• Non ci sono risultati.

INDICE 7. ALLEGATI Data di emissione: 21/10/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "INDICE 7. ALLEGATI Data di emissione: 21/10/2019"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

INDICE

1. SCOPO ...

2

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI ...

2

3. APPLICABILITA’ ...

3

4. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI ...

3

5. RESPONSABILITÀ ...

4

6. MODALITÀ OPERATIVE ...

4

6.1. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE, CONTESTAZIONE/NOTIFICA ... 4

6.2. ESTINZIONE MEDIANTE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ... 5

6.3. PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI CON O SENZA RICHIESTA DI AUDIZIONE ... 5

6.4. ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI ... 6

6.5. EVENTUALE RATEIZZAZIONE ... 8

6.6. OPPOSIZIONE ... 8

6.7. RISCOSSIONE COATTIVA ... 8

6.8. CONTROLLI PERIODICI ... 9

6.9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ... 9

7. ALLEGATI ... 9

Rev. Data Pagine

revisionate Causale Stesura Verifica

00 EMISSIONE

Redatto da: Verificato da: Approvato da:

Piazza Maristella Ferronato Emanuele

Rulli Giovanni Dipartimento Amministrativo Iacomino Carlo Maria

1. SCOPO

(2)

Scopo della presente procedura è descrivere i procedimenti relativi all'accertamento ed alla contestazione degli illeciti di carattere amministrativo e di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate/accreditate, ex art. 27 quinquies della L.R. 33/2009, come da modifiche introdotte dalla L.R. 23/2015.

In particolare la procedura disciplina le modalità di emissione dei Sommari Processi Verbali di Accertamento di Violazione da parte delle UUOOCC Accreditamento e Controllo Sanitario e Sociosanitario, dell’UOS Autorizzazione e Accreditamento Sanitario e Socio Sanitario o dell’UOS Appropriatezza e Controllo Sanitario e Sociosanitario, la disamina degli scritti difensivi, l’espletamento delle audizioni da parte delle strutture che ne fanno richiesta, gli adempimenti conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta della sanzione nei tempi previsti, nonché alle eventuali richieste di rateizzazione, l’emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento o di ordinanza di archiviazione.

2. RIFERIMENTI NORMATI E DOCUMENTALI

 D.lgs. 118/2011 s.m.i.

 D.M. 15/06/2012 (Nuovi modelli di rilevazione economica CE e SP)

 D.M. 20/03/2013 (Modifica degli schemi di SP, CE e NI)

 Codice civile, articoli 2423 - 2428

 OIC 11 "Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”

 OIC 15 “I crediti”

 OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”

 OIC 18 “Ratei e risconti”

 DGR X/7009 del 31/7/2017 “Approvazione del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci degli enti del SSR di cui alla L.R. 23/2015 , della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale ai sensi del DM 1/3/2013”

 Linee guida Regione Lombardia area F) crediti e ricavi

 Legge n. 689/1981

 Deliberazione ATS Insubria n. 6 del 14 Gennaio 2019 “Conferimento deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Organizzativa complessa di area amministrativa/sanitaria e conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento/Unità Operativa”

 D.Lgs. n. 150/2011

 Regolamento Aziendale per l’Applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con Deliberazione n. 445 del 28/8/2017

 D.Lgs. n° 502/92 e s.m.i.

 D.P.R. 14.01.97

L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. 23/2015

 D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.98

 D.G.R. n. VII/3312 del 02.02.01

 D.G.R. n. VII/3313 del 02.02.01

 C.R. n. 37 del 25.11.03

 PS / AAS – ACC – R00

(3)

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica nei confronti di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie soggette ad autorizzazione/accreditamento ed elencate al successivo punto 4. site nell’ambito territoriale della A.T.S. dell’Insubria che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie sia privatamente sia per conto del Sistema Sociosanitario Lombardo.

4. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

DipPAAPSS: Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie

UOC ACS: Unità Operativa Complessa Autorizzazione Accreditamento e Controllo Sanitario UOS AAS: Unità Operativa Semplice Autorizzazione e Accreditamento Sanitario

UOS ACS:Unità Operativa Semplice Appropriatezza e Controllo Sanitario

UOC ACSS: Unità Operativa Complessa Accreditamento e Controllo Sociosanitario UOS AASS:Unità Operativa Semplice Autorizzazione e Accreditamento Sociosanitario UOS ACSS:Unità Operativa Semplice Appropriatezza e Controllo Sociosanitario

SPV: Sommario Processo Verbale Dird: Direttore delegato

SA: Segreteria Amministrativa

STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE/ACCREDITATE: Strutture sanitarie ricomprese e oggetto dalla procedura, cioè:

Aziende Ospedaliere pubbliche

Istituti e Case di ricovero e cura privati, accreditati o meno

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, accreditati o meno

(Poli)ambulatori, ambulatori odontoiatrici, laboratori analisi, radiodiagnostica, camere iperbariche, ecc., pubblici e privati accreditati

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita autorizzati e/o accreditati

Strutture private che erogano prestazioni di assistenza residenziale psichiatrica, accreditate o meno.

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AUTORIZZATE/ACCREDITATE:

UDO (Unità d’Offerta) Sociosanitarie autorizzate/ accreditate / contrattualizzate:

RSA, CDI, HOSPICE, UOCP, CDD, CSS, RSD, ADI, UCP-DOM, RIA, CURE INT., TOX, TOX B.I., SER.D., CF.

(4)

5. RESPONSABILITA’

Attività/Figure coinvolte Dir.

UOC/UOS SA Emissione di SPV e consegna al contravventore R

Audizione R

Archiviazione R

Ordinanza Ingiunzione R

Comunicazione a UOC EF per esecuzione forzata R Legenda

R:responsabilità primaria/decisione C: collaborazione

6. MODALITA’ OPERATIVE

6.1 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE, CONTESTAZIONE/NOTIFICA

Gli accertamenti sono svolti da personale di vigilanza-ispezione o altri operatori di diverso ruolo specificamente incaricati, nonché da altre Autorità competenti sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

Gli operatori dell’ATS dell’Insubria, nell’espletamento dei compiti loro attribuiti, nelle fasi di relazione diretta con soggetti terzi, devono essere muniti di tessera di riconoscimento o badge personale.

In caso di accertamento di uno o più requisiti non soddisfatti, i funzionari ispettori, quando è possibile, provvedono a contestare immediatamente la violazione tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la trasgressione commessa. Qualora non sia avvenuta una contestazione immediata, in caso di necessità di approfondimenti o di raccolta documentale ulteriore, sarà comunque possibile emettere SPV, notificandolo secondo le procedure di legge, entro e non oltre 90 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti (come previsto dalla L. 689/81).

In particolare l'atto di contestazione deve contenere:

-l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di accertamento,

- generalità e qualifica del verbalizzante e domicilio per la funzione presso la sede legale ATS, - le generalità del trasgressore,

- la sintetica descrizione del fatto accertato, - la disposizione di legge o regolamento violata,

- l’individuazione degli eventuali soggetti responsabili in solido,

- menzione della facoltà di ammissione al “pagamento in misura ridotta”, con la precisazione del relativo importo, dell’indicazione dell’ente a favore del quale il pagamento deve essere effettuato e delle relative modalità di pagamento,

(5)

sentiti ovvero possono presentare scritti difensivi, eventuali dichiarazione resa dal trasgressore, sottoscrizione del verbalizzante, relata di notifica in calce all’atto.

Per quanto concerne il dettaglio delle modalità di notificazione della violazione amministrativa, si rimanda a quanto disposto dall’art. 8 del vigente “Regolamento aziendale per l’applicazione delle sanzioni amministrative”, nonché alle disposizioni di legge in materia.

In caso di accertamenti effettuati da parte di altre autorità, si procede secondo le modalità di cui alla presente procedura, dando informazione degli atti conseguenti anche all’autorità che ha effettuato gli accertamenti.

6.2 ESTINZIONE MEDIANTE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Pagamento in misura ridotta

Il SPV riporta l'espressa avvertenza della possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa. La facoltà del pagamento in misura ridotta, riconosciuta al trasgressore per legge deve essere chiaramente prevista nel SPV, pena la sua nullità e quindi quella dell'intero procedimento sanzionatorio.

Entro il termini di 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore o l’obbligato in solido, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione e determina l’estinzione del procedimento sanzionatorio.

In caso di notificazione successiva dell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo, in aggiunta alla sanzione pecuniaria devono essere addebitate le spese procedimentali.

Le suddette spese per procedimento amministrativo vengono determinate secondo quanto previsto nella relativa voce del vigente tariffario ATS in materia di igiene e sanità pubblica.

L’UOC EF procede alla contabilizzazione del ricavo con la regolarizzazione del provvisorio d’incasso secondo le modalità di cui alla procedura delle Disponibilità Liquide 4.4 Gestione Tesoreria.

La comunicazione dell’incasso al Dipartimento avviene con report periodici.

Verifica avvenuto pagamento

L’accertatore, una volta operata la verifica sui report di cui al precedente capoverso ed in caso di accertato mancato pagamento, deve redigere e trasmettere al Direttore Delegato, per il tramite della SA dell’UOC competente, il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, constatando ed attestando la mancata facoltà da parte del trasgressore di essersi avvalso del pagamento in misura ridotta.

6.3 PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI CON O SENZA RICHIESTA DI AUDIZIONE

Ai sensi dell’Art. 18 della Legge 689/1981 e della D.G.R. n° X/3993 del 04/08/2015 – Allegato A – punto 6.8 Sanzioni, il termine per inoltrare scritti difensivi o richieste di audizione, è di 30

(6)

(trenta) giorni solari dalla notificazione del SPV, al superamento dei quali gli stessi non potranno avere più alcun effetto.

Il Direttore delegato provvede a:

- esaminare, sotto il profilo formale e sostanziale, gli atti pervenuti;

- valutare le motivazioni dedotte nelle memorie difensive;

- espletare le audizioni ove l’interessato abbia richiesto di essere sentito.

Il Direttore delegato della competente UOC convoca, per il tramite della Segreteria Amministrativa, l’interessato che ne abbia fatto formale richiesta, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Dell’audizione è redatto verbale rilasciato in copia ai soggetti intervenuti. La mancata presentazione dell’interessato all’audizione, non congruamente giustificata, sarà considerata come rinuncia.

L’interessato può delegare a partecipare all’audizione un’altra persona munita di delega scritta.

L’istruttoria si conclude, in ogni caso, entro 5 anni dalla data di notifica del Sommario Processo Verbale, con l’adozione di Ordinanza Ingiunzione o di Ordinanza di archiviazione, considerando il termine di prescrizione ai sensi della L. 689/1981. Detto termine è vincolante per tutte le fasi del procedimento ivi dettagliate, che devono essere avviate e concluse nell’arco di tempo considerato, ai sensi di legge.

6.4 ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI

Nel caso in cui sia ritenuto fondato l’accertamento e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei termini previsti dall’art. 16 della L. n. 689/1981, il Direttore delegato della competente UOC provvede, per il tramite della Segreteria Amministrativa (SA), ad emettere Ordinanza Ingiunzione di pagamento nonché a provvedere alla notifica del predetto atto.

Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni irrogate con Ordinanza Ingiunzione Si fa riferimento all’art. 17 del vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative laddove, in particolare, è previsto quanto segue:

Il Direttore delegato determina l’ammontare della sanzione in base ai seguenti criteri:

a) importo pari al pagamento in misura ridotta, maggiorato del 10% nei casi di reiterazione dell’illecito;

b) importo pari al pagamento in misura ridotta nei seguenti casi:

 il trasgressore non abbia mai commesso alcuna violazione amministrativa della stessa indole;

 il trasgressore non abbia provocato danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero il danno sia di lievissima entità, oppure lo stesso trasgressore abbia riparato interamente il danno prima dell’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione;

c) importo pari al minimo edittale quando la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma.

Il Direttore delegato può discostarsi dall’applicazione dei criteri sopraindicati, esplicitando i motivi per i quali ritiene opportuno derogare da essi.

(7)

spese di procedimento che triplicano rispetto all’importo delle spese di procedimento derivanti dall’emissione del SPV.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, il contravventore può:

 provvedere al pagamento della somma dovuta;

 presentare ricorso in opposizione all'autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, competente ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della L. 689/81 e successive modifiche e/o integrazioni (v. art. 6 del D.Lgs. n. 150 /2011).

Ai sensi dall’art. 27 quinquies della L.R.33/2009 e s.m.i., le unità d’offerta sanitarie e socio- sanitarie incorrono nelle seguenti sanzioni:

1. da € 15.000,00 a € 150.000,00 per l’esercizio di attività sanitarie in mancanza di autorizzazione;

2. da € 5.000,00 a € 50.000,00 per l’esercizio di attività socio-sanitarie in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;

3. da € 3.000,00 a € 30.000,00 per l’erogazione di specifiche prestazioni sanitarie o socio- sanitarie per le quali non è stata ottenuta l’autorizzazione o non è stata presentata la SCIA;

4. da € 6.000,00 a € 60.000,00 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura o di day hospital o di day surgery, per l’assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;

5. da € 6.000,00 a € 60.000,00 se si tratta di strutture sanitarie di ricovero e cura o di day hospital o di day surgery, per codifiche che non rappresentano in modo corretto le prestazioni erogate;

6. da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di strutture esclusivamente ambulatoriali, per l’assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento;

7. da € 2.000,00a € 20.000,00 se si tratta di strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche che non rappresentano in modo corretto le prestazioni erogate;

8. da € 1.000,00 a € 10.000,00 per l’esercizio dell’attività socio-sanitarie in mancanza dei requisiti minimi;

9. da € 500,00 a € 5.000,00 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento relativamente alle attività socio-sanitarie;

10. da € 500,00 a € 5.000,00 per il mancato invio alla Regione o all’ATS di comunicazioni o flussi informativi.

Ordinanza di archiviazione

Qualora dall’istruttoria svolta dal Direttore delegato conseguenti all’esame degli scritti difensivi ovvero a seguito delle difese dell’interessato, l’accertamento svolto dagli Ispettori dell’Agenzia o dagli Organi accertatori esterni venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate il Direttore delegato, per il tramite della Segreteria Amministrativa (SA), emette ordinanza di archiviazione.

L’Agenzia può agire in sede di autotutela nei casi di prescrizione, in presenza di vizi nella procedura di accertamento della violazione o di errori nella notifica del verbale di accertamento.

(8)

6.5 EVENTUALE RATEIZZAZIONE

Si rimanda a quanto previsto dall’Art. 19 – Criteri per la concessione del pagamento rateale del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative – Legge n. 689/1981 s.m.i., approvato con deliberazione n. 445 del 28/08/2017.

L’UOC Economico-Finanziario fornisce il necessario supporto con particolare riguardo - alla valutazione delle condizioni economiche disagiate;

- alle modalità di applicazione dell’interesse legale.

6.6 OPPOSIZIONE

Entro 30 giorni dalla notifica dell’Ordinanza Ingiunzione il trasgressore e/o l’obbligato in solido possono presentare ricorso davanti al Tribunale/Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione in base alla competenza per materia stabilita dall’art. 22-bis della L. n.

689/1981.

L’Autorità Giudiziaria cui proporre opposizione è sempre indicata nell’Ordinanza Ingiunzione.

Costituzione in giudizio

Si rimanda a quanto disposto dall’art. 22 – Costituzione in giudizio del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative – Legge n. 689/1981 s.m.i., approvato con deliberazione n. 445 del 28/08/2017.

Nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale o al Giudice di Pace l’Agenzia si costituisce, entro 10 giorni dalla data dell’udienza.

La fase in esame prevede il coinvolgimento dell’Avvocatura interna che può avvalersi della collaborazione del Direttore delegato o di funzionari appositamente delegati, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011.

6.7 RISCOSSIONE COATTIVA

Il mancato pagamento dell’Ordinanza Ingiunzione, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, determina l’iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della L. n. 689/1981.

Con periodicità semestrale il Dipartimento competente per materia trasmette all’UOC AGL l’elenco delle Ordinanze Ingiunzioni da iscrivere a ruolo il cui pagamento risulta scaduto che procede con gli adempimenti di competenza ovvero l’iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, con ulteriore aggravio dei costi secondo le modalità di cui alla procedura 5.9

“Recupero crediti” a cui si rinvia.

L’UOC EF comunica all’UOC competente del Dipartimento, con report trimestrali, l’entità degli importi a ruolo esattoriale riscossi.

L’UOC EF mette a disposizione, su una cartella condivisa in sola lettura, un file contenente gli estremi degli incassi distinti per trasgressore e servizio che viene aggiornato almeno una volta al mese.

(9)

6.8 CONTROLLI PERIODICI

Il Direttore delegato, per il tramite della Segreteria Amministrativa, provvede con cadenza trimestrale alla verifica delle posizione aperte ossia, non incassate né archiviate, ed il relativo stato di avanzamento del procedimento.

6.9 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si fa riferimento al titolario ed al massimario del Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia, vigente nel tempo:

Contenzioso sanzioni amministrative attive: (es. sanzioni erogate dall’Ente verso terzi in materia di igiene veterinaria, sicurezza sul lavoro, osservanza normativa antifumo; sanzioni a strutture sanitarie, ecc.) e passive, compresi gli scritti difensivi. Tempo di conservazione: 10 anni, presso l’archivio della competente struttura a cura della SA.

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

A cura della SA è data mensile comunicazione alla Direzione Generale Welfare e all’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle sanzioni amministrative irrogate.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura si rinvia al Regolamento Aziendale per l’applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione n. 445 del 28/08/2017, alla L. n, 689/1981 e al D.Lgs. n. 150/2011.

INDICATORI

 Emissione SPV entro 90 gg. dall’accertamento;

 Verifica pagamento sanzione entro 60gg dalla notifica del SPV

7. ALLEGATI A – modulo SPV

(10)

FLUSSO PROCEDURA

Emissione di SPV e consegna al contravventore

(DOC uscita)

Verifica presso UOC Economico Finanziaria,

Rapp. Art. 17 e Ordinanza Ingiunzione

(DOC uscita) Pagamento

della sanzione

Archiviazione Struttura

sanitaria o sociosanitaria

SI’

NO senza motivazione NO

con richiesta audizione Audizione

NO dopo ordinanza

ingiunzione

Comunicazione a UO AGL, per esecuzione

forzata (DOC uscita) Annullamento

sanzione

Archiviazione

Conferma sanzione

Riferimenti

Documenti correlati

In merito alle tipologie degli oggetti sottoposti a conservazione e i rapporti con i soggetti produttori il presente manuale deve essere integrato con le

UNIMATICA S.p.A., in conformità all’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione,

Il nome del file CSR deve avere la seguente struttura: <nome Organizzazione>-<tipo certificato>-<progressivo>-<data>.CSR; il <tipo

AAAAMMGG. Il Responsabile del Server sottoscrive con firma digitale il modulo compilato. Il Responsabile del Server genera la richiesta di certificazione CSR per il server

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta dei genitori (Mod_001 “Richiesta somministrazione farmaci”) e il certificato del medico (Mod_002 “Modello certificato

1) SISMOLOGIA: Nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2020 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 75 terremoti di bassa energia (M dmax = 0.7). 3) GEOCHIMICA: I flussi di

Tremore vulcanico: L'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta per gran parte della settimana su valori bassi e medio-bassi, ad eccezione di quanto osservato in

Il Sindaco individua la figura ritenuta più idonea all'incarico tra i  nominativi suggeriti dall’Assemblea  GCVPC,  con  il  solo  scopo  di  individuare