Piano di settore per la telefonia mobile Aggiornamento del Piano a seguito nuove
richieste dei Gestori per l’anno 2012
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
INDICE RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Indice relazione illustrativa... 2
1. Premessa ... 3
2. Ipotesi di localizzazione... 3
3. Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ... 9
1. PREMESSA
La presente relazione integra quella già predisposta in sede di approvazione del Piano per quanto concerne la parte relativa alle nuove richieste pervenute dai Gestori di telefonia mobile per l’installazione nel 2012
2. IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE
La tavola 1 del piano è stata aggiornata al fine di riportare sia le aree dove i Gestori hanno fatto richiesta negli anni passati, ma non hanno ancora realizzato gli impianti, sia le nuove aree di cui hanno fatto richiesta per l’individuazione di nuovi impianti da realizzarsi nel successivo anno (in questo caso 2012).
In particolare sono giunte due nuove richieste da parte del gestore Vodafone e del gestore Aria.
Nella successive figure 1,2 e 3 è riportato uno stralcio cartografico con indicazione delle aree di ricerca Aria (Roncade Nord) e Vodafone (Roncade Centro), assieme all’area di ricerca già presentata in precedenza da Telecom (area industriale San Cipriano). Successivamente nelle figure 3 e 4 le indicazioni delle possibili localizzazioni.
Figura 1 – Area di ricerca Aria in area artigianale.
Figura 2 – Area di ricerca Vodafone in zona centro Roncade
Figura 3 – Area di ricerca Telecom in zona San Cipriano
Figura 4 – Possibile localizzazione del cosite Vodafone-Gestore Generico (in verde-grigio) in zona centro Roncade
Figura 5 – Possibile localizzazione di Telecom (in rosso) in cosito con l’esistente Vodafone-Wind (verde- ocra) in zona San Cipriano
Di seguito si riportano degli estratti di mappa che mostrano i valori di campo elettromagnetico prima e dopo l’installazione del cosito in progetto Vodafone-Gestore Generico in prossimità del centro di Roncade (fig. 6 e 7) e del cosito esistente Vodafone-Wind in zona San Cipriano (fig.8 e 9). In verde chiaro i valori sono compresi tra 1 e 2 V/m, in verde scuro tra 2 e 3 V/m, in giallo tra 3 e 4V/m mentre in bianco < 1 V/m. Le mappe sono state calcolate a 7 m dal livello del terreno.
Fig.6 Valori di campo elettromagnetico in prossimità del centro di Roncade– stato di fatto
Fig.7 Valori di campo elettromagnetico in prossimità del futuro impianto in cosito Vodafone-Gestore Generico (in verde-grigio) – stato di progetto
Fig.8 Valori di campo elettromagnetico in zona San Cipriano dopo l’installazione del futuro impianto di Telecom (in rosso) e prima dell’installazione del cosito esistente Wind-Vodafone
Fig.9 Valori di campo elettromagnetico in zona San Cipriano dopo l’installazione degli impianti in cosite Vodafone – Wind (verde-ocra) e del futuro impianto Telecom (in rosso). I tre impianti Vodafone- Telecom-Wind formeranno un tri-site.
Vodafone-Sito Generico è circa 2 V/m ( si passa da un valore < 1 V/m, stato di fatto a un valore di 2,5 V/m, stato di progetto), mentre in zona San Cipriano prima e dopo l’installazione del cosito Vodafone- Wind (già esistente) in tri-site con il futuro impianto Telecom è circa 1,7 V/m (si passa da un valore 2 V/m un valore di 3,7 V/m)
3. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le Norme Tecniche di Attuazione hanno subito delle variazioni a seguito di alcune modifiche fatte al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n.259/2003) e nello specifico ad alcune integrazioni che hanno interessato l’art. 87.
Con il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, che successivamente è stato convertito in Legge il 22 maggio 2010, n.73, viene introdotto l´art. 87-bis del DLgs 259/03 relativo alla semplificazione delle procedure autorizzative per determinate tipologie di impianti. L´articolo si riferisce alla rete mobile a banda larga ed in particolare alla possibilità sia di installare apparati con tecnologia UMTS per il completamento della rete, sia per modifiche di impianti esistenti che prevedano l´evoluzione della rete;
in ambo i casi deve essere utilizzata un’istanza di autorizzazione come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La novità consente uno snellimento procedurale, dal momento che ARPA in quanto organismo competente ai sensi dell´articolo 14 della citata Legge Regionale, ha il potere di esprimere parere negativo con l´effetto di bloccare la SCIA che di conseguenza rimarrebbe priva di effetti.
Una successiva modifica dell’art.87 è avvenuta con l’introduzione di un’ulteriore procedura che interessa gli impianti radioelettrici di debole potenza (antenna inferiore o uguale a 7 watt) e di ridotte dimensioni (superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati), la quale consente un’ulteriore semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative limitando alla sola presentazione di una semplice Comunicazione all’ente locale e all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto.
Questo cambiamento è stato inserito nel comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 6 luglio 2011, n.98 che è stato convertito in legge con modificazioni dell’art. 1, comma 1, L. 15luglio 2011, n.111.
A seguito di tali modifiche apportate al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le nuove Norme Tecniche di Attuazione del presente Piano di Settore vanno a modificare gli articoli 3-4-5-7-8-9-12-13, integrando la procedura di Istanza di autorizzazione che va a sostituire la richiesta di autorizzazione rilasciata dal Comune.
Nello specifico all’interno dell’art. 3 delle Nta del Piano Vigente sono presenti tutte le definizioni dei termini utilizzati al suo interno.
La lettera n) è stata modificata nella definizione di “Autorizzazione” ed è stata sostituita con “Istanza di autorizzazione”.
Di seguito l’estratto delle norme vigenti:
n) Autorizzazione: provvedimento rilasciato dal comune ai sensi della vigente normativa urbanistica e di settore ai fini di consentire la realizzazione e/o modifica dell’impianto di telefonia mobile.
E la modifica apportata:
n) Istanza di autorizzazione: è l’istanza che consente l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici superiori a 20 Watt e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.
L’autorizzazione viene rilasciata dal comune previo accertamento, da parte dell'ARPAV (Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione). L’istanza dovrà essere compilata conformemente al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i;
Oltre a tale modifica è stata inserita anche la seguente definizione:
o) Comunicazione (modifica art. 87 legge 259/03): è la procedura che consente di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all’articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. Gli impianti con queste caratteristiche sono soggetti a comunicazione all’ente locale e all’organismo competente al fine di effettuare i controlli di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed è da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto. La comunicazione dovrà essere compilata conformemente al modello B di cui all’allegato n. 13 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. opportunamente adattato a cura del soggetto proponente.
Oltre a tali modifiche, è stato modificato l’art. 17 a seguito della variazione urbanistica introdotta dal Piano degli Interventi vigente del Comune di Roncade.
La Procedura di approvazione del piano segue le tempistiche dell’art. 18 della L.R 11/2004 e non più l’Art. 48 della L.R. 11/2004.
Di seguito le modifiche:
Versione vigente:
Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti
1. Il PIANO viene approvato secondo la seguente procedura:
a) il PIANO è approvato dal Consiglio comunale;
b) l'approvazione del PIANO costituisce adozione di variante parziale al vigente strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 48, comma 1 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
c) la deliberazione di adozione della variante di cui alla precedente lettera b) unitamente al piano stesso, è depositata presso la Segreteria del Comune e della Provincia, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. L'avviso di deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio dei predetti Enti.
d) entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare al Comune e alla Provincia osservazioni e opposizioni alla variante adottata;
e) decorsi i termini, entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il PIANO introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni e opposizioni;
f) la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo del Comune;
Il PIANO ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, con cadenza annuale o secondo diversa necessità.
2. Il PIANO verrà integrato nel Piano di Assetto del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11/2004 nel momento in cui questo sarà reso operativo.
Modifica apportata:
Art. 17 – Approvazione del Piano e sue varianti
1. Il PIANO viene approvato secondo la seguente procedura:
a) il PIANO è approvato dal Consiglio comunale;
b) il PIANO e le sue varianti, una volta predisposto, viene approvato ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. n. 11/2004.
2. Il PIANO ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, con cadenza annuale o secondo diversa necessità.