• Non ci sono risultati.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI PESCARA

CITTA' D I PESCARA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 413 Del 24/06/2016 Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Giugno in prosieguo di seduta iniziata alle ore 14.15 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito sièriunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Del Vecchio Enzo nella sua qualità di V!CE SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco SINDACO A

Del Vecchio Enzo VICE SINDACO P

Marchegiani Paola ASSESSORE P

Diodati Giuliano ASSESSORE P

Santavenere Sandra ASSESSORE P

Sulpizio Adelchi ASSESSORE P

Dila covo Giovanni ASSESSORE P

Cuzzi Giacomo ASSESSORE P

Di Pietro Laura ASSESSORE A

Teodoro Veronica ASSESSORE P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta 11Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

li Presidente, accertato che il numero dei presenti èsufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Atto di Giunta Comunale n. 413 Del 24/06/2016 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA

(2)

LA GIUNTA C01\-1UNi\LE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato c dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Visto l'ali. 48 del D. Lgs 267/00;

Con voto unanime favorevole espresso nelle f0l111Ce nei modi di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto che, per i motivi espressi nell'allegata relazione, verrà liquidata in favore del Doti. E. G. ex dipendente del Comune di Pescara la somma dì € 7.685,12 quale rimborso delle spese legali affrontate nel Procedimento Penale n. 9377/2008 R.G.N.R. Tribunale di Pescara definito

COI1sentenza di assoluzione n. 68/2012 R. G. sen1.

2) di prendere atto, inoltre, che il pagamento della suddetta spesa complessiva, pari ad € 7.685,12, trova capienza nel Bilancio 2016/2018 al cap 240300/00 riclassificato, ai sensi del D. L. va 118/20 Il in M isso l Prog. 1] Tii. ] Macroaggr. 110 cod. 1.1 L LOII0,"Rimborso ai dipendenti ex art. 12 C.C.N.L.

~ spese legali sostenute" P.F. 1.10.05.04.001 di cui € 1.447,04 gestione RR.PP. 2015 - Impegno 11.3750/2015 ed € 6.238,08 nell'esercizio 2016 lmp.

provv. n.2767/2016;

3) di preCIsare, infine, che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto del Dirigente;

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso nei modi e forme di legge dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Atto dì(ìlunta Comunale 11.413 del 24.06.2016- COMUNE DIPESCARA-

(3)

RELAZIONE Allegato alla deliberazione n. del

Il dott. E.G. ex dipendente di questa Amministrazione è stato indagato nel procedimento penale n. 9377/2008 R.G.N.R. Tribunale di Pescara - per i reati dì cui alla documentazione agli atti dell'Avvocatura Comunale.

Con nota prot. n. 164507 del 10.12.2009 il dott. E. G. ha chiesto al Comune di Pescara di assumere l'onere relativo all'assistenza legale.

Detto patrocinio è disciplinato dall'art. 12 del CCNL Com parto Regioni ed Enti Locali - Area Dirigenza.

Con sentenza n. 68/2012 del 02.02.2012, emessa nel procedimento penale di che trattasi, il Tribunale di Pescara visto l'art. 530 co 20 c.p.p. ha assolto il dott. E G. dal reato al capo a) perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.

L'Ente con sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1021/11 pubblicata mediante deposito in data 24 novembre 2011 è stato condannato a corrispondere ad un appartenente al corpo di P.M. in via equitativa, per la stessa vicenda di cui al richiamato

"capo a)" della sentenza del Tribunale di Pescara - Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare - n. 68/12, dep. In data 2 maggio 2012, la somma di euro 30.000,00 a titolo di danno biologico da demansionamento, oltre spese legali.

Deve rilevarsi che la formula assolutoria di cui al capo a) "perché il fatto non costituisce reato" di norma non configura fattispecie rimborsabile secondo la giurisprudenza prevalente della Corte dei Conti che, ai fini del rimborso, così ritiene: "Diversamente, la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" non sembra di norma sufficiente ben potendo il fatto accertato, non rilevante sotto il profilo penale, costituire illecito di altra natura (ad es. discìplinare) ed essere stato determinato attraverso lo svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'Ente (Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007 e n. 56/2010/PAR; Sez. Reg. Corte dei Conti per il Molise, deliberazione n. 6/PAR/2007).

Nella fattispecie in esame è accaduto che proprio in relazione alla fattispecie di cui alla sentenza n. 1021/11 della Corte di Appello di L'Aquila sopra richiamata la Corte dei Conti Procura Regionale per l'Abruzzo ha aperto un fascicolo (fascicolo istruttorio n. V.

315/2011) a carico del dott. E.G. per valutare l'apertura di un giudizio contabile nei confronti del medesimo e che la stessa Corte dei Conti Procura Regionale per l'Abruzzo con nota del 15.02.2013 vertenza n. 315/2011/PER avente ad oggetto: Invito a produrre deduzioni n. V. 315/2011/PER del 27.06.2012 ha archiviato la posizione riguardante il dott.

EG.

Inoltre, dalla lettura del capo a) della sentenza penale assolutoria di cui sopra si evince che pur in presenza di un acclarato demansionamento di un appartenente al corpo di P.M.

di Pescara, non èstato ravvisato alcun dolo intenzionale da parte del dott. E. G.

In considerazione di quanto sopra (archiviazione in sede contabile e contenuto della sentenza assolutoria), può ragionevolmente accordarsi il rimborso con riferimento al capo a).

Può, inoltre, procedersi senz'altro al rimborso con riferimento al "capo b)" che si è concluso con la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" trattandosi di formula che dà diritto al rimborso.

Con nota prot. n. 0156672 del 10.12.2015 il dott. E. G. ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale sopra indicato, quantificandolo in € 12.653,90.

A seguito dell'istruttoria dell'istanza di rimborso, verificata l'insussistenza di conflitto di

(4)

interessi fra l'ex dipendente e il Comune di Pescara, l'Avvocatura Comunale ha rideterminato la somma richiesta, riducendo la misura del predetto rimborso delle spese legali da € 12.653,90 ad € 7.685,12.

Con nota datata 9 dicembre 2015 l'avv. Sergio Della Rocca e l'avv. Giulio Cerceo hanno precisato che "".pur essendo stata la difesa svolta da due difensori, le competenze sono state calcolate per un unico legale", come da prescrizione di legge.

Pertanto, vista la fattura quietanzata n. 51 del 08.06.2016 a firma dell'avv. Sergio Della Rocca e la fattura quietanzata n. 64 del 08.06.2016 a firma dell'avv. Giulio Cerceo occorre procedere, secondo quanto previsto dalle vigenti normative al rimborso, in favore dell'ex dipendente dott. E. G. della somma totale di € 7.685,12, determinata in base ai valori medi indicati nel D.M. 127/2004 per il compenso di un solo avvocato.

Pescara 22.06.2016

(5)

Città di Pescara

MedaJ!lia d'oro al Merìto Cìvìle

SETTORE PROPONENTE:

RIMBORSO SPESE LEGALI PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO.

Parere di regolarità tecnica:

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.

Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy":

FAVOREVOLE

... -

~_

_ .

Ol~.€.TTQ~VYoc',.n,IAA

Li 22.06.2016 (".'\v·;'_ ~ :,J~~·~,,~";c\

Parere di regolarità contabile:

D

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico ~ finanziaria o sul patrimonio dell' ente .

.~ sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ~1isensi degli artt. 49 comma l e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità conta~~~':

~i1'~/y'(~~-~-~ .'

Li 3 GiU. 2D16

(6)

Del che siè redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL VICE SINDACO F.to Del Vecchio Enzo

Per copia conforme all'originale.

Pescara,

1i2 A G l U, 2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Monaco Carla

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

2

O l,i U,': b al

1 3

Iili"

2016

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Ii _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblìcazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio

---

All'Ufficio

---

...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Riferimenti

Documenti correlati

25 comma 2 della della L.R.65/2014, la variante in oggetto non è soggetta alla conferenza di copianificazione, in quanto le previsioni, pur comportando impegni di suolo non

Ritenuto pertanto di provvedere ad aumentare temporaneamente le ore lavorative da 18 a 32 ore settimanali della dipendente sig.ra Zampolli Serena dall' 01/01/2015 e

Atteso che l’intervento di manutenzione previsto sul tratto di marciapiede posto all’esterno dell’istituto scolastico provinciale non necessità di autorizzazioni

Vista la Relazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale il Responsabile del Procedimento descrive il procedimento formativo del

4) Di demandare all'autorità competente, come sopra individuata, tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto compreso la nomina del

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZATA AGRARIA AVVERSO AL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA SANTI.

La valutazione complessiva della performance individuale dei Responsabili di Settore viene fatta sommando i punti ottenuti in base al grado di realizzazione degli obiettivi,