DELIBERAZIONE DEL 5 SETTEMBRE 2000
Supporto professionisti esterni
L'art. 7, co. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., laddove richiede espressamente per il responsabile del procedimento la qualifica di tecnico, deve essere inteso nel senso che, nel caso in cui l'organico dell'amministrazione presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, possono essere designati professionisti singoli o associati a supporto dell'attività del responsabile stesso, che vengono prescelti con le modalità di cui al D.Lgs. 157/95 e che devono essere in possesso dei prescritti requisiti.