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COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

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Academic year: 2022

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ORIGINALE

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46 del CONSIGLIO del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 111/2015 per la liquidazione di spese legali.

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Giugno alle ore 20:00 presso la sala consiliare a Tiarno di Sotto, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il

CONSIGLIO DEL COMUNE DI LEDRO sono presenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente GIRARDI RENATO Consigliere Presente

BRIGA' ACHILLE Consigliere Presente CAUZZI ANDREA Consigliere Presente CELLANA ERICK Consigliere Presente COLLOTTA LUCA Consigliere Presente DAL BOSCO NATALE Consigliere Presente FEDRIGOTTI ANNA Consigliere Presente FEDRIGOTTI FABIO Consigliere Assente LEONARDI JACOPO Consigliere Presente MAZZOLA MAURIZIO Consigliere Presente

MORA WALTER Consigliere Presente

OLIARI CLAUDIO Consigliere Presente SANTOLINI ANNA MARIA Consigliere Presente SARTORI ROBERTO Consigliere Presente SEGALLA MICHELE Consigliere Presente

TAROLLI EZIO Consigliere Presente

TOLOTTI SERENA Consigliere Presente TRENTINI DARIO Consigliere Presente

PRESENTI: 17 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario comunale dott.ssa M. Flavia Brunelli.

Il Presidente, signor Natale Dal Bosco, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

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Prima della discussione del punto 2 posto all’ordine del giorno è entrato in aula il consigliere Fedrigotti Fabio.

I consiglieri presenti e votanti sono 18.

Delibera n. 46 dd. 30-06-2015

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 111/2015 per la liquidazione di spese legali.

Relazione

L’articolo 21 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L individua le procedure per il riconoscimento di legittimità e per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;

c) ricapitalizzazioni di società costituite per l’esercizio di servizi pubblici;

d) procedure espropriative per opere di pubblica utilità;

e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell’ente;

f) acquisizione di beni e servizi effettuati senza preventiva adozione dell’impegno contabile, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzate le entrate disponibili, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

L’articolo 61 del “Regolamento di contabilità”, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 64 di data 24 ottobre 2012, testualmente recita:

1. Sono qualificati come debiti fuori bilancio le spese attivate, senza assunzione preventiva di impegno di spesa o comunque in maniera difforme dalle regole stabilite per l’effettuazione delle spese dall’ordinamento contabile e dal presente regolamento.

2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disposto non appena si verifichi uno dei casi previsti dall'articolo 21 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m.i..

3. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio, presentata dal responsabile del Servizio Finanziario, sulla base della relazione formulata e motivata dal responsabile competente in merito all’obbligazione sorta, è posta tempestivamente all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. La deliberazione di riconoscimento indica i mezzi di copertura della spesa.

5. Sulla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è acquisito il parere dell’Organo di revisione secondo la procedura prevista dall’articolo 31 (Parere dell’Organo revisore economico finanziaria sulle proposte di variazione di bilancio).

Il Segretario comunale, Maria Flavia Brunelli, ha predisposto una relazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia

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Amministrativa di Trento n. 200/2015, iscritta al n. 111/2015 R.Ric. che ha accolto il ricorso presentato dai signori Elmo Ribaga e Margherita Morandi di Tiarno di Sopra, stabilendo l’annullamento della concessione edilizia in deroga n. 10 rilasciata dal comune di Ledro in data 18 marzo 2015 ed inoltre delle deliberazioni del consiglio comunale di Ledro n. 1 di data 8 gennaio 2015 e n. 11 di data 4 marzo 2015, nonché della deliberazione della giunta provinciale n. 63 di data 26 gennaio 2015, relative alla costruzione di un edificio destinato a deposito a servizio dell’opificio Mariani S.p.A. sulle pp.ff. 442, 443. 444, 445, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 456,457, 460, 461, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 in C.C. Tiarno di Sopra.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso ha annullato gli atti impugnati e ha condannato in solido le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre ad IVA e CNPA, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Il conteggio complessivo dell’onere finanziario derivante in solido a carico del comune di Ledro e della soc. Mariani S.p.A. per il titolo di cui sopra è pari ad euro 4.456,40 complessivi, dettagliato nella nota fatta pervenire, con nota di data 19 maggio 2015 pervenuta in data 21 maggio 2015 al n. 7088 di protocollo comunale, dall’avvocato Sandro Manica di Trento in rappresentanza dei ricorrenti; l’importo a carico del comune di Ledro ammonta pertanto ad euro 2.228,20, comprensivo di CNPA 4%, IVA 22% e rimborso contributo unificato.

Trattandosi di debito solidale, nel caso in cui alla rifusione delle spese legali provveda integralmente la soc. Mariani in qualità di condebitore, e venga fornita la prova del pagamento integrale corrisposto a favore dei ricorrenti, la somma di euro 2.228,20 andrà versata alla soc.

Mariani S.p.A. ai sensi dell’articolo 1299 del Codice civile.

Il Consiglio comunale, ai sensi del citato art. 21 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L deve pertanto riconoscere la legittimità del debito derivante dalla sentenza n. 200/2015 del T.R.G.A. di Trento per consentire la liquidazione dei relativi importi.

Dalla documentazione in atti emergono gli elementi a supporto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

evidenziato che la corte dei Conti, con deliberazione n. 2/2005/Cons. la Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva si è espressa in merito alla natura giuridica da attribuire alla deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, affermando che “il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio comunale” e che “il riconoscimento dal parte del Consiglio comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio”;

richiamata inoltre la la deliberazione 17 gennaio 2007 n. 1 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la quale si stabilisce la necessarietà ed obbligatorietà di riconoscere il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di primo grado con specifico atto

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consiliare, stabilendo in particolare che l’esistenza di disponibilità finanziarie sul bilancio comunale, destinate a far fronte all’esito negativo del giudizio, non fa venir meno la necessità dell’attivazione della procedura consiliare di riconoscimento del debito;

visto l’art. 14 comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modifiche dalla L.

28 febbraio 1997 n. 30 (“Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni: 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi);

esaminata la proposta di deliberazione in atti, redatta dalla Responsabile del Settore Finanziario, corredata della documentazione a supporto della necessità di riconoscimento del debito come prodotta dal Segretario comunale;

vista la deliberazione consiliare n. 17 di data 12 marzo 2015 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015 - 2018 e relazione previsionale e programmatica;

verificata la disponibilità di bilancio;

visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;

visto il parere favorevole sul riconoscimento del presente debito fuori bilancio espresso dall’organo di revisione contabile in data 10 giugno 2015 pervenuto al Comune di Ledro in data 11 giugno 2015 al n. 8209 di protocollo, acquisito ai sensi dell’articolo 61 comma 5 del Regolamento di contabilità citato;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile ai sensi dell’art. 81 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010, entrato in vigore il 22 maggio 2010, successivamente modificato con deliberazione n. 35 di data 29 ottobre 2014;

con voti favorevoli n. 17, contrari n. 1 (Anna Maria Santolini), astenuti n. 0, su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

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DELIBERA

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di euro 2.228,20 complessivi, così determinato:

Creditori Descrizione del debito Importo (euro)

Estremi normativi Elmo Ribaga e Margherita

Morandi

Spese di soccombenza

liquidate in sentenza 2.228,20 (*)

Art. 21 comma 1 lett. a) del T.U.LL.RR.O.C.

approvato con D.P.Reg.

1/2/2005 n. 4/L

(*) 50% delle spese di soccombenza stabilite in sentenza a carico di comune di Ledro e Mariani s.p.a. in solido nell’importo di euro 3.000 oltre a CNPA, IVA e contributo unificato.

2. di dare atto che, trattandosi di debito solidale, nel caso in cui alla rifusione delle spese legali provveda integralmente la soc. Mariani in qualità di condebitore, e venga fornita la prova del pagamento integrale corrisposto a favore dei ricorrenti, la somma di euro 2.228,20 andrà versata alla soc. Mariani S.p.A. ai sensi dell’articolo 1299 del Codice civile;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.228,20 con imputazione al codice di bilancio 1010208 conto 34.8 sottoconto 13 capitolo 01021080 del bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Natale Dal Bosco

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa M. Flavia Brunelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni consecutivi dal 03-07-2015 al 13-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa M. Flavia Brunelli

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2015 [ ]

[X]

dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa M. Flavia Brunelli

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