• Non ci sono risultati.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO. sul regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO. sul regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.2001 COM(2001) 677 definitivo 2001/0273 (CNS)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sul regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

(presentata dalla Commissione)

(2)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sul regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

1. INTRODUZIONE: NECESSITÀ DI UNA RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate1, entro il 31 ottobre 2001 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei pagamenti compensativi nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

L'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento dispone che il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, entro il 31 dicembre 2001 e successivamente a scadenze triennali, ripartisca il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione sopra menzionata.

I contingenti attuali sono fissati dal regolamento (CE) n. 1868/94 fino al termine della campagna 2001/02 (giugno 2002).

2. IL REGIME DI CONTINGENTAMENTO

Il regime dei prezzi e degli aiuti diretti per la fecola di patate è integrato nell'organizzazione del mercato dei cereali (regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio2).

La fecola di patate è in concorrenza diretta con l'amido di cereali. Le restrizioni alla produzione applicate nel settore dei cereali, in particolare mediante la messa a maggese, e l'aumento di produzione della fecola all'inizio degli anni '90, hanno indotto il Consiglio a limitare la produzione di fecola a partire dal 1995/96 mediante l'istituzione di un regime di contingentamento (regolamento (CE) n. 1868/94) basato sugli elementi seguenti:

– il contingente è stabilito per Stato membro e quindi ripartito in sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria,

– i produttori di patate ricevono un pagamento per tonnellata di fecola contenuta nelle patate consegnate alla fecoleria, analogo al pagamento per ettaro nel caso dei cereali,

– le fecolerie ricevono un premio nei limiti del sottocontingente loro assegnato al fine di compensare certi vincoli strutturali rispetto ai produttori di amido di cereali (scarsità di sottoprodotti valorizzabili, ridotta stagione di produzione, costo di smaltimento degli effluenti); il premio è versato a condizione che la

1 GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

(3)

fecoleria abbia pagato il prezzo minimo ai produttori di patate destinate alla produzione di fecola.

I produttori di patate e la fecoleria devono sottoscrivere ogni anno un contratto di coltivazione al fine di evitare un superamento del sottocontingente; il contratto in questione stabilisce in particolare la stima dei quantitativi di fecola da consegnare e il prezzo minimo che deve essere pagato dalla fecoleria; una fecoleria non può accettare consegne di patate che non siano previste dal contratto di coltivazione.

Fatta salva la clausola di flessibilità del 5%, eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al sottocontingente sono esportati tal quali entro il 1°

gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione e non beneficiano della restituzione all'esportazione della Comunità.

Le modalità di applicazione sono precisate nel regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione3, che chiarisce questioni come la stipula dei contratti di coltivazione, il tenore minimo in fecola delle patate, la determinazione del peso e del tenore in fecola delle patate consegnate alla fecoleria, le disposizioni relative all'esportazione senza restituzione, le modalità di controllo e le corrispondenti sanzioni, le norme applicabili in caso di fusioni, di passaggi di proprietà e di avvio o cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.

3. DECISIONI NEL QUADRO DELL'AGENDA2000

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1252/1999 del Consiglio4 nel quadro delle decisioni sui prezzi dell'Agenda 2000 contestualmente alla fissazione del prezzo minimo e del pagamento da erogare ai produttori di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999 del Consiglio5; il tasso di compensazione della riduzione dei prezzi nel settore della fecola è stato fissato a un livello superiore rispetto a quello applicato nel settore dei cereali, garantendo al contempo la neutralità in termini di bilancio mediante una diminuzione dei contingenti fissati dal regolamento (CE) n. 1868/94 per le campagne 2000/01 e 2001/02.

Il prezzo minimo e il pagamento da erogare ai produttori di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio potranno essere adeguati a partire dalla campagna 2002/03 (revisione intermedia dell'Agenda 2000) qualora venisse decisa un'ultima riduzione del prezzo d'intervento dei cereali.

3 GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3.

4 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15.

5 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

(4)

4. EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DEI CONTINGENTI DI FECOLA

Le seguenti tabelle 1 e 2 presentano l'evoluzione della produzione di fecola di patate nel quadro del regime di contingentamento come pure la fissazione dei contingenti per Stato membro.

Tabella 1 Evoluzione della produzione di fecola di patate nel quadro del regime di contingentamento(1)

1 000 tonnellate PRODUZIONE 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01

Danimarca 154 183 178 174 177 180

Germania 498 710 681 628 663 698

- contingente 605

- riserva 1996/97 105

Spagna - - - - - -

Francia 251 270 294 272 306 274

Paesi Bassi 544 535 554 432 505 528

Austria 29 48 48 45 44 48

Finlandia 55 57 54 44 51 55

Svezia 46 59 61 66 59 66

Totale parziale (esclusa la riserva)

1 578 1 758

riserva 1996/97 105

TOTALE UE 1 578 1 862 1 870 1 660 1 805 1 850

Spesa(premio + pagamento)

in milioni di EUR 177,1 208,1 204,3 182,9 193,2 224-

(stima) (1) quale definita nel regolamento (CE) n. 1868/94 e nel regolamento (CE) n. 97/95, inclusa una flessibilità

massima del 5% ma esclusi i quantitativi esportati senza restituzione.

Fonte: comunicazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 97/95.

Tabella 2 Evoluzione dei contingenti fissati per la produzione di fecola di patate 1 000 tonnellate CONTINGENTI 1995/96, 96/97

& 1997/98

1998/99 &

1999/2000 2000/01 2001/02

Danimarca 178,460 178,460 173,439 168,215

Germania 696,271 676,680 656,298

- contingente 591,717

- riserva 1996/97 104,554(1)

Spagna 2,000 2,000 1,972 1,943

Francia 281,516 281,516 273,595 265,354

Paesi Bassi 538,307 538,307 523,161 507,403

Austria 49,100 49,100 48,409 47,691

Finlandia 54,750 54,750 53,980 53,178

Svezia 63,900 63,900 63,001 62,066

Totale parziale (esclusa la riserva)

1 759,750 riserva 1996/97 104,554(1)

TOTALE UE 1 864,304 1 864,304 1 814,237 1 762,148

(1) Su una riserva di 110 000 tonnellate, sono state attribuite 104 554 tonnellate.

(5)

Decisioni sui contingenti - AGENDA 2000 2000/01 2001/02

< 100.000 t 1,41% 2,87%

Tasso di riduzione per Stato membro in base al

relativo livello di produzione: > 100.000 t 2,81% 5,74%

Totale UE 2,69% 5,48%

Fonte: articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/1999 (Agenda 2000).

Dopo l'incorporazione, nel 1996/97, della riserva costituita per la Germania (per coprire la produzione derivante da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 31 gennaio 1994) la produzione UE di fecola di patate ha oscillato, entro limiti ristretti, tra 1,8 e 1,9 milioni di tonnellate per anno, con l'eccezione della campagna 1998/99 in cui è scesa a 1,66 tonnellate a causa delle avverse condizioni climatiche.

Su tutto il periodo essa si è mantenuta molto vicina al contingente con due estremi:

1998/99 : - 11% a causa delle avverse condizioni climatiche

2000/01 : + 2% combinazione di una riduzione del contingente (Agenda 2000) e di condizioni climatiche favorevoli.

La campagna 2000/01 si è svolta in condizioni assai favorevoli: secondo fonti del settore, il cospicuo raccolto di patate da fecola e le favorevoli prospettive del mercato, caratterizzato da ridotte scorte iniziali, hanno indotto diversi produttori di fecola a fare uso della clausola di flessibilità del 5% di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94; inoltre, alcuni produttori di fecola che hanno registrato una produzione superiore al contingente disponibile dovranno esportare le quantità eccedenti entro il 1° gennaio 2002, senza beneficiare della restituzione, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 (totale delle quantità in questione: 15 000 tonnellate).

I primi dati relativi alla campagna 2001/02 indicano un raccolto di patate da fecola in diminuzione a causa delle avverse condizioni climatiche; di conseguenza, la produzione di fecola dovrebbe registrare un calo superiore alla riduzione dei contingenti e alle quantità utilizzate nel quadro dell'applicazione della clausola di flessibilità nella campagna precedente;

secondo fonti del settore, il mercato presenta un quadro meno favorevole, caratterizzato in particolare da un aumento delle scorte all'inizio della campagna.

La tabella 3 e il grafico riportati di seguito presentano la situazione globale a livello UE per quanto riguarda l'evoluzione della produzione di fecola di patate in rapporto al contingente.

Con l'eccezione delle campagne 1995/96 e 1998/99 (avverse condizioni climatiche), la produzione UE si colloca in prossimità del contingente fissato.

Tabella 3 Evoluzione della produzione e dei contingenti di base UE di fecola di patate 1 000 tonnellate UE 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02

PRODUZIONE 1 578 1 862 1 870 1 660 1 805 1 850

CONTINGENTE 1 760 1 864 1 864 1 864 1 864 1 814 1 762

Rapporto produzione/

contingente 90% 100% 100% 89% 97% 102%

(6)

Grafico: Evoluzione della produzione e dei contingenti di base UE di fecola di patate

5. EVOLUZIONE DEL SETTORE AMIDO-FECOLA

5.1. Esportazione di amido-fecola

Il mercato mondiale costituisce uno sbocco importante per il settore dell'amido- fecola, compresi i prodotti derivati.

Le due tabelle riportate di seguito presentano l'evoluzione delle esportazioni per i principali prodotti del settore.

La tabella 4a è tratta dalla base di dati EUROSTAT/COMEXT; essa, tuttavia, non fa menzione di alcuni dati a causa del loro carattere riservato dal punto di vista statistico.

Tabella 4a Evoluzione delle esportazioni di amido e fecola

1000 tonnellate espresse in equivalente amido

Descrizione 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Amido di frumento esportato tal quale 28 14 20 26 35 34

Amido di granturco esportato tal quale 83 52 81 68 105 109

Fecola di patate 305 284 311 260 310 331

Totale parziale amido-fecola esportati

"tal quale"

416 350 413 354 450 474

Glucosi 85 54 110 91 102 132

Amidi modificati 297 299 325 326 379 423

TOTALE 798 703 848 771 932 1 028

Fonte : EUROSTAT/COMEXT.

1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002

1000tonnellate CONTINGENTE

PRODUZIONE

(7)

La tabella 4b presenta una valutazione diversa sulla base delle comunicazioni degli Stati membri alla DG AGRICOLTURA (titoli di esportazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato) e alla DG IMPRESE (pagamenti delle restituzioni all'esportazione per i prodotti non compresi nell'allegato I).

Tabella 4b Evoluzione delle esportazioni di amido e fecola

1000 tonnellate espresse in equivalente amido

Descrizione 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Amido di frumento esportato tal quale 42 31 30 42 58 36

Amido di granturco esportato tal quale 127 101 133 136 84 154

Fecola di patata esportata tal quale 326 293 362 431 322 400

Totale parziale amido-fecola esportati

"tal quale" 494 425 525 609 464 590

Glucosi 175 185 204 212 222 279

Amidi modificati 404 258 329 360 359 535

TOTALE 1 074 867 1 059 1 181 1 045 1 404

Fonti:

amido-fecola esportati tal quali e glucosi: DG AGRICOLTURA /Stati membri, richiesta di titoli d'esportazione amidi modificati: DG IMPRESA / Stati membri - comunicazioni mensili di pagamento.

Sulla base della tabella 4b, il totale delle esportazioni considerate è passato da circa 1,1 milioni di tonnellate nel 1995 a 1,4 milioni di tonnellate nel 2000, registrando tuttavia un calo nel 1996 e nel 1999. Le due principali categorie prese in considerazione sono gli amidi- fecola esportati tal quali, passati da 0,5 a 0,6 milioni di tonnellate e gli amidi modificati prodotti principalmente a partire dalla fecola di patate e dall'amido di granturco, passati da 0,4 a più di 0,5 milioni di tonnellate nello stesso periodo; le esportazioni di glucosio prodotto principalmente a partire dall'amido di granturco e di frumento sono aumentate da 0,2 a 0,3 milioni di tonnellate tra il 1995 e il 2000.

Le esportazioni di fecola di patate e relativi prodotti derivati hanno registrato un aumento nel periodo considerato, rispecchiando la domanda di prodotti specifici.

Inoltre, una parte di amido e fecola viene esportata in altri prodotti non compresi nell'allegato I diversi dagli amidi modificati; data la complessità della gamma dei prodotti in questione, quest'ultimi non sono compresi nelle precedenti tabelle 4a e 4b.

5.2. Produzione di amido-fecola

Tabella 5 Evoluzione della produzione di amido e di fecola (stime)

milioni di tonnellate Produzione di amido-fecola

(stima UE) 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01

Differenza 2000/01 -

1995/96

Amido di: Granturco 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 0,3

% 52% 49% 49% 48% 46% 45% -7

Frumento 1,6 1,8 1,9 2,2 2,4 2,8 1,2

% 23% 24% 25% 29% 30% 32% 9

Patate (fecola) 1,7 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 0,3

% 25% 27% 26% 23% 24% 23% -2

TOTALE 6,9 7,4 7,6 7,7 8,0 8,7 1,8

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

Tasso annuo di

incremento (TAI) 8,2% 7,2% 2,7% 1,3% 3,9% 8,7% TAI medio5,4%

(8)

- per la fecola di patate: comunicazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 97/95, compresa la produzione al di fuori dei contingenti e in particolare le perdite di produzione inferiori a quelle previste dal regolamento (CE) n. 97/95.

A partire dal 1995/96, la produzione di amido di cereali e fecola è cresciuta mediamente nella Comunità del 5% annuo, a vantaggio soprattutto dell'amido di frumento; poiché la produzione di fecola di patate è limitata dal regime di contingentamento, la parte di fecola nell'insieme della produzione di amidacei tende a collocarsi al disotto del 25%.

6. LA PROPOSTA

Sulla base degli elementi illustrati nella presente relazione, e in particolare per quanto riguarda l'equilibrio sul mercato tra fecola e amido, la Commissione propone di prorogare per un periodo di tre anni i contingenti fissati per la campagna 2001/02.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, entro il 31 ottobre 2001 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sul regime di contingentamento, eventualmente corredata di opportune proposte. La Commissione ricorda altresì che la Corte dei conti ha pubblicato recentemente (1° ottobre 2001) una relazione sul settore dell'amido di cereali e della fecola di patate. Nel testo in questione la Corte dei conti ha formulato una serie di rilievi e di raccomandazioni che la Commissione sta esaminando attentamente per potervi dare seguito. Tuttavia, per rispettare la scadenza del 31 ottobre, la Commissione non ha potuto completare l'analisi di tale testo e trarne le conclusioni necessarie; non le è stato quindi possibile integrare tali elementi e le eventuali modifiche conseguenti nella presente relazione e nella proposta di regolamento.

La Commissione ha inoltre avviato uno studio di valutazione del settore amido- fecola, che è ancora in corso di esecuzione e dovrebbe essere concluso nei prossimi mesi. La Commissione dovrà quindi tenere conto anche delle conclusioni di tale studio.

La Commissione ricorda inoltre che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999, dispone che il prezzo minimo e il pagamento da erogare ai produttori di patate dovranno essere adeguati in caso di decisioni relative alla riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali adottate nel quadro dell'Agenda 2000 (revisione intermedia).

La proposta di proroga dei contingenti è presentata pertanto con riserva dell'eventuale adozione di altre misure in funzione dell'analisi delle relazioni sopramenzionate.

(9)

2001/0273 (CNS) Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

(presentata dalla Commissione)

(10)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1868/94 fissa per periodi di tre anni i contingenti per la produzione di fecola di patate; tali contingenti arrivano a scadenza alla fine della campagna 2001/02.

Sulla base della relazione della Commissione al Consiglio, il presente regolamento è inteso a prorogare i contingenti attuali per le campagne 2002/02, 2003/04 e 2004/05.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, entro il 31 ottobre 2001 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sul regime di contingentamento, eventualmente corredata di opportune proposte. La Commissione ricorda altresì che la Corte dei conti ha pubblicato recentemente (1° ottobre 2001) una relazione sul settore dell'amido di cereali e della fecola di patate. Nel testo in questione la Corte dei conti ha formulato una serie di rilievi e di raccomandazioni che la Commissione sta esaminando attentamente e a cui intende dare seguito. Tuttavia, per rispettare la scadenza del 31 ottobre, la Commissione non ha potuto completare l'analisi di tale testo e trarne le conclusioni necessarie; non le è stato quindi possibile integrare tali elementi e le eventuali modifiche conseguenti nella presente relazione e nella proposta di regolamento.

La Commissione ha inoltre avviato uno studio di valutazione del settore amido-fecola, che è ancora in corso di esecuzione e dovrebbe essere concluso nei prossimi mesi. La Commissione dovrà quindi tenere conto anche delle conclusioni di tale studio.

La Commissione ricorda inoltre che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999, dispone che il prezzo minimo e il pagamento da erogare ai produttori di patate dovranno essere adeguati in caso di decisioni relative alla riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali adottate nel quadro dell'Agenda 2000 (revisione intermedia).

(11)

2001/0273 (CNS) Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione,6

visto il parere del Parlamento europeo7,

visto il parere del Comitato economico e sociale8, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio9 fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2000/01 e 2001/02.

(2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, è opportuno ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A tale proposito è opportuno prorogare per un periodo di tre anni i contingenti fissati per la campagna 2001/02.

(3) Alla luce della relazione della Corte dei conti relativa al settore in questione e dello studio di valutazione attualmente in corso, la Commissione si riserva il diritto di formulare altre proposte per il regime della fecola di patate.

(4) È opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2001/02.

(5) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2001/02 devono essere ridotti per la campagna 2002/03 conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

6 GU C ... del ..., pag. …

7 GU C ... del ..., pag. …

(12)

(6) Il regolamento (CE) 1253/1999 del Consiglio10, recante modifica del regolamento (CEE) 1766/92 del Consiglio,11 ha adeguato la terminologia dei pagamenti di cui all'articolo 8; occorre quindi conformare il presente regolamento alla terminologia in questione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sottoelencati sono assegnati i seguenti contingenti di produzione di fecola per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05:

Danimarca 168 215 tonnellate Germania 656 298 tonnellate Spagna 1 943 tonnellate Francia 265 354 tonnellate Paesi Bassi 507 403 tonnellate Austria 47 691 tonnellate Finlandia 53 178 tonnellate Svezia 62 066 tonnellate Totale parziale 1 762 148 tonnellate

2. Per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05, ogni Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2001/02 prima dell'eventuale rettifica apportata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2002/03 verranno adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2001/02, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2."

10 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

11 GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

(13)

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. Entro il 30 settembre 2004, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte.

Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, entro il 31 dicembre 2004, e successivamente a scadenze triennali, ripartisce il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive. "

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da imprese che non acquistano patate per le quali sono concessi i pagamenti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né beneficiano della restituzione di cui all'articolo 7 di tale regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio Il Presidente

(14)

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: B1-1021 STANZIAMENTI:

232,38 milioni di 2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

3. BASE GIURIDICA: Articoli 36 e 37 del trattato 4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Ripartire i contingenti tra gli Stati membri produttori di fecola di patate per le campagne di 2002/03, 2003/04 e 2004/05.

5. INCIDENZE FINANZIARIE: PERIODO DI

12 MESI (milioni di€)

ESERCIZIO IN CORSO

2002 (milioni di€)

ESERCIZIO SUCCESSIVO

2003 (milioni di€) 5.0 SPESE A CARICO

- DEL BILANCIO DELLE CE(RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI

- 234

5.1 ENTRATE

- RISORSE PROPRIE DELLE CE(PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE

2004 2005 2006 2007

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 234 234 - -

5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA 5.2 METODO DI CALCOLO

Premio per la fecola: 1 762 148 t x 22,25 EUR/t = 39,21 milioni di Pagamento compensativo: 1 762 148 t x 110,54 EUR/t = 194,79 milioni di

--- 234,0 milioni di I pagamenti saranno erogati a partire dal 2003.

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL

CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SÌ / NO 6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A

CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SÌ / NO

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SÌ / NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SÌ / NO

OSSERVAZIONI:

La misura è limitata alle campagne 2002/03 – 2004/05.

Riferimenti

Documenti correlati

Alla luce della richiesta formulata dal Consiglio di Barcellona di “…migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l’insegnamento di almeno due

Nella presente comunicazione sono descritte succintamente, a beneficio del pubblico, del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che la Commissione europea ha già intrapreso o

a) I timori avanzati nel corso dei negoziati per l’adesione degli NSM7, riguardanti soprattutto il possibile impatto sul settore agricolo di grandi differenze nei prezzi e

Nella valutazione sono formulate 18 raccomandazioni specifiche riguardo alle cinque istituzioni suddette. Per consentirne un trattamento sistematico, le raccomandazioni sono state

Nel 2004 è stata presentata una relazione dei servizi della Commissione sul funzionamento della sfera di sicurezza (Safe Harbour), cui hanno fatto seguito una nota d'informazione e

In Svezia, grazie a un nuovo quadro normativo in materia di pensioni che consente alle imprese di assicurazione e ai fondi pensione di estendere la ripartizione dei loro

Nella campagna 2004/2005 la produzione cerealicola mondiale (riso escluso) ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente e la produzione cerealicola globale dell'UE-25

È essenziale che gli Stati membri, oltre ad accettare di riservare lo stesso trattamento alle fatture cartacee e a quelle elettroniche ai fini dell'IVA, definiscano un