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ISTRUZIONE OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

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Academic year: 2022

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ISTRUZIONE OPERATIVA

DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

INDICE

1. SCOPO... 1

2. CAMPO DI APPLICAZIONE ... 1

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI ... 1

4. RESPONSABILITA’... 1

5. MODALITÀ OPERATIVE ... 2

Funzione e Nome Firma

R E D A T T O Fabio Pezzotta f.to

A P P R O V A T O Dott. Piero Imbrogno f.to

E M E S S O Enrico Gotti f.to

Versione Data Motivo

0 27/06/2014 Prima emissione

(2)

1. SCOPO

La presente Procedura Operativa ha lo scopo di uniformare, razionalizzare e dettagliare i flussi, i criteri, le modalità operative e i comportamenti relativi alla gestione dei processi di cui trattasi, a dettaglio di quanto riportato dalla IODPM 01.

Ciò nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dalla pianificazione aziendale, regionale e dagli indirizzi nazionali, in un contesto complessivo e coordinato anche con altri Servizi/Dipartimenti, nonché nel riguardo delle norme sulla semplificazione dei procedimenti e sulla responsabilizzazione dei titolari d’impresa.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente P.O. si applica ai seguenti processi attribuiti al Servizio di Medicina Ambientale (SMA):

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) ed ALTRE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI;

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI

• Legge Regionale n. 8/2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”

• “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” - Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009;

• Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (DGR 1175 del 29 dicembre 2010)

• Piano Regionale 2011-2013 per la promozione della salute (D.G.R 1821 del 8 giugno 2011

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

• Legge Regionale 5/2010 “Norme in materia di Impatto Ambientale”

• Regolamento Regionale n°5 /2011 attuativo della l.r. 5/2010

• legge 11 marzo 2005, n°12 - "Legge per il governo del territorio;

• D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi .

• D.G.R. 27/12/2007, n. 6420 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi- VAS

• Linee guida in materia di Controlli emanate in data 16.01.2013 ai sensi dell’art. 14, comma 5 decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35

• Regolamento del Dipartimento di Prevenzione Medico (Aggiornamento 24/10/2013) e I.O. DPM01

• Piano annuale dei controlli del Servizio di Medicina Ambientale.

4. RESPONSABILITA’

La responsabilità della elaborazione e dell’aggiornamento della presente procedura è del Responsabile del Servizio di Medicina Ambientale che si avvale della collaborazione del Responsabile dell’ U.O. Tecnica.

La applicazione della presente è verificata dal Responsabile del Servizio coadiuvato dal Resp. U.O. Tecnica, e dal Responsabile di Settore /USP ufficio per quanto di competenza; le strutture cooperano con l’Ufficio Qualità per il controllo mediante Audit interni.

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5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. AIA, AUA ed ALTRE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI;

Riferimenti specifici:

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (T.U.A.)

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 D.Lgs. 14 marzo 2014, n.46

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (T.U.A.)

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 D.Lgs. n. 128 del 2010 D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Entrata in vigore dal 13 giugno 2013 ;

• Si introduce un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore :

l’autorizzazione agli scarichi;

la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

la documentazione previsionale di impatto acustico;

l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;

la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti.

Ruolo e funzioni ASL:

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale

La normativa di riferimento non prevede competenze dirette specifiche per l’ASL.

La tutela della salute umana compare in ogni caso in molti articoli del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. In allegato si riportano alcuni stralci degli articoli del T.U.A. che individuano nella tutela della salute, oltre che dell’ambiente, l’obiettivo primario della norma.

Appare indubbio che tale ruolo compete, tra gli altri soggetti espressamente indicati (quale ad esempio il Sindaco) alla Asl ed in primis al Dipartimento di Prevenzione Medico.

Si ritiene comunque necessario riportare sotto quanto previsto dall’art. 29 quater, commi 6 e 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (T.U.A.):

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“Art. 29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo così modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

Omissis…

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.

Omissis…"

Va considerato che le attività soggette ad AIA presentano, di norma, una maggiore rilevanza riferita a problematiche ambientali e di riflesso una maggiore probabilità di determinare ricadute sulla salute connesse con l’impatto ambientale.

Pertanto:

Ferme restando le competenze riferibili agli aspetti di tutela della salute pubblica contenuti nelle specifiche Parti e Titoli del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’ambito del procedimento AIA (Nuovi Impianti , modifiche sostanziali, rinnovi) l’ASL, su specifica richiesta, può supportare il Comune territorialmente competente con valutazioni, proposte e pareri per quanto attiene gli aspetti previsti dagli artt.216 e/o 217 del T.U.LL.SS.

Al fine di favorire la corretta applicazione degli artt.216 e 217 del T.U.LL.SS. l’ASL, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, verifica la possibile appartenenza dell’Azienda agli elenchi delle lavorazioni insalubri di prima o di seconda classe ex art. 216 TULLSS secondo gli aggiornamenti recati con specifici Decreti Ministeriali. L’ultimo emanato e tuttora in vigore è i Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994.

L’esito positivo di tale verifica andrà segnalato al Comune competente (SUAP) e alla Provincia (anche solo in CdS quando convocata).

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale

Il supporto con le modalità previste per l’AIA può essere fornito anche nei procedimenti AUA e di altre Autorizzazioni ambientali, sempre che ricorrano i presupposti di applicazione degli artt. 216 e/o 217 del T.U.LL.SS.

Inoltre, sempre su specifica richiesta dell’Autorità competente, nell’ambito dei procedimenti sia di AIA che di AUA e altre Autorizzazioni ambientali, l’ASL può effettuare, attraverso le strutture del competente Servizio PSAL, valutazioni ed esprimere conseguenti pareri per gli aspetti specifici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

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Casi Particolari

Verificare eventuali competenze ASL con valutazione degli aspetti sanitari ed igienici per:

1) Rilascio/rinnovo Autorizzazione allo scarico in Corpo Idrico superficiale :

Contaminazione microbiologica connessa con scarichi in CIS utilizzati a fini irrigui, ricreativi, di pesca;

2) Rilascio/rinnovo Autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (ex art.9 DLgs 99/92);

3) Segnalazione di eventuali criticità legate ad aspetti igienico-sanitari riguardanti la specifica attività in istruttoria, note in base a documentazione agli atti ASL( esposti, segnalazioni, lamentele ecc..);

Strumenti per la valutazione e la predisposizione delle osservazioni:

Per quanto attiene gli aspetti previsti dagli artt.216 e 217 del T.U.LL.SS. ci si può riferire agli strumenti già indicati per la VIA e in particolare fornire il proprio supporto tecnico scientifico (contributo specialistico/osservazioni) in merito alle eventuali ricadute sulla salute della popolazione, utilizzando i criteri di esame e valutazione contenuti nel documento “Linea Guida per la redazione del capitolo dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo alla componente“SALUTE PUBBLICA”.

Competenze:

A dettaglio di quanto riportato dalla IODPM01 e fermo restando il coordinamento SMA delle iniziative a livello centrale, le competenze, vengono attribuite, di norma, nel modo seguente:

Supporto al Comune territorialmente competente con valutazioni, partecipazione a Conferenze dei Servizi, formulazione ed emanazione di proposte e pareri per quanto attiene gli aspetti previsti dagli artt.216 e 217 del T.U.LL.SS., firma degli atti:

USP territorialmente competenti, secondo le procedure in vigore.

Valutazioni e pareri per gli aspetti specifici in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, firma degli atti:

Uffici PSAL territorialmente competenti, secondo le procedure in vigore.

Il Servizio di Medicina Ambientale si riserva la competenza diretta sui casi di particolare rilevanza e/o complessità. Assicura inoltre la collaborazione agli USP qualora richiesta.

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, le osservazioni/pareri di competenza Asl (USP USPSAL) vengono espresse con un unico atto e/o unica verbalizzazione in CdS.

Riferimenti

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