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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il controllo dei bilanci DOCUMENTO DI LAVORO

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DT\760241IT.doc PE418.129v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009 Commissione per il controllo dei bilanci

19.12.2008

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla relazione speciale n. 11/2008 della Corte dei conti europea sulla gestione del sostegno dell’Unione europea alle operazioni di ammasso pubblico di cereali

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Jan Mulder

Adlib Express Watermark

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PE418.129v01-00 2/6 DT\760241IT.doc

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Introduzione

L’ammasso pubblico dei prodotti agricoli ha lo scopo di stabilizzare i mercati e di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori1. Gli Stati membri acquistano i prodotti al prezzo

d’intervento fissato dal Consiglio su proposta dalla Commissione e li conservano in giacenza finché non possono essere venduti nel mercato interno, quando i prezzi aumentano (in modo da non provocare un ribasso dei prezzi sui mercati dell’UE), o fino all’esportazione. La Commissione rimborsa agli Stati membri le spese di ammasso e una parte del prezzo d’acquisto iniziale dei prodotti ammessi all’intervento attraverso il cosiddetto

“deprezzamento”. L’utile netto delle operazioni di smercio è accreditato al bilancio comunitario.

Gli organismi pagatori degli Stati membri sono responsabili della gestione delle operazioni relative all'ammasso pubblico e registrano i dati fisici e finanziari in una banca dati

informatica gestita dalla Commissione. La Commissione utilizza tali informazioni per sorvegliare la situazione e calcolare gli importi da versare agli Stati membri o da essi dovuti.

Di recente, a causa di un aumento significativo del prezzo dei prodotti agricoli, le scorte di cereali ammassate sono diminuite fino a diventare praticamente nulle2. Tuttavia, a seguito di cambiamenti delle condizioni di mercato, in futuro le scorte potrebbero nuovamente

aumentare. Nell’ambito della verifica dello stato di salute della politica agricola comune, il Consiglio ha deciso di mantenere l'intervento pubblico almeno per il cereale principale (frumento panificabile) e per alcuni altri prodotti allo scopo di disporre di una rete di

sicurezza in caso di perturbazioni dei mercati. Il Consiglio ha inoltre deciso che dal 1° luglio 2010 il prezzo d’intervento per i cereali diversi dal frumento tenero sarà fissato a zero. Per il frumento tenero, l’intervento sarà attivato dal 1° novembre al 31 maggio al prezzo

d’intervento di 101,31 euro per tonnellata, fino a un massimo di 3 milioni di tonnellate. Una volta raggiunto questo limite si procederà mediante gara. Si tratta di un sistema in cui un certo quantitativo di prodotti è offerto alla Commissione a determinati prezzi. Successivamente la Commissione presenta un’analisi delle diverse quantità e dei rispettivi prezzi al comitato di gestione in cui sono rappresentati gli Stati membri. Infine gli Stati membri determinano i prodotti da acquistare. Nell'ambito della procedura descritta si tiene conto anche

dell’ubicazione geografica delle scorte in modo da includere nel prezzo i costi di trasporto.

1) L’audit della Corte dei conti (ambito, conclusioni, raccomandazioni) a) Ambito dell’audit

La Corte ha svolto un audit sull’economicità del sostegno fornito dall’Unione europea alle operazioni di ammasso pubblico di cereali e ha verificato in particolare in che misura queste consentono di minimizzare i costi e massimizzare le entrate. L’audit si è basato su:

1 Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78), successivamente abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

2Situazione registrata a giugno 2008.

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 una valutazione delle procedure stabilite dalla Commissione e dagli Stati membri per l’attuazione della politica e la fornitura di dati;

 una verifica del rispetto delle operazioni di ammasso nei due Stati membri visitati che possiedono le scorte più consistenti (Germania e Ungheria);

 un esame delle condizioni e della qualità di un campione di 18 partite di cereali all’ammasso in 11 magazzini (controlli in loco).

b) Conclusioni della Corte

 Le operazioni fisiche di ammasso pubblico di cereali sono state gestite in modo adeguato.

 Le procedure intese a garantire che i cereali acquistati abbiano la qualità richiesta e siano correttamente conservati sono applicate in modo adeguato.

 La politica della Commissione in materia di smercio delle scorte minimizza in genere il costo dell’intervento. Tuttavia, la Corte ha rilevato l’esistenza di casi in cui vendite a un prezzo maggiore sul mercato interno sono state sacrificate a favore

dell’esportazione al fine di non creare una perturbazione dei prezzi nel mercato comunitario.

 La trasparenza della procedura di bilancio e di presentazione dei dati è influenzata negativamente dall'imputazione alla linea di bilancio relativa all’ammasso dei cereali dei costi legati alla vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato finalizzata a sovvenzionare l’industria del bioetanolo o a sostenere gli indigenti. La Corte ha accertato, ad esempio, che nel 2006 le vendite di segale tedesca al settore del

bioetanolo sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli che avrebbero potuto essere ottenuti sul mercato, con un costo di opportunità di circa 5 milioni di euro.

 Le procedure seguite per lo smercio dei quantitativi all’ammasso non sempre garantiscono che i costi netti dell’intervento siano minimizzati o che le scorte non restino in giacenza più a lungo del necessario. L’audit ha rivelato incongruenze e inesattezze nei dati utilizzati per calcolare i costi tecnici forfettari da restituire agli organismi pagatori; la Corte ha altresì accertato che i costi di deprezzamento pagati agli Stati membri hanno quasi sempre prodotto entrate superiori al valore dei cereali al momento dello smercio. Da ciò si deduce che il deprezzamento era fissato a un tasso superiore a quello necessario per proteggere gli Stati membri.

 La mancanza di flessibilità nella politica di smercio fa sì che alcune partite restino all’ammasso più a lungo del necessario e che quindi generino costi tecnici e finanziari aggiuntivi.

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 Fatta eccezione per le situazioni d’emergenza (ad esempio quella del mais nel 2007), le risposte della Commissione ai problemi legati all’ammasso strutturale, invece di rappresentare una reazione rapida e flessibile alle condizioni del mercato, spesso arrivano a un ritmo rallentato per fare in modo che coincidano con il calendario delle grandi riforme.

 Gli importi rimborsati agli Stati membri per l’ammasso di cereali sono per lo più ragionevoli; tuttavia essi possono superare i costi realmente sostenuti per quanto riguarda le spese finanziarie e quelle forfettarie per la presa in consegna dei cereali senza movimento.

 La Commissione non conserva una documentazione sufficiente sulle ipotesi formulate per stabilire le previsioni di mercato su cui si basano i valori futuri di realizzo dei cereali.

Alcune constatazioni della Corte sulla politica di vendita e ai relativi costi possono essere valide per altri prodotti (come il burro, il latte scremato in polvere, l'alcol, la carne bovina, lo zucchero sfuso e lo zucchero confezionato), poiché sono disciplinati dallo stesso regolamento1 e dagli stessi sistemi di gestione.

c) Le raccomandazioni della Corte

Al fine di affrontare le incongruenze individuate, la Corte ha formulato raccomandazioni che possono essere riassunte come di seguito illustrato.

 Il prezzo minimo di vendita dovrebbe essere fissato tenendo conto della qualità e dell’ubicazione fisica dei cereali.

 Quando le condizioni di mercato lo consentano:

 non destinare i cereali all’esportazione se è possibile ottenere un prezzo più alto sul mercato interno; e

 accettare offerte leggermente inferiori se il mancato guadagno è largamente compensato dai mancati costi di ammasso futuri.

 Al fine di migliorare la trasparenza della procedura di bilancio, dovrebbero essere individuati tutti gli elementi di costo delle attività non direttamente collegate agli obiettivi dell’ammasso di intervento dei cereali, come il sostegno agli indigenti o all’industria del bioetanolo.

 La Commissione dovrebbe rafforzare il controllo delle informazioni sui costi

notificate dagli organismi pagatori, monitorando sistematicamente i dati o le tendenze insoliti comunicati sui quali si basano i pagamenti che gli Stati membri ricevono per

1Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

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l’ammasso di cereali. Inoltre, i controlli in loco dovrebbero includere verifiche dei dati utilizzati.

 La Commissione dovrebbe rivedere i costi forfettari delle operazioni senza movimento e modificare i tassi utilizzati per calcolare le spese finanziarie per incoraggiare gli Stati membri a dichiarare le spese finanziarie reali e per ridurre al minimo i rischi di

compensazione eccessiva.

La Corte riconosce che i miglioramenti raccomandati avrebbero solo un impatto finanziario limitato nell’attuale situazione del mercato, caratterizzata da prezzi elevati.

Tuttavia, se le scorte di cereali dovessero aumentare nuovamente in futuro, potrebbero avere un impatto rilevante sul bilancio dell’UE e ripercuotersi su altre misure d’intervento sotto forma di ammasso. Inoltre, la Corte raccomanda una semplificazione delle procedure nel contesto della “verifica dello stato di salute”, in particolare in considerazione del fatto che l’intervento pubblico continuerà almeno per il cereale principale (frumento

panificabile).

2. Le risposte della Commissione

La Commissione ha formulato risposte circostanziate alle conclusioni e alle raccomandazioni della Corte allegate alla relazione speciale della Corte stessa. Quanto segue è una sintesi di tali risposte.

Ad avviso della Commissione, la possibilità di tenere conto della qualità e dell’ubicazione fisica dei cereali in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita è ostacolata dalla complessità della gestione del sistema. La Commissione ritiene che l’attuale sistema sia semplice, oggettivo e più efficace.

Alla luce della propria analisi dei rischi e delle limitate quantità attualmente all’ammasso, la Commissione ha ritenuto che le verifiche in loco dei dati (relativi alle informazioni sui costi) ricevuti dagli Stati membri non fossero giustificate.

La Commissione ha dichiarato che stava esaminando la situazione e che avrebbe deciso il metodo più adeguato per il calcolo dei costi forfettari delle operazioni senza movimento. La Commissione sta inoltre lavorando per elaborare il metodo più adeguato da seguire nei casi in cui alcuni Stati membri non dichiarino gli interessi applicati nel quadro del calcolo da parte della Commissione del tasso di interesse specifico da applicare per il rimborso delle spese di finanziamento delle operazioni di ammasso pubblico.

Secondo la Commissione, la trasparenza del bilancio e dei conti dell’UE in relazione all’ammasso pubblico di cereali è garantita. I prelievi di cereali legati al programma di distribuzione gratuita agli indigenti sono finanziati attraverso una linea di bilancio diversa e i conti dell’ammasso pubblico individuano distintamente tutti i movimenti di quantitativi relativi al programma in questione. Per quanto riguarda la vendita di segale per la produzione di bioetanolo, la Commissione ha precisato che si trattava di un progetto pilota e che

riguardava solo un quantitativo limitato di cereali; di conseguenza l'inserimento di un'apposita linea di bilancio sarebbe stato superfluo.

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Infine, la Commissione ha sottolineato che entro la fine del 2009 è prevista l’adozione di un nuovo regolamento della Commissione per stabilire norme comuni relative agli acquisti all’intervento pubblico.

3. Osservazioni e raccomandazioni della commissione per il controllo dei bilanci ai fini di un possibile inserimento nel progetto di relazione sul discarico della Commissione (esercizio 2007)

Il Parlamento europeo:

1. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne sostiene le conclusioni e raccomandazioni principali;

2. concorda con la Corte che la Commissione dovrebbe tenere conto dell’ubicazione geografica dei depositi e, in particolare, della qualità delle scorte di cereali in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita; nota che tali cambiamenti sono già previsti attraverso l’introduzione del sistema d’offerta deciso dal Consiglio dal momento che nell'ambito dello stesso il prezzo dei prodotti d’intervento dipenderà dall’ubicazione;

3. chiede agli Stati membri e alla Commissione di valutare il costo dei controlli nel settore delle operazioni di ammasso pubblico di cereali; invita la Commissione a creare maggiori incentivi per gli Stati membri al fine di ridurre i costi di stoccaggio e di capitale dei loro interventi e di ottimizzare le tempistiche di vendita delle loro scorte;

4. concorda con la Corte che la Commissione dovrebbe rafforzare l’esame dei costi notificati dagli organismi pagatori monitorando sistematicamente tutti i dati o le tendenze insoliti; i controlli in loco dovrebbero includere verifiche dei dati utilizzati. La Commissione dovrebbe rivedere i costi forfettari delle operazioni senza movimento al fine di garantire che non superino i costi effettivi;

5. condivide il parere della Corte secondo cui i controlli in loco dei dati relativi alle

informazioni sui costi ricevute dagli organismi pagatori degli Stati membri sarebbero utili;

sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire che gli obblighi di controllo siano efficienti in termini di costo;

6. deplora che non vi sia una scorta strategica di cereali per i casi di penuria alimentare a livello comunitario; osserva che gli Stati membri sono autorizzati a costituire scorte strategiche di cereali e che hanno l'obbligo di informare la Commissione in merito a tali scorte. Deplora tuttavia il fatto che pochissimi Stati membri si avvalgano di questa

possibilità e ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare l’idea di costituire una scorta strategica comunitaria.

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