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Art.1 - Oggetto

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI N. 5 PENSILINE DI FERMATA AUTOBUS, 24 CESTINI

PUBBLICITARI E 6 STENDARDI 100X140 PRESENTI LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE E NEI PARCHEGGI DI SAN GIMIGNANO

L’anno _______, il giorno__________(__________________) del mese di _____________ in San Gimignano nel Palazzo Comunale

TRA I SIGNORI

• Sig. Arch. Alberto Sardelli nato a ______________ (__) il ______________ e domiciliato per la funzione nella sede Comunale, ______________________, il quale interviene nel presente atto quale Dirigente dell'Area ________________del Comune di San Gimignano (C.F. _____________), preposto a rappresentare l’Ente, che di seguito per brevità verrà chiamato “Concedente”;

• Paolo Paradisi nato a _____________( ) e residente in __________________ Via

__________________, il quale interviene nel presente atto in qualità di __________________ della Società AVIP Italia S.r.l. con sede in Mappano (TO), Via Galileo Galilei n. 12/14, Partita Iva 10419630016, che di seguito verrà chiamato “Concessionario”;

PREMESSO

•che la società AVIP Italia S.r.l. con sede in Mappano (TO), Via Galileo Galilei n. 12/14, Partita Iva 10419630016, con istanza a mezzo PEC numero protocollo 200/18 dell’8.10.2018 indirizzata al Vice Sindaco Niccolò Guicciardini ed al settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio – Ambiente e Patrimonio, ha proposto all'Amministrazione Comunale di riqualificare n. 5 pensiline per l'attesa degli autobus, 23 cestini pubblicitari e 7 stendardi dimensione 100x140, installati negli scorsi anni dalle società Amedia ( con convenzione 662/98 del 7.4.2008 ) ed Avip Spa ( con convenzione del 7.4.2004 ), essendo Amedia incorporata per fusione da Avip Spa nel 1998, ed infine acquisendo il ramo d’azienda di quest’ultima la proponente Avip Italia Srl corso del 2012 che è divenuta dunque titolare dell’impiantistica di cui alle suddette convenzioni

•che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del ______________ veniva accolta positivamente la proposta della Società AVIP Italia S.r.l. di cui alla proposta 200/18 pervenuta a questo Comune via PEC in data 8.10.2018 corredata di Piano di Manutenzione, Progetto di Riqualificazione delle Pensiline e Piano Finanziario e che con la medesima deliberazione veniva approvata la presente bozza di convenzione;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

Il Concedente affida al Concessionario di cui in premessa, le cinque pensiline di proprietà comunale, i 23 cestini pubblicitari ed i 7 stendardi 100x140 elencati negli allegati alla presente, come da proposta, al fine di provvederne alla riqualificazione e successiva manutenzione.

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Art.2 - Interventi e manutenzione delle pensiline e degli arredi

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione delle strutture, il Concessionario dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie a rendere sempre le strutture stesse in perfetto stato di conservazione e di decoro. Gli interventi ordinari e straordinari sono meglio elencati nell’allegato Progetto di Riqualificazione delle Pensiline e nel Piano di Manutenzione 2018. Il Concessionario provvederà a munirsi di tutto il materiale e/o mezzi, oltre alla manodopera, necessari alla corretta esecuzione degli interventi necessari.

Art.3 - Consegna delle pensiline e degli arredi

Il Concedente consegna al Concessionario le n. 5 pensiline, i 23 cestini ed i 7 stendardi oggetto della presente convenzione nello stato di fatto in cui si trovano.

Art.4 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario assume le responsabilità per danni a persone e cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione, per omissione o comunque derivanti dall’esecuzione della presente convenzione.

Il Concessionario si obbliga a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni a persone o a cose da attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo, restando inteso che quanto non coperto dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti ed i relativi minimi, rimangono a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna inoltre ad assicurare, a proprie spese, tutto il personale impegnato nelle attività di manutenzione delle aree contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate.

Il Concessionario esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti o incaricati che, tuttavia, conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto della presente convenzione. Il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del Concessionario o per giustificare inadempimenti.

Art.5 - Divieto di cessione e modifica delle pensiline e degli arredi

È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere la convenzione e consentire interventi e/o iniziative non concordate dal presente atto e non inserite nel progetto di riqualificazione e nel piano di manutenzione allegati.

Art.6 – Gestione commerciale delle pensiline e degli arredi

Il Concessionario, a fronte della gratuità del servizio di riqualificazione e manutenzione delle pensiline e degli arredi si riserva la gestione commerciale di tutti gli spazi pubblicitari annessi ai manufatti medesimi impegnandosi a corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità secondo le tariffe vigenti, al Comune o alla Società

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appaltatrice del servizio affissioni e ad effettuare una pubblicità decorosa nel rispetto della normativa vigente in materia oltre che a destinare 8 spazi sui cestini e 5 spazi sulle pensiline a campagne istituzionali gratuite come da proposta 200/18 dell’8.10.2018.

Art.7 -Verifiche e controlli

Il Concedente, per mezzo della propria struttura, si riserva la facoltà di eseguire periodici sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area e si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.

Art.8 - Proprietà, destinazione e disponibilità delle pensiline e degli arredi

Le pensiline e gli arredi in argomento e le aree su cui esse insistono rimangono permanentemente destinate ad uso pubblico.

Il Concedente ha la facoltà di richiedere al Concessionario la disinstallazione temporanea degli impianti per motivi di manutenzione e/o rifacimenti strade/marciapiedi che vedano gli stessi impianti come di ostacolo a detti interventi. Il ripristino degli impianti sarà a cura e spese del Concessionario.

Qualora il Concedente o il proprietario delle aree su cui esse insistono abbia necessità di effettuare sull'area oggetto del presente atto interventi di pubblico interesse, potrà inoltre provvedere senza alcun pregiudizio del presente accordo, fermo restando che gli oneri derivanti da tali interventi, sono posti a esclusivo carico dell’Ente stesso.

Art.9 - Durata della convenzione/autorizzazione

La presente convenzione/autorizzazione ha la durata di anni 3 a decorrere dalla data della presente stipula.

Alla scadenza del termine di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare il rapporto, con atto deliberativo, per un ulteriore periodo di tempo non superiore a quello iniziale.

Art.10 - Rescissione

Le parti senza obbligo alcuno potranno in qualsiasi momento recedere dal presente atto attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all'altra parte interessata almeno 90 giorni prima della data di fine rapporto. Per quanto attiene al Concedente tale facoltà non potrà essere esercitata prima di tre anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di ripetute inadempienze da parte del Concessionario regolarmente notificate, il Concedente senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante alla stessa procederà alla risoluzione della convenzione avvalendosi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile;

automaticamente il presente atto si intende decaduto.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi la convenzione si intenderà contestualmente decaduta ed il Concedente si riserva la facoltà di obbligare il Concessionario inadempiente al ripristino dei luoghi a proprie

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spese ed oneri. In caso di inerzia il Concedente provvederà al ripristino in proprio addebitando il relativo costo al Concessionario, restando impregiudicate le eventuali azioni penali o civili, qualora l'abuso ne abbia rilevanza.

Il Concedente, infine, per sopravvenuti gravi motivi di ordine pubblico o a tutela dell'incolumità di persone e cose, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente atto, senza preavviso.

Art.11 - Assenza di conflitti di interesse – art. 14 c. 2 del DPR 16/04/2013, n. 62

Il Dirigente che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di San Gimignano e Paolo Paradisi della Società AVIP Italia S.r.l., ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente ha ricevuto altre utilità dalla medesima Società, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile.

Art.12 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario ed il Concedente sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Siena.

Art.13 - Registrazione del contratto

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Le spese di valori bollati e di registrazione, che eventualmente si rendessero necessarie ai fini della registrazione in caso d’uso del presente atto, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Art.14 - Dichiarazioni finali

Le parti reciprocamente dichiarano e confermano che il presente atto non prevede nessun corrispettivo, né indennizzo, né conguaglio in denaro ad alcun titolo e che pertanto il presente accordo è stipulato a titolo gratuito.

Il Concessionario, dichiara espressamente di esonerare il Concedente da qualsiasi onere e/o danno egli possa subire a causa o per effetto del presente atto.

Il Concessionario Il Concedente

(AVIP Italia S.r.l.) (________________________)

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