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DELIBERA DI GIUNTA N. 17

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Academic year: 2022

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COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO

DELIBERA DI GIUNTA N. 17

OGGETTO : Acquisto di beni e servizi, da parte della Comunità, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario. Costituzione di un ufficio unico acquisti. Atto di indirizzo.

L’anno 2014, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 08:30, presso la sede della Comunità previo invito recapitato nelle forme di legge ai singoli componenti si è riunita la GIUNTA DELLA COMUNITA’ con l’intervento dei Signori :

GIUNTA DELLA COMUNITA’

DANDREA Sandro Presidente Comunità Presente

CORONA Giuseppe Assessore Comunità Presente

GANARIN Carlo Assessore Comunità Presente

SALA Severino Assessore Comunità Presente

SLOMP Paola Assessore Comunità Presente

SORDO Paolo Assessore Comunità Assente G.

Partecipa il Segretario della Comunità Valsugana e Tesino, Dott.ssa Sonia Biscaro.

Il Sign. Ing. Dandrea Sandro, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e mette in trattazione l’argomento in oggetto.

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OGGETTO : Acquisto di beni e servizi, da parte della Comunità, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario. Costituzione di un ufficio unico acquisti. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA DELLA COMUNITA’

Premesso e rilevato che l’articolo 1 del D.Lgs. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135 prevede che:

- al comma 1, “I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli;

- ai commi 7, 8 e 9, “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazioni, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della Legge 31.12.2009 n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006 n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al presente comma 7 e quello indicato nel contratto. Con i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato, ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8”;

Visto l’articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 secondo cui le pubbliche amministrazioni, diverse da quelli centrali e dello Stato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stipulate da queste ultime, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

Verificato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 196 e ss.mm., le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

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Rilevato inoltre che la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii., all’articolo 39 bis, commi 1 e 2, dispone che “per assicurare l’economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:

a) organizza centrali di committenza ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza delle quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposto della Provincia e degli enti funzionali;

c) adotta procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

d) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli enti funzionali per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante la quale ciascuna amministrazione delega ad un ente capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;

e) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli enti funzionali;

f) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull’andamento del mercato.

Nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle iniziative previste da questo articolo.”;

Preso atto che inoltre che la complessità della normativa introdotta dalla c.d. “spending review” ha visto impegnata anche la Provincia nel cercare di fornire adeguata chiarezza in materia, come da seguente documentazione:

- circolare della Provincia Autonoma di Trento dd. 17.12.2012 avente ad oggetto “Art. 1 del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135. Prime linee guida”;

- circolare erga omnes ME-PAT dd. 21.08.2013 della Provincia Autonoma di Trento;

- circolare II erga omnes ME-PAT – utilizzo delle R.d.O. (Richieste di Offerta) nell’ambito del sistema Mercurio predisposta dalla Provincia Autonoma di Trento, dd.

22.10.2013;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 973 dd. 24.05.2013 avente ad oggetto

“Approvazione dei criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT)”;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 avente ad oggetto

“Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 (cd “spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii.”;

Preso atto che con deliberazione n. 580 di data 1° aprile 2011 la Giunta Provinciale ha provveduto a stabilire la non soggezione delle spese in economia di cui al comma 1, lettere da a) a p), dell’art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii.

entro il limite massimo di Euro 2.000,00.-per l’acquisto di forniture e di Euro 1.000,00.- per l’acquisto di servizi dal novero dei “contratti d’appalto” e conseguentemente l’esclusione è stata ritenuta rilevare anche con riferimento alle disposizioni recate

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dall’art. 1 del D.L. n. 95/2012 e ss.mm. ed ii.;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare del Comprensorio della Bassa Valsugana n. 13 dd. 18.12.2000, successivamente modificata con deliberazione assembleare nr. 10 dd. 21.02.2002 e nr. 35 dd. 19.12.2002, tutt’ora vigente, ed in particolare l’articolo 75 “Servizio economato”, e rilevato che le spese ivi indicate sono analoghe alle spese in economia di cui al citato art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.ii., ma con il limite massimo dell’importo unitario della spesa attualmente fissato in Euro 515,00.-, spese che quindi sono escluse dal novero dei “contratti d’appalto” e anche dalle disposizioni recate dall’art. 1 del D.L.

06 luglio 2012 n. 95 e ss. mm. ed ii.;

Considerato inoltre che, al fine di far fronte ai fabbisogni di approvvigionamento dell’ente e stante l’attuale struttura organizzativa della Comunità, risulta opportuno razionalizzare le procedure di acquisto da parte degli uffici attraverso l’aggregazione dei fabbisogni dei Settori Segreteria, Finanziario, Tecnico, Socio Assistenziale e Polizia Locale e la costituzione di un “ufficio unico acquisti” relativamente alle seguenti tipologie:

cancelleria, carta, toner;

stampati postali e tipografici;

attrezzatura informatica;

gestione fotocopiatori;

prodotti e servizi di pulizia;

telefonia fissa e mobile;

energia elettrica;

gestione calore;

carburanti per autoveicoli;

manutenzione ascensori e montascale;

verifiche obbligatorie degli impianti;

attività inerenti il D.Lgs. 81/2008 (farmaci e DPI)

Ritenuto pertanto di fissare le disposizioni a cui dovranno attenersi i Servizi della Comunità per l’acquisto di beni e servizi;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.ii.;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale Valsugana e Tesino attualmente in vigore;

Visto il T.U.LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della R.T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25;

Dato atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all’art. 81 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della R.T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi nelle forme di legge,

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DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa, che l’articolo 1 del D.Lgs. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, al comma 1, prevede che: “I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”;

2. di rendere vincolante per la Comunità il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio (convenzioni APAC e ME-PAT), e, in alternativa, tramite il sistema Consip S.p.a. (convenzioni quadro e Me-PA) con riferimento alle categorie merceologiche in essi abilitate;

3. di precisare che l’esistenza di un determinato bene o servizio nel sistema Mercurio esonera l’operatore dall’attività di verifica dei parametri prezzo/qualità del sistema Consip S.p.a., in conformità all’art. 1 del D.L. n. 95/2012 come modificato dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 e successivamente dall'art. 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

4. di stabilire la residua possibilità di soddisfare le esigenze di approvvigionamento mediante ricorso all’art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.ii., solo se con un parametro prezzo/qualità almeno pari a quello derivante dal rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal sistema Consip S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi comparabili e facendone espresso richiamo nel testo del provvedimento a contrarre;

5. di provvedere alla razionalizzazione delle procedure di acquisto da parte degli uffici attraverso l’aggregazione dei fabbisogni dei Settori Segreteria, Finanziario, Tecnico, Socio Assistenziale e Polizia Locale e la costituzione di un

“ufficio unico acquisti” relativamente alle seguenti tipologie di prodotti:

• cancelleria, carta, toner;

• stampati postali e tipografici;

• attrezzatura informatica;

• gestione fotocopiatori;

• prodotti e servizi di pulizia;

• telefonia fissa e mobile;

• energia elettrica;

• gestione calore;

• carburanti per autoveicoli;

• manutenzione ascensori e montascale;

• verifiche obbligatorie degli impianti;

• attività inerenti il D.Lgs. 81/2008 (farmaci e DPI);

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6. di stabilire che le spese indicate nell’art. 75 “Servizio economato” del vigente Regolamento di contabilità sono escluse dal novero dei “contratti d’appalto” e anche dalle disposizioni recate dall’art. 1 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.

ed ii., entro il limite massimo di Euro 515,00.-; per l’acquisizione di beni e servizi entro tale limite si dovrà dare applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. (art. 21, comma 5), salvo non si tratti di acquisizione di beni/servizi di importo complessivo non superiore ad Euro 250,00 – IVA inclusa - per la quale potrà procedersi a trattativa diretta;

7. di precisare che non rientrano nel novero dei servizi qui disciplinati gli incarichi di cui al Capo I bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.ii.;

8. di demandare ai Responsabili di ciascun servizio della Comunità il compito di dare corretta applicazione a quanto qui disposto.

Si dà evidenza, a’sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

opposizione alla Giunta della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, a’sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.

8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5 ,dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Sandro Dandrea

L’Assessore Designato Il Segretario

Ing. Carlo Ganarin Dott.ssa Sonia Biscaro

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo telematico Dal 30/01/2014 al 09/02/2014

Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Lì, 10/02/2014

Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro

1 Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro

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