• Non ci sono risultati.

COMUNE DI PEIO Provincia di Trento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI PEIO Provincia di Trento"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PEIO E DI RABBI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 3 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 2/L E S.M. E I. PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONCORSO UNITARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

N° 41 DEL 31.07.2017

DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

L'anno Duemiladiciassette, addì Trentuno, del mese di Luglio, alle ore 19:00, nella Sala Congressi presso il Parco Nazionale dello Stelvio di Cogolo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presente DALPEZ ANGELO

Presente MORESCHINI PAOLO

Presente FRAMBA FRANCESCO

Presente MARINI VIVIANA

Presente PRETTI MAURO

Presente BEZZI UMBERTO

Presente PEDERGNANA VITO

Presente PENASA ALBERTO

Presente PENASA GIUSEPPE

Presente PRETTI IVANA

Presente BORDATI ALDO

Presente GIONTA DANIEL

Assente Giustificato VENERI AURELIO

Presente VENERI LUCA

Presenti: n. 13 Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO Sig. Loiotila Giovanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dalpez Angelo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 02.08.2017 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

(2)

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PEIO E DI RABBI AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 3 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 2/L E S.M. E I. PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONCORSO UNITARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

Relazione.

L'art. 13, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i. prevede che i comuni possano stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

Lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare tra i comuni, ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro comune.

Le Amministrazioni Comunali di Peio e di Rabbi hanno manifestato la necessità di coprire, nei rispettivi organici, il posto di Agente di Polizia Locale.

Vista a tal proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 410 di data 05 marzo 2010 avente ad oggetto: "Dotazione organica dei Corpi/Servizi di Polizia Locale con qualifica permanente di U.P.G. definizione degli "standard minimi" di servizi di cui all'art. 10, comma 4 della L.P. 27 giugno 2005 n. 8", dalla quale si desume la facoltà di procedere alla copertura del posto mediante bando di concorso, in deroga alla disciplina in materia di spesa del personale di cui al Protocollo d’Intesa per il 2017 di data 11 novembre 2016, facendo riferimento agli standard minimi.

Dato atto nello specifico che vi è la volontà di mettere a sistema una reciproca collaborazione nella gestione del concorso per il reclutamento del rispettivo personale di Polizia Locale.

D'intesa fra le Amministrazioni, è stato quindi predisposto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i. e dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., che disciplina le modalità.

La convenzione proposta permette agli enti convenzionati di avvalersi degli uffici di un unico ente per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale, riducendo i costi di gestione, i tempi delle procedure necessarie per la copertura di posti vacanti, migliorando la qualità del servizio e realizzando economie di gestione. Nello stesso tempo la convenzione offre ai candidati più ampie possibilità di impiego attraverso la partecipazione a selezioni uniche per più enti, riducendo sia l'impegno che i costi di partecipazione.

Viene individuato comune capofila il Comune di Peio.

Con il presente provvedimento si propone quindi al Consiglio Comunale di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Peio e di Rabbi per l’effettuazione di concorsi e/o prove selettive unitarie per il reclutamento del personale, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i..

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visto lo schema di convenzione composto da n. 10 articoli, relativo alla gestione in maniera unitaria tra il Comune di Peio ed il Comune di Rabbi di concorsi e/o prove selettive di personale per il solo reclutamento di personale di Polizia Locale, ai sensi dell'art.

13, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i. e dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Vicesegretario;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

(3)

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 23 dicembre 2000 e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i..

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data 11 maggio 2002 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione tra i Comuni di Peio e di Rabbi, ai sensi dell’art.

13, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i., per l'effettuazione del concorso unitario per il reclutamento del personale di Polizia Locale composto di n. 10 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di individuare il Comune di Peio ente capofila.

3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione formale con firma digitale del testo della convenzione di cui al punto 1., con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

4. Di dare atto che le spese relative alla Commissione di Concorso saranno assunte con il provvedimento di nomina della stessa a carico del bilancio 2017 - intervento 1.01.0203 - capitolo 135 - PCF U.1.03.02.99.005 - missione 1 - programma 1 e che il relativo rimborso 50% da parte del Comune di Rabbi sarà accertato ad apposita risorsa che sarà istituita - PCF E.3.05.02.03.002.

5. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Visto l’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

(4)

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I.

**********************

IL VICESEGRETARIO F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA Peio, 31/07/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Peio, 31/07/2017

F.to PRETTI rag. TIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(5)

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA IL VICESEGRETARIO F.to DALPEZ ANGELO

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 02/08/2017 al giorno 12/08/2017.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e i., immediatamente eseguibile.

LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA IL VICESEGRETARIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO Peio, lì 02/08/2017

LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA

(6)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 31 luglio 2017.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO F.to Dalpez Angelo F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PEIO E DI RABBI AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 3 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 2/L E S.M. E I. PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONCORSO UNITARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

L’anno _______, il giorno___ del mese di _______ tra il Comune di Peio ed il Comune di Rabbi come di seguito rappresentati:

1. Comune di Peio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Dalpez Angelo, nato a _________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Via G. Casarotti, n. 31 - Peio (TN), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’Ente che rappresenta (C.F. 00308670223) a ciò autorizzato con deliberazione ______n. ___di data ____ del Consiglio Comunale;

2. Comune di Rabbi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Cicolini Lorenzo, nato a _________ il ______________, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Frazione San Bernardo n. 48/D - Rabbi (TN), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’Ente che rappresenta (C.F.

00279660229) a ciò autorizzato con deliberazione ______n. ___di data ____ del Consiglio Comunale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di effettuazione del concorso unitario per il reclutamento del rispettivo personale di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. e i..

Art. 2

Clausole di operatività

Con la presente convenzione viene individuato il Comune di Peio come ente capofila per la procedura concorsuale di reclutamento del personale di Polizia Locale. Pertanto sulla base della presente convenzione il Comune di Peio procederà ad approvare tutti i documenti relativi alla procedura.

La graduatoria approvata dall’ente capofila che bandisce il concorso avrà validità anche per il comune non capofila.

Art. 3 Bando

Il bando di concorso dovrà fare esplicito richiamo alla condizione di concorso e specificare quanti posti sono

messi a concorso, indicando che potrà essere utilizzata per assunzione a tempo indeterminato e determinato

anche presso l'ente non capofila.

(7)

Art. 4 Procedure

La procedura concorsuale è espletata dal comune capofila a partire dall’approvazione del bando fino all'approvazione finale dei verbali della Commissione Giudicatrice ed alla approvazione della graduatoria finale di merito. Il Comune di Peio procederà all’assunzione e successivamente il Comune di Rabbi potrà utilizzare la graduatoria per l'assunzione di personale.

Art. 5

Commissione Concorso

La Commissione di Concorso è presieduta dal Segretario del comune che bandisce il concorso (ente capofila) e sarà nominata secondo il regolamento del comune capofila. Nella stessa, fatta esclusione per il Presidente, si garantisce la rappresentanza paritetica dei componenti proposti dalle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione, salvo diverso accordo tra le Amministrazioni.

Art. 6 Graduatoria

La graduatoria del concorso unica è approvata dal solo comune capofila e ha la validità prevista dalle norme di legge.

L’utilizzo delle graduatorie finali avverrà in base ai termini di assunzione di ciascun comune.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato da ciascun comune.

Art. 7 Spese

Le spese sono a carico del comune che bandisce il concorso e vengono ripartite fra i comuni aderenti al 50%

ciascuno.

Art. 8 Durata

La presente convenzione ha durata per la sola procedura di reclutamento del personale di Polizia Locale.

Art. 9 Disposizioni finali

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d’intesa tra i Sindaci dei comuni aderenti.

Art. 10 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86, art. 1, lettera B) tariffa - Parte II. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto per le Amministrazioni Comunali in forma digitale.

Riferimenti

Documenti correlati

2.3.2015, oltre che per illegittimità derivata delle deliberazioni assunte in pari data dai Comuni di Siror, Tonadico e Transacqua, aventi ad oggetto: approvazione domanda alla

 Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 6 recante la

Le spese per l’acquisto di autoveicoli, inclusi gli autoveicoli elettrici, autoveicoli ibridi e ibridi plug-in, motoveicoli elettrici con almeno tre ruote nonché gli autoveicoli

«ordinamento dell'UE». Nel testo italiano della lettera f) del comma 3 dell'art. 17, e successive modifiche, le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con DPReg.

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

97/2001 vorgesehenen strafbaren Handlungen ‒ kontinuierliche Amtsunterschlagung (Art. 319-ter StGB), Anstiftung zu Gewährung oder Versprechung von Vorteilen

dal 31.10.2013 al 10.11.2013.. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. delle leggi regionali