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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ACRED776 del 21/10/2020

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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ‘ACRED776’ del 21/10/2020

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI OTTOBRE 2020 1.1) AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo sottoscritto in data 30/09/2020 ha previsto il posticipo, al mese di marzo 2021, della tranche di Una-tantum inizialmente prevista per il mese di settembre 2020. Ricordiamo che la gestione di tale tranche è stata documentata nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred774, con la precisazione che era possibile bloccare l’erogazione sul mese di settembre, impostando la voce 041 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto) con le opzioni ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

1.2) Ccnl TURISMO (contratti 003 – 008 – 009)

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di febbraio 2018 Acred681 (Ccnl Confcommercio) e luglio 2018 Acred697 (Ccnl Confesercenti), è stata predisposta la riduzione dei permessi spettanti ai dipendenti assunti a partire dal 01/01/2018.

Come indicato nei suddetti aggiornamenti, i permessi ROL vengono automaticamente bloccati nei primi 24 mesi del rapporto di lavoro, poi maturano in misura ridotta nei successivi 24 mesi (36 ore annue per i pubblici esercizi / 38 ore annue per gli stabilimenti balneari), infine iniziano a maturare in misura intera a partire dal 49° mese.

Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di attivare la maturazione intera dei permessi indipendentemente dalla data di assunzione, per quanto riguarda le seguenti categorie di dipendenti: stagionali Dpr 1525/63, oppure tutte le tipologie di stagionali, oppure tutte le tipologie di contratti a termine.

La suddetta opzione viene attivata tramite la nuova voce 02B: quest’ultima può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 2.3 ‘Maturazione ratei’. Precisiamo che è possibile utilizzare la nuova opzione sia per adottare una specifica interpretazione della norma contrattuale, sia a seguito di eventuali accordi territoriali o aziendali.

1.3) Ccnl RADIO PRIVATE (022)

Dal mese di ottobre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1022 (settore radio) e 1622 (settore televisivo) ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di marzo 2018 Acred685 e agosto 2018 Acred701.

1.4) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)

Dal mese di ottobre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 5/05/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1023 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2017 Acred650.

1.5) Ccnl ALIMENTARI ARTIGIANATO (039)

Sulla base di alcuni approfondimenti, è stato modificato il criterio di rivalutazione degli scatti di anzianità in caso di aumento del livello retributivo: dal mese di ottobre 2020, l’importo degli scatti già maturati viene rivalutato subito sulla base del nuovo livello (anziché rivalutarlo nel mese in cui viene raggiunto il nuovo scatto).

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Pagina 2 di 9 1.6) Ccnl CASE DI CURA PRIVATE (095)

Con la busta paga del mese di ottobre 2020, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 10/06/2020.

La seconda tranche corrisponde al 45% dell’importo complessivo previsto (E. 1.000). L’indennità spetta ai dipendenti assunti prima del 1/01/2020 ed ancora in forza alla data di sottoscrizione del suddetto rinnovo. In assenza di indicazioni più precise in merito al calcolo da effettuare, l’importo viene proporzionato esclusivamente alla percentuale di part-time, rilevata dal servizio Dipendente – Altri Dati. La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Naturalmente, è possibile “forzare” la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale. E’ inoltre possibile bloccare la voce 050, se non si intende erogare l’indennità.

1.7) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)

Dal mese di ottobre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 13/12/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.

2) ALTRE VARIAZIONI

2.1) IMPORTAZIONE 730-4

A seguito del presente aggiornamento, è possibile importare i dati del 730-4 anche sui mesi successivi a settembre.

A tale scopo, sul servizio ‘Importazione dati modello 730-4’ è stata prevista la possibilità di selezionare anche i mesi di ottobre / novembre / dicembre nel campo ‘Mese del conguaglio’.

Ricordiamo che, in caso di rateizzazione, il numero delle rate viene ridotto automaticamente (fino ad un minimo di 1 rata), tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali.

Per quanto riguarda l’eventuale applicazione degli interessi per differimento, valgono gli stessi criteri adottati nei mesi di agosto o settembre (in proposito, vedere le precisazioni riportate nell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727).

Infine facciamo presente che, nel mese di ottobre (criterio di “cassa”) o di novembre (criterio di

“competenza”) potrebbe essere riportato sullo stesso mese sia il saldo o primo acconto, sia il secondo acconto.

2.2) RECUPERO BONUS LAVORO IN SEDE

Dal mese di ottobre 2020, è possibile recuperare il bonus lavoro in sede indebitamente erogato nei mesi precedenti.

Per recuperare l’intero bonus erogato, è sufficiente indicare la nuova voce 6BC (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’) sulle Variazioni Mensili del mese del mese in cui si intende effettuare il recupero.

La voce 6BC recupera l’importo erogato (voce 6BE) nell’intero periodo da marzo 2020 fino al mese precedente.

In caso di recupero “parziale”, occorre indicare il valore da recuperare nel campo Importo Totale della voce 6BC.

Non essendoci disposizioni ufficiali in merito al versamento del premio recuperato, sul modello F24 viene utilizzato il codice tributo 1699, indicando il valore a debito (relativo al recupero) separatamente da quello a credito, secondo lo stesso criterio adottato per il recupero del bonus D.L.

190/2014 (codice tributo 1655).

Secondo quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo 1699 consente l’indicazione di importi sia a credito che a debito; tuttavia, alcuni software (home-banking) potrebbero non accettare il tributo con l’importo a debito.

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2.3) CONGEDI PER QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI

E’ stata predisposta la gestione dei nuovi congedi previsti dal D.L. 111/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 116 del 02/10/2020. I nuovi congedi spettano alle condizioni indicate nella circolare Inps e consistono in 30 giorni da usufruire in modo continuo o frazionato, esclusivamente su base giornaliera (non è prevista la fruizione ad ore).

La gestione rilasciata con il presente aggiornamento consente di utilizzare tali congedi dal mese di settembre 2020.

Per il periodo di assenza spetta un’indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per i congedi parentali per Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750). Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). Nel calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.

Per gestire i nuovi congedi, sono state predisposte due nuove coppie di voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 ‘Permessi e congedi indennizzati Covid-19’:

- voci 1AJ – 38L : congedo parentale per figli minori di 14 anni – primo figlio;

- voci 1AK – 38M : congedo parentale per figli minori 14 anni – secondo figlio.

Precisiamo che la prima voce di ogni coppia (1AJ/ 1AK) è utilizzata per indicare il periodo di assenza: nei campi della voce vengono quindi riportate le ore ed i giorni di assenza (sia di calendario che lavorabili).

La seconda voce di ogni coppia (38L / 38M) corrisponde all’indennità Inps e, sulle Variazioni Mensili, viene compilata con i giorni indennizzati e non indennizzati. Al momento dell’elaborazione del cedolino, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell’indennità spettante.

Nella circolare Inps 116/2020 è specificato che devono essere indennizzate le sole “giornate lavorative”: di conseguenza, le voci di indennità sopra elencate escludono le giornate non lavorative, che vengono invece indennizzate per gli eventi di malattia o maternità (“seste giornate” in caso di orario su 5 giorni, domeniche o festivi per gli impiegati, ecc.).

In merito al criterio sopra descritto, è stata chiesta conferma all’Inps tramite un quesito sul forum di Assosoftware: al momento del presente aggiornamento, tuttavia, non è pervenuta alcuna riposta da parte dell’Inps.

Se si intende adottare una diversa interpretazione in merito alle giornate da indennizzare, rimane possibile “forzare” il numero di giorni indennizzati, indicandolo nel campo Quantità delle voci di indennità (38L / 38M). In tal caso, tuttavia, occorrerà intervenire sulla sezione Calendario della denuncia Uniemens, per indicare il corrispondente codice evento anche sui giorni non lavorativi (vedere quanto precisato nel paragrafo successivo).

I nuovi congedi sono riportati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri stabiliti dalla circolare Inps sopra citata:

- i periodi di assenza sono indicati nelle sezioni Settimane e Calendario, utilizzando il nuovo codice evento ‘MV9’; nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio e, a differenza di altri eventi indennizzati, il codice evento ‘MV9’ viene riportato solo in corrispondenza dei giorni lavorativi;

- le indennità vengono indicate esclusivamente nella sezione Info Causali, con il codice causale ‘S119’.

2.4) DMAG MENSILE – NUMERO DENUNCIA

Sul servizio Dipendente – Inquadramento, finestra Ulteriori Dati Inps, è stato aggiunto il campo Numero Denuncia, nella sezione relativa alle codifiche per la denuncia DMAG. Precisiamo Il nuovo campo è opzionale e consente di indicare il numero della denuncia sulla quale occorre riportare il dipendente, in alternativa al numero della denuncia indicato sulla sede lavorativa (servizio Ditta – Sedi Attività) alla quale risulta agganciato lo stesso dipendente.

In particolare, il campo Numero Denuncia può essere utilizzato per riportare i dipendenti assunti a seguito di “emersione” (circolare Inps n. 111 del 11/09/2020) su apposite posizioni contributive: a tale scopo, è sufficiente indicare un diverso numero denuncia sui dipendenti interessati, generare i dati

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Pagina 4 di 9 2.5) CONTRIBUTI ALTRI ENTI – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, abbiamo predisposto un’opzione che consente di calcolare un contributo in valore fisso per 13 o 14 mensilità. A tale scopo, occorre utilizzare le voci 56J (Altri enti: Contributo ditta + dipendente) e 56K (Altri enti: Contributo dipendente), indicando il valore mensile nel campo Quantità delle voci. Le voci in questione sono presenti nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2.1 ‘Contributi altri enti’ (contributi obbligatori relativi ad enti diversi dall’Inps).

2.6) COLLOCAMENTO – NUOVE FUNZIONALITA’

Sul servizio del Collocamento è stato aggiunto il pulsante ‘Note’, per gestire le annotazioni relative ai dipendenti.

Il pulsante ‘Note’ compare nella parte alta del servizio, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- richiamando un dipendente già presente nell’archivio Paghe, sugli stessi codici ditta e matricola (ad esempio per inserire una comunicazione di proroga / trasformazione / cessazione, oppure in caso di riassunzione);

- dopo aver inserito la comunicazione di assunzione di un nuovo dipendente, anche nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il trasferimento dello stesso dipendente verso l’archivio Paghe.

Sulla finestra per la gestione delle Note vengono visualizzate le stesse annotazioni gestite sui servizi Paghe, nel ramo Dipendente (Anagrafico / Inquadramento / Altri Dati / Detrazioni e ANF). Ricordiamo che la finestra ‘Note’, sui servizi del ramo Dipendente, è stata rilasciata con l’aggiornamento di dicembre 2016 Acred630.

Nel caso in cui siano già presenti delle annotazioni sul dipendente selezionato (anche se inserite dal ramo Dipendente), sul servizio compare il messaggio ‘Esistono delle note sul dipendente’, in corrispondenza del codice matricola.

Sempre sul servizio del Collocamento, tramite la finestra ‘Scadenze’ (pulsante nella parte alta del servizio), è adesso possibile compilare i campi ‘Altre informazioni 1 / 2 / 3 / 4’, oltre naturalmente alla tabella delle scadenze. Ricordiamo che la finestra ‘Scadenze’, sul Collocamento, è stata rilasciata con l’aggiornamento di ottobre 2017 Acred669.

Analogamente a quanto previsto per la tabella delle scadenze, i campi ‘Altre informazioni 1 / 2 / 3 / 4’

vengono trasferiti sul servizio Dipendente – Altri Dati, al momento del trasferimento del dipendente verso l’archivio Paghe.

2.7) ANF – CONGUAGLIO ARRETRATI FIS

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred769, è stata rilasciata la gestione dell’ANF spettante per il periodo di assenza per FIS assegno ordinario (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020), relativamente al mese corrente.

Dal mese di luglio, in presenza dell’ANF e di un periodo di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), viene elaborata automaticamente la voce 11F, sulla quale è riportato il valore dell’ANF relativo al suddetto periodo di assenza. Tramite la voce 11F, sulla denuncia Uniemens viene riportata la causale ‘L019’ nella sezione ‘Info Causali’, con l’importo dell’ANF ed il ticket relativo al FIS nel campo Identificativo (per la precisione, il ticket viene riportato dal mese di settembre, come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata).

Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto (voce di assenza 8BA), dal mese di luglio l’importo dell’ANF erogato viene sempre ridotto in proporzione al periodo di assenza, tramite l’elaborazione automatica della voce 11H. L’importo determinato dalla voce 11H (eventualmente proporzionato ai giorni, nei casi previsti) viene quindi riportato sul modello SR41, generato tramite il programma

‘MODESR41’ sulla procedura Stampe Accessorie.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS ricadenti nei mesi precedenti a luglio: precisamente, il periodo interessato dal conguaglio va da marzo a giugno 2020.

Ricordiamo che, fino al mese di giugno, la voce 11H prevedeva apposite opzioni per ridurre l’importo dell’ANF erogato in caso di assenza per FIS a pagamento diretto ed eventualmente anche per FIS con conguaglio in Uniemens.

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1° CASO: ANF RIDOTTO TRAMITE LA VOCE 11H

Nel caso in cui, nel periodo da marzo a giugno 2020, sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre il valore dell’ANF in proporzione all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce di assenza 8B0), è possibile recuperare il valore decurtato dall’ANF tramite la nuova voce 11G, utilizzabile a partire dal mese di ottobre 2020.

A tale scopo, la voce 11G deve essere inserita sul mese in cui si intende effettuare il conguaglio, indicandola sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale) barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 11G si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6. Nel caso in cui la voce 11G venga inserita sulle Voci Fisse, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, eliminando la voce.

La voce 11G rileva l’importo della voce 11H eventualmente presente nei cedolini del periodo marzo – giugno 2020, verificando che tale voce sia stata utilizzata con le opzioni previste per il FIS con conguaglio in Uniemens (opzioni ‘2’ oppure ‘12’ nel campo Quantità, aggiornamento di aprile 2020 Acred754). Il valore presente sulla voce 11H viene proporzionato ai giorni in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali o di assunzione / cessazione nel mese.

Gli arretrati calcolati tramite la voce 11G vengono erogati sulla busta paga del mese del conguaglio.

Lo stesso importo viene inoltre recuperato sulla denuncia Uniemens, riportandolo sulla causale

‘L019’ nella sezione ‘Info Causali’, in riferimento ai singoli mesi di competenza. Nel campo Identificativo sono riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevandoli dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, viene riportato ‘N’ nel campo Identificativo.

Precisiamo la voce 11G resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre.

Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto, se è stata utilizzata la voce 11H con le opzioni per ridurre il valore dell’ANF e l’importo decurtato tramite la voce 11H è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando le opzioni di “default” del programma ‘MODESR41’), non occorre effettuare alcun conguaglio e neppure reinviare il modello SR41.

Se, invece, il valore decurtato dall’ANF tramite la voce 11H non è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando l’opzione ‘Indicazione ANF – Non compilare’ sul programma ‘MODESR41’), occorre effettuare un nuovo invio del modello SR41 con l’indicazione del solo ANF spettante, secondo le modalità descritte al punto 2.9.

2° CASO: ANF EROGATO IN MISURA INTERA

Nel caso in cui, nel periodo da marzo a giugno NON sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre il valore dell’ANF in proporzione all’assenza per FIS, è possibile effettuare un diverso genere di conguaglio. Occorre tenere presente che, in questo caso, il dipendente ha percepito l’intero importo dell’ANF spettante e lo stesso importo è stato conguagliato sulla denuncia Uniemens (senza tuttavia indicarlo sulla causale ‘L019’, in vigore dal mese di luglio).

La circolare Inps n. 88 del 20/07/2020 ha previsto che, anche in queste situazioni, debba essere effettuato un conguaglio dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS, procedendo come di seguito descritto:

- la parte relativa al periodo di assenza per FIS deve essere restituita sulla denuncia Uniemens, indicandola sulla causale a debito ‘F110’, sia per il FIS a pagamento diretto che per quello con conguaglio in Uniemens;

- per il FIS con conguaglio in Uniemens, l’importo dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS viene subito conguagliato sulla denuncia Uniemens, riportandolo sulla causale a credito

‘L019’; in questo caso, quindi, il conguaglio dell’ANF non produce alcun effetto economico sulla busta paga del dipendente;

- per il FIS a pagamento diretto, deve essere inviato un nuovo modello SR41, con l’indicazione del solo ANF relativo al periodo di assenza FIS (vedere punto 2.9), che sarà poi erogato dall’Inps direttamente al dipendente; in questo caso, quindi, occorre decurtare lo stesso importo dalla busta paga del dipendente.

Ovviamente, dobbiamo lasciare all’Utente la facoltà di decidere se sia opportuno effettuare tutti i conguagli sopra descritti, oppure se sia preferibile non procedere immediatamente al conguaglio, in particolare per il FIS a pagamento diretto, al fine di evitare un effetto economico negativo sulle buste paga dei dipendenti interessati.

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Pagina 6 di 9 Per effettuare i conguagli nelle situazioni sopra descritte, ossia nel caso in cui non sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre l’ANF in proporzione all’assenza per FIS, a partire dal mese di ottobre 2020 è possibile utilizzare la nuova voce 11S.

La voce 11S può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale) barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, eliminando la voce.

La voce 11S può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 o dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6, scegliendo una delle opzioni previste:

- considera sia la voce 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens) che la voce 8BA (FIS a pagamento diretto); in tal caso, non viene riportato alcun valore nel campo Quantità della voce 11S;

- considera solo la voce 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens); viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità;

- considera solo la voce 8BA (FIS a pagamento diretto); viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità.

La voce 11S effettua il conguaglio dell’ANF erogato nel periodo marzo – giugno 2020, considerando le assenze per FIS con conguaglio in Uniemens e/o a pagamento diretto (in base all’opzione selezionata). Su ogni cedolino del periodo, viene verificato che NON sia stata utilizzata la voce 11H con le opzioni relative al FIS e, naturalmente, che sia presente la voce 125, corrispondente all’ANF erogato. In tali condizioni, la voce 11S determina il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS, considerando l’importo della voce 125 ed effettuando la proporzione tra le ore di assenza e le ore lavorabili del mese. Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens viene riportato nel campo Importo Unitario, mentre quello relativo al FIS a pagamento diretto viene riportato nel campo Importo Totale.

Come già precisato, la voce 11S resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre.

Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens (campo Importo Unitario della voce 11S), può essere conguagliato sulla sola denuncia Uniemens, senza alcuna indicazione sul cedolino del dipendente. Tale valore viene riportato nella sezione ‘Info Causali’, indicandolo sia sulla causale a debito ‘F110’ che sulla causale a credito ‘L019’; entrambe le causali sono dettagliate per mese di competenza. Sulla causale ‘F110’ è sempre riportato ‘N’ nel campo Identificativo; sulla causale

‘L019’ sono invece riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevati dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, anche sulla causale ‘L019’ viene riportato

‘N’ nel campo Identificativo.

Il valore dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto (campo Importo Totale della voce 11S), deve essere invece decurtato dalla busta paga del mese, in quanto sarà successivamente erogato dall’Inps. Lo stesso valore deve essere restituito all’Inps, indicandolo sulla denuncia Uniemens con la causale ‘F110’, riportata nella sezione ‘Info Causali’ dettagliata per mese di competenza, secondo le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente.

Nel caso in cui venga effettuato il conguaglio dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto, utilizzando la voce 11S come sopra descritto, occorre anche inviare il modello SR41 con il solo importo dell’ANF che l’Inps dovrà erogare al dipendente. Le istruzioni relative a tale invio sono riportate al punto 2.9.

2.8) ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred768 del 21/07/2020, è stata rilasciata l’importazione dei files XML relativi alle domande di ANF presentate all’Inps, comprensiva del calcolo automatico degli eventuali arretrati.

Gli arretrati calcolati al momento dell’importazione sono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, in corrispondenza del mese del conguaglio, dettagliando l’importo per singolo mese di competenza.

Elaborando le buste paga del mese del conguaglio, il totale degli arretrati viene erogato in busta paga, attraverso l’elaborazione automatica della voce 83E, mentre i valori dettagliati per singolo mese di competenza vengono riportati sulla denuncia Uniemens, nella sezione ‘Info Causali’, con il codice causale ‘L036’ e l’indicazione del codice fiscale del richiedente.

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A seguito dal presente aggiornamento, il calcolo degli arretrati effettuato al momento dell’importazione tiene conto di eventuali periodi di assenza per FIS. A tale scopo, in ciascun mese di competenza degli arretrati, viene verificato se sono presenti le voci 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens) oppure 8BA (FIS a pagamento diretto).

In presenza delle suddette voci, viene calcolato un corrispondente importo di ANF, decurtandolo dall’importo dell’ANF “ordinario”. Il calcolo viene effettuato in proporzione alle ore di assenza e, nei casi previsti, anche in proporzione alle giornate (part-time inferiore a 24 ore settimanali, assunzione o cessazione nel mese).

Anche gli importi arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS sono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, in corrispondenza del mese del conguaglio, dettagliati per singolo mese di competenza.

Sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, per distinguere gli arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS da quelli “ordinari”, è stata aggiunta la colonna ‘Tipo’, sulla quale sono state previste le seguenti tipologie:

- ‘Ordinario’: importo degli arretrati, al netto dell’eventuale valore relativo al periodo di assenza per FIS;

- ‘FIS Uniemens’: importo degli arretrati relativi all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0);

- ‘FIS SR41’: importo degli arretrati relativi all’assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA).

Segnaliamo che il tipo ‘Ordinario’ (corrispondente al valore di default) risulta automaticamente attribuito sugli arretrati conguagliati nei mesi precedenti, oltre che sulle righe non compilate del servizio.

Sulla busta paga, il totale degli ANF arretrati viene gestito in modo diverso per ciascuna tipologia:

- il totale dell’arretrato ‘Ordinario’ continua ad essere erogato sulla busta paga del mese del conguaglio, tramite l’elaborazione automatica della voce 83E;

- il totale dell’arretrato ‘FIS Uniemens’ viene anch’esso erogato automaticamente sulla busta paga del mese del conguaglio; tale valore è riportato sulla voce 83E (unitamente al totale

“Ordinario”) oltre che sulla voce 83F (visibile soltanto nel Dettaglio del cedolino), anch’essa elaborata in automatico; sulla stampa del cedolino, non viene data un’indicazione distinta dell’arretrato relativo al periodo di assenza per FIS, analogamente a quanto già previsto per l’ANF corrente (gestito tramite la voce 11F, aggiornamento di luglio 2020 Acred769);

- il totale dell’arretrato ‘FIS SR41’ non viene invece erogato in busta paga, in quanto deve essere erogato dall’Inps tramite uno specifico modello SR41 (vedere successivo punto 2.9).

Sulla denuncia Uniemens, gli importi degli ANF arretrati vengono riportati nella sezione ‘Info Causali’, dettagliati per singolo mese di competenza, con criteri diversi per ciascuna tipologia:

- gli importi relativi al tipo ‘Ordinario’ continuano ad essere riportati sulla causale ‘L036’, secondo le modalità già previste con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768;

- gli importi relativi al tipo ‘FIS Uniemens’ sono invece riportati sulla causale ‘L019’, con l’indicazione del ticket relativo al FIS nel campo Identificativo; il ticket in questione viene rilevato dalla sezione Calendario delle denunce relative ai singoli mesi arretrati (in assenza del ticket, viene riportato ‘N’); in presenza di diversi ticket, il valore degli arretrati viene ripartito in proporzione alle ore di assenza relative a ciascun ticket;

- gli importi relativi al tipo ‘FIS SR41’ non vengono conguagliati sulla denuncia Uniemens; tali importi devono invece essere trasmessi all’Inps tramite un apposito invio del modello SR41 (vedere punto 2.9).

Segnaliamo che, se per un dipendente vengono calcolati gli ANF arretrati tramite l’importazione del file XML, nello stesso mese non è opportuno attivare anche il conguaglio degli ANF arretrati tramite le voci 11G / 11S (vedere punto 2.7).

Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, per il momento non abbiamo ritenuto opportuno prevedere altre tipologie di ANF arretrati da inviare tramite il modello SR41. Nel caso in cui risultasse necessario a seguito di nuove indicazioni da parte dell’Inps, prevederemo

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Pagina 8 di 9 NOTA: Importazione files XML relativi a periodi pregressi

Per quanto riguarda l’importazione degli ANF, con il presente aggiornamento viene rilasciata anche la seguente modifica: nel caso in cui sul file XML importato siano presenti esclusivamente periodi pregressi, oltre ad effettuare il calcolo degli eventuali arretrati, viene aggiornato il servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, riportando il numero di protocollo presente sul file nel campo

‘Protocollo domanda’ ed il mese ed anno del conguaglio nel campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ (si tratta degli stessi campi che vengono aggiornati nel caso in cui sul file XML sia presente il mese corrente).

2.9) ANF – INVIO MODELLO SR41

E’ stata predisposta un’apposita versione del programma di generazione del modello SR41, da utilizzare per l’invio degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. In merito alla gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS, occorre fare riferimento a quanto documentato nei precedenti punti 2.7 e 2.8.

Per generare il file del modello SR41 con i soli importi degli ANF, occorre utilizzare il nuovo programma ‘MODESANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2

‘Comunicazioni varie’).

Il programma ‘MODESANF’ prevede sostanzialmente le stesse opzioni del programma

‘MODESR41’, utilizzato per la generazione dei modelli SR41 (aggiornamenti di marzo 2020 Acred753, aprile 2020 Acred760 e successivi).

In particolare, ricordiamo che è possibile indicare gli estremi dell’autorizzazione direttamente al lancio del programma, oppure fare riferimento alle autorizzazioni precedentemente inserite in archivio (quest’ultima modalità consente di effettuare un lancio “massivo”). In entrambi i casi, è obbligatorio indicare la sede Inps competente per l’invio del modello SR41 (la sede Inps è utilizzata per selezionare le autorizzazioni, in caso di lancio “massivo”).

Ricordiamo inoltre che il periodo di assenza da considerare deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma: sul programma ‘MODESANF’, il periodo di assenza si riferisce ai mesi pregressi.

I campi Data Iniziale e Data Finale della procedura vengono considerate per selezionare i dipendenti che sono stati forza nel periodo (possono quindi coincidere con il periodo di assenza, con l’eccezione descritta più avanti).

Il programma ‘MODESANF’ prevede 3 diverse modalità di utilizzo, selezionabili tramite il campo

‘Arretrati ANF’:

- ‘In presenza della voce 11H’: tale opzione deve essere utilizzata nel caso in cui sia stato ridotto il valore dell’ANF utilizzando la voce 11H con le opzioni relative al FIS, tuttavia l’importo della voce 11H non sia stato indicato sui modelli SR41 inviati per il pagamento del FIS (vedere “1° CASO” al precedente punto 2.7). Il periodo di assenza va indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma (in caso di lancio “massivo” è possibile indicare un unico periodo più ampio, che comprende diversi periodi di assenza effettiva). Nel periodo in questione, deve essere presente la voce 8BA (assenza per FIS a pagamento diretto) e la voce 11H con le opzioni relative al FIS. L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato dalla voce 11H, effettuando un’ulteriore proporzione in base ai giorni in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali.

- ‘In assenza della voce 11H’: opzione da utilizzare nel caso in cui NON sia stato ridotto il valore dell’ANF tramite la voce 11H e si decida di effettuare la restituzione dell’ANF all’Inps tramite la voce 11S per il FIS a pagamento diretto (vedere “2° CASO” al precedente punto 2.7). Il periodo di assenza va indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma (in caso di lancio “massivo” è possibile indicare un unico periodo più ampio, che comprende diversi periodi di assenza effettiva). Nel periodo in questione, deve essere presente la voce 8BA (assenza per FIS a pagamento diretto), mentre non deve essere presente la voce 11H con le opzioni relative al FIS. L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato dalla voce 125 (ANF erogato, già proporzionato ai giorni nei casi previsti), effettuando la proporzione rispetto alle ore di assenza.

(9)

- ‘Da importazione file XML’: tramite tale opzione, vengono considerati esclusivamente gli arretrati derivanti dall’importazione di files XML, presenti sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con il tipo ‘FIS SR41’ (vedere precedente punto 2.8). In questo caso, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il mese del conguaglio (mese nel quale sono riportati gli arretrati). Il periodo di assenza al quale si riferiscono gli arretrati deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma: nel periodo in questione, deve essere presente la voce di assenza 8BA (FIS a pagamento diretto). L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato direttamente dal servizio Cedolini – Arretrati ANF.

Viene generato ‘fileSR41-ANF.txt’, corrispondente al modello SR41 da inviare, oltre alla stampa dei dati riportati sul file ‘modelloSR41-ANF’, da convertire in pdf. Le eventuali segnalazioni sono riportate su ‘segnalazSR41-ANF’.

Il modello SR41 viene prodotto indicando il codice ‘4’ nel “tipo integrazione” e riportando soltanto il valore dell’ANF (secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 88 del 20/07/2020).

Viene quindi escluso qualsiasi altro dato che non sia ritenuto obbligatorio del software di controllo In particolare, non vengono riportati i dati relativi alle settimane (ore di assenza e condizione di settimana da accreditare), in quanto già comunicati con il modello SR41 originario. Vengono invece riportate la quota oraria e la retribuzione mensile, dal momento che l’assenza di tali importi è rilevata come errore dal software di controllo dell’Inps (nella versione “scaricabile”).

Sono stati posti diversi quesiti, sul forum di Assosoftware, in merito ai criteri di compilazione dei modelli SR41 relativi ai conguagli di ANF. In particolare, è stata chiesta conferma che sui files debbano essere riportate le autorizzazioni relative ai periodi di assenza per FIS. Sembra ragionevole supporre che le autorizzazioni debbano essere indicate, tuttavia in tal caso diventa necessario indicare gli importi degli ANF in corrispondenza di ciascun mese di competenza (in modo da poter indicare le relative autorizzazioni), anziché soltanto come totale sull’ultimo mese (come indicato nella circolare).

In assenza di risposte ai suddetti quesiti, la generazione del file avviene riportando gli importi dell’ANF in corrispondenza dei singoli mesi di competenza ed indicando le corrispondenti autorizzazioni.

Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non è stato effettuato alcun invio effettivo del modello SR41 compilato secondo le suddette modalità. Di conseguenza, non possiamo confermare che i files così predisposti vengano accolti positivamente al momento dell’effettiva ricezione da parte dell’Inps (anche nel caso in cui gli stessi files ottengano un esito positivo dal software di controllo).

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