DELIBERAZIONE N. 272 DEL 19 LUGLIO 2001
Nomina geometra
L'articolo 7, comma 1, della legge 109/94, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento per ciascun intervento, va inteso nel senso che è possibile nominare due responsabili del procedimento per interventi diversi anche se collegati fra loro, pur in considerazione delle opportune esigenze di coordinamento per essere gli interventi relativi al medesimo immobile.
Sulla base di quanto previsto con determinazione 10/01 dell'Autorità, è facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici, ove ritenuto necessario, nominare un geometra responsabile del procedimento anche per opere la cui progettazione non rientra propriamente nelle sue competenze professionali.