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COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C (2002)4465fin. Aiuto di Stato NN 111/ Italia Accordi di programma. Signor Ministro, 1. Procedura.

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S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA

B - 1049 Bruxelles/ B - 1049 Brussel - Belgio

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.11.2002 C (2002)4465fin

Oggetto: Aiuto di Stato NN 111/1999 - Italia Accordi di programma

Signor Ministro,

1. Procedura.

Il regime d'aiuto in esame, denominato « accordi di programma », è previsto all’articolo 3 del decreto 21 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il numero NN 137/96 è già stato protocollato dalla Commissione il 29 novembre 1996. Il fascicolo recante tale numero di protocollo comprendeva anche un altro regime di aiuto, relativo alla ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. Una decisione finale su questo regime è stata adottata il 28 luglio 1999 (decisione C (1999) 2913 def.).

Per quanto riguarda gli accordi di programma, con la decisione suindicata la Commissione prendeva atto della conferma da parte delle autorità italiane di aver sospeso, come anticipato nella lettera del 21 gennaio 1998, l'attuazione di detti accordi.

Inoltre, le autorità in questione si impegnavano formalmente a procedere in tempo utile alla notifica a norma dell'articolo 88 del trattato CE nel caso in cui avessero previsto di rendere operativi gli accordi. In tale contesto, la Commissione precisava nella propria decisione che gli accordi di programma sarebbero stati eventualmente oggetto di una decisione separata sulla base delle misure concrete notificate dalle autorità italiane.

Con lettera del 16 giugno 1999, l’Italia ha notificato alla Commissione la propria intenzione di dare attuazione agli accordi di programma, effettuando un primo versamento alle « associazioni di categoria », associazioni professionali della pesca che fanno parte del movimento cooperativo. Il versamento è ammontato al 10% della dotazione finanziaria complessivamente prevista da detta misura.

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Il regime di aiuto è stato dunque attuato prima che la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune. Pertanto, il 6 settembre 1999 la Commissione lo ha registrato come aiuto non notificato con il numero NN 111/99.

Successivamente a tale data, la Commissione ha inviato numerose richieste di informazioni complementari e ha tenuto varie riunioni con le autorità italiane. I complementi d'informazione sono stati trasmessi a diverse riprese e più recentemente il 20 maggio 2002.

2. Descrizione.

Le disposizioni che istituiscono tali accordi di programma figurano nel decreto 21 luglio 1995. Secondo tale decreto, gli accordi di programma costituiscono uno strumento specifico e innovativo di gestione, inteso a potenziare il ruolo del settore cooperativo nel comparto della pesca, nel più ampio contesto del processo di ristrutturazione e sviluppo dell'economia ittica.

Gli accordi sono conclusi dal ministero e dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo della pesca, su presentazione di domande da parte di questi ultimi. Gli obiettivi degli accordi sono: l'incremento e la valorizzazione della produzione, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la tutela delle risorse biologiche del mare. E' inoltre prevista l'attuazione di progetti relativi alla gestione della fascia costiera. Sono considerate prioritarie le seguenti iniziative : la valorizzazione della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo cooperativo della pesca e la gestione della fascia costiera mediante programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale.

Queste misure sono state attuate nell'ambito del 5° piano nazionale per la pesca e l’aquacoltura 1997-1999 e sono state interamente finanziate dallo Stato.

Per tale triennio, il bilancio complessivamente previsto per il regime era di 18 miliardi di ITL, ossia 9.296.224 €.

Conformemente al decreto 21 luglio 1995, le quattro associazioni di categoria esistenti nel settore della pesca (Ferdercoopesca, AICP/AGCI, Lega Pesca e UNCI Pesca) hanno presentato al ministero un documento programmatico contenente le rispettive richieste.

Sulla base di tale documento programmatico, gli accordi conclusi riguardano le seguenti voci :

Oggetto Costo in ITL

A Valorizzazione della produzione – qualità dei prodotti

5.050.000.000 (2.608.106 €) B Definizione di modelli di riferimento per la gestione

produttiva di tratti omogenei della fascia costiera

10.350.000.000 (5.345.333 €) C Formazione e divulgazione delle conoscenze 2.600.000.000 (1.342.785 €)

D TOTAL 18.000.000.000

(9.296.224 €)

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3. Valutazione.

Queste diverse misure di aiuto sono state attuate grazie a risorse stanziate dallo Stato a favore delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Esse falsano o minacciano di falsare la concorrenza e sono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Le misure in questione devono essere esaminate alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Poiché dette misure sono state attuate nel periodo 1997-1999, in applicazione del paragrafo 3.4 delle linee direttrici attualmente in vigore (GU C 19 del 20.1.2001), si applicano le linee direttrici adottate nel 1997 dalla Commissione e pubblicate nella GU C 100 del 27.3.1997.

Occorre sottolineare che le diverse misure definite nel documento programmatico presentato al ministero sono attuate dalle quattro associazioni professionali (« associazioni di categoria ») esistenti nel settore della pesca. Queste misure possono essere considerate « azioni realizzate dagli operatori del settore » ai sensi del paragrafo 2.7 delle linee direttrici . Tale paragrafo prevede inoltre che « gli aiuti a favore delle azioni realizzate dagli operatori del settore possono essere considerati compatibili con il mercato comune se riguardano azioni di interesse collettivo limitate nel tempo e contribuiscono a realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca ».

Come stabilito dal documento programmatico presentato al ministero dalle associazioni e utilizzato come base per attuare le diverse azioni previste, dette azioni non sono intese a sostenere singole aziende ma a definire metodologia e modelli di riferimento per gli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura. Le azioni devono rientrare in progetti articolati, elaborati e realizzati da una o più associazioni, gestiti direttamente da queste o da loro strutture aderenti. Si precisa che le informazioni relative alle azioni in questione e ai rispettivi risultati riceveranno un'ampia diffusione e saranno messe a disposizione di tutti gli operatori del settore che ne faranno richiesta.

Le linee direttrici non precisano quali tipi di azione d'interesse collettivo possono essere attuati. Si può fare riferimento ai regolamenti che definiscono i criteri e le condizioni per gli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca. Il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 (GU L 346 del 31.12.1993) e il regolamento (CE) n. 2468/98 avente la medesima finalità e che l'ha sostituito a decorrere dal 20.11.1998 (GU L 312 del 20.11.1998), in vigore nel periodo 1997-1999, prevedevano il finanziamento da parte dello SFOP di azioni di interesse collettivo attuate dalle associazioni professionali del settore, senza precisare quali tipi di azione potevano essere attuati. Il regolamento avente la stessa finalità e applicabile a decorrere dal 2 gennaio 2000 (regolamento (CE) n. 2792/99 del 17.12.1999, GU L 337 del 30.12.1999) presenta invece un elenco dei temi previsti per le azioni ammissibili (articolo 15, paragrafo 3).

Facendo riferimento ai temi indicati in tale elenco, si constata che le azioni relative alla valorizzazione della produzione e alla qualità dei prodotti corrispondono alle azioni elencate alle lettere l) e m) del paragrafo 3 di detto articolo 15: definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale; creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l'altro attraverso sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori).

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Le azioni riunite sotto il titolo « definizione di modelli di riferimento per la gestione produttiva di tratti omogenei della fascia costiera » corrispondono alle azioni elencate alle lettere a), d), f) e h) : gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti; promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse; attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

raccolta di dati di base e/o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere.

Il terzo gruppo di azioni, concernenti la valorizzazione e la divulgazione delle conoscenze, corrisponde a quelle previste nell'ambito della lettera k) : accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra.

Si può pertanto ritenere che le azioni attuate dagli operatori del settore che hanno gli stessi obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999, ma senza la partecipazione finanziaria dello SFOP, contribuiscono comunque alla realizzazione degli obiettivi della politica comune, allo stesso titolo di quelle finanziate dallo SFOP. Di conseguenza le azioni attuate nel quadro di tali « accordi di programma » possono, da questo punto di vista, essere considerate compatibili con il mercato comune.

D'altra parte, l'allegato IV di detto regolamento prevede che tra le azioni enumerate all'articolo 15, le azioni di interesse collettivo, i cui beneficiare sono collettivi e i cui risultati sono resi pubblici, possono beneficiare di un finanziamento pubblico pari al 100% Le azioni attuate nell'ambito degli accordi di programma presentano tali caratteristiche e pertanto anche per esse può essere ammesso un finanziamento pubblico a concorrenza del 100% delle spese.

La Commissione osserva inoltre che tale regime di aiuti rientra nel 5° piano triennale 1997-1999 per la pesca ed ha pertanto la stessa durata del piano. Poiché questo tipo di regime è istituito per la prima volta, si può considerare che abbia durata limitata.

Essendo soddisfatti i tre criteri stabiliti al punto 2.7 delle linee direttrici (azioni di interesse collettivo, durata limitata, contributo alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca), questi aiuti possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune a norma di tale punto delle linee direttrici del 1997.

4. Decisione

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha deciso di considerare le misure d'aiuto previste in dette deliberazioni compatibili con il mercato comune.

Essa si rammarica tuttavia del fatto che l'Italia abbia reso esecutive tali misure in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

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Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o telecopia al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Pesca

DG FISH-D-3 (Unità Questioni giuridiche) Rue Joseph II, 99

B-1049 BRUXELLES Fax n. : 00 32 2 295.19.42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Franz FISCHLER Membro della Commissione

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