Educazione, istruzione e mantenimento dei figli:
Cassazione
9 Marzo 2021Redazione
Obbligo di mantenimento in capo ai genitori: i criteri di determinazione dell’assegno e delle spese straordinarie. L’obbligo cessa con
l’indipendenza economica.
Il coniuge affidatario non ha l’obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie per il figlio
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell’entità delle stesse rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5059
Obbligo per il genitore di mantenere i figli anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età potendo perdurare anche oltre, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, finché essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica.
Cassazione civile sez. I, 17/02/2021, n.4219
L’interesse morale del figlio non costituisce parametro per consentire al genitore di ottenere la riduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento
In materia di assegno di mantenimento e della sua misura, l’interesse morale del figlio riveste una funzione strumentale dovendo consentire con la cura, l’educazione e l’istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del primo e non l’ingiustificata retrocessione delle condizioni di vita materiale quasi che le difficoltà educative siano ascrivibili all’ammontare dell’assegno.
Di conseguenza, viene ritenuto privo di fondamento il riferimento a un presunto parametro dell’interesse morale del figlio declinato quale ragione per consentire al genitore di ottenere la riduzione dell’ammontare dell’assegno di contributo al mantenimento.
Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, n.2020
Spese straordinarie per il mantenimento dei figli e strumenti processuali utilizzabili per il loro rimborso
In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del
matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico -patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n.379
Sul riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, n.29779
Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell’ambito del ciclo di studi che il
soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. Ai fini dell’accoglimento della domanda, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto – soggetto passivo del rapporto – onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d’integrazione della prova presuntiva circa l’esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all’impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere altresì curato, con impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, e di essersi adoperato nella ricerca di un lavoro. Il giudice di merito è tenuto ad effettuare, caso per caso, una valutazione delle circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione della casa familiare, mediante l’utilizzo di criteri il cui rigore è proporzionalmente crescente in relazione all’età dei beneficiari. Tale obbligo tuttavia non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, ritenendosi giustificato il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un
progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni .
L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell’accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183
Il reato di omesso versamento dell’assegno familiare è perseguibile d’ufficio
Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dell’art. 570-bis c.p. è perseguibile d’ufficio.
Cassazione penale sez. VI, 30/01/2020, n.7277
Riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L’obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all’acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione; in seguito ad essa, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l’idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183
Assegno di mantenimento e spese straordinarie per il figlio maggiorenne
La prole ha diritto ad un mantenimento, a seguito di separazione o divorzio, tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche dei genitori e quanto più vicino possibile a quello goduto in precedenza.
L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va determinato in relazione alla condizione economica dei genitori, tenuto conto delle effettive ed attuali esigenze del beneficiario e non ricomprende le spese straordinarie.
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie”
quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, n.1562
Figlio maggiorenne e obbligo di mantenimento in capo ai genitori
L’obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Tuttavia anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
Inoltre l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una
retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n.19696
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