• Non ci sono risultati.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12 dicembre 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12 dicembre 2016"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12 dicembre 2016

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di dicembre, presso questa Sede Comunale, a seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 17,00 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

FRANCESCO CASINI Sindaco P

ILARIA BELLI Vicesindaco P

PAOLO FREZZI Assessore P

ENRICO MINELLI Assessore A

ANNALISA MASSARI Assessore P

FRANCESCA CELLINI Assessore P

Presiede la seduta il Sindaco Dott. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione importi spese di procedimento e notificazione, per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.

(2)

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO:

• che l'art. 201 comma 3 del D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” prevede che alla notificazione degli illeciti amministrativi si provvede a mezzo degli organi indicati nel- l’art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione, con le mo- dalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le nor- me sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;

• che l'art. 201 comma 4 del D. Lgs. 285/92 prevede che le spese di accertamento e di noti- ficazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

• che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le al- tre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada;

• che l’art. 14 comma 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accer- tamento relativi a ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti;

• che la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la noti- ficazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla cir- colazione stradale;

• la modifica dell'art. 202 del D. Lgs 285/1992 sopra citato, introdotta con la legge 98/13 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 69/13, prevede la possibilità per il tra- sgressore, o per gli altri soggetti responsabili di corrispondere entro cinque giorni dalla data di contestazione o di notificazione della sanzione amministrativa la somma dovuta in misura ridotta del 30%, con l'eccezione delle infrazioni che comportano la sanzione ac- cessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida;

• l'art. 202 del D.Lgs 285/1992 Codice della Strada prevede per la violazioni al codice della strada che il trasgressore, o gli altri soggetti solidalmente responsabili, sono ammessi al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo fissato dalle singole norme, en- tro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

• il terzo comma dell'art. 203 del D. Lgs. 285/1992 prevede che: “Qualora nei termini pre- visti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.

689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.”;

• l'art. 27 della L. 689/81 sopra citata prevede che: ”omissis... Salvo quanto previsto nell'ar- ticolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Omissis...”;

• il comma 1 dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione del D.Lgs 285/92 prevede che:

“Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice e questi, con dichiarazione contenen- te, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, nè titolare di alcuno dei diritti di cui al me- desimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede,

(3)

l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del Codice”;

CONSIDERATO che:

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare al- l’interessato, per raccomandata A.R. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);

• la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha intro- dotto un’innovazione nelle modalità di notifica degli stessi prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare notizia al destinatario me- diante invio di una raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (CAN);

• Poste Italiane SpA, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n.

31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (Atto Giudiziario con ricevuta di ritorno con costo di Euro 6,60) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:

◦ della Comunicazione dell’Avviso di Deposito (CAD) con raccomandata A.R. appli- cando la tariffa di Euro 5,45;

◦ della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 4,50;

• il preavviso di violazione lasciato sul tergicristallo dell'autoveicolo in assenza del tra- sgressore è una comunicazione di avvio di procedimento, con il quale si consente al citta- dino di estinguere la sanzione amministrativa prima della notifica della stessa senza ag- gravio di ulteriori spese di procedimento e/o di notificazione;

DATO ATTO che:

• il costo del CAD e del CAN, ai sensi del sopra citato comma 4 dell’art. 201 del D. Lgs.

30.04.1992 n° 285, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente “eventuali”;

• ai sensi dell'art. 202 C.d.S., come modificato dalla L. 98/13 di conversione del D.L. 69/13 (cd. “Decreto del fare”) a tutt’oggi si inseriscono nel verbale ben quattro importi totali da pagare così distinti:

• Notifica direttamente nelle mani del destinatario dell'atto (senza emissione di CAD/CAN) e pagamento entro 5 giorni dalla notificazione;

• Notifica direttamente nelle mani del destinatario dell'atto (senza emissione di CAD/CAN) e pagamento dal 6° e il 60° giorno dalla notificazione;

• Notifica a persona diversa dal destinatario dell'atto o ritirato all'ufficio postale (con emis- sione di CAD/CAN) e pagamento entro 5 giorni dalla notificazione;

• Notifica a persona diversa dal destinatario dell'atto o ritirato all'ufficio postale (con emis- sione di CAD/CAN) e pagamento dal 6° al 60° giorno dalla notificazione;

CONSIDERATO che:

• per i destinatari del verbale risulta non semplice la determinazione della cifra da pagare tenuto conto dei quattro importi totali presenti nel verbale di accertamento;

(4)

• nel caso in cui l'importo della sanzione venga pagato in maniera errata l'obbligazione non si considera estinta e la cifra pagata viene presa come acconto iscrivendo a ruolo la rimanente somma, pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (Art. 203 c.3 D.Lgs 285/92), con aggravio di spese sia per l'Amministrazione, per la gestione burocratica della pratica, che per il destinatario del verbale;

• a seguito di Richiesta di Offerta effettuata sul MEPA (Mercato Elettronico per le Pubbli- che Amministrazioni) è stato affidato dal 25 agosto 2014 alla ditta Open Software Srl il servizio di gestione di alcune fasi del procedimento sanzionatorio amministrativo, quali inserimento, stampa e postalizzazione dei verbali sia per violazione di norme del codice della strada che per le sanzioni amministrative extra codice della strada, conseguenti ad attività della Polizia Municipale, al prezzo di € 2,78 iva inclusa per i verbali da spedire nel territorio italiano, successivamente ridotta, a far data dal 1° dicembre 2015 ad Euro 2,68 iva inclusa; e di Euro 14,64 iva inclusa per i verbali da spedire all'estero;

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento al Ced della motorizzazione civile - M.C.T.C., all'Ancitel e all'Aci-Pra per la gestione delle visure targhe e punti patente in uso al Ser- vizio della Polizia Municipale;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 22 gennaio 2015 le spe- se di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Servizio di Polizia Municipale, sono state stabilite in Euro 11,40, oltre al costo dell'eventuale Cad o Can, per le sanzioni amministrative al codice della strada e per le altre infra- zioni amministrative al di fuori dello stesso; e Euro 16,66 per le infrazioni amministrative da no- tificare a persone residenti all'estero;

CONSIDERATO che:

• in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell’aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche apportate dalla L. 31\2008 – art 36, commi 2 quarter e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, si impone la rideterminazione delle spese di procedi- mento relative ai costi per l'inserimento dei verbali di accertamento nel software gestio- nale delle sanzioni amministrative da parte della ditta Open Software, sostenuti dall'Ente, oltre a quelli per la redazione di ulteriori atti, stampe, manutenzione hardware, acquisto bollettari, toner, cancelleria, eventuale seconda visura alla banca dati della motorizzazio- ne o Aci-Pra, eventuale richiesta di notifica tramite messi nonché il costo degli operatori della polizia locale impegnati nella gestione burocratica dell'iter delle infrazioni ammini- strative, e delle spese di notificazione, da porre a carico di ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, quali spese di procedimento e spese di notifica;

• in alcuni casi non sono addebitabili al cittadino le spese di notificazione in quanto l'atto viene notificato direttamente dall'agente accertatore, ma debbano essere addebitate le sole spese di procedimento, come nel caso di contestazione immediata a conducente/pro- prietario del veicolo oppure contestazione immediata a persona fisica in caso di altri ille- citi amministrativi;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2010, G.U.

(5)

29/12/2010 N. 303, “Nuovi costi per le notifiche degli atti giudiziari”;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l’azione della P.A. ed in modo particolare "l’economicità e la semplificazione”;

TENUTO CONTO che:

• con la delibera di Giunta Municipale n. 11 del 22 gennaio 2015, sopra citata, i costi relati- vi alle spese varie sono stati determinati in Euro 2,02;

• nessuna spesa è dovuta ad alcuno per l'inserimento e postalizzazione delle violazioni rela- tive agli altri illeciti amministrativi;

• la spesa per la notificazione degli atti alle persone residenti all'estero pari a Euro 6,95 è anticipata e rendicontata dalla ditta Open Software Srl e per le quali viene emessa regola- re fattura;

• in base alla rilevazione effettuata sull'anno 2015 i casi di notificazione che sono stati ese- guiti anche mediante CAD o CAN sono stati circa il 30% del totale degli atti notificati;

• la media tra il costo della CAD, Euro 5,45, e della CAN, Euro 4,50, è pari a Euro 4,975;

• l'importo forfettario, arrotondato per eccesso, della CAD o CAN, calcolando il 30% della media di questi, è pari a Euro 1,50;

• il costo della spedizione dell'atto giudiziario nel territorio italiano con A/R attualmente è pari a Euro 6,60;

RITENUTO opportuno per ragioni di semplicità di calcolo per l'utente delle spese postali e di procedimento, riducendo le possibilità di errore nel pagamento delle violazioni e per una mag- giore semplificazione delle procedure d'ufficio stabilire:

• un costo unitario per la spedizione degli atti giudiziari comprensivo di eventuale CAD o CAN pari a Euro 8,10 (Euro 6,60 +1,50) arrotondato per difetto a Euro 8,00;

• un costo unitario per l'attribuzione delle stesse comprensive delle spese per l'inserimento e postalizzazione (Euro 2,68 iva inclusa) oltre alle spese varie (Euro 2,02) enunciate in pre- messa pari a Euro 4,70 (Euro 2,68+2,02) arrotondato per eccesso a Euro 5,00;

• un costo unitario per l'attribuzione delle spese complessive per la spedizione degli atti al- l'estero per l'inserimento e la postalizzazione (Euro 14,64), spese postali (Euro 6,95) oltre alle spese varie (Euro 2,02) pari a Euro 23,61 arrotondato per difetto a Euro 23,50;

• un costo unitario per l'attribuzione delle spese varie per la gestione del procedimento dei verbali di accertamento degli altri illeciti amministrativi diversi dal codice della strada pari a Euro 2,02 arrotondante per difetto a Euro 2,00;

RILEVATO dall’analisi dei costi sostenuti dall’Ente, rivisti alla luce di quanto sopra espo- sto, che le spese complessive d’accertamento, procedimento, notificazione ed eventuale CAD o CAN relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CO- DICE DELLA STRADA DA NOTIFICARE A PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO NA- ZIONALE

(6)

SPESE DI PROCEDIMENTO 5,00 SPESE POSTALI ATTO GIUDIZIARIO (compreso CAD o

CAN) 8,00

IMPORTO TOTALE 13,00

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA PER LE ALTRE INFRAZIONI AMMINISTRATI- VE AL DI FUORI DEL CODICE DELLA STRADA

SPESE DI PROCEDIMENTO 2,00

SPESE POSTALI ATTO GIUDIZIARIO (compreso CAD o CAN)

8,00

IMPORTO TOTALE 10,00

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CO- DICE DELLA STRADA DA NOTIFICARE A PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO;

Spese di inserimento e postalizzazione (iva inclusa) 14,64

Spese postali Atto Giudiziario Estero 6,95

Spese varie 2,02

TOTALE DA ARROTONDARE 23,61

IMPORTO TOTALE 23,50

ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.

18 agosto 2000 n. 267:

– Responsabile del servizio di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica;

– Responsabile ufficio Ragioneria e contabilità in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi,

DELIBERA Richiamate integralmente le premesse:

1) di dare atto che nessuna spesa di procedimento è dovuta in aggiunta alla sanzione ammini- strativa per i preavvisi di violazione pagati entro il termine di 10 giorni dall'accertamento della violazione;

2) di stabilire che i preavvisi di violazione che vengono estinti entro 5 giorni dalla data di ac- certamento possano usufruire della riduzione del 30% dell' importo dell'infrazione, con le limitazioni imposte dall'art. 202 del D.Lgs 285/92;

3) di dare atto che la riscossione del corrispettivo per le spese di procedimento e notifica, av- verrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministra-

(7)

tive notificate e/o contestate;

4) di stabilire le seguenti tariffe per il recupero delle spese di procedimento e delle spese di notifica:

a SPESE DI PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA DA NOTIFICARE A PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE: EURO 5,00;

b SPESE DI PROCEDIMENTO PER LE ALTRE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL DI FUORI DEL CODICE DELLA STRADA: EURO 2,00;

c SPESE DI NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO COMPRENSIVO DI CAD O CAN PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E PER LE ALTRE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE DA NOTIFICARE A PERSONE RESI- DENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE: EURO 8,00;

d SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA PER INFRAZIONI AMMINISTRATI- VE AL CODICE DELLA STRADA DA NOTIFICARE A PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO: EURO 23,50;

5) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente n. 11 del 22 gennaio 2015, richiamata nella premessa:

6) di dare mandato agli uffici di istituire un indirizzo di P.E.C. per l'invio delle sanzioni ammi- nistrative ai destinatari abilitati senza ulteriori spese aggiunte.

(8)

Oggetto: Determinazione importi spese di procedimento e notificazione, per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.

Pareri allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12.12.2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

f.to Dott. Francesco Casini f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.

3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 12.12.2016 Il Comandante della P.M.

f.to Dott. Filippo Fusi

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 12.12.2016 Il Dirigente

f.to Dott. Dario Navarrini

Riferimenti

Documenti correlati

DI APPROVARE in linea tecnica, rinviando a successivo provvedimento il finanziamento dell’opera, il progetto di fattibilità tecnica ed economica pervenuto al

Competenze: SERVIZI CIMITERIALI – MESSO COMUNALE - PUBBLICAZIONE ATTI ALL’ALBO PRETORIO - SERVIZI SCOLASTlCI - MENSA SCOLASTICA - BANDI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI -

Visto il parere legale acquisito al prot. 17/11/2020, e il successivo parere integrativo acquisito al prot pec. 02/12/2020, le cui argomentazioni, per relationem, costituiscono

Sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di ricevimento della Lettera di Invito. Si precisa che il presente Avviso

θ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e messa a disposizione dei Signori Consiglieri Comunali nel

Data l'esiguità del termine non si procede alla comunicazione di avvio del procedimento, fermi restando i termini previsti.. Accertamenti di evasione d'obbligo

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal 2^ comma, dell’articolo 143 (se non sono noti né il

gli interventi relativi alle opere di connessione ricadono all'interno del perimetro di tutela condizionata del Bene Storico Culturale denominato “Grande Miniera”,