NUOVA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Ai sensi del dell’O.M. 04/12/2020
Art.3 c.1
Modalità di valutazione degli apprendimenti
1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa, ivi compreso
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla L. 20 agosto 2019, n.92, attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del
miglioramento degli apprendimenti.
Art.4 (Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento)
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo
individualizzato predisposto ai sensi dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66. Pertanto i giudizi sono riferiti agli obiettivi individualizzati descritti nel PEI.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e BES tiene conto del piano didattico
personalizzato: PDP, predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. La valutazione è
riconducibile agli obiettivi della classe, oppure agli obiettivi minimi opportunamente semplificando il lavoro previsto per tutto il gruppo classe, anche adottando modalità di lavoro compensative e
dispensative.
Art.3 c.6
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento , riferiti alle dimensioni indicate nelle linee guida:
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
Per quanto riguarda il comportamento , l’insegnamento della Religione Cattolica e la materia Alternativa alla Religione, la valutazione resta invariata.
Linee guida pag.4 - Dimensioni
I livelli di apprendimento vengono espressi in riferimento alle dimensioni seguenti:
a) l’autonomia dell’alunno (ad es: l’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è
riscontrabile alcun intervento diretto del docente);
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo.
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito.
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento
(ad es: non vi è continuità quando l’apprendimento si
manifesta solo sporadicamente o mai).
Linee guida pag.6 e 7
«Nella valutazione periodica e finale, il giudizio sul livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno
relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno (…omissis…).
Pertanto i giudizi espressi nel documento di valutazione non sono più da riferirsi alla disciplina nel suo complesso ( ad es:
italiano, matematica, musica, etc..) ma a ciascun obiettivo su
cui si basa la didattica di ciascuna disciplina, in relazione alla
classe frequentata e al Piano dell’Offerta Formativa Triennale
della scuola.
Obiettivi
Gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina in relazione all’anno di corso frequentato sono stati già esplicitati dalla scuola nel Curricolo Verticale di Istituto, pubblicato sul sito Istituzionale ai seguenti indirizzi web:
http://www.icsmontemarciano.gov.it/wp-
content/uploads/2014/04/curriculo-scula-primaria-1-2-3.pdf
http://www.icsmontemarciano.gov.it/wp-
content/uploads/2014/04/curriculo-primaria-4-5.pdf
Laddove mancanti, verranno valutati gli obiettivi previsti dal “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” .Tale documento del 2012 è reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012, ovvero dalla programmazione di classe.