CRITERI DI DELIMITAZIONE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE
Aggiornamento dicembre 2021
SOMMARIO
lett. a) I territori costieri ____________________________________ 5 lett. b) I territori contermini ai laghi ___________________________ 7 lett. c) I fiumi ____________________________________________ 9 lett.d) Le montagne ______________________________________ 12 lett. f) I parchi ___________________________________________ 13 lett g) I boschi __________________________________________ 14 lett. h) Usi civici _________________________________________ 16 lett. m) Le zone di interesse archeologico _____________________ 17
Questa sezione del Piano contiene l’individuazione, la delimitazione o i criteri di individuazione, delle aree tutelate per legge così come definite dall’art.142:
• a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
• b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
• c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
• d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
• e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
• f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché' i territori di protezione esterna dei parchi;
• g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
• h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
• i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
• l) i vulcani;
• m) le zone di interesse archeologico.
La delimitazione cartografica delle aree tutelate per legge è stata effettuata seguendo i criteri indicati di seguito.
Per i vincoli di cui all’art.142 lett. f (parchi e riserve naturali), l’area individuata cartograficamente delimita l’area sottoposta a tutela.
Per i vincoli di cui all’art.142 lett. a) (territori costieri), b) (territori contermini ai laghi), d) (montagne), m (zone di interesse archeologico) l’area individuata cartograficamente delimita l’area sottoposta a tutela da cui devono essere escluse, ai sensi dell’art.142 comma 2 del D.Lgs 42/2004, le aree che alla data del 6 settembre 1985:
• erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee A e B;
• erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M n. 1444/1968 come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
• nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 865/1971.
L’individuazione di tali aree di esclusione dal vincolo è demandata ai Comuni
Per le aree di cui all’art.142 lett. c) (fiumi e corsi d’acqua) il piano individua cartograficamente le aste fluviali sottoposte a tutela. L’individuazione puntuale dell’area tutelata è demandata ai Comuni.
Per le aree di cui all’art. 142 lett. g) (boschi e foreste) il piano individua cartograficamente le aree boscate sulla base della selezione di categorie di uso suolo e costituisce un criterio per la puntuale individuazione delle aree da sottoporre a tutela.
Per le aree di cui all’art. 142 lett. h) (Usi civici) il Piano fornisce una prima ricognizione e demanda ai Comuni la precisa individuazione cartografica.
LETT. A) I TERRITORI COSTIERI
Territori costieri, compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare
Adottando i criteri metodologici di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all’art.
143, indicati nella relazione finale del progetto “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale” redatto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e analogamente effettuate in altrettanti piani paesaggistici di altre regioni (vedi piano paesaggistico della Regione Toscana), la fascia di vincolo è determinata attraverso una operazione di buffering in ambiente GIS con profondità di 300 m dalla linea di battigia. Per la determinazione del buffer è stata tracciata una linea
generatrice di vincolo che percorre con continuità tutto il tratto costiero. La metodologia di base utilizzata nella definizione della linea di battigia deriva dalla digitalizzazione dei livelli rappresentativi dei caratteri della costa aggiornati sulla base
dell’ORTOFOTO AGEA 2016. Per attingere a tali informazioni si è fatto riferimento al Sistema Informativo Geografico SIcoast. Nei tratti ove sono presenti manufatti e opere marittime è stata individuata una linea di battigia artificiale che segue il limite di separazione tra le opere artificiali e il mare. Nei casi ove sono presenti foci di fiumi, torrenti e corsi d’acqua o opere aggettanti, quali pontili, pennelli etc., è stata creata una linea di riva fittizia che collega le interruzioni della linea di battigia naturale e artificiale. La linea generatrice di vincolo risulta determinata dall’unione di linea di battigia naturale, fittizia ed artificiale.
Vengono qui di seguito riportati stralci esplicativi del criterio seguito per la determinazione della linea generatrice del vincolo
LETT. B) I TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI
I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
Per la delimitazione di tali aree viene adottato un criterio di buffering da una linea generatrice determinata dall’unione di linea di battigia naturale,
artificiale e fittizia analoga a quella dei territori costieri e sempre seguendo i criteri metodologici redatti dal MiBAC.
Ai fini operativi della ricognizione uno specchio d’acqua potenzialmente lago è definito tale se è verificato almeno uno dei seguenti criteri:
• riconoscibilità tramite un toponimo lago o similare (es laghetto, laghi, etc.) presente nella CTR in scala 1:5 000/1: 10.000 della Regione Liguria;
• lunghezza complessiva della linea di battigia superiore a 500 m;
• riconosciuta valenza paesaggistica-ambientale;
• appartenenza ad un complesso di laghi di cui almeno un elemento rispetta uno dei criteri precedenti.
Data la disponibilità della Carta di uso del suolo di recente aggiornamento, ai fini dell’individuazione e riconoscibilità dei laghi si è proceduti nell’utilizzare la Carta d’uso dei suoli (sc. 1:10.000), vigente al 2019, sui quali sono stati selezionati due tipologie di bacini:
• COD_USO 5121, per identificare i bacini naturali;
• COD_USO 5122, per identificare i bacini artificiali.
Sulla base di tale selezione, si è poi proceduto a selezionare le aree caratterizzate da perimetri superiori ai 500 m. Inoltre su CTR è stata effettuata una operazione di riconoscibilità dei laghi tramite toponimo, e successivamente l’ORTOFOTO è stata utilizzata per operazioni di verifica.
A seguito delle operazioni di verifica sono stati aggiunte 6 aree caratterizzate dalla presenza di paludi o torbiere molto ravvicinate tra loro, che per la loro rilevanza ambientale e paesaggistica sono state incluse nell’elenco dei laghi, indipendentemente dal fatto che il loro perimetro fosse inferiore a 500 m. Le 6 aree individuate coincidono con:
• 1 area con toponimo Lago delle Lame
• 2 aree COD_USO=411 (PALUDI INTERNE), toponimo Laghi Agoraie
• 1 area COD_USO=411 (PALUDI INTERNE), toponimo Lago Piane
• 1 area COD_USO=412 (TORBIERE), toponimo Torbiera del Laione
• 1 area COD_USO=412 (TORBIERE), toponimo Pian del Lago
Per l’individuazione della linea di battigia che individua i confini del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, in assenza di sufficienti dati inerenti le serie temporali dei livelli idrometrici, è stato preso a riferimento la Carta di Uso del suolo. La linea di battigia così individuata e il tratto di chiusura fittizia del lago in presenza di un emissario sono state utilizzate quali linee generatrici del buffer.
LETT. C) I FIUMI
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
La Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 5900 del 06.12.1985 (BURL n. 1 del 02.01.1986), ai sensi dell’art. 1 quater della L. n. 431/1985 (oggi art. 142 del Codice), ha individuato i corsi d’acqua pubblici o parte di essi irrilevanti sotto il profilo della tutela paesaggistica per loro connotazioni geografiche, morfologiche, orografiche ed ambientali.
Nel percorso di redazione del piano, ed in particolare nelle conferenze di pianificazione, è emersa un fattore di criticità legato all’individuazione di tali aree. Infatti gli elenchi di cui al regio n. 1775/1933 definiscono una geografia molto disomogenea tra le province, come si può vedere nella raffigurazione riportata qui di seguito.
Inoltre si rileva che nella realtà ligure gran parte delle aree comprese entro 150 mt. dal corso d’acqua rientrano in altre categorie di vincolo, quali aree boscate o soggette a vincolo per decreto o ancora aree demaniali marittime in ambito focivo, creando una sovrapposizione delle aree tutelate di difficile gestione. Si ritiene che la natura del vincolo operante sul corso d’acqua assuma significato specifico in relazione alla presenza dell’acqua e alle correlate forme di utilizzo delle aree contermini.
Per superare la differenza di individuazione dei fiumi tra le province e in ragione della specificità dei corpi idrici liguri, il Piano ha deciso di effettuare una scelta e, a partire dagli elenchi delle acque pubbliche di cui al regio decreto 177571933, esclude i corpi idrici irrilevanti sotto il profilo della tutela paesaggistica come previsto dall’art.142 del Codice.
A questo stadio di elaborazione del Piano, Regione Liguria ha proposto 3 differenti metodologie per l’individuazione dei corpi idrici irrilevanti sotto il profilo della tutela paesaggistica, ponendosi l’obiettivo di offrire criteri chiari, di facile applicazione, omogenei su tutto il territorio ligure:
1. Considerare irrilevanti i corpi idrici ritenuti irrilevanti anche dal Piano di Tutela delle Acque. Il PTA, sulla base delle Linee Guida Ministeriali, effettua una ricognizione dei corpi idrici sulla base della dimensione del bacino sotteso. Il punto di forza di questo criterio è quello di ottenere una coerenza tra strumenti di pianificazione che sotto profili diversi (profilo ambientale il PTA e profilo paesaggistico il PPR) trattano lo stesso oggetto territoriale (i fiumi).
2. Considerare irrilevanti i corpi idrici di secondo livello e oltre come definiti dal Regolamento Regionale 3/2011. Anche in questo caso il criterio si basa sulla dimensione del bacino sotteso, ma con una dimensione più minuta (1 Kmq).
3. Considerare irrilevanti i corpi idrici con un indice Stralher inferiore a 4. In questo caso il criterio individuato è di tipo geometrico. Secondo la descrizione di Strahler la rete idrografica è costituita da tronchi: un tronco prende origine da una sorgente oppure dalla confluenza di due tronchi e termina in un’altra confluenza, oppure alla sezione di chiusura del bacino. Ogni tronco ha un ordine: le sorgenti danno origine ai tronchi di primo ordine; quando due tronchi del medesimo ordine i si incontrano, il tronco che si origina dalla confluenza assume l’ordine i+1;
quando due tronchi di diverso ordine si incontrano, il tronco che si origina dalla confluenza assume l’ordine del tronco confluente di ordine maggiore.
Per la precisa individuazione cartografica di tali corsi d’acqua si assume quale riferimento il reticolo idrografico regionale aggiornato.
• in analogia con quanto previsto dal Regolamento Regionale 3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, i limiti delle fasce di tutela si misurano dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale fluviale;
• in corrispondenza delle “sorgenti” la fascia di tutela si considera come l’arco di raggio pari a 150 mt.;
• in presenza di parti tombinate o al termine di una tratta vincolata il limite è da intendersi ortogonale all’asta fluviale;
• nei casi di affluenti non vincolati che si innestano in asta fluviale vincolata vale il vincolo interessato dalla fascia dei 150 mt. dall’asta vincolata.
Viceversa in caso di affluente vincolato che si innesta in corso d’acqua svincolato il vincolo (salva diversa specificazione) non è da intendersi a partire ortogonalmente dall’innesto in questione, bensì sino al contatto con l’asta non vincolata, evitando così la formazione di aree di sfrido sia in senso estensivo che riduttivo.
LETT.D) LE MONTAGNE
Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole: coprono la parte più impervia del territorio ligure per un’estensione pari a circa 115 Kmq.
Per l’individuazione cartografica delle montagne è stato utilizzato il livello coincidente con la Carta delle Fasce altimetriche – sc. 1:10:000 ed. 2016 (carta ottenuta dal DTM – Modello Digitale del Terreno – Liguria ed. 2016), all’interno del quale si è proceduto a selezionare:
• la fascia superiore a 1201 m.s.l.m. (fino ad un massimo di 1601 m s.l.m.) per quanto concerne la catena appenninica;
• la fascia superiore a 1601 m.s.l.m. invece per la catena alpina.
LETT. F) I PARCHI
I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
L’area dei parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi corrisponde ad un’area di estensione pari a circa 355 kmq.
L’individuazione di tali aree fa riferimento agli atti istitutivi dei Parchi e delle Riserve nazionali e regionali, nonché dei Piani, emanati e approvati in applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della Legge Regionale n. 12 del 26 febbraio 1995 e sue s.m.i. L’individuazione cartografica è effettuata sulla base della Carta delle Aree Protette e relativi Piani, individuando, sulla base di una selezione, avvenuta sul campo
DESC_TIPOLOGIA: Parco naturale regionale, Parco nazionale, Riserva naturale regionale, Riserva naturale statale e rispettivi territori di protezione dei parchi.
LETT G) I BOSCHI
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, coprono circa il 70% del territorio regionale per un’estensione complessiva pari a circa 3.700 Kmq.
Il riferimento all'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 è ormai superato in quanto si riferisce ad una norma abrogata; ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
Ai fini della ricognizione e delimitazione dei territori coperti da foreste e da boschi, si applica la definizione di bosco di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Sono incluse nelle aree di tutela di cui al presente articolo anche le cave e discariche il cui programma di coltivazione/conferimento ribadisce la necessità del ripristino della copertura boscata ancorché non rappresentate nella cartografia di cui al comma 2.
L’individuazione cartografica è effettuata sulla base della carta di Uso del Suolo aggiornata con una selezione di classi di uso del suolo riferite ai boschi e ai cespuglieti riportate di seguito:
3111 – bosco xerofilo a prevalenza specie sempreverdi 3112 – bosco misto termofilo
3113 – bosco misto mesofilo 3114 – bosco a prevalenza faggio 3115 – bosco a prevalenza di castagno
313 – boschi misti
322 – brughiere e cespuglieti
323 – aree con vegetazione a sclerofille
324 – aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
In caso di discordanza tra la definizione di cui al comma 1 e la delimitazione cartografica è prevalente la prima. L’aggiornamento della
delimitazione rappresentata nella cartografia di Ricognizione dei Beni paesaggistici derivante dall’aggiornamento della Carta di Uso del Suolo non comporta variante al Piano.
Infine, come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e in particolare dal punto A19 dell’allegato A, il Piano individua le aree rurali invase da
formazioni di vegetazione arbustiva o arborea in cui è accertato un preesistente uso agricolo o pastorale nelle quali gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Tali aree in prima ipotesi erano state individuate sulla base delle qualità catastali. A seguito del contributo del MATTM è stato proposto di inserire nel Piano una apposita cartografia che individui le aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, partendo dalle aree già mappate nella categoria COL (coltivazioni) nell’assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nella considerazione che i fenomeni di abbandono dell’attività agricola che caratterizzano gran parte del territorio della Liguria interna siano causa di degrado.
LETT. H) USI CIVICI
Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, da una prima ricognizione, coprono un’area di circa 120 Kmq.
Il Piano propone una ricognizione e demanda ai Comuni una individuazione più precisa e dettagliata.
LETT. M) LE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
le zone di interesse archeologico
Il Piano individua le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, costituite dalle aree vincolate ai sensi della Parte seconda del Codice stesso meritevoli di specifica tutela e valorizzazione paesaggistica.
Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare, d’intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.