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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

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Delibera del Direttore Generale n. 567 firmata digitalmente il 14-10-2021

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 567 del 14-10-2021

Proposta n. 1066 del 2021

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA DI FIRENZE, ENTE GESTORE SOCIETÀ DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.O.U. MEYER.

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA

(2)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER (Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)

Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto Tirocini

Contenuto STIPULA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA DI FIRENZE, ENTE GESTORE SOCIETÀ DI PSICOTERAPIA COMPARATA SRL, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.O.U. MEYER.

Area Tecnico Amm.va AREA TECNICO AMMINISTRATIVA Coord. Area Tecnico Amm.va BINI CARLA

Struttura AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ Direttore della Struttura BINI CARLA

Responsabile del

procedimento BINI CARLA Immediatamente Esecutiva NO

Conti Economici

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

1 5 Convenzione per lo svolgimento di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia da parte di medici e psicologi specializzandi in psicoterapia.

(3)

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberto Zanobini (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L.R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari Legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;

Premesso:

- che l’art. 3 della L. n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

- che ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l’allievo possa confrontare le specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata all’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- che presso l’A.O.U. Meyer è operativo il Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica che eroga servizi di psicoterapia e di diagnostica;

Dato atto che la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze ha chiesto di stipulare una convenzione con l’A.O.U.

Meyer per lo svolgimento di tirocini da parte di allievi del corso di specializzazione in psicoterapia;

Preso atto del parere favorevole della Dr.ssa Rosanna Martin, Responsabile del Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica;

Visto lo schema di convenzione, che regola nello specifico la frequenza dei tirocinanti, allegato n. 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della dr.ssa Carla Bini sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

(4)

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1. Di autorizzare la stipula di una convenzione con la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze secondo lo schema allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, diretta a regolare l'attività di tirocinio da parte di allievi del corso di specializzazione in psicoterapia;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere sul Bilancio;

3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)

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1

Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer e la Scuola di Psicoterapia Comparata per lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, con sede in Firenze, Viale Pieraccini 24, Partita IVA/CF 02175680483, in prosieguo denominata “Soggetto ospitante”, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Alberto Zanobini, nato a Montevarchi (AR) il 26/09/1965

e

Scuola di Psicoterapia Comparata (Ente gestore: Società di Psicoterapia Comparata srl) con sede in Firenze, Viale Gramsci 22, Partita IVA 06221190488, in prosieguo denominato “Soggetto promotore”, riconosciuto per la formazione in Psicoterapia, in persona del Direttore Dr Andrea Innocenti, nato a Firenze il 11 aprile 1978

Premesso che

- che l’art. 3 della L. n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

- che ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l’allievo possa confrontare le specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata all’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- che presso il Soggetto ospitante è operativo il Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica che eroga servizi di psicoterapia e di diagnostica;

convengono e stipulano quanto segue Art. 1

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dalla Legge 56/1989 sull’Ordinamento della professione di psicologo e il Decreto Ministeriale 509/1998, degli allievi iscritti presso il Soggetto promotore.

Il tirocinio sarà svolto presso le strutture del Soggetto ospitante.

Art. 2

Il tirocinio è svolto nel rispetto del “Regolamento delle attività di tirocinio per gli allievi delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia” del Soggetto ospitante.

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2 Art. 3

I tirocinanti devono essere iscritti all’Ordine Professionale dei Medici o all’Ordine Professionale degli Psicologi.

Art.4

Il numero dei tirocinanti ammessi è di massimo 2 (due) per anno ed è comunque regolato in base alla disponibilità dei posti presso il Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica; l’ammissione è vincolata ad un colloquio conoscitivo e selettivo.

Art. 5

Il tirocinio ha durata annuale, con inizio il 15 gennaio o il 1 luglio. Le domande di tirocinio devono essere trasmesse dall’aspirante tirocinante al Responsabile del Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica all’indirizzo mail [email protected] dal 1 al 31 ottobre e dal 1 al 31 maggio.

L’accoglimento e la selezione delle domande di tirocinio sono di competenza del Servizio di Psicologia Ospedaliera. Alla domanda di tirocinio è necessario allegare il curriculum vitae. Il Servizio di Psicologia Ospedaliera fisserà il giorno e l’ora del colloquio conoscitivo e di selezione, durante il quale verrà illustrato il programma di tirocinio in atto. L’accoglimento del tirocinante sarà comunicato al Soggetto promotore entro il 30 novembre e il 30 giugno, assieme al programma e alla specificazione di tutti gli aspetti organizzativi inerenti alle attività di tirocinio.

Art. 6

Il numero delle ore annuali del tirocinio non può essere inferiore a 100 (art. 8 del DM 509/1998).

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal Soggetto ospitante tra i propri operatori psicologi psicoterapeuti, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza all’interno della struttura ospitante;

Le attività del tirocinio e l’orario relativo saranno registrati su un apposito registro, controfirmato dal tirocinante e dal tutor del Soggetto ospitante.

(7)

3 Art. 7

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dal Soggetto ospitante, seguendo le indicazioni fornite dal Servizio di Psicologia. Durante il tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal programma formativo;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

c) mantenere la dovuta riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni aziendali e su tutto quanto rientra nell’ambito del segreto professionale e del codice deontologico;

d) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR).

Il tirocinante inoltre, ai sensi del “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, art. 17, e del Codice di Comportamento dell’A.O.U. Meyer, adottato con delibera n. 335 del 31.12.2013, art. 16, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

Al tirocinante, all’inizio del tirocinio, sarà consegnata copia dei codici sopra richiamati che lo stesso si impegna a rispettare.

Qualora le azioni del tirocinante contrastino con gli obiettivi del Soggetto ospitante o violino gli obblighi sopra previsti, è facoltà dello stesso sospendere o revocare il tirocinio, con comunicazione scritta al Soggetto promotore, fermo restando che è responsabilità del tirocinante rispondere personalmente per quanto è sanzionabile a norma delle leggi vigenti.

Ai fini degli adempimenti derivanti dall’applicazione della L. 190/2012, l’Azienda mette a disposizione del tirocinante il Piano Aziendale per la Prevenzione della Corruzione vigente e consultabile sul sito web www.meyer.it – Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti corruzione – Piano di Prevenzione della Corruzione.

Art. 8

L’avvio della frequenza presso il Soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione da parte del medico competente dello stesso Soggetto ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dal Soggetto promotore. Tale certificazione dovrà essere prodotta unitamente ai certificati vaccinali per epatite B, morbillo, parotite, rosolia e varicella; titolazione (IgG) di morbillo, parotite, rosolia e varicella;

Titolazione (IgG) di Epatite B (HbsAg e HbsAb) ed Epatite C nonché Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi, inviandola a [email protected] al fine di ottenere il relativo nulla osta in tempo utile per avviare il tirocinio.

Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal Soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica

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4

e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Art. 9

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante che svolge attività di formazione presso le strutture del Soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il Soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del Soggetto ospitante.

Si specifica che la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione sono a carico del Soggetto promotore che si impegna a fornire preventivamente attestazione dell’avvenuta formazione e programma dei corsi all’indirizzo mail [email protected], mentre il Soggetto ospitante provvederà ad effettuare l’eventuale formazione specifica aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili per la mansione).

Art. 10

Le parti convengono che l’effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né di un contratto di formazione lavoro, né lo svolgimento di prestazioni di libero professionista.

Le parti convengono, altresì, che i tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente e che non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

Art. 11

Il Soggetto promotore garantisce che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, i tirocinanti sono coperti da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio, nonché da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che il tirocinante stesso dovesse causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle sue attività.

Art. 12

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà la durata di anni 4 (quattro), fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

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5 Art. 13

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection – GDPR).

Art. 14

Per ogni eventuale controversia il Foro competente è il Tribunale di Firenze.

Art. 15

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo assolta dal Soggetto promotore mediante bollo virtuale.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente.

Firenze,

Letto, approvato e sottoscritto Letto, approvato e sottoscritto per il Soggetto ospitante per il Soggetto promotore

Dr. Alberto Zanobini Dr. Andrea Innocenti

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