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COMUNE DI CORBETTA CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA SITA IN VIA LEOPARDI PER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DEL

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COMUNE DI CORBETTA

CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA SITA IN VIA LEOPARDI PER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DEL TIRO CON L’ARCO E/O CARABINA

Il giorno ……….. del mese di ……….. dell'anno ……….. presso il Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta

tra

il Comune di Corbetta (c.f./p.iva 03122360153), con sede in Corbetta, via Cattaneo 25, rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal Responsabile del Set- tore Ambiente e Infrastrutture, Arch. Paola Invernizzi (c.f. ………..), nata a

……….. il ……….., in forza di decreto sindacale n. 43 dell’1.10.2018 (di seguito anche “Comune”)

e

……….. (c.f./p.iva ………..), con sede in ……….., rappresentata ai fini della stipula del presente contratto da ……….. (c.f. ………..), nato a ……….. il ……….. (di seguito anche “concessionario”)

PREMESSO

- che il Comune di Corbetta è proprietario dell’area pubblica sita in via Leopardi (area incolta a confine con la piscina Onda Verde e il Comando stazione dei Carabinieri), identificata catastalmente al NCEV al fg. 7 mapp. 564 e meglio individuata, anche nel relativo stato, nell’immagine satellitare acclusa sub Allegato 1;

- che con determina n. 187 del 16/09/2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta è stato approvato l’avviso pubblico per manife- stazione di interesse per la concessione in epigrafe, unitamente al capitolato descrit- tivo e prestazionale, allo schema di contratto e all’immagine satellitare dell’area de

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qua, acclusi a tale avviso, rispettivamente, sub Allegati B), C) e D);

- a seguito di espletamento di tale procedura, con determina n. ……….. del

……….. del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta l’area in questione è stata assegnata in uso a ………..;

- ……….. opera per i fini sanciti dallo statuto, regolarmente depositato presso la Segreteria del Comune di Corbetta;

- si rende, pertanto, necessario sottoscrivere uno specifico atto al riguardo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OBIETTIVI

Si rimanda a quanto previsto all’art. 3 del capitolato descrittivo e prestazionale di cui alle premesse, da intendersi qui integralmente trascritto.

ART. 3 - OGGETTO

Con il presente contratto le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni e obblighi in merito alla concessione in uso dell’area pubblica sita in via Leopardi, come descrit- ta nelle premesse e visibile nell’immagine satellitare acclusa sub Allegato 1, per la gestione di uno spazio per l’esercizio dell’attività sportiva del tiro con l’arco e/o cara- bina; gestione, che comporta e deve intendersi comprensiva dell’espletamento di ogni attività necessaria a rendere l’area de qua idonea all’esercizio dell’attività sporti- va del tiro con l’arco e/o carabina, ivi compresa la realizzazione dei manufatti, delle strutture e/o delle opere a tal fine necessarie, della sorveglianza e custodia di tale area e della manutenzione dell’area stessa, nei termini e con le modalità indicate all’art. 6 che segue (per brevità, “gestione”).

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ART. 4 - DURATA

La concessione de qua avrà una durata di anni 2 (due) a decorrere da ………..

E’ escluso il rinnovo tacito del presente contratto.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata e/o il contratto stesso potrà essere rinnovato, qualora l’area pubblica sita in via Leopardi non risultasse necessa- ria al Comune per altre funzioni e/o altre attività di pubblico interesse e, in ogni caso, previa valutazione in tal senso da parte del Comune stesso.

ART. 5 - USO DELL’AREA PUBBLICA SITA IN VIA LEOPARDI

Il concessionario si impegna a utilizzare l’area pubblica sita in via Leopardi per le finalità che ne determinano la concessione, come risultanti dall’art. 3 del capitolato descrittivo e prestazionale di cui alle premesse, da intendersi qui integralmente tra- scritto, e dagli artt. 2 e 3 che precedono, nonché secondo le modalità indicate e atte- nendosi a quanto stabilito sia dal presente contratto sia dalle norme applicabili, vi- genti tempo per tempo, in materia.

Il concessionario potrà apporre all'interno di tale area cartelli pubblicitari, purché non fissi stabilmente al suolo, previa espressa autorizzazione del Comune.

Il concessionario si impegna a riservare parte dell’area de qua anche allo svolgimen- to di attività sportive diverse da quella del tiro con l’arco e/o carabina, compatibili con tale disciplina, da parte di associazioni sportive e/o società del settore sportivo scelte dal Comune di Corbetta in accordo con il concessionario stesso e si impegna a sub concedere in uso - interamente a sua cura, spese e responsabilità e in qualunque momento richiesto dal Comune - parte dell’area pubblica sita in via Leopardi, al fine e a favore dei soggetti anzidetti, nei termini (ad esempio, in punto di determinazione delle eventuali tariffe per gli utenti da applicarsi dal/dai sub concessionario/sub con- cessionari) concordati sia con il/i sub concessionario/sub concessionari sia con il

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Comune e previa espressa autorizzazione da parte del Comune stesso.

La destinazione d'uso dell’area pubblica sita in via Leopardi non potrà essere modifi- cata.

L'uso anche temporaneo da parte del concessionario dell’area concessa in uso per attività diverse da quelle previste nel presente contratto essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Comune.

Il concessionario si impegna a garantire la disponibilità dell’area de qua in caso di esigenze del Comune nonché di eventi, iniziative e/o manifestazioni, organizzate e/o patrocinate, dal Comune stesso.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a provvedere - interamente a sua cura, spese e respon- sabilità - alla gestione dell’area pubblica sita in via Leopardi per l’esercizio dell’attività sportiva del tiro con l’arco e/o carabina.

Il Comune concede in uso al concessionario - che accetta - l’area de qua nello stato di fatto in cui si trova. La consegna e la restituzione dell’area concessa in uso verran- no certificate da apposito verbale, redatto in duplice copia e sottoscritto dai rappre- sentanti del Comune e del concessionario.

Nell’ottemperare al disposto di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario si impegna a espletare - interamente a sua cura, spese e responsabilità - ogni attività necessaria a rendere l’area pubblica sita in via Leopardi idonea all’esercizio dell’attività sportiva del tiro con l’arco e/o carabina. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il concessionario si impegna a realizzare - interamente a sua cura, spese e responsabilità - i manufatti, le strutture e/o le opere necessarie per l’esercizio dell’attività sportiva del tiro con l’arco e/o carabina. Tali manufatti, strutture

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e/o opere dovranno essere facilmente amovibili e dovranno essere smontate dal concessionario - interamente a sua cura, spese e responsabilità - qualo- ra, in qualunque momento, richiesto dal Comune. Qualsivoglia manufatto, struttura e/o opera potrà essere realizzato dal concessionario - interamente a sua cura, spese e responsabilità - sull’area concessa in uso soltanto previa espressa autorizzazione e verifica anche progettuale da parte del Comune;

b) la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e/o autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso dell’area pubbli- ca sita in via Leopardi, ivi compresa la realizzazione dei suddetti manufatti, strutture e/o opere, saranno interamente a carico del concessionario. Resta inteso che la concessione de qua non costituisce impegno al rilascio automa- tico di tali eventuali concessioni, licenze e/o autorizzazioni da parte del Co- mune o di altri Enti Pubblici, sì che il concessionario non potrà avanzare nei confronti del Comune pretese di alcun tipo per ogni eventuale intervento (di adeguamento tecnico, igienico-sanitario, …) che dovesse rendersi necessa- rio ai fini e nei limiti dell’uso dell’area che ne determina la concessione, ivi compresa la realizzazione dei citati manufatti, strutture e/o opere, e si impe- gna a provvedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità - a detti interventi, previa espressa autorizzazione e verifica anche progettuale da parte del Comune e degli uffici/organi competenti.

Nell’ottemperare al disposto di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario si impegna, altresì, a provvedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità - alla sorveglianza e custodia dell’area pubblica sita in via Leopardi, anche impeden- done l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati.

Nell’ottemperare al disposto di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario

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si impegna, inoltre, a provvedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità - alla manutenzione dell’area pubblica sita in via Leopardi e, con essa, a tutto quanto necessario per un ottimale funzionamento e utilizzo di tale area e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) al rispetto, al mantenimento in buono stato e alla pulizia sia dell’area de qua sia dei manufatti, delle strutture e/o delle opere dallo stesso realizzate;

b) al mantenimento del verde mediante sfalci nonché delle eventuali essenze arboree presenti.

Il concessionario si impegna a dare libero accesso all’area pubblica sita in via Leo- pardi al personale che il Comune invierà per eventuali accertamenti, verifiche, con- trolli e ispezioni, ivi comprese quelle relative alle condizioni di manutenzione di tale area, e si impegna a effettuare - interamente a sue spese, cura e responsabilità - gli

interventi eventualmente richiesti dal Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite ed entro i termini indicati da quest’ultimo.

Tutte le spese di gestione dell’area pubblica sita in via Leopardi sono totale carico del concessionario, ivi comprese, pertanto, anche quelle per le utenze (acqua potabile, energia elettrica, …), qualora attivate, con obbligo del concessionario stesso di inte- stare a sé i relativi contatori che dovessero essere installati.

Alla data di naturale scadenza della concessione de qua di cui all’art. 4, comma 1, che precede ed entro tale data o al termine dell’eventuale proroga/rinnovo di cui all’art. 4, comma 3, che precede ed entro tale termine, il concessionario dovrà prov- vedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune - a lasciare l’area concessa in uso e a restituirla nelle stesse condizioni

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della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, salvo naturale deperimento e consumo e l’esercizio da parte del Comune della facoltà di cui al comma che segue.

Il Comune si riserva la facoltà di acquisire al patrimonio dell’Ente, alla scadenza o termine, per qualsiasi causa, della concessione de qua, i manufatti, le strutture e/o le opere realizzate dal concessionario, previa comunicazione da trasmettere al conces- sionario stesso via raccomandata A/R o PEC. Nel caso di esercizio di tale facoltà, detti manufatti, strutture e/o opere diventeranno di piena ed esclusiva proprietà e uso del Comune, senza diritto per il concessionario a rimborso di spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune stesso.

Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune la rendicontazione annualmen-

te, su richiesta degli uffici comunali ed entro il termine indicato nella richiesta stessa.

ART. 7 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Per le attività di cui al presente contratto il concessionario si intende soggetto a tutte le disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo, ivi comprese le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di sicurezza, igiene e polizia e le disposizioni normative in materia assicurativa e antinfortunistica nonché assistenziale e previdenziale, e tutti i relativi obblighi, oneri e responsabilità, inclusi quelli in materia di adempimenti fiscali e IVA secondo il regime fiscale di appartenenza, saranno interamente a carico dello stesso. Al riguardo il concessionario manleva e si impegna a tenere indenne il Co- mune da qualsiasi conseguenza per l’inosservanza di tali disposizioni normative e di tutti i relativi obblighi e oneri e da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanza- ta, esonerando il Comune stesso da ogni obbligo, onere e responsabilità e rinuncian- do a qualunque diritto di rivalsa nei confronti del Comune nonché dei rispettivi ammi- nistratori e dipendenti.

Per le attività del concessionario di cui al presente contratto, questi potrà avvalersi

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anche dell’attività di volontariato dei propri iscritti.

Il concessionario si impegna a ottemperare verso tutto il proprio personale, dipenden- ti e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell’espletamento delle suddette attività a tutte le disposizioni normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni e quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a tutte le disposizioni dei contratti collettivi na-

zionali e territoriali di settore vigenti.

Nell’impegnarsi a quanto previsto dal comma che precede, il concessionario assume interamente a proprio carico tutti i relativi obblighi, oneri e responsabilità. Al riguardo il concessionario manleva e si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi con- seguenza per l’inosservanza di tali disposizioni e di tutti i relativi obblighi e oneri e da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata, esonerando il Comune stesso da ogni obbligo, onere e responsabilità.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività di cui al presente contratto, che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza e dovranno essere attuate con tutti gli accorgimenti offerti dalla buona tecnica, e assume interamente a proprio carico ogni relativo obbligo, onere e responsabilità assicurativi e inerenti la sicurezza, così come ogni obbligo, onere e responsabilità connessa all’operato dei propri associati nonché del proprio personale, dipendenti, volontari e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell’espletamento delle anzidette attività. Al riguardo il concessionario manleva e si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi conseguenza per l’inosservanza di tali obblighi e oneri e da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata, esone- rando il Comune stesso da ogni obbligo, onere e responsabilità.

Salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo, il concessionario assume

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interamente a proprio carico, anche ai sensi degli artt. 2049, 2050 e 2051 c.c., qual- siasi responsabilità, civile e penale, avente relazione diretta o indiretta e/o, comun- que, connessa alla gestione dell’area pubblica sita in via Leopardi per l’esercizio dell’attività sportiva del tiro con l’arco e/o carabina, ivi compresa quella per qualunque danno, a persone e/o cose, che dovesse verificarsi in occasione di eventi, iniziative, manifestazioni, allenamenti e/o gare e, in generale, avente relazione diretta o indiretta

e/o, comunque, connessa alle attività di cui al presente contratto e, in ogni caso, all’uso di detta area. Al riguardo il concessionario manleva e si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata, compresi utilizzatori e visitatori che frequentino l’area de qua, esonerando il Comune da ogni obbligo, onere e responsabilità e rinunciando a qualunque diritto di rivalsa nei con- fronti del Comune stesso nonché dei rispettivi amministratori e dipendenti.

Eccezion fatta per i danni cagionati da atti vandalici, il concessionario sarà l’unico responsabile nei confronti del Comune per i danni arrecati all’area pubblica sita in via Leopardi e, in generale, ai beni in sua custodia e risponderà di qualunque condotta imputabile allo stesso o ad altri, ferma, in tale ultimo caso, la possibilità del conces- sionario stesso di rivalsa nei confronti di questi ultimi.

Il concessionario ha sottoscritto, a proprie spese, con ……….., impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assi- curazione, polizza assicurativa n. ……….. in data ……….., riferita speci- ficamente alla gestione dell’area pubblica sita in via Leopardi per l’esercizio dell’attività sportiva del tiro con l’arco e/o carabina, ivi compreso lo svolgimento di eventi, iniziative, manifestazioni, allenamenti e/o gare, e, in generale, alle attività di cui al presente contratto, all’uso di detta area nonché alle attività aventi relazione diretta o indiretta o, comunque, connessa a tale gestione, attività e uso.

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Tale polizza prevede una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni cau- sati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €

……….. [non inferiore a € 1.000.000,00].

Copia di detta polizza assicurativa è stata prodotta e acquisita agli atti del Settore Ambiente e Infrastrutture - Servizio Patrimonio e Progettazioni.

Resta inteso che la copertura assicurativa dovrà sussistere per tutta la durata della

concessione de qua e relative eventuali proroghe/rinnovi. A tal proposito, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si impegna a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta polizza a ogni sua scadenza ed entro la data della stessa.

Con la firma del presente contratto il concessionario dichiara espressamente di eso- nerare il Comune da qualsiasi obbligo, onere e responsabilità connessi ai rischi og-

getto della predetta copertura assicurativa.

Il concessionario si impegna al risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza della copertura assicurativa, la cui stipula in ogni caso non lo esonera dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge nonché del presente contratto.

In caso di eventi, iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune nell’area pubblica sita in via Leopardi, il concessionario si impegna a garantire la sorveglianza e custodia, l’apertura e chiusura, la pulizia e sicurezza di tale area senza onere alcuno per il Comune stesso e nel rispetto delle disposizioni eventualmente da questi impartite, ma la responsabilità, civile e penale, connessa all’uso di tale area per lo svolgimento di detti eventi, iniziative e/o manifestazioni farà capo all’organizzatore diretto.

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ART. 8 - TARIFFE

Le eventuali tariffe per gli utenti, su proposta del concessionario, dovranno essere concordate annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno (1º gennaio-31 dicembre) successivo, con il Comune.

La valutazione di tali eventuali tariffe verrà effettuata sulla base del bilancio di previ- sione dell’ultimo anno.

Le eventuali tariffe per gli utenti saranno incassate interamente dal concessionario.

ART. 9 - CANONE CONCESSORIO

Per la concessione de qua non è dovuto canone concessorio, visto e considerato sia l’obbligo del concessionario di concordare con il Comune le eventuali tariffe per gli utenti, di cui all’art. 8 che precede, sia gli oneri a suo carico, di cui all’art. 6 che pre- cede.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE DELL’AREA PUBBLICA SITA IN VIA LEOPARDI

E’ vietata qualsiasi forma di cessione del presente contratto e di sub concessione, totale o parziale, dell’area pubblica sita in via Leopardi, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune e fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, che precede.

ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune potrà revocare la concessione de qua per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione stessa o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

In tal caso, entro i termini all’uopo indicati dal Comune nella comunicazione di revoca, il concessionario dovrà provvedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità - a lasciare l’area concessa in uso e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, salvo naturale deperimento e consumo e

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l’esercizio da parte del Comune della facoltà di acquisizione al patrimonio dell’Ente dei manufatti, strutture e/o opere realizzate dal concessionario su tale area, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 9, che precede.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune e il concessionario potranno recedere unilateralmente dal presente con- tratto, previo preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC, entro il quale il concessionario dovrà provvedere a lasciare l’area pubbli- ca sita in via Leopardi e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, salvo naturale deperimento e consumo e l’esercizio da parte del Comune della facoltà di acquisizione al patrimonio dell’Ente dei manufatti, strutture e/o opere realizzate dal concessionario su tale area, secondo quanto previ- sto all’art. 6, comma 9, che precede.

E’ fatta salva la facoltà del Comune di recesso unilaterale in caso d’urgenza, con comunicazione con effetto immediato, mediante raccomandata A/R o PEC.

Nell’ipotesi di cui al comma che precede, entro i termini all’uopo indicati dal Comune nella comunicazione di recesso, il concessionario dovrà provvedere a lasciare l’area concessa in uso e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, salvo naturale deperimento e consumo e l’esercizio da parte del Comune della facoltà di acquisizione al patrimonio dell’Ente dei manufatti, strutture e/o opere realizzate dal concessionario su tale area, secondo quanto previ- sto all’art. 6, comma 9, che precede.

In tutti i casi di recesso di cui al presente articolo il concessionario dovrà provvedere a lasciare l’area concessa in uso e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato - salvo naturale deperimento e consumo e l’esercizio da parte del Comune della facoltà di acquisizione al patrimonio dell’Ente

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dei manufatti, strutture e/o opere realizzate dal concessionario su tale area, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 9, che precede - interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di spesa né alcun diritto in termini di inden- nizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto dall’art. 12 del capitolato descrittivo e prestazionale di cui alle premesse, da intendersi qui integralmente trascritto, e fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 1453 c.c., il Comune ha diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno, con di- chiarazione che dovrà essere inviata al concessionario mediante raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

a) frode da parte del concessionario;

b) cessazione di attività e/o dell’Associazione/Società concessionaria, messa in liquidazione, fallimento, concordato preventivo o assoggettamento ad altra procedura concorsuale da parte del concessionario e/o modifiche sostanziali nella struttura del concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto sulla base del quale è stipulato il presente contratto;

c) violazione di disposizioni normative/mancato assolvimento degli impegni e obblighi in materia di sicurezza in relazione all’esercizio delle attività di cui al presente contratto da parte del concessionario;

d) inadempimento da parte del concessionario dell’obbligo di produrre al Comu- ne copia del documento attestante il rinnovo di validità della polizza assicura- tiva di cui all’art. 7 che precede a ogni sua scadenza ed entro la data della stessa, come previsto dal comma 11 di tale articolo;

e) inadempimenti da parte del concessionario di particolare gravità, tale da far

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venire meno gli scopi della concessione de qua;

f) qualunque forma di cessione del contratto relativo alla concessione in uso de qua o di sub concessione dell’area pubblica sita in via Leopardi da parte del concessionario in violazione di quanto previsto all’art. 5, comma 3, e all’art.

10 che precedono;

g) inadempimento da parte del concessionario degli impegni di cui all’art. 5, comma 3, che precede nei termini ivi previsti;

h) applicazione al concessionario di penali in misura pari o superiore a 3.000,00

euro/anno.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, entro i termini all’uopo indicati dal Comune nella comunicazione della volontà di risolvere detto contratto ex art. 1453 c.c. o della dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il concessionario dovrà provvedere a lasciare l’area pubblica sita in via Leopardi e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristi- no del relativo stato - salvo naturale deperimento e consumo e l’esercizio da parte del Comune della facoltà di acquisizione al patrimonio dell’Ente dei manufatti, strutture e/o opere realizzate dal concessionario su tale area, secondo quanto previsto all’art.

6, comma 9, che precede - interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune.

Le interruzioni delle attività per causa di forza maggiore non daranno luogo a respon- sabilità alcuna per nessuna delle Parti né ad indennizzi di sorta, purché tempestiva- mente notificate.

ART. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione. Tutte le spese inerenti e conse-

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guenti detto contratto e relativa registrazione (bolli, imposte, diritti e spese di registra- zione, … ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del concessiona- rio.

ART. 15 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE, RINVIO ALLE LEGGI E

CONTROVERSIE

Il presente contratto si intende stipulato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindi- bile delle previsioni contenute nell’avviso pubblico per manifestazione di interesse e nel capitolato descrittivo e prestazionale della procedura di cui alle premesse, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e facen- ti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti tempo per tempo, ivi comprese le disposizioni regolamentari del Comune e le disposizioni del Codice Civile, se e in quanto compatibili.

La definizione di qualsiasi controversia tra le Parti in qualunque modo inerente il pre-

sente contratto, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del foro di Milano e sarà esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, ciascuna delle Parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali e di quelli di cui è titolare del trattamento unicamente per le attività neces- sarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente contratto. Il trat-

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tamento dei dati dovrà essere effettuato da persone appositamente incaricate per tali attività e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli, compresa la comunicazione a terzi, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento di dette attivi- tà e, in ogni caso, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento. Il concessionario si impegna a osservare e a far osservare al proprio personale, dipen-

denti, incaricati, collaboratori e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell’espletamento delle attività e iniziative di cui al presente contratto la più assoluta riservatezza rispetto ai dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento di tali attività, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune. Il titolare del trattamento dei dati del conceden- te è il Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Corbetta - Il Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture - Arch. Paola Invernizzi

Per ……….. - ………..

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