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COMUNE DI BRESSO Sindaco
Simone Cairo
Vice Sindaco Roberto Cristofoli
Dirigente Area Governo e Sviluppo del Territorio Arch. Fortunato Businaro
Area Governo e Sviluppo del Territorio Arch. Eugenia Muzzi
Geom. Luca Felici Rag. Maria Stella Ragusa
CENTRO STUDI PIM
Dott. Franco Sacchi [direttore]
Arch. Cristina Alinovi [Capo progetto]
Pianif. Francesca Bugnoni [Consulente esterno]
Pianif. Xavier Cecconello [Consulente esterno]
VAS
Ing. Francesca Boeri
Arch. Chiara Forlani [Consulente esterno]
Componente geologica, idrogeologica e sismica e Studio di gestione del rischio idraulico.
EG Engineering Geology - Ing. Adelio Pagotto
Si ringrazia l’ Area Governo e Sviluppo del Territorio per il contributo
Dicembre 2021, rev. Aprile 2022, rev. Giugno 2022 IST_12_19_ELA_TE03_PR
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TITOLO I|DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI ... 5
CAPOI-DISPOSIZIONIGENERALI ... 5
ART.1- NATURA E CONTENUTI ... 5
ART.2- RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA ... 5
ART.3- ELEMENTI COSTITUTIVI ... 5
ART.4- PRINCIPI INTERPRETATIVI ... 6
ART.5- RETTIFICHE CARTOGRAFICHE E NORME PER LA FLESSIBILITÀ DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA ... 6
ART.6- DEROGHE ... 7
ART.7- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI ... 7
ART.8- SATURAZIONE EDIFICATORIA DELLE AREE ... 7
ART.9- AREE DI PERTINENZA ... 7
ART.10- TRASFERIMENTI DI DIRITTI EDIFICATORI... 8
ART.11- PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI ... 8
ART.12- DISCIPLINA DELLE DISTANZE ... 9
ART.13- DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE ... 9
ART.14- FASCE DI RISPETTO E VINCOLI ... 10
ART.15- DESTINAZIONI D’USO ... 11
ART.16- RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI, SEMINTERRATI E PIANI TERRA ESISTENTI ... 13
CAPOII|MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE ... 14
ART.17- DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI ... 14
ART.18- MODALITÀ DI ATTUAZIONE ... 14
ART.19- DESTINAZIONE D’USO E SUO MUTAMENTO ... 15
ART.20- DOTAZIONE DI SPAZI PER LA SOSTA PERTINENZIALI [PRIVATI] ... 16
ART.21- USO TEMPORANEO DI EDIFICI E DI AREE ... 17
TITOLO II|TUTELE SOVRAORDINATE ... 18
CAPOI|PARCONORDMILANO ... 18
ART.22- PARCO NORD MILANO ... 18
ART.23- ZONE EDIFICATE ... 18
ART.24- ZONE A PARCO ATTREZZATO ... 21
ART.25- ZONE MONUMENTALE ... 21
ART.26- ZONE DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ... 21
ART.27- PARCO NATURALE ... 21
ART.28- ATTIVITÀ INCOMPATIBILI ... 21
CAPOII|CODICENAVIGAZIONEAREA ... 21
ART.29- LIMITAZIONI E ATTIVITÀ AMMESSE NELLE ZONE INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ DI VOLO DELL’AEROPORTO “FRANCO BORDONI BISLERI” IN BRESSO, IN RECEPIMENTO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA ... 21
ART.30- OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA. ... 22
CAPOIII|MISUREDISALVAGUARDIA ... 23
ART.31- PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI NELLE AREE DI VINCOLO E DI DANNO INDIVIDUATE DALL’ELABORATO TECNICO RIR[RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI] 23 ART.32- MISURE DI SALVAGUARDIA GEOLOGICA ... 24
ART.33- DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO,STUDIO DI GESTIONE IDRAULICA ... 24
TITOLO III | INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA ... 25
ART.34- TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO NATURALE ... 25
ART.35- FASCE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ... 26
ART.36- SOSTENIBILITÀ CLIMATICO AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA ... 27
ART.37- INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DISMESSO CON CRITICITÀ. ... 29
ART.38- FORME DI INCENTIVAZIONE SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. ... 29
ART.39- QUALITÀ URBANA: FORMA DI INCENTIVAZIONE ... 30
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TITOLO IV| CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE ... 31
ART.40- CLASSIFICAZIONE ... 31
CAPOI|TESSUTOURBANOCONSOLIDATO ... 31
ART.41- IMMOBILI E AREE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO O PAESAGGISTICO ... 31
ART.42- AMBITI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI [TUC-A] ... 33
ART.43- AMBITI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE [TUC-AE] ... 35
ART.44- VERDE PRIVATO CON VALENZA PAESISTICA ... 36
ART.45- AMBITI DI RICOMPOSIZIONE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO O PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO ... 37
TITOLO V | DISCIPLINE SPECIALI [ATTIVITÀ COMMERCIALI] ... 38
CAPO I|DEFINIZIONI ... 38
ART.46- DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE, PARA-COMMERCIALE ED EQUIPARATE ... 38
ART.47- SUPERFICI ADIBITE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E PARACOMMERCIALI ... 39
ART.48- CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PARACOMMERCIALI ... 39
CAPO II|CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ... 40
ART.49- TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA ... 40
ART.50- NEGOZI DI STORICA ATTIVITÀ ... 40
ART.51- DISCIPLINA DELLE STRUTTURE COMMERCIALI ... 40
ART.52- SPAZI COMMERCIALI SFITTI E SISTEMA LINEARE PRIMARIO DEL COMMERCIO, MANUFATTI PRECARI [DEHORS] ... 42
CAPOIII|CRITERI DI ACCESSIBILITÀ E DOTAZIONE DI AREE A PARCHEGGI ... 43
ART.53- DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE ... 43
ART.54- PROCEDIMENTO COMMERCIALE E PROCEDIMENTO URBANISTICO EDILIZIO ... 43
ART.55- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI ... 43
TITOLO VI | DISPOSIZIONI FINALI ... 45
ART.56- EDIFICI IN CONTRASTO CON LE NORME DI PGT ... 45
ART.57- STUDI DI IMPATTO VIABILISTICO ... 45
ART.58- PIANI ATTUATIVI VIGENTI... 45
ART.59- NORMA TRANSITORIA ... 46
ART.60- ABROGAZIONI ... 46
TITOLO VI | COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA ... 47
CAPOI|FATTBILITA’GEOLOGICA ... 47
ART.61- CLASSE4-FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI –SOTTOCLASSE 4A ... 47
ART.62- CLASSE4-FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI -SOTTOCLASSE 4B ... 52
ART.63- CLASSE4-FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI -SOTTOCLASSE 4C ... 54
ART.64- CLASSE3-FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI -SOTTOCLASSE 3C ... 55
ART.65- CLASSE3-FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI SOTTOCLASSE -3B ... 56
ART.66- CLASSE3-FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI -SOTTOCLASSE 3A ... 57
ART.67- CLASSE2–FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI -SOTTOCLASSE 2B ... 59
ART.68- CLASSE2–FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI -SOTTOCLASSE 2A ... 60
CAPOII|VINCOLIDERIVANTIDASPECIFICANORMATIVASETTORIALE ... 61
ART.69- VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA ... 61
ART.70- AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE ... 61
CAPOIII|PRESCRIZIONIAGGIUNTIVEPERTUTTELECLASSI ... 62
ART.71- PRESCRIZIONI DI CARATTERE SISMICO ... 62
ART.72- PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE ... 62
ART.73- PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOTECNICO ... 62
PRINCIPALI SIGLE ED ACRONIMI CONTENUTI NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ... 63
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T I T O L O I | D I S P O S I Z I O N I e P R I N C I P I G E N E R A L I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Natura e contenuti
1. Il Piano delle Regole [PdR], unitamente al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, è articolazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della LR 12/2005.
2. Il Piano delle Regole, in coerenza con le previsioni strategiche del Documento di Piano, disciplina l’attività edilizia all’interno degli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, ivi comprese le aree libere intercluse o di completamento, e gli interventi per l’uso, la tutela e la valorizzazione delle aree destinate all’agricoltura, di quelle di valore paesistico-ambientale ed ecologiche e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica.
3. Le presenti norme di attuazione perseguono l’obiettivo di valorizzare, qualificare e rendere maggiormente attrattivo il territorio comunale nel rispetto dei principi di contenimento dell’uso del suolo e di sostenibilità ambientale e in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistici e territoriali di livello sovracomunale.
4. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si rimanda alle disposizioni del Documento di Piano e al Piano dei Servizi. In ragione del fatto che le previsioni del Documento di Piano non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, fino all’approvazione dei relativi piani attuativi o strumenti di programmazione negoziata si applicano le disposizioni contenute nel PdR e PdS nel rispetto dell'art. 59 delle presenti NTA. Tale disciplina si applica altresì decorso il termine quinquennale.
5. Dalla presente disciplina sono esclusi gli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati e/o in itinere, così come specificato nell’articolo 58 delle presenti NTA.
Art. 2 -
Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata
1. Il Piano delle Regole recepisce le prescrizioni e attua gli indirizzi degli strumenti di pianificazione edi programmazione sovraordinati, in conformati alle normative vigenti, laddove prevalenti: Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), Piano Territoriale Metropolitano (PTM), Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, Piano di Indirizzo Forestale (PIF), Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI) e dagli ulteriori piani di settore che hanno effetti diretti sulla pianificazione comunale.
Art. 3 -
Elementi costitutivi
1. Richiamata l’analisi del Quadro Conoscitivo comunale e sovralocale contenuta negli elaborati cartografici dal n. 01 QC al n. 11 QC del Documento di Piano, il Piano delle Regole si compone dei seguenti documenti ed elaborati cartografici:
− Norme tecniche di attuazione [NTA]
− Allegato A NTA – Schede Norma
− Allegato B NTA– Schede degli immobili di interesse storico, architettonico e paesaggistico
− n. 01-PR “Classificazione in ambiti territoriali omogenei”, scala 1:5.000
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− n.02-PR “Classificazione in ambiti territoriali omogenei” (Fascicolo in formato A3), scala 1:2.000;
− n. 03 -PR “Carta dei vincoli di difesa del suolo e amministrativi”, scala 1:5.000
− n. 04-PR “Carta delle tutele storico architettoniche e vincoli paesistici ambientali”, scala 1:5.000;
− n. 05-PR “Carta del consumo di suolo”, scala 1:5.000.
2. Costituiscono inoltre parte integrante e allegati al Piano delle Regole, cui si rimanda per la relativa disciplina ed elaborati cartografici, i seguenti Studi di settore:
a. Studio geologico e sismico (LR 12/2005 smi) e relativi allegati, integrato dal Reticolo Idrico Minore e regolamento di Polizia idraulica e dal Studio idraulico bidimensionale;
b. Studio idraulico bidimensionale, Relazione;
c. Piano di rischio aeroportuale;
d. Documento semplificato del rischio idraulico comunale;
e. Studio di Gestione del rischio idraulico;
f. Elaborato Rischio di Incidente Rilevante (ERIR);
g. Regolamento dei diritti edificatori.
Art. 4 -
Principi interpretativi
1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati cartografici del Piano di Governo del Territorio prevalgono quelli redatti alla scala di maggior dettaglio. Nel caso di discordanza fra gli elaborati cartografici e le presenti Norme di Attuazione, prevalgono queste ultime.
2. Le norme previste negli Studi di settore sopraelencati, in caso di contrasto con le presenti norme [NTA], su quest’ultime prevalgono per gli aspetti di settore specificatamente disciplinati.
Art. 5 -
Rettifiche cartografiche e norme per la flessibilità della pianificazione attuativa
1. Non costituiscono varianti, bensì rettifiche, le correzioni di elaborati cartografici di cui all’articolo 3 delle presenti NTA che incidano, in termini modesti, esclusivamente per effetto della rilevazione puntuale topografica e/o catastale.
2. Non costituiscono variante di PGT le modifiche dei piani attuativi, compresi quelli relativi agli ambiti di trasformazione urbana, e dei permessi di costruire convenzionati che prevedono:
- un perimetro dell’ambito di intervento diverso da quella indicato negli elaborati del PGT, sulla scorta di un rilievo strumentale dell’area di intervento, asseverato da un tecnico abilitato, fermo restando la capacità edificatoria originariamente prevista;
- la realizzazione di servizi o opere di urbanizzazioni o la cessione di aree diverse da quelle esplicitamente indicate negli elaborati del PGT, qualora l’Amministrazione ritenga necessario modificare le proprie priorità di intervento, e purché non muti il valore economico delle opere da realizzare o delle aree da cedere.
3. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
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4. Gli interventi ammessi dal Documento di piano o dal Piano delle regole possono essere realizzati, senza necessità di variare i suddetti strumenti, anche attraverso distinti piani attuativi e attraverso distinti titoli edilizi convenzionati, tranne laddove esplicitamente vietato o diversamente regolamentato. La capacità edificatoria e gli impegni connessi ai distinti piani attuativi e ai distinti titoli edilizi convenzionati dovranno essere proporzionali alla loro estensione.
5. Le interpretazioni autentiche da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, ai sensi art. 13 comma 14bis della LR 12/05, non sono da considerare varianti al PGT.
Art. 6 -
Deroghe
1. Ai sensi dell’art.14, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni e in coerenza a quanto disposto dagli artt. 40, 40-bis e 40-ter della legge regionale n.
12/2005, l’Amministrazione comunale può consentire interventi in deroga alle presenti norme limitatamente agli edifici ed agli impianti pubblici o di interesse pubblico e generale.
Art. 7 -
Rinvio ad altre disposizioni
1. In conformità ai principi di semplificazione ed economicità dell’attività amministrativa, si rinvia, per quanto non previsto dalle presenti NTA, alle disposizioni statali e regionali vigenti e alla regolamentazione comunale in materia edilizia in quanto compatibile.
Art. 8 -
Saturazione edificatoria delle aree
1. Le aree individuate per il calcolo degli indici e dei parametri urbanistici ai fini dell’edificabilità [definite come aree di pertinenza], di cui al successivo articolo, non possono essere ulteriormente conteggiate se non per saturare le possibilità edificatorie massime previste dal PGT.
2. In caso di frazionamenti successivi alla edificazione, l’utilizzo delle aree che risultano dai frazionamenti stessi è subordinato alla dimostrazione della loro non saturazione dal 21/01/2003 (adozione della variante generale al Piano Regolatore Generale).
Art. 9 -
Aree di pertinenza
3. Sono aree di pertinenza delle costruzioni le aree computate ai fini del rilascio o della formazione di un titolo edilizio, in base agli indici edificatori stabiliti nel vigente PGT e negli strumenti attuativi.
4. Le aree di pertinenza sono asservite, dal punto di vista urbanistico, alla costruzione; il rapporto di pertinenza risulta dagli elaborati del progetto necessari per la formazione dei titoli edilizi abilitativi.
5. Un’area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano realizzati edifici per una SL o per un V pari a quelli massimi consentiti dal 21/01/2003 (adozione della variante generale al Piano Regolatore Generale).
6. Sono irrilevanti frazionamenti di aree intervenuti successivamente ai titoli assentiti e realizzati per la parte già utilizzata quale pertinenza in occasione del rilascio di precedenti titoli edilizi.
7. L’area di pertinenza va riportata in apposita planimetria da presentare in sede di richiesta di permesso di costruire /titolo abilitativo e da formalizzare con apposito atto prima della chiusura dei lavori per aree non contigue.
8. Ogni intervento di nuova edificazione o ampliamento dovrà essere subordinato ad un apposito atto di vincolo, con l’indicazione delle aree di proprietà utilizzate ai fini del calcolo della verifica di
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saturazione dell’indice fondiario. L’impegno alla stipula di tale vincolo, da depositare contestualmente alla pratica edilizia, dovrà trovare riscontro prima dell’inizio lavori con la trasmissione in originale della copia registrata e trascritta. In caso di mancato adempimento la comunicazione di fine lavori sarà a tutti gli effetti inefficace.
Art. 10 -
Trasferimenti di diritti edificatori
1. Fatti salvi i meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti, e fatta salva altresì la specifica disciplina legislativa delle aree agricole, su tutto il tessuto urbano consolidato è ammesso il trasferimento di diritti edificatori tra aree ugualmente classificate nel Piano del Regole.
2. Per il trasferimento è necessario un atto di asservimento registrato e trascritto. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori nonché delle aree che li generano devono essere redatti nella forma di atto pubblico, trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 comma 2 bis del Codice Civile, nonché annotati nell’apposito Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori previsto all’art. 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché secondo quanto definito dal Regolamento dei diritti edificatori vigente.
Art. 11 -
Parametri urbanistici e edilizi
1. Per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, in conformità ai principi della semplificazione e dell’economicità dell’attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia alle Definizioni Tecniche Uniformi “DTU” [Allegato B] approvate con Dgr del 24 ottobre 2018 - n. XI/695 “Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
2. La realizzazione dei servizi e di attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, purché in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento, non è computata nella Superficie lorda e non concorre al computo della quantità massima di Superficie lorda edificabile in relazione all’applicazione degli indici urbanistici.
3. I parametri edilizi ed urbanistici degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT si calcolano con le modalità e le regole definite da questo.
4. AU = Altezza Urbanistica [m] Altezza convenzionale definita dal PGT nel calcolo del volume urbanistico pari a 3,00 m.
5. VU = Volume Urbanistico [mc] Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la Superficie Lorda [SL] per Altezza Urbanistica [AU] da utilizzare ai fini urbanistici per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione e parcheggi pertinenziali.
6. Il PdR identifica le zone territoriali omogenee, definite all’art. 2 del DM 1444/68, da utilizzare per l’applicazione di tutte le disposizioni legislative o regolamentari che facciano specifico riferimento a dette zone. Di seguito si definiscono le zone territoriali omogenee rispetto ai tessuti e ambiti del PdR:
- Immobili e aree di particolare interesse storico, architettonico o paesaggistico come Zona omogena A;
- Ambiti prevalentemente residenziale [TUC-A], delle attività economiche [TUC-AE] come Zona omogenea B;
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- Ambiti di Trasformazione Speciali [ATS] del DdP, la pianificazione attuativa del Piano delle Regole e Permessi di costruire Convenzionati [PdCC] a destinazione prevalentemente d’uso residenziale come Zona omogenea C; Ambiti di Trasformazione Speciali [ATS] del DdP a destinazione prevalentemente produttiva come zona omogenea D;
- Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale come Zona omogenea F;
- Ambiti agricoli omogenei come Zona omogenea E.
Art. 12 -
Disciplina delle distanze
1. La distanza tra i fabbricati, dalla strada, dai confini di proprietà si misura secondo quanto definito dalle Definizioni Tecniche Uniformi “DTU”.
2. La distanza tra fabbricati è disciplinata dalle norme del Codice Civile e dall’art.9 del D.M. n.
1444/1968 come integrato dall’art.103 della legge regionale n. 12/2005 (distanza minima assoluta di 10 metri fra pareti finestrate antistanti).
3. Distanze fra i fabbricati inferiori a quelle di cui al precedente comma 2 sono ammesse all’interno dei piani attuativi e dei procedimenti a questi equiparabili.
4. La distanza dalle strade è disciplinata dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. All’interno del centro abitato la distanza dalle strade non può essere inferiore a 3 metri.
5. La distanza dai confini di proprietà non può essere inferiore a 5 m.
6. È fatto salvo il comma 1-ter dell’art.2 bis del DPR n.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni recante “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”.
Art. 13 -
Deroghe alla disciplina delle distanze
1. È ammessa la deroga alle distanze minime dei fabbricati dalle strade al fine del mantenimento degli allineamenti preesistenti, laddove esplicitamente prescritto dal presente PGT (Immobili di interesse storico, architettonico o paesaggistico e Allineamenti), e per gli edifici che affacciano su strade non carrabili o a fondo cieco.
2. La disciplina delle distanze dai confini di proprietà e dagli edifici non si applica rispetto ai seguenti manufatti:
− cabine elettriche e manufatti tecnologici di servizio degli impianti a rete (cabine di decompressione della rete del gas, impianti telefonici, etc.);
− manufatti completamente interrati e seminterrati con estradosso non superiore alla quota di mt. 1,20 a partire dalla quota 0,00 m convenzionale del marciapiede esistente o, in mancanza di questo, dalla quota della strada;
− muri di cinta con altezza inferiore a 2,50 m;
− manufatti da giardino (pergolati, gazebo) e costruzioni accessorie quali strutture di ricovero auto, ripostigli e tettoie, purché la parte fuori terra non superi l’altezza di metri 2,50 dalla quota del terreno posto in aderenza al manufatto;
− piscine all’aperto a raso;
− strutture di arredo e impianti al servizio della collettività quali, a titolo esemplificativo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc.).
3. La disciplina delle distanze dai confini di proprietà e dagli edifici non si applica, altresì, nei sopralzi, per la conservazione di specifiche tipologie edilizie (ad esempio cortine edilizie storiche),
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se contenuti nel sedime dell’edificio esistente ed entro un limite di 3m calcolato dalla quota dell’intradosso dell’ultima soletta abitabile, mantenendo la distanza dai confini di proprietà del fabbricato esistente fermo l’obbligo del rispetto della minima tra pareti finestrate.
4. È ammessa la costruzione di edifici sul confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di 3,00 m stabilita dal Codice Civile:
− quando esista un edificio a confine sulla proprietà adiacente e il nuovo edificio sia previsto a confine ma solo in aderenza all’edificio esistente e nei limiti della sua estensione verticale ed orizzontale;
− quando l’edificazione sui due lotti avvenga contestualmente in base ad un unico titolo abilitativo o in base ad un progetto unitario oggetto di apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari e da allegare al titolo che abilita all’esecuzione dell’intervento;
− quando trattasi di seminterrati con quota all’estradosso non superiore a +1.20 m dalla quota zero di riferimento stradale previo parere della Polizia Locale rispetto al CdS;
− quando trattasi di manufatti da giardino (pergolati, gazebo) e costruzioni accessorie quali strutture di ricovero auto, depositi rifiuti, ripostigli e tettoie, purché la parte fuori terra non superi l’altezza di 2,50 m a partire dalla quota 0,00 m convenzionale del marciapiede esistente o, in mancanza di questo, dalla quota della strada.
Art. 14 -
Fasce di rispetto e vincoli
1. Gli elaborati cartografici individuano, con appositi segni grafici, i limiti e/o fasce di rispetto e gli ambiti assoggettati a vincoli particolari, in cui qualsiasi trasformazione è vietata o in cui le trasformazioni sono disciplinate dalla normativa di settore. Le fasce di rispetto e gli ambiti assoggettati a vincoli particolari sono:
− fasce di rispetto stradale;
− fascia di rispetto ferroviaria (metrotranvia);
− fascia di rispetto cimiteriale;
− fascia di rispetto dell’acquedotto e dei depuratori;
− fasce di rispetto dei pozzi;
− fasce di rispetto dei corsi d’acqua;
− fasce di rispetto dei gasdotti e dei metanodotti;
− fasce di rispetto dettate dagli Elaborati Rischio di Incidente Rilevante;
− fasce individuate dal Piano di Rischio aeroportuale;
− fasce individuate dal Piano Generale di Rischio Idraulico [PGRA];
− ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico.
2. Le fasce di rispetto relative alle “Aree destinate ad infrastrutture della mobilità” sono disciplinate all’articolo 13 delle NTA del PdS al quale si rinvia.
3. Le fasce di rispetto relative alle “Servizi cimiteriali e relative fasce di rispetto” sono disciplinate all’articolo 16 NTA del PdS al quale si rinvia.
4. Le norme vigenti che disciplinano le fasce di rispetto e gli ambiti assoggettati a vincoli particolari prevalgono sulle indicazioni del PGT eventualmente difformi o in contrasto.
Pag. 11 di 63 Art. 15 -
Destinazioni d’uso
1. Le destinazioni d’uso sono classificate e articolate per raggruppamenti funzionali nel modo che segue ai sensi dell’articolo 51 della LR 12/05.
a. Uso residenziale [R]
- Residenza - Residenza sociale - Residenze collettive
Usi complementari al residenziale - Usi direzionali [D]
- Usi turistico – ricettivi [T]
- Usi commerciali [C], escluse GSV, Strutture di vendita organizzate in forma unitaria [DGR del 20/12/2013, n. X/1193 e smi] e medie strutture di vendita di tipo 1 e 2
- Usi d’interesse comune [S]
b. Uso turistico – ricettivo [T]
- Attrezzature ricettive ed alberghiere Usi complementari al turistico - ricettivo
- Usi commerciali [C], escluse GSV, Strutture di vendita organizzate in forma unitaria [DGR del 20/12/2013, n. X/1193 e smi] e medie strutture di vendita di tipo 1 e 2
- Usi direzionali [D]
- Usi di interesse comune [S]
c. Usi commerciali [C],
- Esercizi di vicinato; Medie strutture di vendita di tipo 1 [fino ad una superficie di vendita di 800 mq]; Medie strutture di vendita di tipo 2 [con superficie di vendita superiore a 801 mq fino a 2.500 mq]; Grandi strutture di vendita; Strutture di vendita organizzate in forma unitaria [DGR del 20/12/2013, n. X/1193 e smi].
Usi complementari al commerciale - Residenza di servizio
- Magazzini e depositi - Artigianato di servizio
- Laboratori e attività di vendita connessa
- Bar, ristoranti, edicole, tabaccai ed altri pubblici esercizi - Attrezzature ricettive [T]
- Usi direzionale [D]
- Usi di interesse comune [S]
d. Usi Direzionali [D]
- Studi professionali; uffici privati e centri direzionali; sedi di associazioni; fondazioni; centri culturali partiti e sindacati.
Usi complementari al direzionale - Usi Turistico – ricettivi [T]
- Residenze collettive - Residenza di servizio - Magazzini e depositi
Pag. 12 di 63 - Attività di ricerca e laboratorio
- Usi commerciali [C], escluse GSV, Strutture di vendita organizzate in forma unitaria [DGR del 20/12/2013, n. X/1193 e smi] e medie strutture di vendita di tipo 1 e 2
- Usi di interesse comune [S]
e. Usi produttivi [P]
- Fabbriche; depositi; rimessaggio autoveicoli, caravan etc. con esclusione della vendita;
officine e laboratori relativi ad attività industriali e artigianali e ad attività produttive in genere; magazzini; laboratori di ricerca; attività logistica e autotrasporto anche se non funzionali all'uso produttivo; artigianato di servizio; servizi aziendali ed interaziendali, uffici e altre attività integrate e funzionali all'uso produttivo; residenza di servizio con SL <
80 mq. per ogni insediamento oltre 800 mq. di SL.
Usi complementari al produttivo - Residenza di servizio
- Magazzini e depositi;
- Servizi aziendali ed interaziendali - Uffici privati e studi professionali
- Usi commerciali [C], escluse GSV Strutture di vendita organizzate in forma unitaria [DGR del 20/12/2013, n. X/1193 e smi] e medie strutture di vendita di tipo 1 e 2
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.) - Usi di interesse comune [S], esclusi quelli abitativi
f. Usi rurali e compatibili [Ru]
- Tutti gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con la categoria funzionale rurale da disposizioni legislative vigenti [allevamento, agriturismo, ecc.] ai sensi dell’articolo 59 della LR 12/05.
g. Usi di interesse comune [S]
- Servizi culturali; sociali; assistenziali; sanitari; amministrativi, relativi alle forze armate e alle forze dell’ordine, per l’istruzione e la formazione; abitativi [servizi abitativi pubblici e sociali]; servizi pubblici in genere; servizi per lo sport e servizi religiosi [ai sensi articolo 71 della LR 12/05]; opere ed impianti di regimazione e controllo delle acque
h. Usi tecnologici [ST]
- Impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue; Impianti per il trattamento, la produzione e la distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e di altre forme di energia; Impianti di comunicazione e di telefonia cellulare; Impianti per la manutenzione della viabilità e delle altre infrastrutture per la mobilità.
2. Le destinazioni d’uso degli immobili sono quelle indicate nei titoli edilizi, anche in sanatoria, rilasciati o acquisiti. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
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l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
3. Nel territorio comunale non è ammesso l’insediamento di logistica con SL> 25.000 mq.
4. Ai fini della disciplina di zona il PGT distingue gli usi prevalentemente residenziali dagli usi prevalentemente delle attività economiche che comprendono le destinazioni indicate nella tabella sottostante:
usi prevalentemente
residenziali
usi prevalentemente delle
attività economiche
Uso residenziale [R] X
Uso turistico – ricettivo [T] X X
Usi produttivi [P] X
Usi Direzionali [D] X X
Usi commerciali [C] esercizi di vicinato X X
Altri usi commerciali [C]
Usi rurali e compatibili [Ru]
Usi di interesse comune [S] X X
Usi tecnologici [ST] X
+ residenze collettive
X
Uso non ammesso
Art. 16 -
Recupero ai fini abitativi dei sottotetti, seminterrati e piani terra esistenti
1. Ferme restando le prescrizioni contenuti negli articoli 63 e 64 della L.R. 12/2005, il recupero a fini abitativi dei sottotetti è ammesso negli edifici residenziali compresi in tutti gli ambiti del territorio consolidato ed è soggetto alle prescrizioni e limitazioni di seguito riportate.
Tessuti urbani consolidati [TUC] Recupero sottotetti Esclusione in funzione dei tipi di intervento Immobili e aree di particolare interesse storico,
architettonico o paesaggistico Ammesso --
Ambiti prevalentemente residenziali (TUC-A) Ammesso
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie oggetto di piani attuativi
Ambiti di Trasformazione Strategica da DdP Non ammesso --
Piani urbanistici comunali Non ammesso --
Programmi integrati di intervento Non ammesso --
2. Le eventuali modifiche di falda sono consentite unicamente al fine di assicurare il raggiungimento dell’altezza media ponderale definita dalla legge regionale n. 12/2005.
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3. Il recupero ai fini abitativi, terziari e commerciali dei vani pianti terra e seminterrati esistenti, ai sensi della legge regionale n. 7/2017, non è ammesso secondo quanto definito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2021 “Individuazione degli ambiti di esclusione del territorio comunale dal recupero dei Piani Terra e Seminterrati esistenti, ai sensi art. 4 commi 1 e 2 della LR 7 del 10/03/2017 e art. 8 comma della LR 18 del 26/11/2020”, alla quale si rinvia.
CAPO II | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
Art. 17 -
Definizione degli interventi edilizi
1. Gli interventi edilizi sono classificati e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti comunali vigenti.
Art. 18 -
Modalità di attuazione
1. Il Piano delle Regole si attua tramite:
- intervento edilizio diretto, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale;
- intervento edilizio diretto convenzionato, secondo le previsioni del PR con identificazione di soglie dimensionali di cui al successivo comma 2, ovvero individuati cartograficamente negli elaborati cartografici del PR;
- permesso di costruire nelle aree destinate all’agricoltura ai sensi dell’art. 60 della LR 12/2005;
- pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata, secondo le previsioni del PR, individuati cartograficamente negli elaborati cartografici del PR e/o prescritti dalla AC con motivata determinazione sulla base delle esigenze di carattere urbanistico edilizio ricollegate alla natura dell’intervento.
2. Per tutti gli interventi di nuova costruzione, non ricompresi in ambiti di cui al successivo articolo 41, qualora la SL di progetto rientri nelle soglie riportate in tabella, è fatto obbligo, ai fini di conseguire il diritto all’edificazione, ottenere il rilascio di permesso di costruire convenzionato.
tipologia V o
SL residenziale SL produttiva SL
commerciale
SL
direzionale/ricettiva Soglia per
preventivo PCC
V oltre 3.000 mc o SL oltre 1.000 mq
oltre i 2.500 mq
oltre i 750 mq oltre i 1.500 mq
3. Il presente Piano delle Regole disciplina all’interno di ciascun tessuto urbano consolidato gli interventi ammessi e il relativo titolo abilitativo richiesto.
4. La convenzione allegata al permesso di costruire convenzionato o al piano attuativo, secondo le vigenti disposizioni, regola:
- la cessione delle aree per urbanizzazioni primarie, secondaria e la cessione o l’asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto stabilito nel Piano dei Servizi, in relazione alla funzione insediata, nonché le modalità per la loro realizzazione e gli obblighi in capo al soggetto attuatore nel caso della realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;
- i trasferimenti di diritti edificatori di cui all’articolo 10 delle presenti NTA;
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- le garanzie richieste per l’adempimento degli obblighi convenzionali, ivi compresi gli obblighi derivanti da eventuali bonifiche;
- il cronoprogramma.
5. Le modalità attuative supportate da convenzione si applicano anche agli interventi edilizi comportanti mutamenti della destinazione d’uso che incidano sulla dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 18, 19 delle NTA del PdS.
Art. 19 -
Destinazione d’uso e suo mutamento
1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune, così come disciplinato dall’art. 52, comma 2, della LR 12/2005.
2. Nel caso di cambi di destinazione d’uso attuati con o senza opere edilizie, è fatto obbligo, fatte salve le diverse disposizioni dell’art. 51 della legge regionale n.12/2005, reperire o monetizzare la dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale quando l’uso previsto comporta una variazione in aumento della dotazione medesima, ai sensi dell’art. 18 delle NTA del PdS.
3. Nel tessuto urbano consolidato in caso di mutamento d’uso di un immobile è consentita la trasformazione integrale della SL per tutte le destinazioni d’uso ammesse negli specifici tessuti.
4. E’ sempre ammesso in tutto il territorio comunale, secondo quanto stabilito al successivo art. 48 delle presenti norme, l’insediamento di esercizi di vicinato, contribuendo la funzione commerciale al soddisfacimento di bisogni connessi all’abitare e allo svolgimento di attività produttive, nonché di attività paracommerciali, come definite al successivo art. 47 delle presenti norme, produttrici di beni e servizi per la casa e la persona e le attività di tipo professionale, le quali garantiscono un adeguato mix funzionale con conseguente incremento del livello di servizi.
5. È escluso l’insediamento di nuove medie strutture di vendita(tipo 1 e 2) fatta eccezione per le previsioni negli Ambiti di Ricomposizione del Piano delle Regole e nel Permesso di costruire n.1 come individuato negli elaborati cartografici del PdR.
6. È escluso nel territorio comunale l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita, fatta eccezione per l’Ambito di Trasformazione AT.S1 del Documento di Piano in base a quanto previsto dalla specifica Scheda di Indirizzo.
7. È escluso il nuovo insediamento o il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di Industrie insalubri di prima e di seconda classe, fatta eccezione per lavanderie a secco, tipografie senza rotative e vetrerie artistiche, all’interno del perimetro del Parco Nord Milano, all’interno degli Ambiti prevalentemente residenziali [TUC-A], negli Ambiti soggetti a PA dove specificato.
8. E’ escluso il nuovo insediamento o il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di
“Case funerarie” ricomprendenti sale del commiato e locali per l’osservazione delle salme all’interno degli Ambiti prevalentemente residenziali [TUC-A].
9. Le aree pedonali e le piste ciclabili sono compatibili con ogni tessuto urbano consolidato.
10. Preventivamente all’esecuzione di cambi di destinazione d’uso significativi ai fini degli obiettivi di qualità dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi in aree anche già oggetto di indagine o già
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bonificate, dovrà essere condotta, in conformità con quanto previsto dalla normativa, una nuova indagine ed eventualmente un nuovo intervento di bonifica.
11. La destinazione funzionale e il suo mutamento, è verificata rispetto alla coerenza con il Piano di classificazione acustica comunale.
12. Ogni intervento di cambio di destinazione d’uso deve rispettare la normativa igienico sanitaria e quella in materia di superamento delle barriere architettoniche con riferimento alle nuove destinazioni d’uso.
13. Nelle zone edificate ricadenti nel Parco Nord Milano, i cambi d’uso sono disciplinati dalle NTA del PTC Parco medesimo.
Art. 20 -
Dotazione di spazi per la sosta pertinenziali [privati]
1. In tutti gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione devono essere assicurati, spazi per la sosta e il parcheggio in quantità non inferiore a quanto previsto dall’art. 41- sexies della legge n.1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I parcheggi, di cui all’art. 41-sexies della legge n.1150/1942, potranno essere reperiti anche all’esterno del lotto di intervento solo quando è garantita la loro funzionalità, previo loro asservimento, ed eventualmente in strutture già esistenti destinate a parcheggio, previo loro convenzionamento.
3. Per gli usi residenziali, ad esclusione delle residenze collettive, deve essere garantito almeno un posto auto per unità immobiliare.
4. S’intende per “posto auto” una superficie minima di 12,50 mq. dedicata allo stazionamento del veicolo, esclusi gli spazi di manovra, con larghezza minima 2,50 m. e lunghezza minima di 5 m.
Sono ammesse tolleranze relative alla larghezza fino a un massimo del 5% fatta salva la superficie minima di 12,50 mq.
5. Il computo della dotazione di spazi di sosta e parcheggio include gli spazi di manovra ed accesso ai medesimi.
6. È ammessa la possibilità di monetizzazione degli spazi a parcheggio generati dagli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ex art. 63 e segg. della L.R. 12/05 e ss.mm.ii.
7. Per la dotazione di parcheggi privati per gli usi commerciali si rinvia al Titolo V Capo III delle presenti NTA.
8. In caso di realizzazione in soprassuolo e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente l’area destinata a parcheggio dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di 1 albero di alto fusto a pronto effetto, del diametro minimo di 10 cm, ogni posto auto realizzato al fine di garantire i servizi eco sistemici. Laddove dimostrata l’impossibilità alla piantumazione in loco, la piantumazione potrà essere effettuata in primordine nel perimetro del lotto di intervento, in subordine in altre aree pubbliche come indicato dall’Amministrazione. La piantumazione prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria di un parcheggio esistente è dovuta solo in caso di cambio d’uso dell’immobile a cui il parcheggio è legato da vincolo di pertinenzialità.
9. In tutti gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, in aggiunta alla dotazione di spazi per la sosta e il parcheggio pertinenziali, calcolata ai sensi del comma 1, dovrà
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essere garantita un’ulteriore superfice pari al 10% della stessa attrezzata per il parcheggio delle biciclette. Il parcheggio delle biciclette comprende gli spazi di manovra esclusivi e non utilizzati per accesso ad altre funzioni.
Art. 21 -
Uso temporaneo di edifici e di aree
1. Gli usi temporanei sono disciplinati dall’artico 51 bis della legge regionale n,12/2005.
2. Il carattere temporaneo degli edifici allo scopo realizzati deve essere dimostrato dalle soluzioni costruttive adottate.
3. La realizzazione di nuovi edifici per usi temporanei è subordinata alla prestazione di adeguate garanzie fideiussorie parametrate al valore delle loro demolizioni e al rispristino dei luoghi.
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T I T O L O I I | T U T E L E S O V R A O R D I N A T E CAPO I | PARCO NORD MILANO
Art. 22 -
Parco Nord Milano
1. All’interno dei territori ricompresi nel Parco Nord Milano si applicano le indicazioni e i contenuti normativi e cartografici del PTC del Parco medesimo [DGR 6 agosto 2002 n° 7/10206] nonché della sua Variante generale [DGR 5 agosto 2020 n° XI/3485, BURL n. 35 del 25/08/2020 e 28/08/2020]
che sono recepiti di diritto nel PGT e prevalgono su sue previsioni difformi.
2. All’interno del perimetro del Parco Nord Milano le tavole riportano, in coerenza con il PTC del Parco medesimo, i seguenti ambiti ricadenti nel comune di Bresso:
− Zona a parco attrezzato [art. 12 NTA PTC];
− Zona monumentale [art. 14 NTA del PTC];
− Zona di riorganizzazione funzionale [art. 15 NTA del PTC]
− Zona edificata [art. 16 NTA del PTC].
3. Le aree comprese all’interno del Parco naturale sono disciplinate all’articolo 17 delle NTA del PTC del Parco medesimo.
4. All’interno del perimetro del Parco Nord Milano le tavole riportano, altresì, le attività incompatibili di cui all’articolo 25 del PTC del parco medesimo.
5. Ai sensi dell’articolo 3, VI paragrafo, comma 1 lettera c) della DGR n° 7/10206, tutti gli interventi soggetti a titolo abilitativo riguardanti la costruzione e il recupero di edifici all’interno del perimetro del Parco medesimo sono soggetti a parere obbligatorio preventivo del Consiglio Direttivo del Consorzio.
Art. 23 -
Zone edificate
1. Le aree del comune di Bresso, individuate nel PTC del Parco Nord Milano come zone edificate, sono tre.
2. Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 delle NTA del PTC, tutti gli interventi ammessi debbono essere finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:
a) maggiore compatibilità ambientale della destinazione d’uso;
b) miglioramento estetico e più positivo inserimento degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
c) incremento delle alberature e delle superfici a verde;
d) riduzione dell’inquinamento indotto;
e) riduzione dei flussi di traffico indotti;
f) creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero, ecc.);
g) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l’utilizzo di fonti energetiche alternative.
3. Per gli insediamenti in cui si effettuino in tutto o in parte lavorazioni insalubri alla data di adozione del piano non sono ammessi interventi edilizi che consentano un potenziamento dell’attività
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insalubre svolta; sono consentiti, viceversa, interventi finalizzati all’adeguamento tecnologico o igienico sanitario che concorrano alla riduzione dell’inquinamento e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, comunque non correlati ad un ampliamento del ciclo di lavorazione insalubre svolta.
4. Nelle Zona edificate n. 1 nello specifico le sub zone 1.1. e 1.2., ad integrazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, l’edificazione è così disciplinata:
Destinazione d'uso
Destinazioni d’uso ammesse = residenziali, in misura non superiori alla SL esistente; produttive:
industriali, artigianali, commerciali, direzionali, ricettive; attrezzature culturali, sportive, ricreative, congressuali, associative, per il tempo libero, la ricerca, la formazione e assimilabili; parcheggi;
servizi pubblici e di interesse pubblico o gnerale.
Destinazioni d’uso escluse = attività industriali e artigianali insalubri o moleste, Medie Strutture di Vendita (MSV1, MSV2), Grandi Strutture di Vendita (GSV), e comunque esercizi per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari con SV superiore a 250 mq e con una SL totale (comprensiva sia delle SV che delle altre superfici complementari quali ad uffici e magazzini) superiore a 500 mq, depositi di materiali a cielo aperto. I cambi di destinazione d’uso sono disciplinati dal Piano delle Regole e dalla normativa vigente in materia.
Modalità di attuazione
Titolo edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici Indici e parametri urbanistici
SL max = esistente maggiorata del 10%, ai sensi delle NTA del PTC del Parco medesimo;
Indice di copertura IC (ex Rcmax) max= 1/3 SF
Altezza massima (H) Hmax = 10 m. , esclusi i volumei tecnologici, fino ad un massimo di 2m.
L’altezza non può comunque superare la larghezza dello spazio pubblico antistante. Nel caso l’edificio prospetti su strade di larghezza diversa è consentito il risvolto della maggiore altezza sul fronte che prospetta sulla strada di minore larghezza, fino ad una profondità di 12 metri.
Dsmin: 0,00m;
DCmin: 5,00 m;
Df: 1/2 della somma delle altezze degli edifici, con un minimo di 10m.
Parcheggi privati pertinenziali: 10% SL di cui al 30% in parcheggi direttamente dalla viabilità pubblica. Negli interventi di ampliamento questa prescrizione si applica in quanto compatibile con le caratteristiche del lotto. In ogni caso devono prevedersi parcheggi privati nella misura minima corrispondente al volume dell’ampliamento stesso.
Superificie verde fondiaria: nella misura minima di 0,25 mq ogni mq di SF con un albero ogni 50 mq di tale superficie. Negli interventi di ampliamento questa prescrizione si applica in quanto compatibile con le caratteristiche del lotto. In ogni caso devono prevedersi Aree a verde privato nella misura minima corrispondente al volume dell’ampliamento stesso.
È consentito il mantenimento della SL della SC, della altezza e delle distanze esistenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.
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5. Nella Zona edificata n. 2, ad integrazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, l’edificazione è così disciplinata:
Destinazione d'uso
Destinazioni d’uso ammesse = residenziali, in misura non superiori alla SL esistente; produttive:
industriali, artigianali, commerciali, direzionali, ricettive; attrezzature culturali, sportive, ricreative, congressuali, associative, per il tempo libero, la ricerca, la formazione e assimilabili; parcheggi;
servizi pubblici e di interesse pubblico o gnerale.
Destinazioni d’uso escluse = attività industriali e artigianali insalubri o moleste, Medie Strutture di Vendita (MSV1, MSV2), Grandi Strutture di Vendita (GSV), e comunque esercizi per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari con SV superiore a 250 mq e con una SL totale (comprensiva sia delle SV che delle altre superfici complementari quali ad uffici e magazzini) superiore a 500 mq, depositi di materiali a cielo aperto. I cambi di destinazione d’uso sono disciplinati dal Piano delle Regole e dalla normativa vigente in materia.
Modalità di attuazione
Titolo edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici Indici e parametri urbanistici
SL max = esistente maggiorata del 10%, ai sensi delle NTA del PTC del Parco medesimo;
Indice di copertura IC (ex Rcmax) max= 1/2 SF
Altezza massima (H) Hmax = 10 m. , esclusi i volumi teconologici, fino ad un massimo di 2m.
L’altezza non può comunque superare la larghezza dello pubblico antistante. Nel caso l’edificio prospetti su strade di larghezza diversa è consentito il risvolto della maggiore altezza sul fronte che prospetta sulla strada di minore larghezza, fino ad una profondità di 12 metri
Altezza massima (H) = 10 m. esclusi i volumi tecnologici, fino ad un massimo di 2 m.
Dsmin: 0,00m;
DCmin: 5,00 m;
Df: 1/2 della somma delle altezze degli edifici, con un minimo di 10m.
Parcheggi privati pertinenziali: 10% SL di cui al 30% in parcheggi direttamente dalla viabilità pubblica. Negli interventi di ampliamento questa prescrizione si applica in quanto compatibile con le caratteristiche del lotto. In ogni caso devono prevedersi parcheggi privati nella misura minima corrispondente al volume dell’ampliamento stesso.
Superificie verde fondiaria: nella misura minima di 0,25 mq ogni mq di SF con un albero ogni 50 mq di tale superficie. Negli interventi di ampliamento questa prescrizione si applica in quanto compatibile con le caratteristiche del lotto. In ogni caso devono prevedersi Aree a verde privato nella misura minima corrispondente al volume dell’ampliamento stesso.
È consentito il mantenimento della SL della SC, della altezza e delle distanze esistenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.
Prescrizioni speciali
È vietata l’apertura di nuovi accessi e vetrine verso strada per gli edifici che prospettano su Via Clerici.
Pag. 21 di 63 Art. 24 -
Zone a parco attrezzato
1. In tali zone, così classificate dal PTC del Parco medesimo, si applicano rispettivamente le norme di cui all’art. 12 della DGR XI/3485 del 05 agosto 2020 BURL n. 35.
Art. 25 -
Zone monumentale
1. In tali zone, così classificate dal PTC del Parco medesimo, si applicano rispettivamente le norme di cui all’art. 14 della DGR XI/3485 del 05 agosto 2020 BURL n. 35 e l’Allegato A al PTC del Parco medesimo.
2. Gli elaborati cartografici del PGT riportano i beni isolati di significato e valore storico, artistico e culturale localizzati all’interno del Parco dal PTC del Parco medesimo.
Art. 26 -
Zone di riorganizzazione funzionale
1. In tali zone, così classificate dal PTC del Parco medesimo, si applicano rispettivamente le norme di cui all’art. 15 della DGR XI/3485 del 05 agosto 2020 BURL n. 35.
Art. 27 -
Parco naturale
1. In tali zone, così classificate dal PTC del Parco medesimo, si applicano rispettivamente le norme di cui all’art. 17 della DGR XI/3485 del 05 agosto 2020 BURL n. 35.
Art. 28 -
Attività incompatibili
1. Questa zona comprende un’area sulla quale insistono attività incompatibili dichiarate dal PTC del Parco incompatibili ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PTC del Parco.
CAPO II | CODICE NAVIGAZIONE AREA
Art. 29 -
Limitazioni e attività ammesse nelle zone interessate dalle attività di volo dell’aeroporto “Franco Bordoni Bisleri” in Bresso, in recepimento del Codice della navigazione aerea
1. In ottemperanza a quanto disposto all’art. 707 “Determinazione delle zone soggette a limitazioni”
del Codice della navigazione di cui al DLgs del 9.05.2005, n. 96, il presente Piano delle Regole recepisce le prescrizioni dell’ENAC finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione aerea nelle zone, limitrofe all’aeroporto civile “Franco Bordoni Bisleri”, appositamente individuate e sottoposte al rispetto delle limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa.
2. Relativamente ad esso il Comune di Bresso, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2014, ha approvato definitivamente il Piano di Rischio Aeroportuale, ai sensi dell’art. 707, comma 5, del Codice della Navigazione, come modificato e integrato dal D.Lgs. 9 maggio 2005 n.
96 e dal D.Lgs. 15 marzo 2006 n. 151, in conformità del Regolamento per la Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti dell’ENAC e della circolare esplicativa APT 33 del 30/08/2010, previa acquisizione del previsto parere obbligatorio e vincolante dell’ENAC, reso favorevolmente in data 22.11.2012, con nota prot. n. 0149929/IPP.