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Divorzio e separazione con la negoziazione assistita: quali costi?

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Divorzio e separazione con la negoziazione assistita: quali costi?

Autore: Redazione | 14/02/2021

Quali costi devono sostenere i coniugi che decidono di separarsi consensualmente e procedere al divorzio con l’ausilio di avvocati, senza andare in tribunale?

La procedura che consente di separarsi o divorziare attraverso l’ausilio dei soli

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avvocati è quella di negoziazione assistita, introdotta nel 2014 dal Decreto Legge 132/2014 convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. Detta procedura è stata accolta positivamente dagli operatori di diritto e dagli stessi cittadini in quanto permette di giungere al medesimo risultato che si otterrebbe seguendo la via tradizionale del ricorso giurisdizionale (separazione consensuale o divorzio congiunto, o anche modifica dei precedenti accordi), ma in tempi molto più ridotti e senza il fastidio e lo stress di presentarsi in Tribunale.

Una domanda sorge, a questo punto, spontanea in caso di divorzio e separazione con la negoziazione assistita: quali sono i costi? In questo articolo, vedremo quali sono i costi da sostenere nonché i benefici di natura fiscale previsti in favore di chi accede a detta procedura. Prima, però, appare utile ripercorrere brevemente la disciplina generale sulla negoziazione assistita.

Negoziazione assistita: normativa di riferimento

La negoziazione assistita è una procedura prevista dalla legge [1] per la risoluzione di controversie che si svolge mediante l’assistenza di uno o più avvocati.

Lasciando da parte i casi specifici in cui la negoziazione assistita è prevista obbligatoriamente come presupposto per potersi rivolgere, in ipotesi di insuccesso, al giudice [2], in tutti gli altri casi essa costituisce una procedura facoltativa, utilizzabile anche nella materia familiare [3].

La procedura prevede che le parti stipulino con l’ausilio degli avvocati una convenzione al fine di cooperare in buona fede e lealtà per raggiungere un accordo su tutti gli aspetti che riguardano le condizioni e gli effetti della separazione e/o del divorzio (o anche della modifica/revisione dei precedenti accordi).

Proprio al fine di consentire il raggiungimento di un accordo che sia equilibrato, che non violi diritti indisponibili e che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, la legge prevede che ogni coniuge debba nominare un proprio avvocato.

Qualora non si raggiunga alcuna intesa su uno o più aspetti della separazione o del divorzio, come ad esempio su chi deve abitare la casa coniugale o

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sull’ammontare del mantenimento dei figli che un coniuge deve versare all’altro, la negoziazione non porterà ad alcun accordo e i coniugi dovranno necessariamente ricorrere al Tribunale promuovendo un giudizio contenzioso.

Se i coniugi riescono, invece, ad accordarsi, dovrà essere redatta una scrittura congiunta nella quale deve darsi atto, tra l’altro, del fatto che gli avvocati hanno tentato, pur senza successo, di conciliare le parti (allo stesso modo di come farebbe il presidente del tribunale all’udienza) e che le hanno informate sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

Una volta sottoscritto, l’accordo di negoziazione dovrà essere depositato dagli avvocati presso la Procura della Repubblica territorialmente competente la quale rilascerà il nulla osta per la successiva trasmissione all’ufficiale di stato civile.

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o con grave handicap, ovvero economicamente non autosufficienti, la Procura provvederà ad autorizzare l’accordo solo se lo stesso venga considerato rispondente all’interesse della prole.

In mancanza, gli atti verranno trasmessi al tribunale ove i coniugi dovranno comparire, con la conseguente apertura di un procedimento giurisdizionale nelle forme tradizionali.

Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del nulla osta ovvero dell’autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica, gli avvocati sono tenuti, sotto le comminatorie di legge, a trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le dovute annotazioni, nonché a depositarne copia presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per finalità statistiche e di monitoraggio sull’uso dello strumento negoziale [4].

Quanto costa la procedura di negoziazione?

Se è vero che la procedura di negoziazione è uno strumento di risoluzione delle controversie molto più snello e celere rispetto al giudizio consensuale svolto dinanzi al tribunale (si può, infatti, ottenere la separazione o il divorzio in meno di un mese), è altrettanto vero che lo stesso ha i suoi costi, pur limitati al solo compenso del proprio avvocato. Infatti, a differenza dei giudizi di separazione consensuale e delle domande congiunte di divorzio, con la negoziazione assistita le

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parti non dovranno versare alcuna spesa di giustizia.

Quanto al pagamento dell’avvocato, si evidenzia che, come per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti, i compensi sono normalmente oggetto di pattuizione per iscritto fra avvocato e cliente e possono variare a seconda di vari fattori. Tra questi, può certamente incidere la difficoltà dell’incarico ove siano diverse le questioni controverse ovvero il numero di consulti telefonici o colloqui richiesti dal cliente, o ancora, gli incontri con l’altro coniuge e il di lui avvocato.

Non tutte le separazioni o divorzi richiedono, infatti, lo stesso sforzo professionale:

ad esempio, nel caso di separazione consensuale senza prole e senza questioni patrimoniali (perché i coniugi non hanno beni in comune e ciascuno provvederà al proprio mantenimento) la negoziazione potrà concludersi con un solo incontro, diversamente dalle ipotesi in cui vi sono figli minori da mantenere, beni da dividersi e altre questioni più o meno complesse da definire.

Alla luce di ciò, si evidenzia che di solito gli onorari dell’avvocato possono variare indicativamente da un minimo di € 1.500,00 a un massimo di € 3.000,00, oltre oneri di legge (spese generali al 15%, IVA al 22% se dovuta e cassa al 4%).

Se viene pattuito un compenso di € 2.500,00, a quest’ultimo dovranno aggiungersi i predetti oneri di legge e precisamente € 375,00 per spese generali,

€ 115,00 per Cassa Previdenziale Avvocati ed € 657,80 per Iva. Il totale dovuto dal cliente con l’aggiunta dei predetti oneri di legge ammonterà, quindi, ad € 3.647,80, salve eventuali altre spese (ad esempio, quelle di trasferta).

Saranno, inoltre, sempre il cliente e l’avvocato a pattuire le modalità di corresponsione del compenso, potendo prevedere – come normalmente accade – un acconto al momento del conferimento dell’incarico e il saldo all’esito della procedura.

Nel caso in cui il cliente e l’avvocato non abbiano pattuito per iscritto il compenso all’atto del conferimento dell’incarico o comunque non abbiano stabilito consensualmente alcun compenso, si potrà fare applicazione dei parametri forensi recentemente introdotti proprio per l’attività di negoziazione assistita[5].

È d’obbligo segnalare, però, che detti parametri possono variare a seconda della complessità del caso trattato, consentendo la determinazione di compensi anche

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superiori a € 5.000,00 nelle ipotesi più complesse. È consigliabile, pertanto, pattuire preventivamente gli onorari con il proprio avvocato, al fine di evitare che all’esito dell’incarico si riceva una richiesta di compenso inaspettata.

Si può accedere alla negoziazione assistita con il patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato o, più comunemente, gratuito patrocinio consente alle persone meno abbienti che soddisfino determinati requisiti di potersi avvalere dell’assistenza di un avvocato con oneri a totale carico dello Stato, per cui la prestazione viene loro resa gratuitamente.

Nel procedimento di separazione consensuale o divorzio congiunto svolto nei modi tradizionali dinanzi al tribunale, la facoltà di accedere al gratuito patrocinio è dalla legge ammessa. Purtroppo, però, detta facoltà non è prevista, ad oggi, per il procedimento di negoziazione assistita, con una evidente limitazione del suo utilizzo.

La persona che non può permettersi il pagamento di un legale non potrà, quindi, accedere a detto strumento e dovrà ricorrere necessariamente ai ben più lunghi e talvolta defatiganti ricorsi tradizionali in tribunale per poter beneficiare gratuitamente della prestazione dell’avvocato e ottenere la separazione o il divorzio (o la revisione delle precedenti condizioni di separazione o divorzio).

Si rimane in attesa, dunque, di una riforma – i cui lavori risultano essere in corso – che estenda l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato alla procedura di negoziazione assistita in materia familiare, in modo da permettere anche ai meno abbienti di poter godere dei vantaggi offerti da tale strumento.

Quanto ai benefici di natura fiscale, si segnala che il soggetto che si sia avvalso della procedura di negoziazione assistita conclusa con successo, può presentare domanda per il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare nell’anno successivo, commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato e sino alla concorrenza della – pur limitata – somma di € 250,00 [6].

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Note

[1] L. n. 162 del 10.11.2014. [2] Art. 3 L. 162/2014. [3] Art. 6 L. 162/2014. [4] Art.

11 L. 162/2014. [5] D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 37/2018. [6] Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015).

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