• Non ci sono risultati.

Compatibilità tra le funzioni di magistrato onorario e l'assunzione di un incarico presso il Consiglio disciplinare territoriale del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Compatibilità tra le funzioni di magistrato onorario e l'assunzione di un incarico presso il Consiglio disciplinare territoriale del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Compatibilità tra le funzioni di magistrato onorario e l'assunzione di un incarico presso il Consiglio disciplinare territoriale del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(Risposta a quesito dell’11 ottobre 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 ottobre 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 16 agosto 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di … con la quale si chiede di valutare la compatibilità tra le funzioni svolte dalla dott.ssa …, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di … e l'assunzione da parte della stessa di un incarico presso il Consiglio Disciplinare Territoriale del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di … . Nella trasmissione della richiesta di parere il Presidente del Tribunale ordinario di … rappresenta che: “Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (ordinanza n. 30785/11), i provvedimenti emessi nella materia disciplinare, in secondo grado, dal Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili risultano impugnabili di fronte al Tribunale del luogo ove ha sede l'Ordine territoriale che ha emesso la prima decisione (nella fattispecie …).”,

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;

- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. ”;

- ritenuto che dal complesso delle norme citate può ricavarsi che, anche in difetto di una previsione specifica di incompatibilità, lo svolgimento dell'attività, oggetto del parere, da parte di un giudice onorario, quando questa venga svolta nel circondano del Tribunale presso il quale si svolgono le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dare luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale, deve ritenersi preclusa, in quanto incidente sul possesso - ovvero sul venire meno, nel corso del rapporto - dei requisiti di indipendenza ed imparzialità richiesti a tutela del prestigio e del corretto esercizio delle funzioni onorarie, in quanto recante con sé il rischio di commistione e confusione dei ruoli connessi all'esercizio contemporaneo dell'attività professionale e di quella giurisdizionale;

delibera

di rispondere che, alla luce della disciplina positiva richiamata, deve escludersi la possibilità di esercitare contemporaneamente le funzioni presso il Consiglio disciplinare territoriale del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di … e quelle di giudice onorario, nel caso in cui tale attività sia svolta nel circondario del Tribunale presso il quale si svolgono le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dare luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale."

Riferimenti

Documenti correlati

La Valutazione dei Rischi dell’azienda rispecchia quanto riscontrato alla data della firma di approvazione del presente documento, ed è basata sulle informazioni

Il PTPC è stato redatto tenendo conto delle Linee Guida di carattere generale adottate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed

Valuta ed approva i programmi degli eventi formativi ed attribuisce agli stessi i crediti formativi professionali (C.F.P.) ai fini dello svolgimento dell'attività

- l’Avviso di ripresa delle operazioni elettorale del 15/12/2021 che fissava la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 gennaio 2022, emesso a seguito del provvedimento

42 quater cpv O.G., il quale delinea il regime delle incompatibilità per i giudici onorari di tribunale, che ha trovato specificazione nel paragrafo VI della circolare del

- l’Avviso di ripresa delle operazioni elettorale del 15/12/2021 che fissava la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 gennaio 2022, emesso a seguito del provvedimento

B Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate.

La deontologia dovrà necessariamente essere costruita dal corpo professionale perché detentore delle conoscenze settoriali, ma lo stesso corpo professionale sarà interessato a far