• Non ci sono risultati.

DELIBERA N Oggetto. Riferimenti normativi. Parole chiave. Massima. 29 Luglio 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DELIBERA N Oggetto. Riferimenti normativi. Parole chiave. Massima. 29 Luglio 2020"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERA N. 676

29 Luglio 2020

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Tectis S.r.l. - Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione - Importo a base di gara: 513.702,10 euro – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A.: Centrale di Committenza Asmel Consortile Scarl c/o Comune di Telese Terme (BN)

PREC 129/2020/L

Riferimenti normativi

Articolo 95 d.lgs. n. 50/2016

Allegato G d.P.R. n. 207/2010

Parole chiave

Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione elementi qualitativi – Metodo aggregativo compensatore – Riparametrazione coefficienti – Parte integrante del sistema di attribuzione del punteggio – Espressa previsione nella lex specialis – Non necessaria

Massima

Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione elementi qualitativi – Metodo aggregativo compensatore – Riparametrazione coefficienti – Parte integrante del sistema di attribuzione del punteggio – Espressa previsione nella lex specialis – Non necessaria

Come previsto dall’Allegato G del d.P.R. n. 207/2010, l’applicazione del metodo aggregativo compensatore richiede che, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si proceda a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari

(2)

in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. In tale caso, la riparametrazione dei coefficienti fa parte integrante del metodo di calcolo del punteggio degli elementi qualitativi e, pertanto, l’obbligo informativo, nei confronti della platea dei concorrenti, circa l’intenzione della stazione appaltante di avvalersene è da considerarsi soddisfatto con la previsione dell’applicazione del metodo aggregativo compensatore.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 29 luglio 2020

DELIBERA

Vista l’istanza di parere prot. n. 43805 del 12 giugno 2020, nella quale TECTIS S.r.l.:

i) ha contestato la documentazione di gara, sotto il profilo della completezza delle informazioni riguardanti la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento alla mancata indicazione, in forma specifica, del metodo di attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione di natura qualitativa dell’offerta tecnica da parte dei commissari, e alla mancata previsione della riparametrazione primaria dei punteggi attribuiti a ciascun sub-elemento;

ii) ha censurato l’esito della gara, aggiudicata a Tralice Costruzioni S.r.l., ritenendolo falsato dall’applicazione della riparametrazione (non prevista dalla lex specialis) e dalla mancata osservanza, da parte della Commissione, dei principi di equità nell’attribuzione del punteggio riferito al criterio1.C “Incremento del periodo disponibilità alla manutenzione ordinaria degli impianti e della struttura, obbligatorio almeno per i primi due anni”, mentre la corretta valutazione dell’offerta di Tralice Costruzioni S.r.l., senza la riparametrazione, avrebbe condotto TECTIS S.r.l. al primo posto della graduatoria;

Visto l’avvio dell’istruttoria comunicato in data 19 giugno 2020 con nota prot. n. 46036;

Viste le memorie e la documentazione di gara prodotte dalle parti;

Visto, in particolare, il paragrafo 5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» del Disciplinare di gara, laddove prevede che “la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5 del bando di gara, in base alla documentazione contenuta nella busta telematica dell’Offerta Tecnica “, con la precisazione che “a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):…” e che “l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. basato sulla seguente formula, per quanto concerne gli aspetti qualitativi (offerta tecnica): C(a) =Σ n [Wi* V(a) i ]…..”;

Visto altresì il Verbale di gara n. 2 del 3 marzo 2020, da cui emerge che i singoli commissari hanno

(3)

“attribuendo agli stessi, i coefficienti di valutazione per ogni singolo criterio secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara ai punti 4.1 e 5.1” e, dopo avere trascritto le valutazioni su un foglio di calcolo, hanno ottenuto quattro tabelle, una per ogni criterio di valutazione di natura qualitativa, ciascuna recante, con riferimento a ciascun concorrente, tre colonne contenenti, rispettivamente, la media dei coefficienti attribuiti dai commissari, la media dei coefficienti riparametrata portando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie, e, infine, il punteggio attribuito;

Viste le doglianze dell’istante riguardanti la mancata espressa previsione, nel disciplinare, del metodo di calcolo del punteggio (adottato dalla Commissione) basato sulla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario nonché della riparametrazione (effettuata dalla Commissione) della media dei coefficienti relativi a ciascun sub-elemento;

Visto l’insegnamento della Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 (in causa C-532/2006), fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui “tutti gli elementi presi in considerazione dall’autorità aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte [...] i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l’esistenza e la portata di tali elementi [...] pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti [...] gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un’adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. […]”;

Considerato che, nel caso in esame, la lex specialis di gara prevede espressamente che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa venga effettuata con il metodo aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/10;

Considerato che il metodo aggregativo-compensatore è un metodo che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio, dove l’attribuzione dei coefficienti agli elementi dell’offerta di natura qualitativa può essere effettuata con una delle modalità scelta tra le cinque indicate nell’allegato G. Una di esse, la numero 5, non è altro che il riconoscimento alla stazione appaltante della libertà di determinare un proprio criterio di attribuzione dei punteggi (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche, cfr. Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”); le altre quattro sono riconducibili a due gruppi di sistemi alternativi, il confronto a coppie tra le offerte presentate (numeri 1, 2 e 3) e l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara (numero 4). Quest’ultima modalità, dovendo giungere ad esprimere un solo coefficiente per ciascun elemento valutato, prevede che venga calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari;

Considerato che, una volta scelto il metodo aggregativo compensatore di cui all’Allegato G, la previsione del disciplinare di gara per cui “a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario” , pur non rinviando espressamente al metodo di attribuzione del coefficiente numero 4, indicato alla lettera a) dell’Allegato G, tenuto conto del significato

(4)

proprio delle parole utilizzate secondo la connessione di esse, costituisce una previsione implicita ma dal significato univoco dell’intenzione della stazione appaltante di avvalersi di tale metodologia;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che l’obbligo informativo, nei confronti della platea dei concorrenti, circa la metodologia adottata per l’attribuzione dei coefficienti sia stato soddisfatto dalla richiamata previsione contenuta nel disciplinare di gara;

Considerato ulteriormente che - fermo restando il consolidato principio secondo cui nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara – l’Allegato G, nel delineare le modalità di applicazione del metodo aggregativo compensatore, in ognuno dei metodi di attribuzione dei coefficienti, prevede la riparametrazione quale ultima fase della procedura di calcolo del punteggio. In particolare, nel penultimo capoverso della lettera a), con riferimento ai casi di attribuzione del coefficiente diversi dal confronto a coppie, il richiamato Allegato precisa che, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

Considerato che tale passaggio è descritto come fase finale del metodo di attribuzione del punteggio basato sull’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario, dall’Autorità, nelle Linee Guida n. 2 (“Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti”), e che è stato ritenuto insito nel metodo aggregativo compensatore ai fini dell’attribuzione del punteggio definitivo sia dalla giurisprudenza (“In questo modello, la riparametrazione consistente nell’assegnare il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale non è altro che uno dei passaggi della formula per il calcolo del punteggio “oggettivo” (…) attribuito a ciascun offerente”, TAR Campania 13 febbraio 2018, n. 941) che dall’Autorità (“nel caso di specie, la riparametrazione dei singoli criteri non è discrezionale ma rappresenta l’ultimo necessario passaggio per il calcolo del punteggio”, Parere di precontenzioso n. 678 del 28 giugno 2017), e che esso può pertanto essere considerato parte integrante del richiamato sistema di attribuzione del punteggio;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che l’obbligo informativo, nei confronti della platea dei concorrenti, circa l’intenzione della stazione appaltante di riparametrare a 1 la media massima dei coefficienti - a differenza dell’intenzione di riparametrare il punteggio tecnico assegnato alla migliore offerta al punteggio massimo previsto dal disciplinare - è da considerarsi soddisfatto con la previsione dell’applicazione del metodo aggregativo compensatore;

Vista l’ulteriore doglianza riguardante la supposta erronea applicazione del punteggio riferito al criterio 1.C (sebbene non più decisiva ai fini dell’esito della gara, una volta acclarata la correttezza della riparametrazione dei coefficienti ai fini del calcolo del punteggio degli elementi qualitativi);

Considerato che, come evidenziato dalla Commissione di gara nella nota del 5 giugno 2020 (predisposta in riscontro alle contestazioni di TECTIS S.r.l., che invocava la valutazione del sub –elemento sul solo piano

”quantitativo” con conseguente attribuzione del punteggio in maniera “geometrica” in ragione del numero

(5)

di anni di manutenzione offerti), il criterio 1.C è chiaramente inserito, nel Disciplinare di gara, tra quelli soggetti ad una valutazione “qualitativa e discrezionale” da parte dei commissari di gara, i quali sono stati chiamati a valutare le proposte migliorative illustrate nella relazione descrittiva richiesta sul punto dalla lex specialis non solo sotto il profilo dell’incremento temporale della manutenzione offerta ma anche della qualità globale del servizio manutentivo proposto;

RITENUTE, sulla base di quanto sin qui rilevato, pertanto, infondate le doglianze sollevate dall’odierno istante avverso la documentazione di gara e l’esito della procedura con aggiudicazione a Tralice Costruzioni S.r.l.;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alle questioni esaminate, l’operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 agosto 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente

Riferimenti

Documenti correlati

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIA PASCOLI, VIA PALLADIO E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI PROGETTAZIONE

2810, «nel corrispettivo della fornitura di servizi, nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un corrispettivo che è pagato direttamente

In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi

Rifornimento idrico a mezzo navi cisterna per le isole minori delle Regioni a statuto speciale (Sicilia) – Marina Militare, competenza – Autorizzazione al trasporto di acqua

installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che, nel caso in esame, nei limiti del sindacato esterno che compete all’Autorità, non si ravvisano errori di fatto

L’art. 263, nella parte in cui stabilisce che “ i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”,

VISTO che l’istante ha rappresentato che il disciplinare prevedeva l’articolazione del servizio in una prestazione principale - servizio di trattamento di acque reflue – e in