(ex par. 4, ora art. 13, co. 1 lett b Nuova Circolare)
Oggetto: Pratica num. 429/VV/2010 - Quesiti sulla circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 novembre 2011, ha adottato la seguente delibera:
“in risposta ai quesiti di carattere generale sulla Circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, osserva quanto segue.
Interlocuzione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
QUESITO:
Si è chiesto se, ai fini dell’espressione del contributo preventivo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa preventivamente esigere copia della segnalazione tabellare.
RISPOSTA:
Il par. 4 chiarisce che il contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati deve essere richiesto prima della scadenza del termine ultimo previsto per la convocazione dei magistrati, che, a sua volta, ai sensi del par. 3.2 , deve precedere la predisposizione della segnalazione tabellare.
Il contributo propositivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dunque, deve fondarsi sull'analisi dell'assetto tabellare già esistente, conosciuto in quanto in precedenza inviatogli ai sensi del par.
12.3 circolare 2009/2011 (ora par. 11.4 circolare 2012/2014) .
Solo dopo la proposta tabellare, che il Presidente della Corte di Appello deve inviare anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi del par. 6.3 , quest'ultimo può presentare osservazioni nei termini del par. 7.1 (anche qualora non si sia avvalso della possibilità di avanzare proposte ai sensi del par. 4) .