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Comune di Ghilarza Provincia di Oristano REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI AREE COMMERCIALI E DI SERVIZI

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Testo originario Testo modificato REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI AREE

COMMERCIALI E DI SERVIZI

ART. 1 – FINALITA’ DEL PIANO.

1. Al fine di venire incontro, agli operatori

commerciali e alle dite che gestiscono dei servizi, il Comune di Ghilarza mette a disposizione le aree comprese nel Piano definitivamente approvato con deliberazione del C.C n. 2 del 7/3/05

2. I criteri per l’assegnazione delle aree commerciali e per servizi devono contenere i seguenti elementi:

a) requisiti e condizioni di partecipazione delle imprese all’assegnazione delle aree;

b) tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione delle aree;

c) i parametri di valutazione e formazione della graduatoria di assegnazione delle aree;

d) i programmi stralcio di attuazione per

l’urbanizzazione delle aree, per la loro utilizzazione e relativo piano finanziario.

3. Per partecipare all’assegnazione delle aree le Imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all’Albo delle Imprese commerciali , o per servizi della provincia;

- iscrizione all’Ufficio Anagrafe della Camera di Commercio della provincia;

- per le Imprese esistenti, l’appartenenza della sede attuale nell’ambito del comprensorio comunale;

- per le nuove Imprese, la sede legale o domicilio nell’ambito del comprensorio comunale.

ART. 2 - RICHIESTA DI AREE.

1. Chiunque tra gli operatori di cui sopra intende ottenere un’area per attività commerciali e di servizi , deve farne domanda in bollo all’Amministrazione Comunale corredata da:

- relazione tecnico-economica motivante, tra l’altro, la richiesta dell’area, dalla quale si evinca l’attività economica cui l’insediamento verrà destinato, la dimensione dell’insediamento anche ai fini di valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta;

- questionario;

- progetto di massima dell’insediamento;

- programma di realizzazione dell’intervento.

REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI AREE COMMERCIALI E DI SERVIZI

ART. 1 – FINALITA’ DEL PIANO.

1. Al fine di venire incontro agli operatori commerciali e alle ditte che gestiscono dei servizi, il Comune di Ghilarza mette a disposizione le aree incluse nella programmazione comunale per insediamenti commerciali, artigianali e di servizi.

2. Il Comune emana appositi bandi con l’indicazione della disponibilità delle aree, invitando gli interessati a presentare istanza di partecipazione. I criteri per l’assegnazione delle aree commerciali e per servizi devono contenere i seguenti elementi:

a) requisiti e condizioni di partecipazione delle imprese all’assegnazione delle aree;

b) tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione delle aree;

c) i parametri di valutazione e formazione della graduatoria di assegnazione delle aree;

d) i programmi stralcio di attuazione per l’urbanizzazione delle aree, per la loro utilizzazione e relativo piano finanziario.

e) La priorità o la riserva di aree per le ditte aventi sede a Ghilarza, a condizione che non siano titolari di precedenti assegnazioni di lotti per attività produttive da parte del Comune.

3. Per partecipare all’assegnazione delle aree le Imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione all’Albo delle Imprese commerciali , o per servizi, della provincia;

- iscrizione all’Ufficio Anagrafe della Camera di Commercio della provincia.

ART. 2 - RICHIESTA DI AREE.

1. Chiunque, tra gli operatori di cui sopra, intenda ottenere un’area per attività commerciali e di servizi, deve farne domanda in bollo all’Amministrazione Comunale corredata da:

- relazione tecnico-economica motivante, tra l’altro, la richiesta dell’area, dalla quale si evinca l’attività economica cui l’insediamento verrà destinato, la dimensione dell’insediamento anche ai fini di valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta;

- questionario;

- progetto di massima dell’insediamento;

- programma di realizzazione dell’intervento.

.

Comune di Ghilarza

Provincia di Oristano

(2)

ART. 3 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AREE.

1. Le domande presentate, a seguito di adeguata pubblicità, verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e istruite dall’Ufficio Tecnico Comunale che potrà richiedere agli interessati ulteriori elementi di giudizio ai fini del completo esame delle domande che verranno valutate con i seguenti criteri:

a) per sfratto esecutivo punti 3 b) per le attività consorziali e cooperative punti 5 c)per avviata procedura di richiesta di sgombero del locale da parte del proprietario anteriormente alla data di pubblicazione del bando punti 3

d) per locale dichiarato inagibile punti 1 e) per locale non idoneo (insufficiente) punti 0,50 f) per ogni unità lavoro occupata al momento della

domanda punti 1

g) per attività svolte da Società comunque costituite punti 1

A parità di punteggio scatteranno nell’ordine le seguenti clausole:

a) Proprietari delle aree espropriate purché operino nei settori commerciali o di servizi;

b) Conduzione in locazione dell’attuale sede dell’attività;

c) Appartenenza alla fascia anagrafica compresa al di sotto dei 50 anni di età;

d) In caso di ulteriore parità, maggior anzianità di attività;

e) Residenza anagrafica di almeno uno dei titolari nel comune di Ghilarza da più lungo periodo.

La conseguente graduatoria redatta dal responsabile dell’U.T sarà affissa all’Albo Pretorio per 20 giorni entro i quali potranno essere presentati ricorsi. Essa verrà esaminata dal responsabile dell’U.T che, dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi, disporrà sull’accoglimento e la definitiva concessione.

La graduatoria avrà validità due anni a far data dalla sua formazione.

1)Le domande istruite dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico verranno approvate dal medesimo, il quale provvederà anche alla concessione definitiva.

2. Ottenuta la concessione, entro 60 giorni, il concessionario dovrà presentare al Comune il Progetto esecutivo e la documentazione di rito per ottenere la prescritta concessione edilizia.

ART. 3 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AREE.

1. Le domande presentate, a seguito di adeguata pubblicità, verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e istruite dal responsabile del servizio tecnico comunale, che potrà richiedere agli interessati ulteriori elementi di giudizio ai fini del completo esame delle domande che verranno valutate con i seguenti criteri:

a) per sfratto esecutivo punti 3 b) per le attività consorziali e cooperative punti 5 c)per avviata procedura di richiesta di sgombero del locale da parte del proprietario anteriormente alla data di pubblicazione del bando punti 3

d) per locale dichiarato inagibile punti 1 e) per locale non idoneo (insufficiente) punti 0,50 f) per ogni unità lavoro occupata al momento della

domanda punti 1

g)per attività svolte da Società comunque costituite punti 1

A parità di punteggio scatteranno nell’ordine le seguenti priorità:

a) Residenza anagrafica di almeno uno dei titolari nel comune di Ghilarza da più lungo periodo.

b) Proprietari delle aree espropriate purché operino nei settori commerciali o di servizi;

c) Conduzione in locazione dell’attuale sede dell’attività;

d) Appartenenza alla fascia anagrafica compresa al di sotto dei 50 anni di età;

e) In caso di ulteriore parità, maggior anzianità di attività;

La conseguente graduatoria redatta dal responsabile del servizio sarà affissa all’Albo Pretorio per 20 giorni entro i quali potranno essere presentati ricorsi. Essa verrà esaminata dal responsabile del servizio che, dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi, disporrà sull’accoglimento e la definitiva concessione.

La graduatoria avrà validità due anni a far data dalla sua formazione.

1)Le domande istruite dal responsabile del servizio tecnico verranno approvate dal medesimo, il quale provvederà anche alla concessione definitiva.

2) Ottenuta la concessione, entro 60 giorni, il concessionario dovrà presentare al Comune il progetto esecutivo e la documentazione di rito per ottenere la prescritta concessione edilizia.

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ART. 4 – DESTINAZIONE DELLE AREE.

1. Le aree attrezzate saranno destinate esclusivamente ad insediamenti commerciali, o di servizi.

2. Ai sensi dell’art. 64, comma 3, della Legge n. 662/96:

le aree disponibili verranno cedute per il 100% in proprietà e per lo zero % in diritto di superficie (L.

865/1974, art. 27 e art. 64, comma 3, della Legge n.

662/96;

ART. 5 – CORRISPETTIVO DI CESSIONE DELLE AREE.

1. Il corrispettivo di cessione delle aree sarà determinato dall’incidenza dei costi riferiti a metro cubo edificabili sulla base dei costi direttamente sostenuti e da sostenere da parte dell’Amministrazione Comunale, fermo restando che un eventuale contributo pubblico per la realizzazione delle infrastrutture non va recuperato per:

- spese per la predisposizione del Piano;

- costi di acquisizione delle aree;

- costo delle opere di urbanizzazione.

ART. 6 –MODALITA’ DI PAGAMENTO.

1. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione o in due rate:

a) il 50% entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione definitiva dell’area, fatta con raccomandata A.R.;

b) il restante 50%, maggiorato dell’interesse corrente, al momento della stipula del contratto e comunque entro dodici mesi dalla stipula del contratto.

2. Qualora sussistano particolari e validi motivi ed il richiedente ne faccia domanda, la Giunta Municipale potrà autorizzare una ulteriore dilazione del

pagamento della quota a saldo per un successivo periodo massimo di 12 mesi.

ART. 7 – CONTRATTI.

1. Il contratto di cessione delle aree in diritto di proprietà, dovrà essere stipulato per atto pubblico secondo lo schema approvato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8 – BENEFICIARI.

1. Possono usufruire della concessione delle aree solo gli imprenditori che svolgano la propria attività

economica nei settori commerciali o dei servizi.

2. La qualifica di commerciante dovrà essere dedotta dal Registro delle Imprese.

3) L’ordine di precedenza sarà il seguente:

a) Proprietari delle aree espropriate purchè operino nei suddetti settori .

b) Tutti gli altri imprenditori economici con priorità per quelli locali.

ART. 4 – DESTINAZIONE DELLE AREE.

1) Le aree attrezzate saranno destinate esclusivamente ad insediamenti commerciali, o di servizi.

2) Ai sensi dell’art.64, comma 3, della Legge n.

662/96: le aree disponibili verranno cedute interamente in proprietà

ART. 5 – CORRISPETTIVO DI CESSIONE DELLE AREE.

1) Il corrispettivo di cessione delle aree sarà determinato dall’incidenza dei costi riferiti a metro cubo edificabili sulla base dei costi direttamente sostenuti e da sostenere da parte dell’Amministrazione Comunale, fermo restando che un eventuale contributo pubblico per la realizzazione delle infrastrutture non va recuperato per:

- spese per la predisposizione del Piano;

- costi di acquisizione delle aree;

- costo delle opere di urbanizzazione.

ART. 6 –MODALITA’ DI PAGAMENTO.

1) Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione o in due rate:

a) il 50% entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione definitiva dell’area, fatta con raccomandata A.R.;

b) il restante 50%, maggiorato dell’interesse corrente, al momento della stipula del contratto e comunque - previa costituzione di una fideiussione - entro dodici mesi successivi alla stipula del contratto.

2. Qualora sussistano particolari e validi motivi ed il richiedente ne faccia domanda, la Giunta Municipale potrà autorizzare una ulteriore dilazione del pagamento della quota a saldo per un successivo periodo massimo di 12 mesi.

ART. 7 – CONTRATTI.

1. Il contratto di cessione delle aree in diritto di proprietà dovrà essere stipulato per atto pubblico secondo lo schema approvato dal responsabile del procedimento.

ART. 8 – BENEFICIARI.

3. Possono usufruire della concessione delle aree solo gli imprenditori che svolgano la propria attività economica nei settori commerciali o dei servizi.

4. La qualifica di commerciante dovrà essere dedotta dal Registro delle Imprese.

3) L’ordine di precedenza sarà il seguente:

a) Proprietari delle aree espropriate purchè operino nei suddetti settori .

b) Tutti gli altri imprenditori economici con priorità per quelli locali.

(4)

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario deve:

a) destinare l’area alle finalità indicate nell’atto di cessione;

b) non apportare modifiche che non abbiano avuto il necessario benestare del Comune;

c) presentare entro 60 gg. dall’ottenimento della concessione il progetto esecutivo.

d) rispettare, in fase esecutiva, le prescrizioni della concessione edilizia;

e) effettuare il trasferimento completo dell’attività preesistente nel vecchio centro abitato, entro il termine perentorio di 3 (tre) anni

dall’assegnazione dell’area.

f) L’opera dovrà essere realizzata entro 3 anno dal rilascio della concessione

g) Non cedere a terzi l’area e/o l’immobile prima che siano trascorsi 5 ( cinque ) anni

dall’assegnazione .

In caso di giuste e documentate motivazioni, quali impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’operatore, l’area e/o l’immobile potrà essere ceduto, prima che siano trascorsi i cinque anni, a terzi in seriti nelle graduatorie comunali al prezzo stabilito dall’ufficio tecnico comunale . Tale prezzo acaturirà dalla stima dell’eventuale fabbricato realizzato o porzione di esso utilizzando il prezziario regionale e sommando l’importo pagato per l’acquisto dell’area senza interessi e rivalutazione monetaria.

ART. 10 – SANZIONI.

1. Nel caso di inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nel precedente articolo (oneri a carico del concessionario) previa messa in mora del concessionario, il Comune provvederà ad assegnare l’area e l’eventuale fabbricato o porzione di esso già realizzato, a terzi aventi diritto e inseriti nelle relative graduatorie comunali al prezzo stabilito dall’ufficio tecnico comunale come dal precedente punto ‘’g’’.

ART. 11 – LOCAZIONE DELL’IMMOBILE.

1. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, e solamnte in presenza di gravi e

documentati motivi che impediscano al beneficiario lo svolgimento dell’attività , il fabbricato costruito sull’area potrà essere ceduto in locazione.

2. Il canone annuo, tuttavia, non potrà essere superiore al 3% del valore dell’immobile determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, sentito l’U.T.E.

ART. 12 – URBANIZZAZIONE.

1. Le opere di urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti commerciali e dei servizi saranno realizzate esclusivamente a cura del Comune.

2. Le spese per gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria, elettrica etc., fanno carico al concessionario.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DEI COSTI AI FINI

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL

CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario deve:

a. destinare l’area alle finalità indicate nell’atto di cessione;

b. non apportare modifiche che non abbiano avuto il necessario benestare del Comune;

c. presentare entro 60 gg. dall’ottenimento della concessione il progetto esecutivo.

d. rispettare, in fase esecutiva, le prescrizioni della concessione edilizia;

e. effettuare il trasferimento completo dell’attività preesistente nel vecchio centro abitato, entro il termine perentorio di 3 (tre) anni dall’assegnazione dell’area.

f. L’opera dovrà essere realizzata entro 3 anno dal rilascio della concessione

g. Non cedere a terzi l’area e/o l’immobile prima che siano trascorsi 5 ( cinque ) anni dall’assegnazione .

In caso di giuste e documentate motivazioni, quali impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’operatore, l’area e/o l’immobile potrà essere ceduto, prima che siano trascorsi i cinque anni, a terzi in seriti nelle graduatorie comunali al prezzo stabilito dall’ufficio tecnico comunale . Tale prezzo acaturirà dalla stima dell’eventuale fabbricato realizzato o porzione di esso utilizzando il prezziario regionale e sommando l’importo pagato per l’acquisto dell’area senza interessi e rivalutazione monetaria.

ART. 10 – SANZIONI.

1. Nel caso di inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nel precedente articolo (oneri a carico del concessionario) previa messa in mora del concessionario, il Comune provvederà ad assegnare l’area e l’eventuale fabbricato o porzione di esso già realizzato, a terzi aventi diritto e inseriti nelle relative graduatorie comunali al prezzo stabilito dall’ufficio tecnico comunale come dal precedente punto ‘’g’’.

ART. 11 – LOCAZIONE DELL’IMMOBILE.

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, e solamnte in presenza di gravi e documentati motivi che impediscano al beneficiario lo svolgimento dell’attività , il fabbricato costruito sull’area potrà essere ceduto in locazione.

Il canone annuo, tuttavia, non potrà essere superiore al 3% del valore dell’immobile determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale, sentito l’U.T.E.

ART. 12 – URBANIZZAZIONE.

1. Le opere di urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti commerciali e dei servizi saranno realizzate esclusivamente a cura del Comune.

2. Le spese per gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria, elettrica etc., fanno carico al concessionario.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DEI COSTI AI FINI

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DELLA CESSIONE DELLE AREE

1. Le aree sono cedute in proprietà anche nelle more dell’espletamento delle procedure di esproprio ai sensi dell’art. 1478 del codice Civile, secondo gli schemi di contratto che verranno elaborati dal Responsabile del Procedimento.

2. Tenuto conto dell’analisi e della relazione finanziaria elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale, nonché delle finalità socio-economiche che il Comune si prefigge con la realizzazione del Piano, il prezzo di cessione delle aree verrà fissato annualmente dalla Giunta Municipale.

DELLA CESSIONE DELLE AREE.

1. Le aree sono cedute in proprietà anche nelle more dell’espletamento delle procedure di esproprio ai sensi dell’art. 1478 del codice Civile, secondo gli schemi di contratto che verranno elaborati dal Responsabile del Procedimento.

2. Tenuto conto dell’analisi e della relazione finanziaria elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale, nonché delle finalità socio-economiche che il Comune si prefigge con la realizzazione del Piano, il prezzo di cessione delle aree verrà fissato annualmente dalla Giunta Municipale.

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