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COMUNE DI PEIO. Provincia di Trento VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 167 DEL Presenti: n. 5 Assenti: n.

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COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 167 DEL 23.12.2020

RINNOVO PER L'ANNO 2021 DEI CONTRATTI DI VENDITA E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI IDROELETTICI DI "MASO CONTRA", (CODICE UPNR 0602676), E DI "MASO CASTRA", (CODICE UPNR 0594912), DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PEIO E REALIZZATI MEDIANTE CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

OGGETTO:

L'anno Duemilaventi, addì Ventitre, del mese di Dicembre, alle ore 17:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente

PRETTI ALBERTO SINDACO

Presente

MORESCHINI PAOLO VICESINDACO

Presente

PEGOLOTTI SIMONE ASSESSORE

Presente

MARINI VIVIANA ASSESSORE

Presente

MARTINOLLI GIANPIETRO ASSESSORE

Presenti: n. 5 Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pubblicata all'albo il 24.12.2020 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

(2)

DELIBERA N° 167 DEL 23/12/2020

OGGETTO: RINNOVO PER L’ANNO 2021 DEI CONTRATTI DI VENDITA E DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI IDROELETTICI DI “MASO CONTRA”, (CODICE UPNR 0602676), E DI “MASO CASTRA”, (CODICE UPNR 0594912), DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PEIO E REALIZZATI MEDIANTE CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 20 di data 21 febbraio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvavano i testi dei contratti di vendita dell’energia per l’anno 2017 degli impianti idroelettrici di Maso Contra e di Maso Castra di proprietà del Comune di Peio, con la società Dolomiti Energia Trading Spa appartenente al Gruppo Dolomiti Energia Spa.

Vista la propria deliberazione n. 181 del 03 dicembre 2019, con la quale veniva disposta la proroga dei contratti in oggetto per ’anno 2020, con un prezzo economico di + 0,80 €uro/Mwh per l’anno 2020, rispetto al prezzo zonale pubblicato in esito al mercato del giorno prima dal Gestore dei Mercati Energetici con riferimento alla zona in cui è ubicato l’impianto, e con le Garanzie di Origine dell’anno 2020 ad €uro 0,50 ognuna.

Verificato che i contratti in vigore per la vendite dell’energia, prevedono all’Articolo 3, la possibilità del rinnovo automatico di anno in anno, dal 01.01 al 31.12, in assenza di disdetta formale da inviare da una delle parti alla controparte mezzo raccomandata AR o mezzo PEC, con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza annuale o delle eventuali proroghe.

Accertato che nessuna delle due parti ritenendo proficuo e duraturo il rapporto, ha ritenuto di comunicare la propria contrarietà al rinnovo mezzo raccomandata AR o mezzo PEC, nei termini contrattuali di preavviso previsti.

Visto l’andamento del prezzo dell’energia sul libero mercato del mesi di novembre 2020, con un valore medio di circa €uro 48,45

€/MWh, [Valore del prezzo d’acquisto, (Prezzo Unico Nazionale PUN), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME)], e visto l’andamento medio dell’intero anno 2020, con mesi come aprile e maggio con momenti proprio a zero, e con delle medie mensili rispettivamente di €uro 24,81 e di €uro 21,79.

Considerato che il prezzo di mercato dell’energia in Italia zona Nord, (PUN Zonale), è strettamente collegato e vincolato al prezzo orario dell’energia elettrica in esito alla sessione giornaliera MGP del mercato spot organizzato dal GME Spa relativo alla zona elettrica nord, disponibile nella sezione “Esiti Mercato” sul sito del GME www.mercatoelettrico.org , inteso per i nostri contratti in essere quale prezzo MGP orario effettivo delle produzioni registrate dai due impianti, (e non come potrebbe essere inteso invece quale prezzo zonale medio della zona Nord, come pubblicato dal GME), e che quindi i possibili scostamenti di prezzo praticati dai vari Trader, non superano il “range” minimale di più o meno 1,5%, rispetto alla base ufficiale pubblicata del GME.

Fatto inoltre presente che il Comune ha ritenuto opportuno, tenuto conto delle modificate condizioni di mercato e dell’andamento dei prezzi di mercato fortemente al ribasso, di richiedere comunque il mantenimento del prezzo attuale dell’energia alla società Dolomiti Energia Trading Spa anche per l’anno 2021, e con le Garanzie di Origine ad €uro 0,25 ognuna, quale migliore condizione attualmente praticabile e più che concorrenziale.

Dato atto che la società Dolomiti Energia Trading Spa ha accolto la richiesta inviando sua nota del 27 novembre 2020, con la conferma delle stesso condizioni dell’energia del 2020 anche per l’anno 2021, al prezzo zonale pubblicato in esito al mercato del giorno prima dal GME con riferimento alla zona Nord, più 0,80 €uro a Mwh, e con le GO ad €uro 0,25 ognuna.

Visto che la società Dolomiti Energia Trading Spa ha inviato nota di data 27 novembre 2020 pervenuta al protocollo comunale ed assunta al n. 7524 del 1.12.2020, portante il testo dell’atto integrativo proposto per il rinnovo anno 2021 la seguente nuova proposta:

“ A far data dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021 il prezzo di vendita di cui all’art.8.1 di entrambi i Contratti sarà pari al prezzo zonale pubblicato in esito al mercato del giorno prima dal Gestore dei Mercati Energetici con riferimento alla zona in cui è ubicato l’impianto di cui all’Allegato A + 0,80 €/MWh, ed il prezzo di vendita delle Garanzie d’Origine riconosciute per la produzione immessa in rete nel corso dell’anno 2021, sarà pari a 0,25 €/GO. Resta inteso che rimarranno ferme ed invariate tutte le altre clausole dei Contratti, con gli oneri di sbilanciamento di cui all’Art. 40 della delibera AEEG n° 111/06, a totale carico del Cliente ”.

Confermato che contrattualmente sono a totale carico del Cliente acquirente dell’energia, gli eventuali oneri di sbilanciamento di cui all’Art. 40 della delibera AEEG n° 111/06 sostenuti dal Cliente nei confronti di Terna.

Valutato l’opportunità di cedere contestualmente all’energia prodotta dai due impianti per l’anno 2021, anche le Garanzie di Origine (GO) spettanti ai due impianti idroelettrici per l’intero anno 2021 ai due impianti certificati dal GME, (pari ad una garanzia per ogni MWh di produzione netta immessa in rete), al prezzo fisso e garantito di €uro 0,25 per ogni GO.

Visto l’andamento del valore di mercato delle GO del corrente anno 2020, come pubblicato dal GME e che sono stata in forte ribasso, a volte anche sotto gli €uro 0,18 ognuna.

Vista l’incerta posizione comunitaria della Gran Bretagna, che può sensibilmente condizionare il mercato delle GO per l’anno 2021, quale incerto potenziale e forte acquirente deficitario.

Quantificato in maniera provvisoria e prudente, sulla base dei prezzi di mercato relativi all’anno 2020, un introito a favore del Comune di Peio per le GO dell’anno 2021, (a parità di produzione stimata), in applicazione del nuovo prezzo delle Go praticato per l’anno 2021 di €uro 0,25 ognuna, un introito prospettico e stimato delle GO per l’anno 2021, di circa €uro 19.500,00.

(3)

Considerato che la partecipata Alto Noce Srl ha richiesto quale requisito sostanziale per l’efficacia dei contratti per l’acquisto dell’energia per l’anno 2021, la presentazione di una preventiva fidejussione pari ad €uro 800.000,00, (ottocentomila/00).

Valutato che dato il patrimonio netto del Gruppo Dolomiti Energia Spa, (€uro 539.175.526 di Patrimonio Netto nel Bilancio consolidato 2018), la richiesta di una eventuale fidejussione a garanzia dei pagamenti futuri dell’energia da parte della controllata Dolomiti Energia Trading Spa, risulta essere del tutto priva di utilità ma solo generatrice di costi aggiuntivi, che alla fine direttamente o indirettamente, ricadono sulle parti e ne riducono i margini disponibili di trattativa.

Verificato anche che per il Comune di Peio quale Ente Pubblico, la certezza degli incassi e la solidità patrimoniale del Trader e del Gruppo cui lo stesso fa eventualmente parte, è di primaria ed imprescindibile importanza nel contesto delle valutazioni economiche e complessive a tutela del patrimonio dell’Ente, visto l’andamento del mercato dell’energia degli ultimi mesi e le grandi incertezze economiche causate dagli effetti della pandemia da COVID, e visti anche gli obblighi assunti nei confronti dell’Associato in Partecipazione che, in base al contratto stipulato in data 24 maggio 2014, (Rep. n. 1173), ha realizzato e finanziato a sue totali spese, i due impianti di Contra e di Castra, con l’assunzione di importanti finanziamenti e con impegnative rate di ammortamento annuali.

Vista anche collocazione fisica degli impianti di Contra e di Castra, (e di Cusiano), e la loro interconnessione e totale dipendenza idraulica dall’impianto di testa a monte di “Cogolo Pont”, dal quale gli impianti di Contra e i Castra a cascata ed in serie, prelevandone lo scarico diretto tramite intercettazione prima della sua restituzione in alveo, con la piena attuale collaborazione e disponibilità del gestore superiore, a ridurre le produzioni quando ai nostri impianti inferiori e a cascata occorrono degli imprevisti fermi, ed a iniziare le produzioni in modalità lenta e non improvvisa per non causare delle perdite di acqua alla messa in moto del nostro sifone del primo impianto di Contra.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 23 dicembre 2000 e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di disporre, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la proroga dei contratti di vendita dell’energia per l’anno 2021 stipulati con la società Dolomiti Energia Trading Spa appartenente al Gruppo Dolomiti Energia Spa, degli impianti idroelettrici di Maso Contra e di Maso Castra, con il mantenimento delle stesse condizioni del 2020, specificate nella comunicazione inviata il 27 novembre 2020, e come da nota di data 27 novembre 2020 che la società Dolomiti Energia Trading Spa ha inviato, assunta al protocollo del Comune di Peio n. 7524, del 01.12.2020, portante il testo dell’atto integrativo proposto per il rinnovo dell’anno 2021, comprese la Garanzie di Origine, nella seguente nuova proposta che si conferma ed approva:

“ A far data dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021 il prezzo di vendita di cui all’art.8.1 di entrambi i Contratti sarà pari al prezzo zonale pubblicato in esito al mercato del giorno prima dal Gestore dei Mercati Energetici con riferimento alla zona in cui è ubicato l’impianto di cui all’Allegato A + 0,80 €/MWh, ed il prezzo di vendita delle Garanzie d’Origine riconosciute per la produzione immessa in rete nel corso dell’anno 2020 sarà pari a 0,25 €/GO. Resta inteso che rimarranno ferme ed invariate tutte le altre clausole dei Contratti, con gli oneri di sbilanciamento di cui all’Art.40 della delibera AEEG n°11/06, a totale carico del Cliente ”,

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di delegare il Sindaco alla formalizzazione e sottoscrizione dell’atto integrativo di rinnovo dei contratti, e di tutti gli atti e documenti necessari al rinnovo oggetto della presente deliberazione.

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DELIBERA N° 167 DEL 23/12/2020

3. Di dare atto che nel bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 sono stati previsti idonei capitoli per l’introito dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia e precisamente risorsa 3.01.0850 - capitolo 10000 - PCF E.3.01.01.01.004 per quanto riguarda l’impianto idroelettrico di Maso Castra, e risorsa 3.01.0850 - capitolo 20000 - PCF E.3.01.01.01.004 per quanto riguarda l’impianto idroelettrico di Maso Contra, e che all’effettivo accertamento dell’entrata si provvederà sulla base delle effettive produzioni degli impianti, e collegate fatturazioni come dai prospetti di fatturazione mensili emessi dal Trader acquirente società Dolomiti Energia Trading Spa.

4. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Visto l’articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

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PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to BEVILACQUA dott. RINO Peio, 23/12/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Peio, 23/12/2020

F.to PRETTI rag. TIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(6)

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Bevilacqua dott. Rino IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Pretti Alberto

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Bevilacqua dott. Rino

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 24/12/2020 al giorno 03/01/2021.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

Bevilacqua dott. Rino IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE Peio, lì

Bevilacqua dott. Rino

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entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPReg.

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della

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