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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

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Academic year: 2022

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(1)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

________________________________________________________________________

Sede: 26900 Lodi – Piazza Ospitale, 10 C.F. e Partita I.V.A. 09322180960

________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

________________________________________________________________________

UOC/UOS/Servizio proponente Responsabile del procedimento

Patrimonio Dottor Adriano Decapitani

Numero repertorio ufficio Funzionario istruttore

0003-18 Dottor Adriano Decapitani

OGGETTO: CONTRATTO D’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO DENOMINATO

“MONGIARDINO”.

ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA INDIVIDUALI / CON SOCIETÀ PRESENTI IN AZIENDA DA PUBBLICARE SUL SITO AZIENDALE:

NOMINATIVO/

DENOMINAZIONE SOCIETÀ/

STUDIO PROF.LE

QUALIFICA PROFESSIONALE/

AMBITO DI UTILIZZO/

MATERIA SPECIFICA

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

AREA / SETTORE DI ASSEGNAZIONE

DATA INIZIO CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

TOTALE COMPENSO (in unità di Euro)

________________________________________________________________________

ISTRUTTORIA

(2)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

_______________________________________________________________________

Sede: 26900 Lodi – Piazza Ospitale, 10 C.F. e Partita I.V.A. 09322180960

_______________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1143-18 DEL 29/10/2018

UOC/UOS/Servizio proponente Responsabile del procedimento (firma)

Patrimonio Dottor Adriano Decapitani

________________________________________________________________________

OGGETTO: CONTRATTO D’AFFITTO DEL FONDO RUSTICO DENOMINATO

“MONGIARDINO”.

________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi è proprietaria, tra l’altro, di una quota di 47/144 del complesso di beni immobili costituente il fondo rustico denominato “MONGIARDINO”, ubicato per la maggior parte nel Comune di Villanova del Sillaro (LO) e in minor parte nel Comune di Massalengo (LO), che per la residua quota di 97/144 è di proprietà della Fondazione Giovanni e Teresa Premoli, con sede in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II n. 29, codice fiscale e partita I.V.A. 07417460156;

la rispettiva quota di proprietà del suddetto fondo rustico è stata assegnata all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, proveniente dal patrimonio immobiliare dell’incorporata Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, con decreto del Direttore

(3)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

1143-18

del

29/10/2018

Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11978 del 31 dicembre 2015, come rettificato, con efficacia dal giorno 1° gennaio 2016, con successivo decreto del Direttore Generale Welfare della Regione Lombardia n. 5410 del 10 giugno 2016;

il suddetto fondo rustico è attualmente condotto in affitto dal signor Cristiano Griffini, in forza di convenzione di affittanza agraria sottoscritta in data 20 ottobre 2010, repertorio dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi n. 246, registrata presso l’Ufficio Territoriale di Lodi dell’Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2010, al n. 80, serie 2, con scadenza in data 10 novembre 2018;

il canone d’affitto del fondo rustico in argomento, riferito all’annata agraria 2017/2018, in seguito all’adeguamento determinato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203, dalla competente commissione tecnica provinciale, risulta pari a € 28.860,90, di cui € 9.419,88 corrispondenti alla quota di proprietà, pari a 47/144, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi;

DATO ATTO che, in seguito alle intese intervenute tra i rappresentanti, all’uopo preposti, dei sunnominati enti proprietari, il signor Cristiano Griffini e le rispettive associazioni rappresentative di categoria, si è concordato di stipulare un nuovo contratto d’affitto del suddetto fondo rustico, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 23, ultima comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

VISTO il testo della convenzione di affittanza agraria, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, condiviso, nei contenuti, dalle parti interessate alla sua formalizzazione e redatto in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 23, ultima comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

PRESO ATTO che le condizioni contrattuali concordate tra le parti, assistite dalle rispettive associazioni rappresentative di categoria, sono sinteticamente riassumibili come segue:

 durata del rapporto di affittanza agraria per un periodo di sei anni, con decorrenza dal giorno 11 novembre 2018 e con scadenza in data 10 novembre 2024;

 canone annuale d’affitto pari a € 55,00 (euro cinquantacinque/00) per pertica milanese (pari a 654,50 metri quadrati), per un importo complessivo, ragguagliato all’intera superficie del fondo rustico in argomento, pari a circa 656 pertiche milanesi, di € 36.080,00 (euro trentaseimilaottanta/00), con riferimento al primo anno di affittanza agraria, che la parte affittuaria dovrà corrispondere alla parte proprietaria come segue:

all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi € 36.080,00 x 47/144 = € 11.776,11, alla Fondazione Giovanni e Teresa Premoli € 36.080,00 x 97/144 = € 24.303,89, in due rate semestrali posticipate del medesimo importo, la prima da versare entro il giorno 31 maggio e la seconda da versare entro il giorno 30 novembre, con riferimento a ogni annata agraria;

 adeguamento annuale automatico del canone d’affitto, in aumento o in diminuzione, secondo il coefficiente di volta in volta determinato dalla competente commissione tecnica provinciale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203;

 spese d’irrigazione a totale carico della parte affittuaria;

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Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

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29/10/2018

 divieto di spandimento, su tutti i terreni che costituiscono il fondo rustico in argomento, di liquami e/o fanghi, compreso lo spandimento di fanghi da depurazione, come operazione di “recupero rifiuti” in agricoltura, salvo quelli direttamente prodotti nell’ambito dell’attività agricola svolta sul medesimo fondo rustico e fermo restando l’obbligo di una periodica concimazione organica, sia apportata in forma solida, sia apportata in forma liquida, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, in modo di garantire, per tutta la durata del rapporto di affittanza agraria, l’iniziale livello di produttività e fertilità dei terreni costituenti il fondo rustico in argomento;

 obbligo di colture foraggiere e/o cerealicole, con divieto tassativo di colture pluriennali;

 obbligo di riconsegna dei beni immobili compresi nel fondo rustico in argomento, liberi da persone e/o cose, nella disponibilità della parte proprietaria, senza indennizzo e/o rimborso alcuno, in espressa deroga alle disposizioni degli articoli 43 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nell’ipotesi in cui, nel corso del rapporto di affittanza, tutti o parte di essi dovessero mutare la propria destinazione urbanistica, anche in assenza di concessione edilizia, così come nel caso in cui la parte proprietaria si determinasse alla vendita dell’intero fondo rustico in argomento o di una quota di proprietà indivisa del medesimo, salvo riconoscimento alla parte affittuaria, se presenti, di eventuali frutti pendenti e/o anticipazioni colturali in atto al momento del rilascio;

 divieto di subaffitto, anche parziale, del fondo rustico in argomento e di cessione del contratto d’affitto del medesimo;

 obbligo della parte affittuaria di provvedere, a propria esclusiva cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei fabbricati che costituiscono il centro aziendale e altresì a quella straordinaria, se riconducibile a degrado dovuto alla mancata manutenzione ordinaria, senza diritto d’indennizzo, con la precisazione, a tal proposito, che, in considerazione dello stato di degrado e precarietà di tutti i fabbricati strumentali ovvero di quelli individuati nel Catasto Fabbricati di Villanova del Sillaro (LO) con la categoria catastale D/10, la parte affittuaria s’impegna a eseguire un intervento di messa in sicurezza, mediante idonea recinzione, che renda inaccessibili i predetti fabbricati;

 obbligo della parte affittuaria di farsi carico di riparazioni e/o manutenzione ordinaria di tutti i manufatti di campagna, delle strade, dei ponti e dei canali, oltre agli oneri per gli spurghi delle rogge;

 obbligo della parte affittuaria di rilascio di una fideiussione bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di eventuali debiti che dovessero residuare al termine del rapporto di affittanza agraria, pari all’importo della prima annualità del canone d’affitto ovvero pari a € 36.080,00 (euro trentaseimilaottanta/00);

 dichiarazione espressa del signor Cristiano Griffini di non aver nulla da pretendere rispetto al precedente rapporto di affittanza agraria, intrattenuto con il medesimo e con scadenza in data 10 novembre 2018, non sussistendo, in particolare, miglioramenti, addizioni e trasformazioni, che in qualunque modo abbiano determinato un aumento del valore di mercato del fondo rustico condotto in affitto, del quale conferma, con la sottoscrizione della nuova convenzione di affittanza agraria, il definitivo rilascio nella predetta data di scadenza;

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Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

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29/10/2018

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

1. di concedere in affitto, per la rispettiva quota di comproprietà pari a 47/144, al signor Cristiano Griffini, secondo quanto concordato tra il medesimo, gli enti proprietari e le rispettive associazioni rappresentative di categoria, per un periodo della durata di sei anni, con decorrenza dal giorno 11 novembre 2018 e con scadenza in data 10 novembre 2024, il fondo rustico denominato “MONGIARDINO”, alle condizioni riportate nel testo della convenzione di affittanza agraria che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sinteticamente riassunte in narrativa;

2. di formalizzare, pertanto, tra le parti interessate, l’accordo intervenuto riguardo al suddetto rapporto di affittanza agraria, mediante sottoscrizione della convenzione in deroga, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conforme al testo come sopra approvato e qui allegato, provvedendo in merito agli adempimenti richiesti al predetto fine e conseguenti;

3. di demandare all’Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria la registrazione contabile, sul relativo conto del bilancio di competenza, delle somme che saranno introitate, a titolo di canone d’affitto, con riferimento al rapporto di affittanza agraria formalizzato come sopra, in seguito alle richieste di pagamento che saranno inoltrate all’affittuario, alle scadenze previste, a cura del personale all’uopo preposto degli enti proprietari, in due rate semestrali posticipate complessivamente pari al canone d’affitto, di volta in volta determinato nei termini riportati nel testo della convenzione di affittanza agraria come sopra approvato, altresì specificati in narrativa;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento per l’adozione della presente deliberazione è il dottor Adriano Decapitani;

5. di conferire al sunnominato responsabile ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione, compresa l’eventuale diffusione agli uffici interessati e coinvolti nel relativo procedimento e di trasmettergli, al predetto fine, copia della medesima presente deliberazione nonché il relativo fascicolo.

IL DIRETTORE GENERALE (Dottor Giuseppe Rossi)

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Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

1143-18

del

29/10/2018

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO O UNITÀ PROPONENTE: Patrimonio

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE _Adriano Decapitani_

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici:

n. conto descrizione del conto importo reg. n. \ prog. n.

512015/18 Affitti Attivi per fondi rustici

-

Note: Il presente provvedimento non comporta imputazione di spesa in quanto trattasi di affitto attivo.

IL RESPONSABILE _Gianluigi Semenza _

CONTROLLO DI GESTIONE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

CDC importo

Note:

IL RESPONSABILE ________________________________

Parere del Direttore Amministrativo o Favorevole

o Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Gianluca Bracchi

Parere del Direttore Sanitario o Favorevole

o Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE SANITARIO Romana Caterina Coccaglio

Parere del Direttore Sociosanitario o Favorevole

o Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Paolo Bernocchi

(7)

CONVENZIONE DI AFFITTANZA AGRARIA

AI SENSI DELL’ART. 23, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11,

COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203

Esente da bollo, ai fini della registrazione, ai sensi dell’art. 25, tabella B, del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 a integrazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDO RUSTICO MONGIARDINO

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno … (…) del mese di …, presso i locali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ubicati in Lodi, Via Cavour n. 58, piano primo, tra:

PARTE PROPRIETARIA

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con sede in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. 09322180960, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore e rappresentante legale dottor Giuseppe Rossi, nato a Gallarate (VA) il giorno 22 novembre 1954, residente a Clivio (VA), Via Como n. 11, codice fiscale RSSGPP54S22D869R, domiciliato per l’atto presso la sede dell’ente rappresentato, in esecuzione della deliberazione n. … del …, che si allega in copia alla presente convenzione, sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, per la rispettiva quota di comproprietà pari a 47/144 (quarantasette/centoquarantaquattresimi);

 Fondazione Giovanni e Teresa Premoli, con sede in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II n. 29, codice fiscale e partita I.V.A. 07417460156, rappresentata dal Presidente pro tempore e rappresentante legale ingegner Carlo Moro, nato a Lodi (LO) il giorno 20 agosto 1938, residente a Lodi (LO), Via San Bassiano n. 12/A, codice fiscale MROCRL38M20E648P, domiciliato per l’atto presso la sede dell’ente rappresentato, in esecuzione della deliberazione n. … del …, che si allega in copia alla presente convenzione, sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale, per la rispettiva quota di comproprietà pari a 97/144 (novantasette/centoquarantaquattresimi);

(8)

PARTE AFFITTUARIA

 Cristiano Griffini, nato a Lodi il giorno 15 marzo 1966, residente a Pieve Fissiraga (LO), Via Pavesi n. 13, codice fiscale GRFCST66C15E648E;

alla presenza dei signori:

 Antonio Oliva, nato a Diamante (CS) il giorno 3 dicembre 1956, residente a Milano, Via Perugino n. 5, che interviene al presente atto nella sua veste di Direttore dell’Associazione Proprietà Fondiaria delle Province di Milano e Lodi e come tale per prestare la propria assistenza all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e alla Fondazione Giovanni e Teresa Premoli nella stipulazione della presente convenzione, contente accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

 Matteo Mazzucchi, nato a Codogno (LO) il giorno 26 ottobre 1984, residente a Livraga (LO), Via XXV Aprile n. 20, che interviene al presente atto nella sua veste di Segretario di Zona di Lodi della Federazione Interprovinciale Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza e come tale per prestare la propria assistenza al signor Cristiano Griffini nella stipulazione della presente convenzione, contenente accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

premesso:

 che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per la rispettiva quota di 47/144 (quarantasette/centoquarantaquattresimi) e la Fondazione Giovanni e Teresa Premoli per la rispettiva quota di 97/144 (novantasette/centoquarantaquattresimi) sono proprietarie del complesso di beni immobili costituente il fondo rustico denominato

“Mongiardino”, ubicato per la maggior parte nel Comune di Villanova del Sillaro (LO) e in minor parte nel Comune di Massalengo (LO);

(9)

 che il suddetto complesso di beni immobili risulta censito come segue:

CATASTO TERRENI DI VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Foglio Particella Qualità Classe Superficie

(ettari, are, centiare)

Reddito Dominicale Agrario

5 6 SEMINATIVO IRRIGUO 2 04.79.60 381,45 383,92

6 2 BOSCO MISTO U 00.09.30 1,92 0,29

6 3 BOSCO MISTO U 00.06.00 1,24 0,19

6 4 BOSCO MISTO U 00.04.30 0,89 0,13

6 5 SEMINATIVO IRRIGUO 2 03.84.60 274,11 307,88

6 6 BOSCO MISTO U 00.05.40 1,12 0,17

6 9 BOSCO MISTO U 00.12.20 2,52 0,38

6 10 SEMINATIVO IRRIGUO 1 05.75.20 591,16 579,28

6 12 BOSCO MISTO U 00.02.30 0,48 0,07

6 13 SEMINATIVO IRRIGUO 2 02.81.60 223,97 225,42

6 21 BOSCO MISTO U 00.03.90 0,81 0,12

6 27 SEMINATIVO IRRIGUO 1 03.26.90 335,97 329,22

6 28 SEMINATIVO IRRIGUO 1 03.59.10 369,06 361,65

6 32 SEMINATIVO IRRIGUO 1 03.94.50 405,45 397,30

6 49 SEMINATIVO IRRIGUO 1 01.53.50 157,76 154,59

6 67 SEMINATIVO IRRIGUO 2 00.19.00 13,54 15,21

6 90 SEMINATIVO IRRIGUO 2 03.40.90 242,96 272,89

6 98 SEMINATIVO IRRIGUO 1 03.88.10 398,87 390,85

6 107 SEMINATIVO IRRIGUO 2 00.09.56 6,81 7,65

6 113 SEMINATIVO IRRIGUO 1 00.06.14 6,31 6,18

6 114 SEMINATIVO IRRIGUO 1 00.00.19 0,20 0,19

CATASTO FABBRICATI DI VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza

(vani) Rendita catastale

6 22 701 A/3 3 9 288,18

6 22 702 D/10 4.158,00

6 122 1

6 22 703 F/2 (*)

6 122 2

(*) UNITÀ IMMOBILIARE URBANA COLLABENTE

(10)

CATASTO TERRENI DI MASSALENGO (LO)

Foglio Particella Qualità Classe Superficie

(ettari, are, centiare)

Reddito Dominicale Agrario

4 21 SEMINATIVO IRRIGUO 1 01.03.20 106,06 103,93

8 4 SEMINATIVO IRRIGUO 2 00.20.80 16,54 16,65

8 44 SEMINATIVO IRRIGUO 2 04.06.00 322,91 325,01

8 48 SEMINATIVO IRRIGUO 2 00.00.49 0,39 0,39

8 59 SEMINATIVO IRRIGUO 2 00.03.00 2,39 2,40

per una superficie complessiva di 42 ettari, 95 are e 78 centiare, pari a circa 656 pertiche milanesi, al netto dei fabbricati strumentali e a uso abitativo (superficie coperta) censiti nel Catasto Fabbricati;

 che il suddetto fondo rustico è stato concesso in affitto dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e dalla Fondazione Giovanni e Teresa Premoli, ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, per un periodo di nove anni, dal giorno 11 novembre 2009 al giorno 10 novembre 2018, al signor Cristiano Griffini, con convenzione di affittanza agraria sottoscritta in data 20 ottobre 2010, repertorio dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi n. 246, registrata a Lodi in data 28 ottobre 2010, al n. 80, serie 2;

 che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi è stata incorporata nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, costituita con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/4480 del 10 dicembre 2015, che è subentrata, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in precedenza facenti capo all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e tra questi anche nel suddetto rapporto di affittanza agraria di beni immobili, a loro volta assegnati pro quota all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi con decreto del Direttore Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11978 del 31 dicembre 2015, come rettificato, con efficacia dal giorno 1° gennaio 2016, con successivo decreto del Direttore Generale Welfare della Regione Lombardia n. 5410 del 10 giugno 2016;

 che il signor Cristiano Griffini intende confermare, con la sottoscrizione della presente convenzione, il definitivo rilascio del complesso di beni immobili costituente il fondo rustico denominato “Mongiardino” alla data di scadenza della sopra richiamata convenzione di affittanza agraria ovvero nel giorno 10 novembre 2018, espressamente dichiarando di non aver nulla da pretendere rispetto a tale rapporto di affittanza agraria,

(11)

non sussistendo, in particolare, miglioramenti, addizioni e trasformazioni, che in qualunque modo abbiano determinato un aumento del valore di mercato del fondo rustico condotto in affitto;

 che il sunnominato affittuario è interessato alla conduzione del sopra descritto complesso di beni immobili costituente il fondo rustico denominato “Mongiardino”, anche dopo la suddetta data di scadenza della sopra richiamata convenzione di affittanza agraria;

 che la sunnominata parte proprietaria è d’accordo sulla concessione in affitto al signor Cristiano Griffini del sopra descritto complesso di beni immobili costituente il podere denominato “Mongiardino”, a condizione che il rapporto di affittanza agraria di cui trattasi venga regolamentato da una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari;

 che a seguito delle intese intervenute tra la sunnominata parte proprietaria e il signor Cristiano Griffini, assistiti dalle rispettive associazioni rappresentative di categoria, che hanno partecipato alle trattative e alla formazione dell’accordo, s’intende ora regolamentare un nuovo rapporto di affittanza agraria avente ad oggetto il sopra descritto complesso di beni immobili costituente il podere denominato “Mongiardino”, mediante stipulazione di una convenzione in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alla presenza e con l’assistenza dei rispettivi rappresentanti, come sopra comparsi, da una parte, della proprietà fondiaria e, dall’altra parte, dell’organizzazione professionale agricola provinciale indicata, compresa tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale;

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore e rappresentante legale dottor Giuseppe Rossi, in esecuzione della deliberazione n. … del …, che si allega in copia alla presente convenzione, sotto la

(12)

lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, per la rispettiva quota di comproprietà pari a 47/144 (quarantasette/centoquarantaquattresimi) e la Fondazione Giovanni e Teresa Premoli, rappresentata dal Presidente pro tempore e rappresentante legale ingegner Carlo Moro, in esecuzione della deliberazione n. … del …, che si allega in copia, sotto la lettera “B”, alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, per la rispettiva quota di comproprietà pari a 97/144 (novantasette/centoquarantaquattresimi), concedono in affitto al signor Cristiano Griffini, che accetta, il complesso di beni immobili costituente il fondo rustico denominato “Mongiardino”, dettagliatamente descritto in premessa.

3. Il suddetto complesso di beni immobili è concesso in godimento, a titolo di affitto, a corpo e non a misura, per la superficie censuaria come sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i diritti e gli oneri che gli competono, il tutto noto alle sunnominate parti contraenti.

4. La durata del rapporto di affittanza agraria è concordata per un periodo di sei anni, con inizio dal giorno 11 novembre 2018 e termine in data 10 novembre 2024.

5. In data 10 novembre 2024 il rapporto di affittanza agraria cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, intendendosi la disdetta medesima data e accettata ora per allora.

6. Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire alla parte affittuaria di restare nel godimento dei beni immobili alla medesima concessi in affitto oltre il suddetto termine di scadenza del rapporto di affittanza agraria, che è considerato essenziale e di rigore, dalle parti contraenti, nel presente accordo.

7. Dopo il suddetto termine di scadenza del rapporto di affittanza agraria, la parte proprietaria è sin d’ora autorizzata a prendere possesso dei beni immobili concessi in affitto, compiendo tutti gli interventi che essa riterrà opportuni al predetto scopo.

8. La parte affittuaria potrà recedere dalla presente convenzione con semplice preavviso, da comunicare alla parte proprietaria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria, come previsto ai sensi del disposto di cui all’art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

9. Il canone annuale d’affitto è convenuto nella misura di € 55,00 (euro cinquantacinque/00) per pertica milanese (pari a 654,50 metri quadrati) e quindi in un

(13)

importo complessivo, ragguagliato all’intera superficie del fondo rustico in argomento, pari a circa 656 pertiche milanesi, di € 36.080,00 (euro trentaseimilaottanta/00), con riferimento al primo anno di affittanza agraria, che la parte affittuaria dovrà corrispondere alla parte proprietaria come segue: all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi € 36.080,00 x 47/144 = € 11.776,11, alla Fondazione Giovanni e Teresa Premoli € 36.080,00 x 97/144 = € 24.303,89.

10. Il suddetto canone d’affitto sarà adeguato automaticamente, ogni anno, in aumento o in diminuzione, secondo il coefficiente di volta in volta determinato dalla competente commissione tecnica provinciale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

11. Il canone annuale d’affitto dovrà essere corrisposto, dalla parte affittuaria alla parte proprietaria, in due rate semestrali posticipate del medesimo importo, la prima da versare entro il giorno 31 maggio e la seconda da versare entro il giorno 30 novembre, con riferimento a ogni annata agraria.

12. In caso di ritardato pagamento della rata semestrale del canone annuale d’affitto, la parte affittuaria è tenuta a versare, dalla data convenuta e sino a quella del pagamento effettivo, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, gli interessi in misura corrispondente al tasso legale, o, se più favorevole, al tasso ufficiale di sconto corrente nei periodi interessati, fatti salvi i diritti derivanti dall’inadempienza.

13. Il mancato pagamento di un’annualità del canone d’affitto comporterà la risoluzione

“ipso iure” della presente convenzione, in deroga a quanto previsto dall’art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nonché dall’art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2011 sul termine di grazia.

14. Le spese d’irrigazione saranno a totale carico della parte affittuaria.

15. I canoni d’acqua saranno a carico della parte affittuaria, salvo rimborso del 15%

(quindici per cento) della spesa annuale per demanio e gestione a carico della parte proprietaria.

16. La parte affittuaria s’impegna a custodire i beni immobili concessi in affitto con l’ordinaria diligenza e a vigilare affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non siano effettuati, sui medesimi beni immobili o ai loro margini, scarichi di materiale di

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rifiuto di qualsiasi natura o modifiche di confini e/o passaggi. La parte affittuaria potrà utilizzare i fabbricati aziendali a uso abitativo per ospitare i propri dipendenti e/o collaboratori purché sia formalizzato e dimostrabile il rapporto con i medesimi intrattenuto.

17. Alla parte affittuaria è fatto espresso divieto di spandimento, su tutti i terreni che costituiscono il fondo rustico in argomento, di liquami e/o fanghi, compreso lo spandimento di fanghi da depurazione, come operazione di “recupero rifiuti” in agricoltura, salvo quelli direttamente prodotti nell’ambito dell’attività agricola svolta sul medesimo fondo rustico e fermo restando l’obbligo di una periodica concimazione organica, sia apportata in forma solida, sia apportata in forma liquida, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, in modo di garantire, per tutta la durata del rapporto di affittanza agraria, l’iniziale livello di produttività e fertilità dei terreni costituenti il fondo rustico in argomento.

18. La parte affittuaria s’impegna a praticare solo colture foraggiere e/o cerealicole.

19. Sono tassativamente vietate le colture pluriennali.

20. La parte affittuaria potrà eseguire sui terreni concessi in affitto le normali operazioni agricole, secondo le regole della buona tecnica agraria, esclusivamente a proprio rischio, senza impegno o responsabilità per la parte proprietaria.

21. Nel caso in cui nel corso del rapporto di affittanza agraria, tutti o parte dei beni immobili in esso compresi dovessero mutare la propria destinazione urbanistica, anche in assenza di concessione edilizia, così come nel caso in cui la parte proprietaria si determinasse alla vendita dell’intero fondo rustico in argomento o di una quota di proprietà indivisa del medesimo, la parte affittuaria, avvisata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, da recapitare con almeno sei mesi di preavviso, acconsentendo sin d’ora, si obbliga alla riconsegna dei beni immobili interessati o dell’intero fondo rustico in argomento, secondo il caso che dovesse ricorrere, liberi da persone e/o cose, nella disponibilità della parte proprietaria, senza indennizzo e/o rimborso alcuno, in espressa deroga alle disposizioni degli articoli 43 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Saranno comunque dovuti alla parte affittuaria, se presenti, eventuali frutti pendenti e/o anticipazioni colturali in atto al momento del rilascio.

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22. La parte affittuaria non potrà, a sua volta, concedere a terzi il godimento totale o parziale dei beni immobili costituenti il fondo rustico in argomento per nessun titolo o ragione e non potrà altresì cedere ad altri soggetti il contratto d’affitto di cui alla presente convenzione.

23. La parte affittuaria non potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni, senza il consenso scritto della parte proprietaria e ciò in deroga al disposto dell’art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Qualunque opera fosse comunque eseguita, in spregio al predetto divieto, sul fondo rustico in argomento, sarà acquisita dalla parte proprietaria, rinunciando la parte affittuaria a ogni indennità e/o risarcimento alcuno al momento del rilascio del medesimo fondo, compresa l’indennità di cui all’art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

24. La parte affittuaria dichiara di conoscere lo stato di conservazione e manutenzione dei fabbricati che costituiscono il centro aziendale e s’impegna a provvedere, a propria esclusiva cura e spese, alla loro manutenzione ordinaria e altresì a quella straordinaria, se riconducibile a degrado dovuto alla mancata manutenzione ordinaria, senza che ciò valga ad attribuire alla medesima parte affittuaria qualsiasi diritto d’indennizzo, cui è fatta espressa rinuncia sin d’ora. A tal proposito, in considerazione dello stato di degrado e precarietà di tutti i fabbricati strumentali ovvero di quelli individuati, nell’elenco dei beni immobili riportato in premessa, nel Catasto Fabbricati di Villanova del Sillaro (LO), con la categoria catastale D/10, la parte affittuaria s’impegna a eseguire un intervento di messa in sicurezza, mediante idonea recinzione, che renda inaccessibili i predetti fabbricati. Si deve inoltre considerare posto a carico della parte affittuaria anche l’onere per riparazioni e/o manutenzione ordinaria di tutti i manufatti di campagna, delle strade, dei ponti e dei canali, oltre agli oneri per gli spurghi delle rogge. La parte affittuaria solleva la parte proprietaria da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, anche nei confronti di terzi, che possa derivare dall’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che porrà in essere.

25. La parte affittuaria non potrà assumere per tutta la durata della presente convenzione impegni eventualmente previsti da norme legislative e/o regolamentari, anche comunitarie, che comportino vincoli e/o limitazioni permanenti a carico della

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parte proprietaria. Ogni modifica della normativa comunitaria, nazionale o regionale, dovrà essere recepita da entrambe le parti mediante accordi scritti da stipulare ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

26. Anche al fine di una gestione ottimale dei beni immobili concessi in affitto, sotto l’aspetto agronomico ed economico, le parti convengono che i titoli all’aiuto esercitati dalla parte affittuaria con riferimento alla presente convenzione non potranno essere ceduti a terzi per qualunque motivo e per nessuna ragione durante il periodo di validità della convenzione stessa e dovranno essere utilizzati continuativamente.

27. La parte affittuaria, entro i termini stabiliti dalle normative vigenti, s’impegna a eseguire, a propria cura e spese, ogni lavoro che dovesse essere ingiunto dalle pubbliche autorità, ai fini dell’esercizio dell’attività agricola. Le conseguenti opere dovranno essere realizzate, a norma di legge, a cura della parte affittuaria, previa comunicazione alla parte proprietaria, sollevando quest’ultima da qualsiasi responsabilità che ne possa derivare, senza che ciò valga ad attribuire alla parte affittuaria qualsiasi diritto d’indennizzo, cui è fatta espressa rinuncia.

28. A titolo di cauzione e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di eventuali debiti che dovessero residuare al termine del rapporto di affittanza agraria, la parte affittuaria deve consegnare alla parte proprietaria, una fideiussione bancaria, con scadenza in data 10 novembre 2025 ovvero un anno dopo il termine del rapporto di affittanza agraria, per un importo garantito pari all’importo della prima annualità del canone d’affitto ovvero pari a € 36.080,00 (euro trentaseimila ottanta/00), che potrà essere riscossa a semplice richiesta della parte proprietaria, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

29. La parte affittuaria precisa e dichiara a tutti gli effetti presenti e futuri di riconsegnare, rimossa ogni eccezione, alla libera disponibilità della parte proprietaria gli appezzamenti di terreno e i fabbricati che costituiscono il fondo rustico in argomento, liberi da persone, animali e cose proprie o di terzi, entro la scadenza del rapporto di affittanza agraria come sopra pattuita o al ricorrere delle fattispecie previste al precedente punto 21, impegnandosi sin d’ora, in caso di non puntuale riconsegna, di riconoscere alla parte proprietaria, a titolo di penale e parziale risarcimento dei danni,

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un importo giornaliero pari a € 100,00 (euro cento/00) oltre al rimborso di tutte le spese legali che la parte proprietaria dovesse sostenere per riottenere la piena disponibilità dei beni immobili fatti oggetto della presente convenzione.

30. Il signor Cristiano Griffini, con la sottoscrizione della presente convenzione, intende confermare il definitivo rilascio del fondo rustico in argomento alla data di scadenza del contratto d’affitto richiamato nelle premesse ovvero alla data del 10 novembre 2018, espressamente dichiarando di non aver nulla da pretendere rispetto a tale rapporto di affittanza agraria, non sussistendo, in particolare, miglioramenti, addizioni e trasformazioni, che in qualunque modo abbiano determinato un aumento del valore di mercato del fondo rustico condotto in affitto.

31. La parte proprietaria si riserva il diritto di accedere in qualunque momento al fondo rustico concesso in affitto, direttamente o incaricando all’uopo persone e/o società da essa delegate, per accertare il corretto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione.

32. Spese e imposte di registrazione della presente convenzione sono interamente a carico della parte affittuaria.

33. Ai fini della registrazione della presente convenzione si dichiara che l’importo dei canoni d’affitto, al netto degli adeguamenti automatici, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203, come stabilito dalla competente commissione tecnica provinciale, per l’intera durata del rapporto di affittanza agraria, pari a sei annualità, risulta complessivamente pari a € 216.480,00 (euro duecentosedicimila quattrocentoottanta/00).

34. La parte proprietaria e la parte affittuaria si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non configura un rapporto di affittanza agraria con un nuovo affittuario e che, pertanto, non sussistono, con riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prestazione energetica in edilizia, gli obblighi previsti per gli edifici “locati ad un nuovo locatario”.

35. Le parti nuovamente dichiarano che il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è regolato da patti assunti e sottoscritti anche in deroga a norme di legge.

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36. Per l’assistenza prestata alla parte proprietaria da un lato e alla parte affittuaria dall’altro, sottoscrivono la presente convenzione, che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, produce tutti i previsti effetti derogativi di norme di legge, i rappresentanti delle associazioni professionali di appartenenza delle parti contraenti che hanno partecipato alle trattative, alla formazione dell’accordo e alla stesura della convenzione e precisamente il Direttore dell’Associazione Proprietà Fondiaria delle Province di Milano e Lodi Antonio Oliva e il Segretario di Zona di Lodi della Federazione Interprovinciale Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza Matteo Mazzucchi.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PROPRIETARIA PARTE AFFITTUARIA

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