• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Ufficio di Segreteria Organi Collegiali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Ufficio di Segreteria Organi Collegiali"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Ufficio di Segreteria Organi Collegiali

Roma, 23-04-2014

Messaggio n. 4250

OGGETTO: Articolo 3, legge n. 92/2012 – Gestione periodo transitorio – Fondi di solidarietà ex lege n. 662 del 1996 e art. 59, comma 6, legge n. 449/1997 – Indirizzo ministeriale.

L’art 3, della legge 28 febbraio 2012, n. 92, abroga, dal 1 gennaio 2014, ex comma 47, lett. a) e b), l’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e il Regolamento quadro emanato con D.M. n. 477 del 27 novembre 1997, stabilendo al contempo, ex comma 42, che la disciplina dei Fondi istituiti ai sensi dell’abrogato articolo, sia adeguata alle norme della legge 92/2012 con un decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’entrata in vigore del decreto di adeguamento determina, infine, ex comma 43, l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

Con messaggio n. 3787 del 02/04/2014, è stata illustrata l’interpretazione del quadro legislativo volta a consentire la gestione del periodo transitorio di adeguamento, nell’ottica di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale dei Fondi di solidarietà.

In base a questa interpretazione condivisa con nota. n. 40/0009312 del 12.03.2014, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e fino alla data

(2)

di entrata in vigore dei nuovi decreti interministeriali di cui all’art. 3, commi 42 e 43, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ammessi agli interventi previsti dai rispettivi Fondi di solidarietà, istituiti ai sensi delle leggi n. 662/1996 e 449/1997, tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’INPS entro il 31 dicembre 2013 e non siano ancora state deliberate dai rispettivi Comitati amministratori.

Nello specifico, per quanto concerne gli assegni straordinari di sostegno al reddito, sono ammessi quei soggetti le cui prestazioni abbiano decorrenza dal 2014 sulla base di accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013 e presentati all’INPS entro la medesima data. In caso di prestazioni ordinarie ed emergenziali, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, i Comitati amministratori in carica al 31 dicembre 2013 dei rispettivi Fondi potranno continuare a deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 31 dicembre 2013, con autorizzazioni deliberate in sedute straordinarie dei rispettivi comitati espressamente ed esclusivamente convocati per questa finalità.

Pertanto, nelle more dell’adeguamento normativo, le domande pervenute a partire dal 1 gennaio 2014, non potranno essere esaminate dai rispettivi Comitati amministratori.

Il Direttore Generale Nori

Riferimenti

Documenti correlati

Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 41 del

4805 del 16 luglio 2015 (“Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni.

OGGETTO: Attività di Verifica Amministrativa – Passaggio dalla procedura Giasone alla nuova modalità di gestione della richiesta e del recupero del contributo addizionale dovuto

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa

81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale

67/2014, per quanto concerne il requisito soggettivo, interessati dall’applicazione delle novità in argomento e quindi potenziali beneficiari del credito, sono i titolari di

3 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60 per cento della misura delle

Per consentire all’INPS l’erogazione del reddito di attivazione, la Provincia Autonoma di Trento si impegna ad accreditare preventivamente presso l’INPS, sulla contabilità