818E Lotto 3: cig 732272255B

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PREMESSE

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio di agenzia di stampa, al fine di acquisire in tempo reale notizie di interesse per l’Istituto e divulgare proprie news corredate da eventuali tabelle, info grafiche e foto.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

“Fornitore”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio ovvero l’aggregazione di imprese di rete ovvero il GEIE risultato affidatario del servizio, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

“Stazione Appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura;

“Responsabile unico del procedimento (Rup)”: si intende il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente affidamento, che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti o organi;

“Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec)”: si intende il soggetto di cui si avvale il Rup che ha il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità e di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi secondo quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs. n. 50/2016.

“Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: si intende il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste nell’appalto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di agenzia di stampa suddiviso in n. 3 lotti.

Per ciascun lotto sono di seguito indicate le prestazioni minime richieste a pena di esclusione per l’affidamento del servizio di agenzia di stampa.

Per il Lotto 1 è richiesto:

1. Notiziario generale quotidiano in lingua italiana consultabile tramite n. 12 utenze;

2. Dodici ore giornaliere minime di trasmissione del notiziario generale per sette giorni a settimana;

3. Numero minimo di 1.000 notizie giornaliere, delle quali almeno 700 relative all’Italia, escluse quelle relative ai palinsesti televisivi, comprendente i principali fatti e avvenimenti, dall’Italia e dall’estero, relative a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, attività delle istituzioni italiane ed estere, attualità, cronaca, lavoro e politiche sociali, cultura e spettacolo, sport,

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ambiente e territorio, informazioni concernenti l’attività politica ed istituzionale svolta dagli organi centrali e periferici del Governo;

4. Pubblicazione, all’interno del notiziario, dei comunicati stampa diffusi dall’Istituto, corredati di eventuali tabelle, infografiche e foto, fatta salva l’autonoma valutazione giornalistica delle agenzie di stampa;

5. Tre mesi consecutivi minimi di conservazione dell’archivio di notizie testuali in lingua italiana a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia per la consultazione da parte di tutti gli utenti.

Per il Lotto 2 è richiesto:

1. Notiziario quotidiano generale e regionale, in lingua italiana, consultabile tramite n. 12 utenze;

2. Dodici ore giornaliere di trasmissione minime del notiziario generale per sette giorni a settimana;

3. Dodici ore giornaliere di trasmissione minime del notiziario regionale per sette giorni a settimana avente ad oggetto tutte le Regioni italiane, comprendente i principali fatti e avvenimenti riguardanti l’ambito territoriale;

4. Numero minimo di 1.000 notizie giornaliere, relative al notiziario generale, dei quali almeno 700 relative all’Italia, escluse quelle relative ai palinsesti televisivi, comprendenti i principali fatti e avvenimenti, dall’Italia e dall’estero, relative a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, attività delle istituzioni italiane ed estere, attualità, cronaca, lavoro e politiche sociali, cultura e spettacolo, sport, ambiente e territorio, informazioni concernenti l’attività politica ed istituzionale svolta dagli organi centrali e periferici del Governo;

5. Numero minimo di 350 notizie giornaliere, relative al notiziario regionale escluse quelle relative ai palinsesti televisivi, comprendente i principali fatti e avvenimenti riguardanti l’ambito territoriale oltre a notizie di cronaca politica e parlamentare interesse regionale, attività delle giunte e dei consigli regionali, attività delle amministrazioni locali;

6. Pubblicazione, all’interno dei notiziari (generale e regionale), dei comunicati stampa diffusi dall’Istituto, corredati di eventuali tabelle, infografiche e foto fatta salva l’autonoma valutazione giornalistica delle agenzie di stampa;

7. Tre mesi consecutivi minimi di conservazione dell’archivio di notizie testuali in lingua italiana a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia per la consultazione da parte di tutti gli utenti.

Per il Lotto 3 è richiesto:

1. Notiziario generale quotidiano in lingua italiana consultabile tramite n. 12 utenze;

2. Dodici ore giornaliere di trasmissione minime del notiziario generale per sette giorni a settimana;

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3. Numero minimo di 600 notizie giornaliere delle quali almeno 300 relative all’Italia, escluse quelle relative ai palinsesti televisivi, comprendenti i principali fatti e avvenimenti, dall’Italia e dall’estero, relative a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, attività delle istituzioni italiane ed estere, attualità, cronaca, lavoro e politiche sociali, cultura e spettacolo, sport, ambiente e territorio, informazioni concernenti l’attività politica ed istituzionale svolta dagli organi centrali e periferici del Governo; in particolare, il notiziario dovrà destinare ampi spazi di informazione alle attività di ricerca scientifica e tecnologica, alla disabilità, alla sanità, alla salute, alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’infortunistica e al reinserimento socio-lavorativo;

4. Pubblicazione, all’interno del notiziario, dei comunicati stampa diffusi dall’Istituto, corredati di eventuali tabelle, infografiche e foto, fatta salva l’autonoma valutazione giornalistica delle agenzie di stampa;

5. Tre mesi consecutivi di conservazione minimi dell’archivio di notizie testuali in lingua italiana a partire dal giorno di pubblicazione di ciascuna notizia per la consultazione da parte di tutti gli utenti.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del flusso delle notizie di agenzia, l’Inail si avvale del concentratore “Tosca Viewer” fornito dalla società Telpress, una piattaforma software in grado di supportare (fino a 12 utenze in contemporanea) la ricezione, distribuzione interna e consultazione da remoto dei notiziari delle agenzie di stampa, installata sull'infrastruttura hardware già presente presso l'Inail. La piattaforma soddisfa tutti i requisiti tecnici richiesti dalle Agenzie di Stampa per una corretta ricezione dei notiziari trasmessi via internet e via satellite.

All’interno dell’Istituto, su tale piattaforma operano quotidianamente e continuativamente i seguenti soggetti autorizzati al monitoraggio e all’utilizzo delle notizie di agenzia:

- Responsabili della gestione del servizio, che curano di routine il processo di ricezione, selezione e distribuzione interna mirata e in tempo reale delle notizie di interesse ai vertici a ai referenti interni;

- Responsabili dell'utilizzo dei notiziari per la produzione di proprie news e periodici on line;

- Vertici aziendali (Segreterie del Presidente, del Direttore Generale, del Presidente del CIV).

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI Art. 3 – DURATA E VALORE DELL’APPALTO

Il contratto è immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Il contratto avrà una durata di 2 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio prevista presumibilmente per il 1° luglio 2018. La stazione appaltante si riserva la

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facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La data di avvio delle prestazioni risulterà da apposito verbale firmato dal Dec e dal Ruac; a partire da tale data il fornitore darà inizio alle prestazioni con le modalità descritte nel presente capitolato. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

L’importo complessivo presunto totale dell’appalto (compresa l’opzione di rinnovo) è pari a € 330.000,00 (trecentotrentamila/00) oltre Iva, così suddiviso tra i 3 lotti:

Lotto 1: € 150.000,00 oltre IVA;

Lotto 2: € 120.000,00 oltre IVA;

Lotto 3: € 60.000,00 oltre IVA.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza previsti dall’art. 26, del D.lgs.

n.81/2008 e s.m.i., si evidenzia che gli stessi sono pari a zero, in quanto, trattasi di mero servizio di natura intellettuale per il quale non sussiste, ai sensi del comma 3-bis del citato decreto, l’obbligo di procedere alla predisposizione del Duvri.

Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per ciascun lotto, il servizio di agenzia stampa dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- consultazione dei notiziari secondo le modalità previste per ciascun lotto, di cui al precedente art. 2;

- consultazione dell’archivio delle notizie pubblicate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a partire dalla data di creazione dell’archivio.

Art. 5 - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti relativi a ciascun lotto sono sottoscritti dal Direttore della Direzione centrale acquisti. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Antonella De Pero che si avvarrà, nella fase dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto nelle linee guida Anac n. 3/2016 del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il quale ha il compito di rilasciare il certificato di verifica di conformità, di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi secondo quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs. 50/2016.

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Il nominativo del DEC è comunicato per iscritto al Fornitore prima dell’inizio delle attività contrattuali.

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e di garantirne la continuità operativa e al quale l'INAIL potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

Il Dec è il responsabile dei rapporti con il Ruac per i servizi svolti nell’ambito di ciascun lotto e costituisce interfaccia unica della stazione appaltante nei confronti del fornitore.

Il Dec, entro cinque giorni decorrenti dalla data di scadenza del bimestre di riferimento, rilascia i certificati di verifica di conformità per ciascun lotto e li trasmette al Rup ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento.

Entro i successivi cinque giorni dalla data di ricevimento dei suddetti certificati il Rup, per ciascun lotto, rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo del servizio svolto, dandone immediata comunicazione, al fornitore ai fini dell’emissione delle relative fatture.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d. lgs 50/2016, con cadenza bimestrale, controlla che il servizio sia eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto offerto in sede di gara. In caso di esito positivo dei controlli effettuati sulle prestazioni erogate, rilascia, entro il termine di 5 gg.

lavorativi dall’ultimo giorno del bimestre di riferimento, il certificato di verifica di conformità, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al responsabile unico del procedimento, il quale, entro i successivi 5 giorni lavorativi, rilascia il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione all’affidatario ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, ovvero inadempimenti di natura diversa rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e previsto nell’offerta tecnica del Fornitore, accertati nei termini e con le modalità previste dall’art. 10, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui al medesimo art. 10.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto il Dec rilascia il certificato di conformità delle attività svolte fino alla scadenza contrattuale e lo trasmette al Rup per l’emissione dell’ultimo certificato di pagamento nonché per lo svincolo della cauzione prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto

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adempimento delle obbligazioni contrattuali fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.

Il Rup, dopo aver ricevuto il certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al termine delle prestazioni contrattuali rilascia, entro il termine di 5 gg.

lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso, il certificato di pagamento dello svincolo delle ritenute di garanzia operate, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Art. 7 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L’importo annuo del contratto derivante dall’offerta presentata in sede di gara, per ciascun lotto, sarà corrisposto in rate bimestrali e, pertanto, il fornitore può emettere le fatture con cadenza bimestrale, dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei relativi certificati di pagamento di cui al precedente art. 6 per l’importo ivi indicato.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI). Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Centrale Acquisti alla quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: 7JN1MF.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Per il presente appalto i codici CIG sono i seguenti:

Lotto 1: cig 7322676F62 Lotto 2: cig 732269818E Lotto 3: cig 732272255B

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., l’Istituto ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 6, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg.

dalla data di quest’ultimo.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6

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<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_Fattu raPA_tabellare_1.0.pdf

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante il Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’INAIL entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a €. 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n.

40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

Art. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

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infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

In particolare il fornitore del servizio dovrà osservare le disposizioni di cui al d.lgs.

n. 81 del 2008 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai fini di quanto sopra stabilito, il fornitore dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta dell'INAIL.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs.

50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Il fornitore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire, per ciascun lotto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art.

103, comma 1, dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell’INAIL, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva prescritta dal presente articolo è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto di

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servizi, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, e di esecuzione in danno dell’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2, cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Il fornitore può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta del committente, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire al fornitore che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITA’

Nel caso in cui il fornitore non rispettasse le clausole del presente capitolato, l’INAIL avrà la facoltà di applicare le penali come appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 11, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

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Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Le penali potranno essere comminate per i seguenti inadempimenti:

A) Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Inail, né a causa di forza maggiore, sarà applicata la seguente penale, salvo il risarcimento del maggior danno:

- una penale pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio.

B) In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Inail applicherà le seguenti penali:

 in caso di mancata erogazione, anche parziale, del servizio, dovuta a cause imputabile al fornitore verrà applicata la penale giornaliera di € 100,00;

 per ciascun rilievo risultante dalla verifica di conformità di cui al precedente art. 6 rispetto delle modalità di svolgimento del servizio previste nel contratto e nel presente capitolato sarà applicata una penale pari a € 150,00.

Le inadempienze di cui sopra vengono contestate per iscritto dal DEC al RUAC.

A tal fine il Dec fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora entro il predetto termine il Ruac non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali.

Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all’applicazione della penale indicando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 11.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell’applicazione della penale.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

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a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 9;

e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 10).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, l’Inail può risolvere il contratto fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 12 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Fornitore si rifiuti o ritardi nell’esecuzione del servizio, l'INAIL si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore inadempiente.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’INAIL rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, senza pregiudizio dei diritti dell’INAIL sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso+ possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato

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l’esecuzione in danno.

Art. 13 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011, l’INAIL può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 14 - SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare il servizio in subappalto, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il subappalto non può comunque superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss.

della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’INAIL ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, provvede a darne segnalazione al Rup.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto, di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

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Art. 16 - DOMICILIO DEL FORNITORE

A tutti gli effetti contrattuali, il Fornitore deve eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula del contratto.

Art. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, il servizio è disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal d.lgs. n. 50/2016 e dalla specifica normativa di settore.

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