Delibera del Direttore Generale n. 7 firmata digitalmente il 05-01-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
Delibera del Direttore Generale n. 7 del 05-01-2022
Proposta n. 10 del 2022
Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEGLI ISCRITTI AI MASTER IN PROFESSIONI SANITARIE.
Dirigente: BINI CARLA
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER (Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto Tirocini
Contenuto CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEGLI ISCRITTI AI MASTER IN PROFESSIONI SANITARIE.
Area Tecnico Amm.va AREA TECNICO AMMINISTRATIVA Coord. Area Tecnico Amm.va BINI CARLA
Struttura AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ Direttore della Struttura BINI CARLA
Responsabile del
procedimento BINI CARLA Immediatamente Esecutiva NO
Conti Economici
Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio
Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato N° di pag. Oggetto
1 4 Convenzione di tirocinio formativo curriculare
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberto Zanobini (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L.R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Dato atto inoltre che il Direttore Amministrativo è assente e che, in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017 avente ad oggetto “Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa” è stato disposto, tra l’altro, che le funzioni vicarie del Direttore Amministrativo siano svolte dalla Dott.ssa Carla Bini, Coordinatore dell’Area Tecnico – Amministrativa.
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università, Dr.ssa Carla Bini, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto.
Premesso che l’Università Telematica Pegaso di Napoli ha richiesto di stipulare una convenzione con l’A.O.U.
Meyer per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai Master organizzati dal citato Ateneo nell’ambito delle Professioni Sanitarie.
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dell’A.O.U.
Meyer, Dr. Mirco Gregorini.
Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza dei tirocinanti, quale allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di approvare il suddetto schema di convenzione.
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Carla Bini sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante
sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di autorizzare la stipula con l’Università Telematica Pegaso di Napoli, di una convenzione, secondo lo schema allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, diretta a regolare l'attività di tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai Master organizzati dalla suddetta Università nell’ambito delle Professioni Sanitarie;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere sul Bilancio;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Alberto Zanobini)
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)
Pag. 1 di 4 CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA
l’Università Telematica Pegaso s.r.l., con sede in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, 48 C.F. e iscr. Reg. Imprese di Napoli N. 05411471211 - istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), legalmente rappresentata dal Dott. Fabio Domenico Vaccarono, nella qualità di Amministratore Delegato, nato a Ivrea (TO), il 13/07/1971, C.F. VCCFDM71L13E379G, d’ora in poi denominata “Università”
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, con sede legale in Viale G. Pieraccini n. 24, Cap 50139 Firenze, P.IVA / C.F.
02 175680483, legalmente rappresentata dal Dr. Alberto Zanobini nato a Montevarchi (AR) il 26.09.1965 in qualità di Direttore Generale, d’ora in poi denominata “Azienda”
PREMESSO CHE
il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d’impresa;
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Oggetto
a. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dagli iscritti ai Master organizzati dall’Università Telematica Pegaso nell’ambito delle Professioni Sanitarie.
b. Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer valuterà le richieste di tirocinio in relazione alla capacità di ciascuna struttura di accogliere i tirocinanti ed alla presenza, all’interno della struttura, di un numero idoneo di personale ad espletare le funzioni di tutor per ciascun tirocinante.
c. Il Direttore del citato Dipartimento valuterà in via prioritaria le richieste di tirocinio del personale dipendente dell’A.O.U. Meyer.
Art. 2 – Modalità
a. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
b. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall’Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
c. I tirocinanti inseriti nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione concordano con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie dell’A.O.U. Meyer un progetto formativo e di orientamento contenente:
˃ il nominativo del tirocinante;
˃ i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
˃ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
˃ le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.
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˃ I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.
d. Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell’Azienda incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro “Report ore di Tirocinio”, che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.
Art. 3 - Impegni dell’Università
a. L’Università si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dai tirocinanti al di fuori dell’Azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’Università.
c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate all’Azienda ospitante con separata comunicazione.
d. L’Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’impegno di:
˃ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
˃ Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
˃ Rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell’Azienda ospitante;
˃ Mantenere l’obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell’Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
˃ Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
˃ Redigere una relazione sull’attività svolta.
e. I tirocinanti inoltre, ai sensi del “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, art. 17, e del Codice di Comportamento dell’Azienda, adottato con delibera n. 335 del 31.12.2013, art. 16, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.
f. Qualora le azioni dei tirocinanti contrastino con gli obiettivi del Soggetto ospitante o violino gli obblighi sopra previsti, è facoltà dello stesso sospendere o revocare il tirocinio, con comunicazione scritta al Soggetto promotore, fermo restando che è responsabilità dei tirocinanti rispondere personalmente per quanto è sanzionabile a norma delle leggi vigenti.
g. Ai fini degli adempimenti derivanti dall’applicazione della L. 190/2012, l’Azienda mette a disposizione dei tirocinanti il Piano Aziendale per la Prevenzione della Corruzione vigente e consultabile sul sito web www.meyer.it – Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti corruzione – Piano di Prevenzione della Corruzione.
Art. 4 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
a. Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare:
˃ il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08
“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione alle aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, (qualora I tirocinanti non siano già in possesso di tale attestazione), con produzione dell’attestazione finale;
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˃ sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti; il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08
“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti nell’espletamento dell’attività presso il soggetto ospitante, tenendo conto della formazione specifica di 12 (dodici) ore già precedentemente effettuata.
Art. 5 - Sorveglianza Sanitaria
a. L’avvio della frequenza presso l’Azienda ospitante è subordinato all’avvenuta validazione da parte del medico competente della stessa Azienda, della certificazione di idoneità sanitaria conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B, morbillo-parotite- rosolia-varicella, nonché IgG per questi agenti virali e Test Mantoux oppure Quantiferon non antecedente a 3 mesi ed unitamente alla certificazione dell’avvenuta effettuazione dei seguenti esami ematochimici:
emocromo, trigliceridi, ALT, AST e gamma GT per il rischio terzi, da inviare a [email protected] in tempo utile per avviare il tirocinio.
b. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal Soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, il tirocinante potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.
Art. 6 - Impegni dell’Azienda ospitante a. L’Azienda ospitante si impegna a:
˃ Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
˃ Trasmettere all’Università, per i tirocinanti, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto ed il raggiungimento degli obiettivi;
˃ Segnalare tempestivamente all’Università qualsiasi incidente possa accadere ai tirocinanti nonché ogni loro eventuale assenza o interruzione.
b. Al termine del tirocinio l’Azienda rilascia ai tirocinanti una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.
c. Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l’Azienda compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall’Università.
Art. 7 - Oneri finanziari
a. La realizzazione del tirocinio non comporta per l’Azienda e per l’Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
Art. 8 – Elezione di domicilio e foro di competenza
a. Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
˃ - Università Telematica Pegaso s.r.l., in Piazza Trieste e Trento, 48 - Napoli
˃ - Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in Viale Pieraccini 24 – 50139 Firenze
b. È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.
c. Per ogni eventuale controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.
Art. 9 - Trattamento dei dati
a. L’Università e l’Azienda sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Pag. 4 di 4 b. L’Università e l’Azienda si qualificano come autonomi titolari del trattamento.
c. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali.
Art. 10 - Durata della convenzione
a. La presente convenzione decorre dalla data della stipula e ha la durata di anni 2 (due) salvo disdetta da parte dell’A.O.U. Meyer o dell’Università Telematica Pegaso con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.
Art. 11 - Disposizioni finali
a. Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo pari ad euro 32,00 a carico dell'Università che verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 57270 del 10.06.2014 ed integrazione Prot. n. 67617 del 03.07.2020 – a cui l’Università si impegna a rifondere il suddetto importo contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
b. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, a carico della parte richiedente.
c. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all’art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Letto e approvato
Università Telematica Pegaso S.r.l. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
L’Amministratore Delegato Il Direttore Generale
Dott. Fabio Domenico Vaccarono Dott. Alberto Zanobini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse.