• Non ci sono risultati.

genzia ntrate CUD Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati Redditi 2013 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "genzia ntrate CUD Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati Redditi 2013 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE"

Copied!
30
0
0

Testo completo

(1)

I. Informazioni per il contribuente

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 1

2. Utilizzo della certificazione 2

3. Scelta della destinazione dell’8

e del 5 per mille dell’IRPEF 3

4. Certificazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS 5

II. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – Compilazione dati fiscali

1. Informazioni generali 5

2. Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico

o altro sostituto d’imposta 6

3. PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato

o altro percettore delle somme 6

4. PARTE B – Dati fiscali 8

III. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – Compilazione dati previdenziali e assistenziali

1. Generalità 19

2. PARTE C – Dati previdenziali e assistenziali INPS 20

Appendice TABELLA A

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% 27 TABELLA B

Oneri per i quali spetta la detrazione del 24% 27 TABELLA C

Codifica Annotazioni 28

CUD 2014

ntrate

Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati

Redditi 2013

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(2)

I. Informazioni per il contribuente

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’im- posta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in for- mato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica men- tre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pen- sione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l’importo dei contributi previdenziali e assi- stenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri sog- getti a ciò tenuti, che la presente certificazione contiene diversi dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

1.1 Dati personali

Tale certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l’ammontare complessivo delle som- me e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, resta nella di- sponibilità dell’interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destina- zione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, essa deve essere acquisita dall’Agenzia delle Entrate, ovvero dagli interme- diari abilitati alla trasmissione telematica.

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

1.2 Dati sensibili

L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativamente disposta dall’interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.

Anche la scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF è facoltativa e può comportare il conferimento di dati di natura “sensibile”.

1.3 Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di pro- tezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. reddi- tometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del reddito- metro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali.

(3)

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

1.4 Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da per- seguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

1.5 Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d’imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell’informativa che questi ha già reso all’interessato, il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione.

1.6 Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”.

Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.

La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L’elenco degli ulteriori responsabili è presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it ed è consultabile, a richiesta del- l’interessato, presso gli uffici periferici dell’Agenzia.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

1.7 Diritti dell’interessato

L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trat- tamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma 1.8 Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri dedu- cibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinque per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2014), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le ope- razioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pen- sioni”. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia

(4)

sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rim- borsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 131 della certifi- cazione).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere con- siderati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri red- diti (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usu- frutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

• il quadro RM del Mod. UNICO 2014 Persone fisiche:

– se hanno percepito nel 2013 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli si- milari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n.

239 e successive modificazioni;

– se hanno percepito nel 2013 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

• il quadro RT del Mod. UNICO 2014 Persone fisiche:

– se nel 2013 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;

– se nel 2013 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;

– se nel 2013 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta;

• il modulo RW, se nel 2013 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno ef- fettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;

• il quadro AC del Mod. UNICO 2014 Persone fisiche se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per eviden- ziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.

I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2014 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

3. Scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF Il contribuente può destinare:

• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;

• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l’apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al pe- riodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

3.1 Destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:

• a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;

• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;

• per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uo- po costituito da parte dell’Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;

• per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;

• a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso orga- nismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;

(5)

• per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Lu- terana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;

• per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e cultu- rale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’anti- semitismo a diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche;

• per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa;

• per fini di culto, istruzione assistenza e beneficienza a favore della Chiesa apostolica in Italia;

• per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero da parte dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;

• per gli interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte dell’Unione Buddhista Italiana;

• per il sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, so- ciali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi da parte dell’Unione Induista Italiana.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle dieci istituzioni bene- ficiarie della quota dell’otto per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

3.2 Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

a) sostegno a favore di:

• volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.

460 e successive modificazioni;

• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;

• associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 4 di- cembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

f) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante at- tività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

I contribuenti esonerati sono ammessi ad effettuare la scelta se nel punto 5, parte B dati fiscali della certificazione (CUD 2014), risultano indicate ritenute.

La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle diverse finalità desti- natarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Inoltre, il contribuente deve dichiarare di essere esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendo la firma in fondo alla scheda.

Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Gli elenchi dei soggetti cui può essere destinata la quota del cinque per mille dell’IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3.3 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la pre- sentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2014 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;

• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche

(6)

se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL- L’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell’IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS 4.1 INPS – Sezioni 1 e 2

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al D.Lgs. del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Per i soggetti iscritti all’INPS l’importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato per i lavoratori subordinati nella Se- zione 1, punto 6, e per i collaboratori nella Sezione 2, punto 11. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

4.2 Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) – Sezione 3

La Sezione 3 certifica i redditi imponibili e i contributi afferenti alle gestioni ex INPDAP, di seguito Gestione Dipendenti Pub- blici (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS). Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pen- sionistici TFS, TFR, Gestione credito, ENPDEP, ENAM ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all’anno 2013.

L’importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, delle diverse gestioni del trattamento di fine ser- vizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nella Sezione 3, nei punti 24, 26, 28, 30 e 32.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ai fini degli adempimenti istituzionali.

II. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta - Compilazione dati fiscali

1. Informazioni generali

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al di- pendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ri- cevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente ab- bia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21 dicembre 2006).

(7)

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati viene resa disponibile dagli enti previden- ziali solo in modalità telematica, salvo facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l’indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2013 fino all’ap- provazione del nuovo schema di certificazione. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arro- tondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dal- la tabella C posta in appendice alle presenti istruzioni con il corrispondente codice. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

2. Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, nu- mero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retri- buzioni. Si precisa che l’indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera “T”, mentre quella del nu- mero di fax deve essere preceduta dalla lettera “F”.

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dal- la classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell’Eco- nomia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere attraverso il flusso telematico per il tramite dell’Agenzia delle entrate i 730-4 dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato.

I sostituti, entro il 31 marzo 2014, devono indicare nell’apposita comunicazione l’indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4:

• sostituti utenti Entratel o Fisconline comunicano il proprio indirizzo telematico o l’indirizzo dell’intermediario delegato alla ricezione dei 730-4;

• sostituti non in possesso di abilitazione telematica comunicano l’indirizzo telematico dell’intermediario delegato alla ri- cezione dei 730-4;

• sostituti che intendono variare l’indirizzo telematico indicato nella precedente comunicazione comunicano il nuovo indi- rizzo telematico presso cui ricevere i 730-4.

Il modello di comunicazione 730-4 è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it - percorso: home - cosa devi fare - co- municare dati - richiesta per ricezione dei 730-4.

Si precisa che i risultati contabili destinati all’INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze, indicati con i relativi codici fiscali nel sito internet https://noipa.mef.gov.it, devono essere trasmessi, dal soggetto che presta l’as- sistenza fiscale, utilizzando i rispettivi canali telematici messi a disposizione.

Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, ri- portato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

3. PARTE A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Nella parte A “Dati generali” il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, com- prensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Occorre, inoltre, indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2013 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 solo se diversi

(8)

dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal ses- santesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il punto 8 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza comple- mentare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

1- per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è pre- vista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;

2- per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

3- per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

4- per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l’importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi co- dici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale “A”.

Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la compilazione del punto 11 “Eventi eccezionali” è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;

2 - per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti da- gli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;

3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergen- za umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha pre- visto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tri- butari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art.1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n.147;

4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice del- l’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste per la ripresa della riscossione.

Come precisato dalla Circ. n. 46/E del 2012, il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (la cui legge di conversione ha assorbito il contenuto del D.L. n. 194 del 16 novembre 2012) ha previsto la possibilità di accesso al finanziamento per il paga- mento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia per il tramite del sostituto d’imposta.

In quest’ultima ipotesi, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento ai sensi della predetta circolare, devono indicare nelle annotazioni (cod. CD) l’importo delle ritenute operate a partire dal mese di luglio 2013 se- condo il piano di ammortamento del finanziamento nonché l’importo delle ritenute che residua.

Nella ipotesi in cui il sostituto non ha aderito alla richiesta o non aveva i requisiti per fruire del finanziamento agevolato ovvero il dipendente ha richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d’imposta, que- st’ultimo deve certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate. In tal caso nel punto 136 deve essere indicato il codice “C” e nelle annotazioni (cod. CE), deve essere data comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.

Per l’individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei punti 14 e 19, ai fini dell’individuazione del comune a cui versare l’addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all’IRPEF).

(9)

Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 fissa i criteri per la determinazione del do- micilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all’estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Nella certificazione è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del so- stituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando “C” per coniuge,

“F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di detra- zione spettante la lettera “C”. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico. Se tale de- trazione non spetta per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la de- trazione spettante come figlio che quella come coniuge.

4. PARTE B - Dati fiscali

Nella parte B “Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni pre- cedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell’anno a se- guito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di ca- pitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se mino- renni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 di- cembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

• nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede;

• l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;

• nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere speci- ficato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione.

4.1 Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi

Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e di dispo- sizioni particolari, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L.14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 137 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasio- nalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi cor- risposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Nel presente punto deve essere altresì indicato l’importo complessivo delle indennità di cui all’art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all’art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall’articolo 19 del TUIR proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.

(10)

Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l’ammontare complessivo eccedente il milione di euro.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l’ammontare delle singole indennità corrisposte.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l’importo da indicare in tale punto comprende sia l’ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l’importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cau- se non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di la- voro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l’importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell’anno 2013 e nel punto 5 l’ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell’ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. ri- scatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipa- zione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l’imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d’imposta risul- tanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tas- sazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell’eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non uti- lizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell’art. 51 del TUIR, in- dicare la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2013 dal Decreto Interministeriale 7 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Sta- to estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L.

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel ter- ritorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nelle annotazioni (cod. BC) indi- care l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90 % dell’imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la L. 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80% per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori. Nel presente punto va indicato, quindi, rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito impo- nibile (80% o 70% dell’ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento, rispettivamente dell’80% e del 70% dell’imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevo- lazione in sede di dichiarazione dei redditi.

(11)

Remunerazioni sottoforma di bonus e stock option

In base a quanto stabilito dall’articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall’articolo 23, comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni (cod. BL):

– l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;

– la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione;

– la relativa imposta operata.

Nel punto 2 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’eser- cizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro di- pendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi percepiti (punti 1 e 2), le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammon- tare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tali informa- zioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Redditi esenti

Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d’imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare l’importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Con apposita annotazione (cod. BQ) sono indicate nella certificazione le ulteriori categorie di redditi esenti (retri- buzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rap- presentanze diplomatiche e consolari e missioni; somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ri- cerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dalla L. 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste dalla L. n. 210 del 3 luglio 1998; gli assegni di ricerca previsti dalla L. n. 240 del 30 dicembre 2010); somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito impo- nibile erogate da parte dell’INAIL; somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell’INPS).

Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del TUIR.

Nel punto 4 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla de- trazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione anche qualora questo sia di durata inferiore all’anno, (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell’art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d’imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.

(12)

Nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventual- mente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 102, 103, 107, 108, 109 e 114. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L’importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

• non tutte risultano ancora operate;

• in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 201 e 203.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle co- municazioni fornite dal “Casellario delle pensioni” devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di con- guaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certi- ficazione intestata agli eredi.

Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’ac- conto per il periodo d’imposta 2013 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2013 dal so- stituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2014 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione sepa- rata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’ addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica solu- zione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’infor- mazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effet- tivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

Nel punto 14 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi ec- cezionali, già compreso nell’importo indicato nel punto 5.

Nel punto 15 va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel punto 17 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente dovuto a titolo d’acconto per il pe- riodo d’imposta 2013 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel punto 18 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indi- cato nel punto 11.

Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell’ addizionale regionale e del saldo dell’addizionale co- munale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezio- nali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

(13)

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF, dell’acconto di addizionale comunale al- l’IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione. Il sostituto che ha ride- terminato l’importo del secondo o unico acconto IRPEF come stabilito dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, nelle annotazioni (cod. BA) deve indicare l’ammontare della rata ricalcolata.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod.

BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituito e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22, 24, 26 e 27. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nei punti 23, 25 e 28. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23, 25 e 28 l’importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22, 24, 26 e 27. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell’addizionale regionale, del saldo dell’addizionale comunale, dell’acconto della tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all’assistenza fiscale pre- stata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 36, 37, 38 e 39 vanno indicati, rispettivamente, gli even- tuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all’IRPEF, di addizionale comunale all’IRPEF nonché il credito di cedolare secca relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all’IRPEF, di addizionale comunale all’IRPEF e di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto. La Circ. del 13 agosto 2010, n. 44 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest’ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod.

BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni (cod. BV) devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

4.2 Altri dati

Al punto 101 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i red- diti erogati agli eredi.

Detrazioni e crediti

Nel punto 102 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all’art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di im- posta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al pe- riodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni (cod. AC).

Nel punto 103 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel punto 104 va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, di cui al comma 3 dell’art. 12 del TUIR relativo all’anno d’imposta 2013, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell’art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel punto 105 va indicato l’importo del credito di cui al comma 3 dell’art. 12 del TUIR, relativo all’anno d’imposta 2013 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d’imposta deve pre- cisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’im- posta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel punto 106 l’ammontare di detto credito recuperato.

Nel punto 107 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

(14)

la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attri- buita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompre- so nell’ammontare comunicato.

Il punto 108 è riservato all’indicazione dell’importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 130. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel punto 109 va indicato l’importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR che ha trovato ca- pienza nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell’anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel punto 110 va indicato l’importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d’imposta di cui al comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR che non ha trovato capienza dall’imposta lorda diminuita, nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Nel punto 111 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR non riconosciuto dal so- stituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel punto 112 l’ammontare di detto credito recuperato.

Nel punto 113 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108 e 109. Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l’importo teo- ricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effet

(15)
(16)

Riferimenti

Documenti correlati

Appartengono inoltre alla categoria del reddito di lavoro dipendente (art. 2) tutte le pensioni, anche se percepite in relazione a precedenti attività diverse dal lavoro

Dato obbligatorio se è compilato il campo CT003001 In sede di accettazione telematica della comunicazione, il codice fiscale dell' intermediario indicato nel campo CT003001 ed

Da quanto sopra esposto, il dipendente che si trasferisce all’estero per prestare la propria attività lavorativa, restando peraltro fiscalmente residente in Italia

Tuttavia, a differenza del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, i medici in formazione specialistica autorizzati all’esercizio dell’attività intramuraria non sono legati

Se il presente campo assume valore "1", in sede di accettazione telematica della comunicazione, per il codice fiscale del sostituto indicato nel campo CT001001 deve

Limitatamente a quanto necessario rispetto alla finalità, le operazioni di trattamento - ivi inclusa la comunicazione a soggetti a terzi (es. Agenzia delle

Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi       ero​gati nel 2020, ​prima dell’approvazione della

Ø  ONNICOMPRENSIVITA’ ESTESA AI BENEFIT IN NATURA ⇒ costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori erogati al dipendente, anche indipendentemente dal