• Non ci sono risultati.

COMUNE DI RUTIGLIANO CITTA METROPOLITANA DI BARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI RUTIGLIANO CITTA METROPOLITANA DI BARI"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Numero 21 Del 24-03-17

COMUNE DI RUTIGLIANO

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PER ALBO PRETORIO VIRTUALE

Oggetto CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOTT. ROMAGNO ROBERTO SINDACO P

VALENZANO GIUSEPPE VICE SINDACO P

DOTT. ALTIERI GIANVITO ASSESSORE COMUNALE P

DOTT. MASTROCRISTINO NICOLA ASSESSORE COMUNALE P

MELIOTA MARIA PATRIZIA ASSESSORE COMUNALE P

TAGARELLI GRAZIANA ASSESSORE COMUNALE P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il DOTT. ROMAGNO ROBERTO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. Rubino Giambattista.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

(2)

L A G I U N T A Premesso:

- che l’art. 151, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

- che il comma 16, dell’art. 53 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF………., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Preso atto che da ultimo il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, ha previsto che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017”;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’istituzione dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- i commi 669 e 671 dell’art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

(3)

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il comma 682 dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC e dei tributi che ne fanno parte;

- il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dal D.L. 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, lo stesso comma 677 dispone che per l’anno 2014 E 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al punto precedente (somma delle aliquote TASI e IMU non superiore a 10,6 per mille ed aliquota massima TASI non superiore a 2,5 per mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Constatato che

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- sulla base delle componenti della spesa effettuata dal nostro ente per l’anno precedente, i servizi indivisibili rilevati in base alle spese impegnate nell’esercizio 2016 sono riassunti nel seguente prospetto:

SERVIZI GIUDIZIARI E DI POLIZIA LOCALE € 628.607,29

SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE, MUSEI E BIBLIOTECHE € 978.631,67 SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 746.878,98 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO € 720.884,61

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI € 753.223,67

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI € 242.247,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI

4.070.473,22 Verificato che

Il gettito complessivo del Tributo TASI stimato per l’anno 2017 ammonta ad Euro 970.000,00 Euro, si prevede quindi una copertura pari al 23,83% del costo totale dei servizi indivisibili da finanziare;

(4)

Rilevato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2012 sono state determinate le aliquote d’imposta dell’IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure:

• Aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli;

• Aliquota ridotta di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

• Aliquota ridotta allo 0,20 per cento di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto- legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n.

133;

• Aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 maggiorata allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili assoggettati all’imposta;

- che ai sensi dell'articolo 13 bis del citato decreto-legge n. 201, in caso di mancata approvazione e pubblicazione di una nuova Delibera modificativa o sostitutiva di quella precedente le aliquote IMU così determinate per l’anno 2012 si intendono prorogate di anno in anno;

- che pertanto non essendo intervenuta ad oggi una nuova Deliberazione di modifica delle aliquote TASI per lo stesso anno si debba far riferimento alle aliquote IMU approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2012, di modo che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (pari a 10,6 per mille per l’aliquota ordinaria e al 6 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9), salvo quanto disposto dal citato comma 677 che consente il superamento di detto limite e di quello relativo all’aliquota massima del 2,5 per mille per la TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

- che a seguito delle modifiche all’art. 1 comma 639 e comma 669 della Legge 147/2014 introdotte dall’art. 1 comma 14 Legge n. 208 del 28/12/2015, a partire dall’01/01/2016 si è disposta l’esenzione dal tributo TASI per i terreni agricoli e per l’abitazione principale e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- che ai sensi dell’art. 1 comma 681 della Legge 147/2014, come modificato dall’art.

1 comma 14 Legge n. 208 del 28/12/2015, “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.”, per cui la TASI non è dovuta dal soggetto che la destina ad abitazione principale;

Constatato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 dell’8 settembre 2014 venivano deliberate le aliquote e detrazioni ai fini della TASI, per cui tenendo conto dell’intervenuta esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione

(5)

delle quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito riportate:

1) omissis … (abitazioni principali esenti dall’01/01/2016);

2) omissis … (immobili assimilati alle abitazioni principali esenti dall’01/01/2016);

3) Aliquota TASI per l’abitazione principale nella misura di 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze assoggettate ad IMU ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011.

4) Detrazione nella misura di Euro 70,00 sino a concorrenza della TASI dovuta per l’abitazione principale e le unità immobiliari assimiliate di cui ai punti 1) 2) e 3), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) Aliquota TASI nella misura del 2,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6) Aliquota TASI nella misura dello zero per mille per:

- Omissis … (abitazioni principali di categoria A/4, A/5 e A/6 esenti dall’01/01/2016);

- Le aree fabbricabili;

- I fabbricati rurali strumentali.

7) Aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

8) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento del restante 90 per cento.”

Tenuto conto

 che l’articolo 1 comma 28 della Legge 28/12/2015 n. 208, come modificato e integrato dalla Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge Bilancio 2017), dispone che

“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”

 Che sempre la Legge 208/2015 all’articolo 1 comma 14, nell’integrare modificare l’articolo 1 comma 678 della Legge 147/2013 ha disposto con effetto dall’01/01/2016 “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono

(6)

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.”

Tenuto conto inoltre che il Comune di Rutigliano per l’anno 2016 non ha mantenuto con espressa deliberazione del consiglio comunale la conferma della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Preso atto che per l’anno 2016 il nostro ente non ha ritenuto di modificare l’aliquota del 0,1 per cento prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita come disposto dal citato articolo 1 comma 14 de della Legge 208/2015;

Rilevato, inoltre, che il Consiglio Comunale è l’organo competente a deliberare le aliquote in materia di della TASI, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677, della 27/12/2013, n. 147 e s.m.;

Ritenuto di confermare per l’anno d’imposta 2017 le aliquote della TASI come approvate per l'anno 2014 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2014 e, pertanto, di non sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare una nuova delibera di modifica di quelle determinate con la citata Deliberazione;

Verificato

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’istituzione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, le aliquote e detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI, di cui dell’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013, come approvate per l’anno 2014 con Delibera di Consiglio Comunale n.

24 dell’8 settembre 2014 comprensiva della maggiorazione prevista dall’articolo 1 comma 677 della Legge 147/2013;

2. Di dare atto, a scopo meramente ricognitivo, che a fronte i servizi indivisibili rilevati in base alle spese impegnate nell’esercizio 2016 per l’importo complessivo di Euro 4.070.473,60 il gettito complessivo della TASI stimato per l’anno 2017 ammonta ad Euro 970.000,00 Euro, per cui si prevede una copertura pari al 23,83%

del costo totale dei servizi indivisibili da finanziare;

3. Di dare atto, a scopo meramente ricognitivo, che non avendo il nostro ente per l’anno 2016 confermato la maggiorazione la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 147/2013, e tenuto conto del “vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”, le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI vigenti nell’anno 2017 sono le seguenti:

1. Abitazione principali categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze 2,0 per mille,

(7)

2. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 1,0 per mille,

3. Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili 2,0 per mille,

4. Detrazione per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 Euro 70,00;

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento del restante 90 per cento.

Secondo quanto disposto dell’art. 1 comma 681 della Legge 147/2014, come modificato dall’art. 1 comma 14 Legge n. 208 del 28/12/2015, “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015”, mentre la TASI non è dovuta dall’inquilino che la destina ad abitazione principale;

4. Di trasmettere telematicamente presente la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ravvisata l’urgenza del provvedimento a voti unanimi, con votazione separata, per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a norma dell’art.

134, 4° comma, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

(8)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: DOTT. ROMAGNO ROBERTO F.to: Dott. Rubino Giambattista

Parere per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: CHIANTERA ANTONIO

Parere Favorevole per la REGOLARITA' CONTABILE espresso in data 22-03-2017 ai sensi dell’art.49 –comma 1– del D.Lgs. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE SERV. FIN.

F.to: TETRO MICHELE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 31-03-2017 al 15-04-2017

Rutigliano, lì 31-03-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Rubino Giambattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 - 4°

comma del D.Lgs. n. 267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 dal D.Lgs. n.

267/2000.

Rutigliano, li 31-03-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Rubino Giambattista

Riferimenti

Documenti correlati

In caso di danni, dovuti ad urti, collisioni, incidenti e/o investimenti verificatisi all'interno delle aree di sosta a pagamento, senza custodia del veicolo, il

Il nucleo valuta il punteggio prendendo in considerazione l’entità presunta delle risorse economico-finanziarie gestite annualmente dalla posizione indicando i centri

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui agli artt. 50/2016, operanti nell’ambito dei servizi in oggetto. È fatto divieto ai concorrenti

d) Compilazione e consegna al personale dell’Ufficio Protocollo del Comune del rendiconto giornaliero delle operazioni effettuate il giorno precedente, con

6. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 21/30. In sede di prova orale la Commissione sarà integrata da un esperto in

Alla riserva dei posti in favore del personale interno possono accedere esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari,

VISTA la deliberazione 27 del 17 marzo 2022 con cui la Giunta comunale ha dato indirizzo alla Responsabile del Settore II “Servizi sociali- Pubblica istruzione

3. Il possesso dei titoli di preferenza e dei titoli di precedenza, a pena di inapplicabilità, deve essere dichiarato in domanda. L’amministrazione si riserva la facoltà di