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PROVINCIA DI VERCELLI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

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(1)

CITTA’ DI SANTHIA’

PROVINCIA DI VERCELLI _____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26/03/2018 - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. CAPPUCCIO ANGELO - Sindaco

No

2. ARIOTTI ANGELA - Vice Sindaco

3. BECCARO MATTIA - Consigliere

4. DE SANCTIS AURELIANA - Consigliere

5. FERRAGATTA ALESSANDRA - Consigliere

6. CORRADINI GIORGIO - Consigliere

7. TODI SIMONETTA - Consigliere

8. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere

9. SPALLA ROBERTA - Consigliere

10. MUNI' BIAGIO - Consigliere

No

11. BOLLEA LUISELLA - Consigliere

12. RAVARINO MARCELLA - Consigliere

No

13. DIBITONTO LUCA - Consigliere

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3 Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. ARMANDO PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARIOTTI ANGELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Vice Sindaco Ariotti;

PREMESSO che:

- il Comune di Santhià è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.03.2018;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03.07.2019 è stata approvata la variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/1977 e s.m.i.;

VISTO l’art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione “Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini di proprietà che non coincidono con i cigli stradali”, lettera b) “Distanze dai confini di proprietà che non coincidono con i cigli stradali”, punto 3) che testualmente recita: “sono ammesse, con il consenso scritto con atto pubblico della proprietà confinante, distanze dal confine di proprietà inferiori a m. 5,00 ma tali da rispettare le norme concernenti le distanze tra pareti finestrate”;

PRESO ATTO delle varie richieste giunte presso l’Ufficio Tecnico del Comune da parte di professionisti e cittadini sulle misure inerenti le “Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini di proprietà che non coincidono con i cigli stradali”, in riferimento al suddetto art. 57 lettera b) punto 3) delle N.T.A., in particolare per quanto riguarda il significato di “atto pubblico”;

RILEVATO che, dopo ampia disamina da parte dell’Ufficio Tecnico della problematica, condivisa altresì con i professionisti membri della Commissione Edilizia durante la seduta del 24.05.2021, si ritiene opportuno fornire una interpretazione autentica della suddetta dicitura, al fine di fornire agli uffici comunali e ai professionisti operanti sul territorio santhiatese un indirizzo chiaro ed inequivocabile a riguardo;

RITENUTO di accettare come “atto pubblico” una scrittura privata con firma apposta delle parti autenticata da Pubblico Ufficiale, ovvero, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.

445/2000, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei dichiaranti, e registrata all’Agenzia delle Entrate ai fini fiscali;

VISTO il parere acquisito al prot. n. 9745 del 22.06.2021, dall’Ing. Giorgio Sandrone, dello Studio SMAPROGETTI di Torino, già Studio Mellano Associati, estensore del P.R.G.C., che esprime nulla osta all’interpretazione esposta;

RITENUTO di condividere la suddetta interpretazione, dando atto che la stessa costituisce un’incentivazione all’edificazione, soprattutto di fabbricati accessori, in particolari situazioni di aree di superfici limitate, e consentirebbe di non gravare economicamente sui cittadini con spese notarili che potrebbero quindi dissuadere da qualsiasi intervento edificatorio;

VISTO inoltre che l’Ufficio Tecnico di questo Comune ha segnalato la presenza di un errore materiale nell’art. 50 delle N.T.A., punto C) “Verande”, comma 4; nello specifico la norma indica che “La realizzazione delle verande deve osservare le condizioni di cui alla lettera h), terzo comma dell’art. 18 del Regolamento Edilizio poste per gli edifici esistenti”, mentre tale affermazione risulta in contrasto con l’art. 18 del Regolamento Edilizio, che al comma 3 non contempla la lettera h);

VISTA la precisazione a riguardo dell’Ing. Giorgio Sandrone, acquisita al prot. n. 9745 del 22.06.2021, che conferma come il richiamo alla lettera h) sia un mero errore materiale, dovendosi intendere lettera b), terzo comma dell’art. 18 del Regolamento Edilizio, relativo

(3)

superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: (omissis) … b) ai “bow window” ed alle verande;

RITENUTO di condividere la precisazione suddetta, confermando che sussistono i presupposti per apportare la dovuta correzione allo strumento urbanistico e portare coerenza con le disposizioni dello stesso e del Regolamento Edilizio;

CONSIDERATO che trattasi della correzione di un mero errore materiale che non costituisce variante al P.R.G.C., ricadendo all’interno della casistica di cui all’art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 17, comma 13, della L.R. 56/77 e s.m.i., le correzioni di errori materiali che non costituiscono variante al P.R.G.C.

sono approvate dal Consiglio Comunale e trasmesse alla Regione e alla Provincia competente;

VISTI:

- il P.R.G.C., approvato con D.C.C. n. 2 del 26.03.2018 e successiva variante parziale approvata con D.C.C. n. 18 del 03.07.2019;

- la L.R. 56/1977 e s.m.i. ed in particolare l’art. 17, commi 12 e 13;

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio competente, depositato agli atti;

Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, sono conservati agli atti mediante registrazione su supporto audio depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei singoli e degli aventi diritto.

Il Consigliere Posillipo opera in audio – video conferenza.

Interviene il Consigliere Bollea.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta all’ordine del giorno, il cui esito viene acclarato e proclamato come segue:

Presenti: 10 votanti: 10 favorevoli: 10 astenuti: --- contrari: ---

DELIBERA

1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di interpretare l’art. 57 lettera b) punto 3) delle N.T.A. del P.R.G.C., che disciplina le

“Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini di proprietà che non coincidono con i cigli stradali”, limitatamente al concetto di “atto pubblico”, attribuendo allo stesso il significato di scrittura privata con firma apposta delle parti autenticata da Pubblico Ufficiale, ovvero, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei dichiaranti, e registrata all’Agenzia delle Entrate ai fini fiscali, nel rispetto di ogni altra disposizione contenuta nell’art. 57;

(4)

3) Di incaricare l’Ufficio Tecnico di questo Comune affinchè predisponga apposito fac simile di scrittura privata, al fine di fornire ai cittadini ed ai professionisti interessati uno strumento di lavoro univoco e di rendere omogenee le pratiche edilizie presentate;

4) Di approvare la correzione dell’errore materiale contenuto nell’art. 50 delle N.T.A., punto C), comma 4, disciplinante le “Verande”, comma 4, dando atto che la dicitura:

“La realizzazione delle verande deve osservare le condizioni di cui alla lettera h), terzo comma dell’art.18 del Regolamento Edilizio poste per gli edifici esistenti”,

sia da correggere con la seguente dicitura:

“La realizzazione delle verande deve osservare le condizioni di cui alla lettera b), terzo comma dell’art.18 del Regolamento Edilizio poste per gli edifici esistenti”;

5) Di dare atto che trattasi di correzione di mero errore materiale, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i., e che pertanto non costituisce variante al P.R.G.C.;

6) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Vercelli, come previsto dall’art. 17, comma 13 della L.R. 56/77, nonché di incaricare l’Ufficio Tecnico di provvedere all’adeguamento dei documenti pubblicati e disponibili al pubblico.

Successivamente, stante la necessità di provvedere, con la seguente votazione

Presenti: 10

votanti: 10 favorevoli: 10 astenuti: --- contrari: ---

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

(5)

Del che si è redatto il presente verbale Firmato digitalmente dal Vice Sindaco

ARIOTTI ANGELA

Firmato digitalmente dal Segretario Generale Dott. ARMANDO PASSARO

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