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COMUNE DI CONVERSANO Provincia di Bari

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Prot. n. 27124 Conversano, 14 dicembre 2009

Al Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO:

SEDE

Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo quadriennio normativo 2006/2009 e parte economica anno 2009. Richiesta di parere.

Il CCNL 22/01/2004, non modificato dal CCNL 11/04/2008 e dal CCNL 31/07/2009, prevede, al titolo II – Capo I “relazioni sindacali”, la contrattazione decentrata integrativa sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali.

La Giunta Comunale ha costituito la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative e con successiva deliberazione n. 165 del 19/11/2009 ha approvato le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica.

A conclusione del processo di contrattazione tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale è stata sottoscritta, in data di giovedì 10 dicembre ’09, l’ipotesi di CCDI per il quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica anno 2009.

Codesto Organo di revisione deve provvedere al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ed alla relativa certificazione degli oneri.

A tal fine si trasmette il testo dell’ipotesi di CCDI e la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, dovendo ricordare che:

a) in caso di rilievi da parte dell’organo di revisione la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla comunicazione;

b) trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Ente autorizza lo scrivente alla definitiva sottoscrizione del CCDI.

IL PRESIDENTE

Delegazione trattante di parte pubblica Dott. Francesco Mancini

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Allegati:

- deliberazione costituzione delegazione trattante di parte pubblica;

- deliberazione linee di indirizzo della Giunta Comunale;

- ipotesi di CCDI, completo di tutti i relativi allegati (manuale di valutazione, schede, schede costituzione ed utilizzo risorse decentrate, scheda previsione PEO anno 2009, Piani di miglioramento);

- prospetti contabili vari relativi all’andamento dei fondi decentrati e al contenimento della spesa del personale;

- relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

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Prot. N. 27124 Conversano, 14 dicembre 2009

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Con deliberazione n. 165 del 19/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale, tenuto conto dell’avvenuta sottoscrizione del nuovo CCNL 31/07/2009, ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il quadriennio normativo 2006/2009, e della parte economica riferita all’anno 2009.

In data 10 dicembre 2009 è intervenuta, dopo ampio ed approfondito confronto, la sottoscrizione della nuova ipotesi di CCDI.

A riguardo è il caso di osservare, in via preliminare, che l’art. 4 del CCNL 31/07/2009, denominato

“Incrementi delle risorse decentrate”, stabilisce, al comma 1, per gli Enti del comparto di contrattazione quali requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;

c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;

d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria indicati al successivo comma 2;

In base al comma 2 del medesimo art. 4, nei confronti degli Enti locali è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009

, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%

;

nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%

Ai sensi del comma 8, gli incrementi sopra indicati non trovano applicazione per quegli Enti Locali che sono in dissesto o strutturalmente deficitari o per i quali non è intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

.

Ai sensi del comma 9, le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché al

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riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali.

Sempre ai sensi del citato comma 9, la verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell'1,5%.

L’art. 5 del CCNL 31/07/2009, denominato “Principi in materia di compensi per la produttività”, con il quale le parti contraenti hanno confermato la disciplina dei compensi per produttività dettata dall'art. 37 del CCNL 22/01/2004 ed hanno ribadito gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, stabilendo altresì che, in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

Il citato art. 37 del CCNL 22/01/2004, nel modificare ed integrare l’art. 18 del CCNL 01/04/1999,denominato

“Collegamento tra produttività ed incentivi”, dispone:

• al comma 1, che l’attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h), del medesimo CCNL è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali- quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

• al comma 2, che i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti;

• al comma 3, che la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti o, per i comuni privi di dirigenti come il nostro, ai Direttori responsabili titolari di posizione organizzativa, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;

• al comma 4

I suddetti principi sono stati ribaditi, oltre che dal nuovo contratto nazionale, anche dalla legge 04/03/2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; infatti, che la citata legge n. 15/2009:

, che non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

 prevede l’introduzione di un sistema realmente premiale (art. 5, comma 2);

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 ribadisce il divieto della corresponsione generalizzata e indifferenziata di indennità o comunque di quote di salario accessorio (lett. a);

 rimarca il principio di selettività nelle progressioni di carriera anche di rilievo meramente economico (lett. d);

 introduce la previsione (lett. g) di premi specifici in favore della realizzazione di progetti realmente innovativi in termini di miglioramenti organizzativi;

 prevede una maggiorazione della retribuzione di risultato e ribadisce il divieto di corrispondere il predetto emolumento in mancanza dell’attuazione di un effettivo meccanismo di valutazione delle perfomances individuali (art. 6, comma 2, lett. p).

Alla legge n. 15/2009 è stata data attuazione con D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, pubblicato nel S.O. della G.U.

n. 254 del 31/10/2009, recante norme di “Attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni “.

L'art. 15 del CCNL 01/04/1999, così come modificato dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, prevede che a decorrere dall'01/01/1999 siano annualmente destinate delle risorse all'attuazione della nuova classificazione del personale, nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Tra le risorse decentrate variabili, oltre alla quota da stabilirsi in base ai disposti contrattuali, l'Amministrazione comunale, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, ha proposto integrazioni in applicazione dell'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01/04/1999 per l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che non comportino un accrescimento delle dotazioni organiche.

Infatti, l'art. 15 del CCNL 01/04/1999 dispone:

• al comma 2, che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2%

su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

• al comma 3, che la disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2 del citato art. 15, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

• al comma 4, che gli importi previsti dal comma 1, lettera b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Inoltre, l'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, stabilisce che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un

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aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

La nuova piattaforma di contrattazione decentrata integrativa per il quadriennio normativo 2006/2009, come già l’art. 33 dell’accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 20/01/2006, denominato

“Produttività collettiva – criteri”, dispone:

1. la gestione degli incentivi sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali:

corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

corresponsione di incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle prestazioni e dei risultati;

corresponsione di incentivi in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti, soltanto a conclusione del processo di valutazione dei risultati, come certificati dal Nucleo di valutazione e dai Responsabili di Area/Servizio interessati;

graduazione degli incentivi comunque in armonia con la dinamica salariale delle differenti categorie di inquadramento del personale;

2. In relazione alla disciplina generale di tali incentivi, le parti, in particolare, hanno convenuto che i Direttori di Area/Servizio, all’inizio di ogni anno e non oltre 30 giorni dopo l’approvazione del PEG, provvedono a portare a conoscenza del personale gli elementi fondamentali su cui si baserà la valutazione individuale, e in particolare degli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati all’Area/Servizio e che i medesimi Direttori provvedono, inoltre, alla valutazione individuale al termine del periodo di riferimento, nonché a comunicare ai singoli dipendenti i contenuti della relativa valutazione;

3. Le risorse per la produttività sono ripartite, in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato assegnati (tenendo conto dell’articolazione e della durata del rapporto) e in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG al termine del periodico processo di valutazione dei risultati; i premi individuali saranno graduati in proporzione alle risultanze della valutazione individuale, elaborata in armonia con i criteri generali concertati tra le parti; in caso di valutazione individuale insufficiente non si darà luogo ad alcuna erogazione di compensi;

4. Vengono dettati i nuovi criteri per la metodologia di valutazione permanente del personale e in particolare, l’articolazione differenziata per categoria delle schede di valutazione, in modo proporzionale alla diversa complessità delle mansioni, anche ai fini del rispetto del principio della graduazione degli incentivi in armonia con la dinamica salariale delle differenti categorie di inquadramento del personale.

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Pertanto, in fase di negoziazione del CCDI sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati a tale livello di relazioni sindacali. Le scelte operate, anche alla luce delle direttive richiamate, si riassumono come segue.

È stato mantenuto, anche per l’anno 2009, l’incremento delle risorse stabili di cui all’art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008,

Risorse stabili anno 2009

pari ad € 14.845,88= (0,60% del monte salari anno 2005), atteso che, come chiarito dalla stessa ARAN in risposta ad un apposito quesito formulato in merito, tale incremento - che richiede, come presupposti per il suo riconoscimento, il rispetto, per l’anno 2007, del Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché il possesso, come da consuntivo anno 2007, del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 39% -, tale importo, trattandosi di incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, si consolida definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa e che, pertanto, esso si aggiunge all’incremento delle risorse stabili eventualmente già disposto dagli enti nella corretta applicazione delle previsioni dell’art.4, comma 1, del CCNL 9/05/2006.

Si è provveduto ad incrementare le risorse stabili, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 05/10/2001, dell’importo di € 7.250,03=, a titolo di retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) del personale cessato nell’anno 2008.

Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 31/07/2009, denominato “Incrementi delle risorse decentrate”, di provvedere, Risorse variabili anno 2009

per l'anno 2009, si è provveduto all’incremento della disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22/01/2004, nel limite dell'1,5% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nella misura di € 37.416,38=

a) avvenuto rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

, al netto degli oneri riflessi e IRAP, sussistendone, in base alla deliberazione di G.C. n. 133 del 25/09/2009 e s.m.i. e alla deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 25/11/2009 (di approvazione del rendiconto anno 2008), i relativi requisiti:

b) rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;

a) attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;

b) possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008;

c) osservanza dell’indicatore di capacità finanziaria relativo al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, non superiore al 31%

Tale importo, trattandosi di incremento delle risorse variabili, in coerenza con la natura di queste risorse, è stato utilizzato, nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa, solo per l’anno 2009 ed esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità; quindi, tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli anni successivi.

.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del CCNL 31/07/2009, le predette risorse aggiuntive sono esclusivamente finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del

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merito e, quindi, devono essere corrisposte ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG.

Si è provveduto, inoltre, all’incremento delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999, nella misura di € 18.869,69=, al netto degli oneri riflessi e IRAP, importo massimo corrispondente all’1,2% del monte salari anno 1997, esclusa la dirigenza, disponendo, in conformità al dettato contrattale, che tale importo deve essere disponibile solo a seguito del preventivo accertamento, da parte del Nucleo di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito dei processi di razionalizzazione delle attività, ovvero se esso è espressamente destinato al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.

Tali processi di razionalizzazione delle attività e/o gli obiettivi di produttività e qualità saranno appositamente approvati con altra ed autonoma deliberazione di Giunta in sede di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi, quale parte integrante del PEG.

Si è provveduto all’incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, nella misura di € 20.514,00=,

a) l’attribuzione avverrà con atto del Direttore dell’Area di vigilanza – Comandante del Corpo di P.M. -, su apposita e dettagliata relazione del Responsabile del Piano medesimo;

al netto degli oneri riflessi e IRAP.

La predetta disposizione contrattuale prevede l’ipotesi di integrazione delle risorse variabili, sempre nell’ambito delle capacità di bilancio, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili.

Tale somma è destinata a finanziare il Piano della sicurezza urbana per l’anno 2009, di cui alla nota prot. N.

1635/PM del 27/07/2009 del Direttore dell’Area di Vigilanza (Comandante del Corpo di P.M.).

Con tale Piano l’Amministrazione si propone la finalità di incrementare l’attività di controllo del territorio e della circolazione stradale, sia in orario ordinario che straordinario ed, in particolar modo, in orari notturni o in giorni festivi in due momenti progettuali ben distinti: luglio/settembre e ottobre/dicembre.

Nella predisposizione del Piano è stata determinata la spesa necessaria per la realizzazione dello stesso, nonché il compenso complessivo lordo da distribuire ad ogni singolo partecipante, tenendo conto della categoria giuridica di appartenenza, delle ore di lavoro necessarie per la realizzazione del Piano medesimo, nonché del rendimento, della qualità della prestazione resa nell’espletamento dei compiti affidati e dei risultati ottenuti.

Al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi del Piano sono stati previsti alcuni indicatori di efficienza ed efficacia. Si prevede altresì che il compenso incentivante, quale premio di produttività individuale, venga erogato in base ai seguenti criteri:

b) la distribuzione del compenso incentivante avverrà senza tener conto della posizione economica rivestita dal dipendente impegnato nel progetto, ma solo della categoria giuridica rivestita;

c) ai fini della valutazione dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

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 l’impegno lavorativo, in termini di ore, profuso per il raggiungimento degli obiettivi e della buona riuscita delle attività dirette ed indirette connesse al Piano in questione;

 l’accertata qualità della prestazione individuale resa, intesa come iniziativa personale ed enorme capacità dimostrata nell’eseguire la prestazione lavorativa;

 il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente definiti, in termini di risultati ottenuti, misurabili in termini quantitativi e qualitativi mediante l’utilizzo di specifici indicatori.

Inoltre, con deliberazione n. 31 del 27/05/2009, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.

L’art. 6 del predetto regolamento prevede la possibilità, al fine di incrementare il servizio da erogare ai cittadini utenti, di celebrare i predetti matrimoni nei giorni feriali non lavorativi e in quelli festivi, con l’esclusione di determinati giorni così come specificamente individuati nei commi 3 e 4 del citato art. 6.

Una quota della tariffa è destinata, previa contrattazione decentrata, alla remunerazione del personale dipendente incaricato delle effettive prestazioni di servizio al di fuori del normale orario di lavoro.

Per il personale dipendente che presta effettivo servizio nei giorni feriali non lavorativi e nei giorni festivi, oltre il riconoscimento del trattamento economico stabilito dall’art. 24 del CCNL 14/09/2000, è dovuto un compenso a titolo incentivante, quale prestazione resa a fronte dell’erogazione, nei confronti dei cittadini interessati, di un maggior servizio, altrimenti non erogabile, nelle seguenti misure lorde per ciascun evento celebrativo:

CAT. NR.

UNITA’

COMPENSO INCENTIVANTE PER CIASCUN GIORNO FERIALE

NON LAVORATIVO

COMPENSO INCENTIVANTE PER CIASCUN GIORNO

FESTIVO

A 01 € 20,00 € 30,00

C 01 € 25,00 € 37,50

Il Direttore dei Servizi demografici avrà cura di comunicare periodicamente al Servizio Gestione Risorse umane il personale dipendente impegnato negli adempimenti di cui sopra per ciascun evento celebrativo, con la determinazione dei compensi lordi spettanti a ciascuno di essi.

In ordine alla corresponsione di compensi dovuti per il personale utilizzato a tempo parziale e per i servizi in convenzione di cui all’art. 14 del CCNL del 22/01/2004, si è stabilito di attingere dalle risorse regionali trasferite a ciò finalizzate, ove disponibili, e di prevederne l’imputazione all’interno del fondo per la produttività collettiva.

La Giunta comunale ha formulato l’indirizzo di iscrivere, fra le risorse variabili, la somma eventualmente erogata dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008) per l’attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, da destinare alla produttività del personale di servizi demografici ai sensi del D.M. del 28/04/2008, n. 31912.

Il Direttore dei Servizi demografici avrà cura di accertare in entrata la somma accreditata dalla Prefettura, di impegnare la stessa sui pertinenti capitoli di spesa, nonché di comunicare, per i conseguenti adempimenti, all’Area Finanziaria e al Servizio Gestione Risorse umane.

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Il fondo, ai sensi di legge, dovrà essere ripartito nel seguente modo:

a) Il 40% del contributo complessivo è destinato alla formazione del personale dell’Area dei servizi demografici, sulla base delle esigenze rappresentate dal Direttore responsabile di Area;

b) Il 60% del contributo è destinato agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le funzioni attribuite ai Comuni è dovrà essere ripartito in base al numero di pratiche effettivamente svolte; per l'individuazione del numero di pratiche occorrerà confrontare ed attribuire ad ogni operatore gli incentivi proporzionalmente al numero di attestati di regolare soggiorno o di soggiorno permanente, effettivamente sottoscritti.

È stato ribadito che, in sede di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi o di altro atto deliberativo a carattere programmatorio, la Giunta comunale definirà gli ulteriori progetti o piani di attivazione di nuovi servizi e/o di miglioramento/accrescimento di quelli esistenti, che rivestono carattere di priorità per l’Amministrazione e ai quali verrà attribuito un peso in relazione alla particolare rilevanza che rivestono per l’attuazione delle linee programmatiche e che tali progetti o piani, appunto contenuti nel PEG/PDO 2009, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 22/01/2004 e di incrementalità rispetto all’ordinaria attività lavorativa.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, dell’art. 9 del CCNL 11/04/2008 e del CCNL 31/07/2009, come si evince dalla “scheda costituzione risorse decentrate” riferita all’anno 2009 predisposta dal Direttore del Servizio Gestione Risorse umane, allegata quale parte integrante della presente relazione.

Le risorse decentrate stabili utilizzate per il trattamento economico, dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo, sono di seguito riportate con riferimento all’anno 2009.

istituti contrattuali applicati importo

Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004 37.213,92

Indennità educatori nidi d’infanzia art. 31 CCNL 2000 3.100,00

Indennità educatori nidi e scuole d’infanzia (incremento) art. 6 CCNL 2001 1.705,00

Indennità di direzione e staff (se ancora percepita) 0,00

Progressione economica interna alla categoria 146.947,37

Progressione economica interna alla categoria concordata per l’anno 2009 29.077,97

TOTALE 218.044,26

Le risorse decentrate variabili e le eventuali eccedenze di risorse decentrate stabili utilizzate per il trattamento economico dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di variabilità e occasionalità nel tempo, sono di seguito riportate con riferimento all’anno 2009.

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istituti contrattuali applicati importo

Indennità di turno 30.300,00

Indennità di reperibilità 16.400,00

Indennità di rischio 800,00

Indennità di maneggio valori 366,00

Indennità di disagio 0,00

Indennità maggiorazioni festive 1.500,00

Compenso per specifiche responsabilità 3.900,00

Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali 1.500,00

Incentivo ISTAT Da determinare a

fine esercizio

Incentivo recupero evasione tributaria D.Lvo. n. 446/1997 0,00

Incentivo progettazione e pianificazione Legge n. 109/1994 Da determinare a fine esercizio

Incentivo notificazione atti Da determinare a

fine esercizio

Incentivo produttività 98.604,97

Incentivo personale a tempo parziale o servizi in convenzione Da determinare a fine esercizio

TOTALE 153.370,97

Integrazione risorse collegata a processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero a specifici obiettivi di produttività e qualità (art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999)

18.869,69 Integrazione risorse per accrescimento di servizi (art. 15, comma 5, CCNL

01/04/1999) 20.514,00

TOTALE 39.383,69

TOTALE GENERALE UTILIZZO FONDO 410.798,92

Le risorse decentrate sono costituite annualmente, con la possibilità di incremento prevista specificamente dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004.

Attraverso la contrattazione annuale le risorse decentrate sono destinate al finanziamento del trattamento economico degli istituti contrattuali nel rispetto, in particolare, dei limiti delle risorse decentrate stabili.

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Infine, corre l’obbligo di evidenziare che sia la Giunta comunale, con la deliberazione n. 165 del 19/11/2009, sia la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale in sede di sottoscrizione della nuova ipotesi di CCDI in argomento hanno ribadito quanto segue:

1) In considerazione del ritardo con il quale sono state avviate e definite, a livello nazionale, le trattative per la sottoscrizione del CCNL 31/07/2009, biennio economico 2008/2009 e conseguentemente, a livello decentrato, dell’accordo economico per l’anno 2009 e per il quadriennio normativo 2009/2012 e tenuto conto altresì:

 della sottoscrizione dell’Accordo interconfederale del 15/04/2009 per l’attuazione dell’accordo- quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009, con il quale è stato definito un nuovo modello di assetto contrattuale che prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica e un secondo livello di contrattazione aziendale, alla stessa stregua, con vigenza triennale;

 dell’entrata in vigore del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, pubblicato nel S.O. della G.U. n. 254 del 31/10/2009, recante norme di “Attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni“;

le parti hanno ritenuto prioritario concludere la presente fase negoziale e, pertanto, si sono impegnate, in occasione della prossima tornata contrattuale, ad affrontare le problematiche connesse alla revisione dei profili normativi ed economici della vigente regolamentazione del rapporto di lavoro.

2) Le stesse parti, inoltre, hanno dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore del succitato D.Lgs. n.

150/2009, saranno necessari alcuni adeguamenti a livello sia di contrattazione nazionale e decentrata, che regolamentare degli enti locali - i cui tempi di realizzazione, in considerazione della portata innovativa recata dalla legge di riforma e dei necessari approfondimenti che la medesima legge richiede, non sono conciliabili con i vincoli e i tempi dettati dalla presente fase negoziale contrattuale decentrata –, adeguamenti che dovranno essere introdotti secondo il sotto riportato quadro temporale:

 per il Titolo II (Misurazione – Valutazione e trasparenza della performance)

e in base all’art. 16, gli adeguamenti all’ordinamento interno degli enti locali dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2010, dovendosi applicare fino alla predetta data le disposizioni vigenti; decorso inutilmente tale termine, troveranno diretta applicazione le disposizioni del medesimo Titolo II fino all’adozione della nuova disciplina regolamentare locale;

per il Titolo III (Merito e Premi)

e in base all’art. 29, facendo comunque salvo quanto disposto dall’art.

31, così come riportato al periodo successivo, le disposizioni del medesimo Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, c.2, c.c.) a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

per il Titolo III (Merito e Premi) e, in particolare, in riferimento all’art. 17, comma 2 (principio dell’invarianza della spesa collegata al merito e i premi), all’art. 18 (criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance), all’art. 23 commi 1 e 2 (criterio selettivo delle progressioni economiche, limitata ad una quota dei dipendenti e nel rispetto delle risorse disponibili), all’art. 24, commi 1 e 2 (Progressioni di carriera, con la copertura, a decorrere dal 1°

(13)

gennaio 2010, dei posti disponibili della dotazione organica con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno), all’art. 25 (Attribuzioni di incarichi e responsabilità), all’art. 26 (Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale), e all’art. 27, comma 1 (Premio di efficienza), e in base all’art. 31, gli adeguamenti all’ordinamento interno degli enti locali dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2010, dovendosi applicare fino alla predetta data le disposizioni vigenti; decorso inutilmente tale termine, troveranno diretta applicazione le disposizioni del medesimo Titolo II fino all’adozione della nuova disciplina regolamentare locale.

IL PRESIDENTE

Delegazione trattante di parte pubblica Dott. Francesco Mancini

(14)

1% MONTE SALARI 2007 Spese Personale/Entrate correnti <= 38%

1,5% MONTE SALARI 2007 Spese Personale/Entrate correnti <= 31%

ENTRATE CORRENTI DA RENDICONTO ANNO 2008: TITOLI 1-2-3 TIT. 01 8.611.629,82

TIT. 02 5.638.934,97 TIT. 03 1.858.499,32 16.109.064,11

SPESE PERSONALE DA RENDICONTO ANNO 2008 3.674.424,41

SPESE PERSONALE 3.674.424,41 = 22,81%

ENTRATE CORRENTI 16.109.064,11

2.494.425,00 37.416,38 Incremento Risorse decentrate art. 4, c.2, (max 1,5%)

TOTALE MONTE SALARI

(15)

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

RISORSE STABILI 283.892,79 283.273,52 290.523,85

RISORSE VARIABILI 51.456,80 90.389,90 76.800,07

TOTALE 335.349,59 373.663,42 367.323,92

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

Fondo risorse stabili al 31/12/2002 201.117,67 201.117,67 201.117,67

Incrementi Fondo Risorse Stabili ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

Incremento 0,62 MS anno 2001 (art. 32, c.1, CCNL 22/01/2004) 16.445,03 16.445,03 16.445,03 Incremento 0,50 MS anno 2001 (art. 32, c.2-3, CCNL 22/01/2004) 13.262,12 13.262,12 13.262,12 Incremento 0,62 MS anno 2001 (art. 32, c.1, CCNL 22/01/2004) - solo per l'annualità 2003 - 0,00 0,00 0,00 Incremento 0,50 MS anno 2001 (art. 32, c.2-3, CCNL 22/01/2004) - solo per l'annualità 2003 - 0,00 0,00 0,00 Somme non utilizzate/non attribuite portate in aumento es.fin. successivo (art. 17, c.5, CCNL 01/04/99) 0,00 0,00 0,00 Incremento 0,50% MS anno 2003 (art. 4, c. 1, CCNL 09/05/06) - Risorse Stabili consolidate 12.954,21 12.954,21 12.954,21 Recuperi RIA e assegni personali personale cessato al 31/12/2002 (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/01) 3.319,56 3.319,56 3.319,56 Recuperi RIA e assegni personali personale cessato anno 2003 (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/01) 4.424,94 4.424,94 4.424,94 Recuperi RIA e assegni personali personale cessato (art. 4, c. 2, CCNL 5/10/01) 10.420,44 16.904,11 24.154,44 Retribuzioni annue PEO acquisite al Fondo per personale cessato anno 2003 (art. 34, c. 4, CCNL 22/01/04) 6.903,72 0,00 0,00 Retribuzioni annue PEO acquisite al Fondo per personale cessato (art. 34, c. 4, CCNL 22/01/04) 9.743,74 0,00 0,00 Indennità annue comparto acquisite al Fondo per personale cessato (art. 33, c. 5, CCNL 22/01/04) 5.301,36 0,00 0,00 Incremento 0,60% MS anno 2005 (art. 8, c. 2, CCNL 11/04/08) - Risorse Stabili consolidate 0,00 14.845,88 14.845,88

82.775,12 82.155,85 89.406,18

Fondo Risorse Stabili 283.892,79 283.273,52 290.523,85

Incrementi calcolati su anno precedente -8.467,36 -619,27 7.250,33

Incrementi Fondo Risorse Variabili ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

Incr. Risorse finanziarie destinate ccdi in rispetto indicatori econ.finanz. (art. 5 CCNL 05/10/01) 0,00 0,00 0,00 Incr. Risorse attivazione nuovi servizi/processi riorganizzazione (art. 15, c.5, CCNL 01/04/99) 0,00 0,00 20.514,00 Integrazione risorse per processi riorganizzazione e specifici obiettivi produtt. (art. 15, c.2, CCNL 01/04/99) 0,00 0,00 18.869,69 Risorse da specifiche disposizioni di legge (art. 15, c. 1, lett. k, CCNL 01/04/99) - LEGGE MERLONI 49.327,68 24.646,07 0,00 Somme non utilizzate/non attribuite portate in aumento es.fin. successivo (art. 17, c.5, CCNL 01/04/99) 0,00 43.475,00 0,00 Incremento 0,70% MS anno 2003 (art. 4, c. 2, CCNL 09/05/06) - Risorse variabili 2.129,12 0,00 0,00 Incremento 0,90% MS anno 2005 (art. 8, c.3, CCNL 11/04/08) - Risorse variabili 0,00 22.268,83 0,00 Incremento 1,5% MS anno 2007 (art. 4, c.2, lett. b, CCNL 31/07/09) - Risorse variabili 0,00 0,00 37.416,38

(16)
(17)

Collegio dei Revisori

Conversano, 22 dicembre 2009

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile Area Gestione Risorse Umane

Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Conversano,

Vista la richiesta del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del 14 dicembre 2009, protocollo generale n. 27124, pervenuta in pari data, avente per oggetto “Ipotesi di contratto collet- tivo decentrato integrativo quadriennio normativo 2006/2009 e parte economica anno 2009. Richie- sta di parere”;

Visti il bilancio di previsione dell’anno 2009, la deliberazione consiliare della salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2009, la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestio- ne anno 2008 e la deliberazione consiliare di approvazione dell’assestamento generale al bilancio di previsione dell’anno 2009 e di quello pluriennale 2009/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti il CCNL 11 aprile 2008 e il CCNL 31 luglio 2009;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella GU n. 254 del 31 ottobre 2009, di appro- vazione delle norme di attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

(18)

1) che l’articolo 40 del D.Lgs. legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Pubbliche Am- ministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono ri- spettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2) che l’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Re- visori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

3) che il costo dell’operazione previsto per l’anno 2009 in € 410.798,92 e per gli anni 2010 e 2011 in € 290.523,85, oltre oneri riflessi e IRAP), sono previsti nel bilancio di previsione anno 2009 e in quello pluriennale 2010 e 2011;

Rilevato

a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio;

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.

L’Organo di Revisione

Dr. Saverio Malena – Presidente Firmato

Dr. Gianfranco Mariano – Componente Firmato

Rag. Giovanni Simone – Componente Firmato

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