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F.A.Q. PER L ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO CONNESSI ALLA YOUTH GUARANTEE DELLA REGIONE CALABRIA

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Academic year: 2022

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F.A.Q.

PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO CONNESSI ALLA YOUTH GUARANTEE DELLA

REGIONE CALABRIA

FAQ CONCERNENTI LE PROCEDURE ED I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LE MODALITÀ DI TENUTA DELL’ELENCO REGIONALE E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER

IL LAVORO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SULLA YOUTH GUARANTEE

CON L’ASSISTENZA TECNICA DI

Aggiornamento al 21/01/15

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2 1. PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO

1.1. Quali costi deve sostenere l’operatore per la richiesta e/o il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco Regionale dei Soggetti Accreditati ai Servizi per il Lavoro?

L’unico costo da sostenere è la marca da bollo da euro 16,00 che deve essere apposta sulla domanda. Tutte le verifiche sulle sedi e sulla documentazione non sono a carico dell’operatore accreditato.

1.2. Per le autocertificazioni/autodichiarazioni da produrre in fase di presentazione della domanda di accreditamento, è possibile inoltrare un unico documento distinguendo punto per punto i vari criteri cui fanno riferimento?

Le autocertificazioni/autodichiarazioni, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sono già inserite all’interno del modello di domanda. Il richiedente dovrà barrare le caselle corrispondenti ai singoli criteri cui fanno riferimento. Eventuali altre dichiarazione che dovessero essere necessarie possono essere inserite in documenti aggiuntivi, anche in modo cumulativo.

1.3. Dall’avviso si deduce che l’invio della domanda di accreditamento debba essere effettuato in cartaceo tramite inoltro in busta chiusa alla Regione Calabria; la procedura operativa invece stabilisce che la domanda deve essere redatta utilizzando il sistema informativo che sarà appositamente realizzato. Pertanto la domanda deve essere inviata in forma cartacea o attraverso il sistema informatizzato?

Le domande di accreditamento, così come previsto sia dall’Avviso pubblico che dalla Guida Operativa (punto 3.1), vanno trasmesse, in forma cartacea, anche a mano o con qualsiasi mezzo, all’indirizzo indicato. Rimane ferma la previsione futura di un sistema di inoltro on-line delle domande, rispetto al quale sarà fornita adeguata informazione.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ELENCO

2.1. In merito ai requisiti Giuridici e Finanziari, dal Modulo di Domanda è necessario barrare una delle caselle presenti nel caso di una Associazione che non ha capitale sociale. Infatti, dalla Tab. 1 della Guida operativa, si evince che tali requisiti devono possederli soltanto le società di capitali o cooperative. E' così? In tal caso, dovremmo fare un'autodichiarazione e non barrare alcuna casella. E' così?

Poiché non corrispondenti alla tipologia di ente, non occorre barrare le caselle atte a certificare i requisiti capitale versato/patrimonio. Il modulo di domanda contiene in sé l’autocertificazione sui requisiti resa ai sensi del DPR 445/2000, come previsto dall’art.4 comma 2 della Disciplina per l’accreditamento di cui alla DGR 315/2014.

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3 2.2. In merito alle finalità statutarie che devono prevedere riferimenti al servizio di Accompagnamento al lavoro, se la nostra Associazione ha ottenuto l'iscrizione all'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, ciò vuol dire che ha il requisito richiesto. Possiamo barrare semplicemente la casella oppure è necessario fare l'autodichiarazione per il possesso dei requisiti?

Sì, è sufficiente barrare la casella corrispondente. Le dichiarazioni riferite ai requisiti giuridici e finanziari sono rese, in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, direttamente nel modulo di domanda.

2.3. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti accreditati all’erogazione dei Servizi per il Lavoro è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio?

La disciplina regionale in materia di Accreditamento ai Servizi per il Lavoro non prevede, tra i requisiti giuridici e finanziari, l’obbligo di certificare l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. Resta inteso che l’iscrizione alla Camera di Commercio è dovuta nei casi stabiliti dalla legge.

2.4. In merito al Responsabile Organizzativo, volevo far presente che nella Delibera n° 315 del 27/07/2014 è previsto che tale figura può essere ricoperta da un Consulente del Lavoro regolarmente iscritto. E' così?

Questa previsione è possibile esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accreditamento sia riferita a un consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, come previsto per i regimi particolari di autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 276/2003.

2.5. Per i Consulenti del Lavoro che presentano istanza di accreditamento, da chi deve essere incaricato il Responsabile Organizzativo qualora questo coincida con il libero professionista titolare dello studio di consulenza?

Il ruolo di Responsabile Organizzativo potrà essere assolto, per i Consulenti del Lavoro delegati dalla Fondazione, dal consulente medesimo. In questo caso è necessario che lo stesso produca apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi della normativa vigente dalla quale si evinca la carica del consulente richiedente accreditamento.

2.6. In merito invece all'Operatore dei Servizi per il Lavoro, un Socio della nostra Associazione ha i requisiti per ricoprire tale ruolo e ha espresso la volontà di svolgerlo come Volontario.

E' possibile fare un contratto di collaborazione a titolo gratuito al Socio per la durata dell'accreditamento?

Elemento essenziale del rapporto di lavoro è la retribuzione. Non può esservi configurazione del contratto senza il sinallagma. Conseguentemente, non è ipotizzabile la soluzione rappresentata.

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4 A rafforzare questa ipotesi, la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato”, art. 2 comma 3, che riferisce come “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte”.

2.7. La contrattualizzazione del Responsabile Organizzativo e dell’Operatore dei Servizi per il Lavoro può essere formalizzata successivamente all’ottenimento dell’accreditamento a conclusione della istruttoria?

No, il rapporto di lavoro tra il soggetto richiedente e le figure del Responsabile Organizzativo e dell’Operatore dei Servizi per il Lavoro deve essere formalizzato prima della presentazione dell’istanza di accreditamento e secondo le modalità indicate dalla Disciplina regionale sull’Accreditamento.

2.8. Per la figura operatore dei servizi i requisiti temporali (un anno di esperienza documentata) devono essere già posseduti all'atto di formulazione della domanda o possono essere anche in via di maturazione?

Così come previsto all’art. 4, comma 2 della Disciplina, i requisiti previsti agli artt. 5-6.7-8-9- 10, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di Accreditamento.

2.9. Nel computo dell'anno di esperienza documentata possono considerarsi anche periodi di volontariato nello svolgimento di attività rientranti "nell'accompagnamento al lavoro"

opportunamente documentati?

Si, l’esperienza posseduta deve essere specifica e documentata, a nulla rileva il titolo di volontariato o meno con cui è stata maturata.

2.10. Una società iscritta all’albo delle Agenzie per il Lavoro che possiede l’autorizzazione nazionale per l’attività di ricerca e selezione del personale e per l’attività di supporto alla ricollocazione professionale (Dlgs. 276/2003 art. 4 comma 1 lett. d, e), può presentare richiesta di accreditamento?

No, i soggetti accreditabili devono essere in possesso di autorizzazione nazionale alla somministrazione di lavoro o all’intermediazione, intendendosi così ammesse le agenzie di somministrazione di lavoro, di tipo generalista e specialista, e le agenzie di intermediazione.

In proposito, si precisa che l'Art. 4 comma 1 lettera a) della Disciplina sull'Accreditamento - (Soggetti Accreditabili) - fa riferimento al D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i., Art. 4 comma 1 lettere a) e b) e c): agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista e specialista, agenzie di intermediazione.

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5 2.11. Il rapporto di lavoro con il Responsabile Organizzativo deve essere necessariamente

regolato da un contratto di lavoro subordinato?

Lo svolgimento della funzione del Responsabile organizzativo dell’Ente Accreditato deve avvenire in maniera continuativa e deve essere regolato nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.

2.12. Riguardo alle due figure professionali, Resp. Organizzativo ed Operatore dei SpL, da prevedere, si richiede se possano essere assunte dalla stessa persona, in possesso delle competenze professionali previste per entrambe le figure?

A garanzia dei requisiti organizzativi e delle competenze professionali da prevedere nelle sedi da accreditare, le due funzioni devono essere regolate da apposito rapporto di lavoro, per tale motivo, si ritiene debbano essere ricoperte da persone differenti, in possesso dei requisiti e compiti professionali specifici, previsti agli artt. 8-9 della Disciplina.

2.13. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte uno studio associato di Consulenti del Lavoro delegato dalla Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro, si richiede se l'operatore dei servizi per l’impiego può essere un associato dello stesso studio o un lavoratore dipendente dello stesso o se deve essere alle dipendenze della Fondazione Lavoro?

La richiesta relativa all’accreditamento di un Consulente del Lavoro o di uno Studio associato, iscritti all’Ordine, deve essere presentata per il tramite della Fondazione stessa, come previsto dall’art.6 comma 2 del D.Lgs. 276/03. Per tale caso specifico, il rapporto di lavoro dell’Operatore dei SpL deve sussistere con il Delegato dalla Fondazione, per cui potrà anche essere un associato dello stesso studio o un dipendente dello stesso, in possesso dei requisiti professionali previsti per tale figura.

2.14. Nel caso di richiesta di accreditamento presentata da un Consorzio nazionale di cooperative sociali per una delle sedi calabresi, il rapporto di lavoro del responsabile organizzativo e dell’operatore dei servizi per il lavoro deve sussistere con il richiedente, con la cooperativa socia interessata o può riguardare anche operatori di altre cooperative sociali comunque associate al consorzio?

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 e dell’art.9 comma 1 lett. c della Disciplina per l’accreditamento di cui alla DGR 315/2014, il rapporto di lavoro deve sussistere con il soggetto richiedente. Per tale caso specifico, il ruolo di Responsabile dovrà essere assunto da personale del Consorzio, mentre gli operatori potranno anche appartenere alla sede periferica interessata ma non ad altra cooperativa sociale.

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6 1. VERIFICHE E CONTROLLI

1.1. Con quali modalità sarà controllato il requisito strutturale “Collegamenti telematici idonei al Sistema Informativo Lavoro della Regione Calabria anche al fine di trasmettere le informazioni alla Borsa continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro” di cui all’art.6 punto d 1 della Disciplina per l’accreditamento?

Il controllo del requisito dei collegamenti telematici idonei sarà effettuato, con verifica a campione, in loco, presso la sede accreditata, attraverso un test sul funzionamento del sistema di connessione ai sistemi Cliclavoro e SIL Calabria.

1.2. Come vengono controllati i requisiti dei soggetti accreditati?

Il punto 4.3 dell’Allegato 1.B “Procedura operativa …”, al Decreto n. 11612 del 01/10/14 che approva “l’Avviso pubblico per l’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee della Regione Calabria”

riporta in dettaglio tutti gli aspetti dei requisiti richiesti che sono oggetto di controllo sotto forma di evidenze documentali, autodichiarazioni e audit in loco, sia per il rilascio sia per il mantenimento dell’accreditamento.

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