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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

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Academic year: 2022

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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

{stipulato ai sensi dell'art. 2 comma l L. 9 dicembre 1998 n. 431 l TRA

La sia nora nata a

e residente in codice

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fiscale oroorietaria nella misura del l 00% di seauito denominata "parte locatrice"

E

le sianore nata a

codice fiscale ""--· nata a

' codice fiscale

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entrambe residenti in

di sequito denominate .. parte conduttrice"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

l. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La parte locatrice concede in locazione alla oarte conduttrice la auale accetta, l'immobile sito in Roma, Via Buqqiano, 14 piano primo, interno 5 composto da inqresso, soqqiorno, due camere, cucina, baqno, terrazzo e balcone.

Il suddetto immobile risulta censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foqlio 77 6, particella 1192, subalterno 5, Cat. A/2, Rendita Catastale Euro 97 6, l O.

La parte conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato (A.P.E.l, in ordine

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alla prestazione eneraetica dell'immobile oaaetto del presente contratto.

2. CONDIZIONI DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. La parte conduttrice dichiara di aver visitato l'immobile locatonli e di averlo trovato in buono stato di manutenzione adatto all'uso convenuto e quindi di prenderlo in conseana ad oani effetto con il ritiro delle chiavi costituendosi da auel momento custode dello stesso ed impeanandosi a mantenerlo con la diliaenza del buonJ.)adre di famiqlia.

La parte conduttrice si impeana a riconseanare l'immobile

locato nello stato in cui l'ha ricevuto salvo il normale

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deperimento d'uso pena il risarcimento del da·nno.

La parte conduttrice non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, ai locali concessi in locazione ed alla loro destinazione od a q li impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. Tutto _quanto la _parte conduttrice faccia, con o senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice, rimarrà a beneficio di quest'ultima, senza alcuna restituzione di somme da corrispondere alla parte conduttrice

3. DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE. La parte conduttrice dichiara che l'immobile oggetto della locazione sarà adibito esclusivamente ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare.

4. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene

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fissata e stabilita in anni quattro con decorrenza dal 15 lualio 2017 e scadenza il 14 lualio 2021. Tale durata si orotrarrà automaticamente per un eauale periodo salvo che la parte locatrice con raccomandata da recapitarsi sei mesi prima della prima scadenza contrattuale manifesti alla parte conduttrice la propria intenzioné di adibire l'immobile aqli usi propri di cui all'art. 3 comma l lettera a Leaae n. 431/1998 o effettuare nello stesso le opere di cui all'art. 3 della leaae n. 431/1998 ovvero vendere l'immobile alle condizioni e modalità previste nel medesimo articolo. Alla seconda scadenza il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori quattro anni alle medesime condizioni del precedente ave i contraenti omettano di attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni. La parte interpellata dovrà rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta aiorni dalla ricezione. Al fine di evitare il rinnovo tacito la parte locatrice deve comunicare la propria intenzione con lettera rdccomandata da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

5. RECESSO ANTICIPATO. La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r.

6. CORRISPETTIVO. Il prezzo della locazione viene liberamente e di comune accordo fissato e stabilito nella somma di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) annuali da paQarsi in dodici rate mensili anticipate di Euro 700,00 (settecento/00), ciascuna

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entro il aiorno auindici di oani mese che saranno saldate in contanti nel domicilio della parte locatrice.

7. APPLICAZIONE CEDOLARE SECCA. Così come specificato al comma 4 del paraarafo 8.3 della Circolare n. 26/E del l aiuano 2011 deii'Aaenzia delle Entrate in riferimento all'articolo 3 del D.Las 14 marzo 2011 n. 23 per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in aualsiasi momento la parte locatrice dichiara di esercitare l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" restando pertanto esonerata dali' obbliao di inviare alla parte conduttrice la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall'obbliQo di corrisPondere l'imposta di reaistro e di : bollo relativa al presente contratto. Neali anni di decorrenza del contratto inoltre, la parte locatrice rinuncia espressamente all'applicazione deali aaaiornamenti del canone di cui sopra, inclusa la variazione accertata daii'ISTAT.

La parte locatrice autorizza la ad effettuare la reaistrazione del presente contratto, presso I'Aaenzia delle Entrate.

8. ONERI ACCESSORI. Oltre al canone sono interamente a carico della parte conduttrice le spese condominiali e di riscaldamento. Il paQamento di tali oneri deve avvenire entro un mese dalla richiesta. Prima di effettuare il paQamento, la parte conduttrice ha diritto di ottenere l'indicazione specifica della spesa anzidetta e dei criteri di ripartizione.

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Oltre alle suddette s12ese sarà a carico della oarte conduttrice anche la tassa oer la rimozione dei rifiuti la tosi nella percentuale eventualmente prevista per leaae le utenze telefoniche aualora attivate di eroaazione di eneroia elettrica e di aualunaue eventuale altro servizio.

9. MOROSITA'. La oarte conduttrice non ootrà in alcun modo ritardare il paaamento del canone e deali oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle viaenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseauito il paaamento delle rate scadute. La clausola è essenziale e la sua violazione orodurrà la risoluzione di diritto del contratto ex art.·

1456 c.c ..

10. DEPOSITO CAUZIONALE. A oaranzia delle obbliaazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice corrisponde alla parte locatrice una somma pari ad Euro 1.400,00 (milleauattrocento/00) non imputabile in conto canoni che verrà restituita al termine della locazione previa verifica delle condizioni dell'immobile e sempre che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti ali obbliahi derivanti dal contratto e dalle leooi vioenti. Il deposito cauzionale sarà improduttivo di interessi. La parte locatrice consegna in data odiena alla parte conduttrice le chiavi dell'immobile ooaetto del presente contratto.

11. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA COSA LOCATA. La parte conduttrice e' tenuta ad eseguire tutte le

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riparazioni conseauenti a danni provocati dalla sua nealiaenza nell'uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti nonchè le Piccole riParazioni di cui all'art. 1609 c.c. Quando la cosa locata ha bisoano di riparazioni che non sono a carico della o_arte conduttrice Quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima. La porte conduttrice dovrà consentire orevio avviso l'accesso alla porzione immobiliare locata alla parte locatrice o a loro incaricati.

12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

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CAMBIO D'USO. E' fatto espresso divieto di sublocazione totale o parziale di immettere nell'alloqqio persone estranee al nucleo familiare della parte conduttrice di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto.

13. REGOLAMENTO CONDOMINIALE. La parte conduttrice e' obbliaata a rispettare e a far rispettare ai proPri familiari e/o dipendenti, le norme del reqolamento condominiale e quelle che venissero deliberate dall'assemblea del condominio.

14. VISITA DEl LOCALI. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, anche a mezzo di persone deleaate, i locali concessi in locazione anche durante il corso della locazione. La parte conduttrice si obbliQa altresì a consentire la visita della porzione immobiliare concessa in locazione sia aqli asQiranti ac_g_uirenti, in caso di vendita dell'immobile, che a q li aspiranti nuovi

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conduttori in caso di risoluzione del presente rapporto. A tal fine la parte conduttrice si obbliqa a concordare con la parte

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locatrice un aiorno lavorativo della settimana in cui sarà consentita la visita.

La Qarte locatrice non concede il diritto di prelazione alla 12arte conduttrice in caso di vendita dell'immobile locato diritto da esercitarsi secondo q li artt. 38 e 39 della Leqqe 392L78.

15. ESONERO DA RESPONSABILITA'. la oarte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da oqni resQonsabilità oer danni diretti ed indiretti che ootessero derivarle da tatto doloso o colposo dei dipendenti della parte locatrice compreso il

p~ortiere o terzi in ~q e nere nonché Qer interruzioni incolpevoli dei servizi.

16. ELEZIONE DI DOMICILIO. A tutti qli effetti del presente contratto compresa la notifica di eventuali atti oiudiziari, la parte conduttrice eleqQe domicilio nell'immobile locato e presso l'ufficio di seoreteria del Comune in cui è situato l'immobile locato.

17. AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI. La parte conduttrice autorizza espressamente la parte locatrice a fornire i propri dati personali all'amministratore e a terzi per adempimenti rLquardanti il raQQorto locativo o comunQue ad esso colleoati.

18. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a _quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle altre leooi vioenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

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19. RISOLUZIONE. In caso di inademoienza ad una delle clausole

soora riportate e di mancato risoetto delle norme di leqqe il oresente contratto si risolverà ioso iure con diritto della oarte ademoiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa per le spese.

Roma lì 10 lualio 2017 ···--··--~-

La parte locatrice La oarte conduttrice

Ai sensi e per oli effetti deoli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutte le clausole che sono state rilette.

La parte locatricE .

. La parte conduttricéf

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