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PROVINCIA DI AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

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Comune di Bistagno

PROVINCIA DI AL _____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO:

Adeguamento al regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore diciannove in video conferenza, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. Vallegra Roberto - Sindaco

2. Blengio Riccardo Pietro Marco - Vice Sindaco

3. Baldovino Camillo Pietro - Consigliere

4. Baldizzone Enrico - Consigliere

Giust.

5. Berruti Ylenia - Consigliere

Giust.

6. Bertonasco Erika - Consigliere

7. Corino Elisabetta Rosa - Consigliere

8. Del Prete Barbara - Consigliere

9. Ferri Silvio Giacomo - Presidente

10. Fumo Stefano - Consigliere

Giust.

11. Vacca Michela - Consigliere

Giust.

Totale Presenti:

7

Totale Assenti:

4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Casagrande Alessandro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor. Ferri Silvio Giacomo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bistagno. Responsabile Procedimento: Federica Monti (D.Lgs.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D. LGS.18-08-2000 N. 267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Lavagnino Carlo

______________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

L’attività di acconciatore ed estetista è regolata dalla L. n. 174 del 17.08.2005, L. n. 1 del 04.04.1990, L.R. n. 54 del 09.12.1992 e dal “Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2004. I fondamenti di detta normativa si possono così riassumere:

• Le attività interessate devono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone;

• per ogni sede dell’impresa ove viene esercitata l’attività, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore ovvero della qualificazione professionale di estetista, il quale deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività stesse;

• l’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediane la costituzione di una società, purché in presenza di tutti i requisiti per lo svolgimento delle distinte attività;

• in particolare per quanto riguarda le attività di acconciatore, l’art. 2, comma 6, della richiamata L. 174/2005 dispone che per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso della prevista abilitazione professionale, anche mediante ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge;

Tenuto conto di quest’ultimo fondamento e considerato che:

• la crisi socio-economica che il Paese sta attraversando ha avuto significative ripercussioni sulle imprese obbligando la categoria a ricercare nuove forme contrattuali volte a contrastare il lavoro sommerso ed abusivo;

• tra le nuove fattispecie sommerse si registra l’istituto del c.d. “affitto di poltrona” o “affitto di cabina”, già sperimentato in alcuni Paesi esteri (come Regno Unito e U.S.A.), che sta suscitando particolare interesse anche in Italia quale forma di cooperazione fra operatori dei settori interessati;

• tale fattispecie prevede sostanzialmente la facoltà per il titolare dell’attività di acconciatore o estetista di concedere in uso, tramite la stipulazione di apposito contratto, una o più postazioni di lavoro/cabine ad altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività;

• sull’argomento si sono espresse altresì, in data 25.11.2011, le organizzazioni Nazionali dell’Artigianato riunitesi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, le quali hanno sottoscritto un “Avviso Comune” al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle Istituzioni Competenti;

• in data 04.10.2013 la Regione Piemonte – “Direzione Attività Produttive”, su sollecitazione delle Associazioni artigianali di categoria, ha avviato un percorso sperimentale in merito promuovendo l’impegno assunto dal Comune di Torino, sulla scorta dell’esperienza già

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avviata in altre realtà regionali, al fine di addivenire ad una disciplina omogenea della fattispecie sull’intero territorio piemontese;

Valutato che:

• rientra nei compiti dell’Amministrazione, nell’ambito della normativa di settore, tutelare gli interessi generali del commercio e dell’artigianato locale proponendo strumenti di promozione o sostegno di iniziative che in qualche misura siano in grado di rispondere alle legittime aspettative degli operatori, ma senza negare le esigenze di sicurezza e tutela dei cittadini;

• il progetto del c.d. “affitto poltrona” sul territorio della Regione, è stato seguito in modo puntuale dalle Associazioni degli operatori artigiani e da un confronto tra il Comune, le Associazioni di Categoria è emersa la necessità, di avviare in tempi brevi una procedura sperimentale anche nella nostro Comune;

• l’accoglimento di questa opzione sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perché consentirebbe l’ottimizzazione dei costi sia per il titolare/locatore che vedrebbe diminuire i suoi costi fissi, sia per l’affidatario che sosterrebbe un costo più contenuto pur all’interno di un’attività già strutturata;

Ritenuto necessario, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale in materia, dettare alcune linee di indirizzo per consentire comunque nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale in parola, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche;

Ritenuto altresì che:

• un fondamento normativo, almeno per quanto riguarda l’attività di acconciatore, può essere rinvenuto nella norma del già sopra richiamato art. 6, comma 2, della legge quadro n.

174/2005;

• sul piano contrattuale la nuova fattispecie dell’“affitto di poltrona”o “affitto di cabina” può essere mutuata dall’“affido di reparto” già previsto in ambito commercial dalla legge regionale n. 28 del 12.11.1999, art.5, comma 5, nonché da alcune tipologie di contratti già previsti dal Codice Civile (art. 1615 rubricato Gestione e Godimento della cosa produttiva, ovvero art.

1803 e ss. relativi al Comodato d’uso);

Dato atto che le linee guida approvate con il presente provvedimento sono state condivise dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. –AL- e dalle locali Associazioni di categoria del comparto – CONFARTIGIANATO ALESSANDRIA, CNA, ASCOM e CONFESERCENTI;

Visti:

• la legge 08.08.1985, n. 443 Legge - quadro per l’artigianato;

• la legge 04.01.1990, n.1 Disciplina dell’attività di estetista;

• la legge regionale 09.12.1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.1

• la legge 17.08.2005, n. 174 recante Disciplina dell’attività di acconciatore;

• il “Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista ed attività collegate (tatuaggio e piercing)” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 27/07/2009;

• l’“Avviso Comune” sottoscritto il 25.11.2011 in occasione dell’accordo delle organizzazioni Nazionali dell’Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;

• il Codice Civile agli art. 1615 (Gestione e Godimento della cosa produttiva) e 1803 (Comodato d’uso);

• l’art. 5, comma 5, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm. e ii (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

• la Circolare Mise 31 gennaio 2014 prot. 16361;

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Responabile del servizio;

Precisato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non necessita di parere sotto il

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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bistagno. Responsabile Procedimento: Federica Monti (D.Lgs.

profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267 del 18.08.2000 in quanto non necessita di copertura finanziaria;

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale in materia, le linee di indirizzo per consentire nell’ambito del territorio comunale l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale del c.d. “affitto di poltrona” o “affitto di cabina” nell’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, così come riportate nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l’allegato A) andrà ad integrare il “Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2004 per farne parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere la pubblicazione di dette Linee Guida sul sito istituzionale del Comune.

Con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità, resa in forma palese,

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 26.

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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente F.to: Ferri Silvio Giacomo ___________________________________

Il Segretario Comunale F.to: Dott. Casagrande Alessandro ___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N________ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/09/2020 al 09/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.

18 agosto 2000, n° 267.

Bistagno, lì 24/09/2020 Il Responsabile del servizio

F.to: Dott.ssa Monti Federica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _________________________ Il Responsabile del servizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2020

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bistagno, lì ____________________ Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Casagrande Alessandro

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Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bistagno. Responsabile Procedimento: Federica Monti (D.Lgs. n.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA AFFITTO POLTRONA/ESTETISTA

1. Nell’ambito dell’attività professionale di Acconciatore e/o Estetista, esercitata da soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed in possesso di partita iva, si inserisce una nuova figura contrattuale di esercizio dell’attività svolta all’interno dello stesso locale denominata

“affitto di poltrona/cabina”. Tale nuova disciplina contrattuale è contenuta nell’”Avviso Comune”

sottoscritto in data 25.11.2011 in occasione dell’accordo delle organizzazioni Nazionali dell’Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri.

2. Elementi essenziali del contratto

I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale di “Affitto di poltrona/cabina” dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni. I soggetti contraenti sono:

a) il titolare dell’esercizio di acconciatore/estetista che svolge l’attività in un locale già autorizzato ai sensi della vigente normativa di settore, detto locatore;

b) il professionista in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, detto affittuario/conduttore.

L’affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l’esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato scia/ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell’attività: acconciatore, estetista o entrambi.

Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico e/o scritttura privata, registrato all’Agenzia delle Entrate e deve obbligatoriamente contenere i seguenti specifici elementi:

• durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;

• la superficie data in uso, con relativa planimetria allegata;

• la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), indicate in apposita planimetria allegata, che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore;

• la tipologia di attività, che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);

• il rapporto economico tra le parti;

• la responsabilità assunta dalle singole parti, compresa quella relativa agli strumenti di lavoro e prodotti utilizzati, ai locali, agli impianti e all’applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

3. Limiti e Competenze

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto, dovranno essere comunque rispettati i seguenti

limiti quantitativi di utilizzo dell’“affitto di poltrona/cabina”:

una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;

due poltrone/ cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;

tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

L’affittuario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) e deve esercitare direttamente e personalmente l’attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario – svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all’utilizzo dei locali. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento tra gli stessi.

E’ vietato affittare la poltrona/cabina:

• A chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività, compreso il possesso di partita Iva ed l’iscrizione alla Camera di Commercio;

• A chi ha lavorato all’interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, per almeno 2 anni consecutivi in qualità di dipendente (sono esclusi gli apprendisti);

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• Ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamento negli ultimi 12 mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento si avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato;

Se i locali di esercizio dell’attività sono condotti in locazione del locatore, occorre il consenso espresso del proprietario degli stessi in merito all’esercizio dell’attività in forma di affitto di poltrona.

4. Sicurezza:

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (locatore e affittuario) risponde per la sua attività, ma il locatore deve garantire la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell’attività, nonché la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell’attività ed utilizzate per l’esercizio della stessa, messe a disposizione dell’affittuario.

Qualora l’affittuario utilizzi attrezzature di lavoro di diretta proprietà, deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva del locatore sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell’ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

5. Orari:

È fatto obbligo per l’affittuario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio all’interno di quelli stabiliti dal locatore con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il locatore, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell’esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell’affittuario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico.

Qualora il locatore fosse una ditta individuale senza dipendenti, l’attività dell’affittuario in assenza del titolare dell’esercizio, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

6. Prezzi:

Sia il locatore che l’affittuario hanno l’obbligo di esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all’interno dello stesso esercizio.

7. Autorizzazione:

L’esercizio dell’attività attraverso l’istituto dell’“affitto di poltrona/cabina” è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività congiunta locatore-affittuario da presentare al Comune – Ufficio Commercio ( S.U.A.P ).

In particolare, il locatore deve compilare e sottoscrivere la segnalazione certificata di inizio attività in cui informa circa l’intervenuta concessione in affitto ad altro imprenditore allegando copia del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

L’affittuario deve compilare e sottoscrivere una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in cui segnala:

• L’inizio dell’esercizio dell’attività di acconciatore/estetista in forma di “affitto di poltrona/cabina”

presso l’esercizio di cui è titolare il locatore, dichiarando e certificando il possesso del requisito professionale e morale richiesto per l’esercizio dell’attività dalle vigenti normative di settore, nonché le condizioni, i limiti, le modalità dell’attività secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato. Dovranno essere specificatamente indicate anche le prestazioni che verranno effettuate.

• L’affittuario è inoltre tenuto a dichiarare se nell’esercizio della suddetta attività utilizzerà esclusivamente le attrezzature già in dotazione al locatore ovvero se farà uso anche di attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso dovrà produrre elenco completo delle stesse corredato dalle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste, nonché l’elenco dei prodotti utilizzati specificando la responsabilità sugli stessi.

• Allegare planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell’attività – in scala 1:100 – con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte dei locali interessati dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori (locatore e affittuario).

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