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L’esperibilità dell’azione di ripetizione successiva alla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.  - Judicium

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Michela Morgese

L’esperibilità dell’azione di ripetizione successiva alla declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

Corte di Cassazione, Sez. III civ, 24 ottobre 2018, n. 26927, Presidente De Stefano, Relatore Rubino.

Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l’illegittimità dell’esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell’esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore, al fine di ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha affrontato il tema della proponibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito successivamente all’emanazione del provvedimento di distribuzione del ricavato conclusivo della procedura esecutiva.

Il quesito ha imposto la previa disamina dell’efficacia del progetto di distribuzione.

Orbene, la Corte ha escluso che all’inidoneità al giudicato del provvedimento di distribuzione del ricavato si accompagni il venir meno del valore di provvedimento conclusivo della procedura esecutiva.

La decisione assunta in sede di distribuzione, infatti, preclude che delle determinazioni assunte nel corso della procedura esecutiva si possa tornare a discutere e, più specificamente, che il debitore esecutato possa agire in ripetizione, ex art. 2033 c.c., e che l’acquisto del terzo aggiudicatario possa essere rimesso in discussione.

La definitività del provvedimento in oggetto scaturisce dall’operatività del principio di preclusione: esso è definitivo in quanto emanato in coda ad una fase, che rappresenta l’unica sede all’interno della quale espletare determinate attività. Per meglio dire, le opposizioni esecutive e le contestazioni in sede di distribuzione, ex art. 512 c.p.c., pendente la procedura esecutiva, rappresentano l’unica sede all’interno della quale far valere le doglianze inerenti la validità o l’efficacia del progetto distributivo.

La Corte ha ribadito, così, la portata generale dei principi di stabilità del progetto distributivo e di irretrattabilità dei risultati del processo esecutivo: le regole che governano la procedura esecutiva sono poste a tutela di interessi generali e, per l’effetto, sono idonee a condizionare i comportamenti di tutti i partecipanti al procedimento, affinché sollevino le proprie doglianze non oltre la definitiva approvazione del progetto di distribuzione.

Ne sono concreta applicazione l’impossibilità di contestare il vizio di aliud pro alio datum da parte dell’aggiudicatario, di agire in ripetizione ex art. 2033 c.c., quanto al debitore, e di azionare nuovamente il titolo esecutivo per il creditore.

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Per converso,è ammissibile la domanda di ripetizione proposta dal debitore che abbia attivato le sue difese nell’ambito della procedura esecutiva, proponendo l’opposizione e chiedendo, senza ottenerla, la sospensione dell’esecuzione: in tal caso, la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva, emanata in occasione del successivo accoglimento dell’opposizione, legittima la richiesta di ripetizione dell’indebito e l’eventuale risarcimento del danno da parte del debitore esecutato e nessuna preclusione potrà essere al medesimo contestata, per l’avere egli fatto il possibile per evitare che la procedura esecutiva giungesse al termine.

In conclusione, la Corte ha confermato la decisione del giudice di appello, che aveva respinto l’impugnazione, avendo ritenuto illegittimo il pagamento effettuato in forza dell’assegno emesso da una banca priva dell’autorizzazione alla relativa emissione.

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