Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
20 aprile 2010 – Golfo del Messico
Disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon
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Serbatoi di stoccaggio in sostituzione delle pipeline ‘‘Golfo del Messico’’
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LA COMUNITÀ EUROPEA CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 19.01.2012 HA ISTITUITO IL
FORUM PER LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI COMPETENZE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI E
LA COMMISSIONE.
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DECISIONE 17.12.2012 UNIONE EUROPEA ADERISCE A PROTOCOLLO OFF-SHORE
DISCIPLINA OMNIBUS
FA SEGUITO ALLA CONVENZIONE DI BARCELLONA SULLA PROTEZIONE DEL MARE MEDITERRANEO
DALL’INQUINAMENTO
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SCHEMA DEL PROTOCOLLO OFF-SHORE
Autorizzazioni (l’impatto estetico)
Residui e sostanze pericolose e/o nocive
Misure di Salvaguardia Cooperazione
Disposizioni Finali
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MISURE DI SALVAGUARDIA
Misure di sicurezza per:
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE POSA
ATTREZZATURE
SEGNALAZIONE E MANUTENZIONE
PIANO DI EMERGENZA A CURA DEGLI OPERATORI
OGNI PAESE ISTITUISCE COORDINAMENTO PER ELABORAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI EMERGENZA (ALLEGATO VII AL PROTOCOLLO).
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MISURE DI SALVAGUARDIA
Assistenza reciproca in caso di emergenza fra Stati.
Monitoraggio dell’operatore sugli effetti nelle attività estrattive sull’ambiente.
Il Paese istituisce un sistema nazionale di monitoraggio.
Rimozione impianti abbandonati o in disuso per motivi di sicurezza tenendo conto degli interessi economici coinvolti (pesca - ambiente).
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COOPERAZIONE
Studi e programmi di ricerca fra stati SCOPO
Mettere a punto metodi per svolgere attività MINIMIZZANDO il rischio di inquinamento;
Prevenire/ridurre/combattere i casi di emergenza;
Armonizzazione normativa nazionale dei Paesi contraenti;
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo;
Formazione personale ed acquisizione ed utilizzazione attrezzature antinquinamento.
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COOPERAZIONE
INQUINAMENTO TRANSFRONTALIERO
Principio cardine:
‘’ogni Parte adotta le misure necessarie al fine di non causare inquinamento oltre i limiti della propria giurisdizione’’
Informare le parti interessate ed il REMPEC (MALTA)
Obbligo di cooperazione di ciascuna parte nei confronti dei Paesi che non hanno aderito al Protocollo.
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto COOPERAZIONE
‘’Le Parti si adeguano per garantire parità
di accesso e trattamento nei procedimenti
amministrativi a cittadini di altri Stati che
possono aver subito danni
dall’inquinamento’’.
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COOPERAZIONE
Responsabilità e Risarcimento
Impegno delle Parti ad adottare una legislazione comune in materia di responsabilità e risarcimento dei danni.
Attraverso le procedure della Convenzione di Barcellona
NELLE MORE
Ogni Parte adotta le misure necessarie affinché gli autori dell’inquinamento versino un risarcimento PRONTO ed ADEGUATO.
Ogni Parte adotta le misure affinché gli operatori abbiano e mantengano una copertura assicurativa o altre forme di garanzia.
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Disposizioni finali: punto forte della protocollo
Ogni Parte nomina una o più Autorità competenti per:
Rilascio/rinnovo autorizzazioni.
Rilascio permessi speciali per l’utilizzo, smaltimento, magazzinaggio di sostanze e materiali pericolose e nocive impegnate in attività di prospezione.
Rilascio di permessi per lo smaltimento di idrocarburi e miscele provenienti dagli impianti.
Approvare il sistema di trattamento e certificazione degli impianti di depurazione per scarico acquee reflue provenienti da impianti .
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Disposizioni finali: punto forte della protocollo
Autorizzazione preventiva per scarichi eccezionali.
Il rilascio certificato di sicurezza ed idoneità per la progettazione, costruzione, posa, attrezzature, segnalamento, funzionamento.
Svolgere le funzioni relative al ‘‘Piano di emergenza’’.
Stabilisce le procedure di monitoraggio dell’attività off-shore.
Controllare le operazioni di rimozione degli impianti.
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Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto SCHEMA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO che modifica la direttiva sulla sicurezza delle attività di prospezione, ricerca degli idrocarburi in mare.
Articolo 7
Responsabilità per danno ambientale
‘’fatto salvo l’ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale ai sensi della Direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale quale definito di tale direttiva, causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o
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DIRETTIVA 2004/35/CE del 21 aprile 2004
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale
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La direttiva istituisce un quadro di
responsabilità ambientale basato sul principio “chi inquina paga” per
prevenire e riparare i danni
ambientali
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Campo di applicazione del principio di responsabilità
si applica ai danni ambientali e alle minacce imminenti di danni qualora risultino da attività
professionali, laddove sia possibile stabilire un rapporto di causalità tra il danno e l'attività in
questione
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Prevenzione e riparazione dei danni
Quando emerge una minaccia imminente di danno ambientale, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro può:
imporre all'operatore (inquinatore potenziale) di adottare le misure preventive idonee;
adottarle essa stessa recuperando successivamente le spese relative a queste misure.
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La direttiva non obbliga gli operatori a fornire una garanzia finanziaria, come
un'assicurazione, per coprire la loro potenziale insolvenza
Gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare gli operatori a utilizzare tali meccanismi
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Il recepimento della direttiva
L’Italia ha recepito la direttiva 2004/35/CE con un anno di anticipo rispetto alla scadenza,
nella parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’ambiente)
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I criteri di risarcimento del danno ambientale
Tali criteri sono disciplinati dal decreto
legislativo n.152/2006 agli articoli 305, 306 e 307
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Procedura d’infrazione 2007/4679
La Commissione ha contestato all’Italia tre violazioni
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la non previsione di un criterio di responsabilità oggettiva per danno
all’ambiente causato dalle attività
professionali elencate nell’allegato 3 della direttiva
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la previsione di una specifica esclusione dall’ambito di applicazione della responsabilità
qualora siano già state intraprese operazioni di bonifica rispetto alle situazioni di
inquinamento in oggetto.
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la mancata previsione di una gerarchia tra i diversi criteri di riparazione (sostanziale
equipollenza fra ripristino stato dei luoghi e bonifica) .
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In generale la disciplina italiana rimane ancorata al principio di responsabilità per colpa
previsto dalla legislazione previgente
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Art. 26 dello Schema di Disegno di Legge Europea 2013.
“Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela
risarcitoria contro i danni all’ambiente.
Procedura di infrazione 2007/4679”
Numerose modifiche al T.U. Ambiente
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In particolare:
- l’art. 303 del ‘‘Codice dell’Ambiente’’
viene modificato in aderenza a quanto previsto nell’allegato II della direttiva 2004/35/CE, la quale prevede di usare il metodo di valutazione monetaria al solo scopo di determinare quali misure di riparazione ambientale compensative siano necessarie, ma non di sostituire tali misure con risarcimenti di natura pecuniaria.
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- nell’art. 311 del ‘‘Codice dell’Ambiente’’
viene eliminato ogni riferimento al risarcimento per danno equivalente.
In pratica chi inquina, indipendentemente dal dolo o colpa o caso fortuito è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.
In definitiva si introduce il concetto di responsabilità oggettiva a carico degli operatori.
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Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento.
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Modifica articolo 317 del ‘‘Codice Ambiente’’ :
per gli interventi di rispristino effettuati dallo Stato in caso in cui non provvedano i responsabili, il MATTM attinge ad un fondo in cui affluiscono le somme ottenute per il risarcimento dei danni.
Resta fermo che, per la quantificazione delle spese sostenute dallo Stato per gli interventi a tutela dell’ambiente marino, si applica il tariffario SCOPIC internazionalmente riconosciuto dagli armatori.
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IN SINTESI
LA NORMATIVA ITALIANA SI CONFORMERÀ AL PRINCIPIO
‘‘ CHI INQUINA PAGA’’
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
Contrammiraglio Pietro VERNA Email: pietro.verna@mit.gov.it